la Cassa integrazione guadagni straordinaria; la Cassa integrazione guadagni in deroga; le procedure di licenziamento collettivo con indennità di mobilità - oppure ASPI. Breve premessa: A ) Aziende che possono accedere alla Cigs aziende industriali (comprese edili e affini) con più di 15 dipendenti o che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 dipendenti (Art. 1 L. 223/1991) aziende commerciali con più di 50 dipendenti; B) Lavoratori che possono accedere alla Cigs: - lavoratori subordinati: operai, intermedi, impiegati e quadri. Sono esclusi gli apprendisti e i dirigenti. - Per essere collocato in Cigs il lavoratore deve avere un anzianità di servizio di almeno 90 giorni. C) Procedura sindacale (art. 5 L. 164/1975; DPR 218/2000) Le aziende che intendono richiedere l intervento della Cigs devono darne comunicazione preventiva, direttamente ovvero tramite l associazione imprenditoriale di appartenenza, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.). Entro 3 giorni da tale comunicazione una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale. D) Domanda di Cigs La domanda (c.d. istanza di concessione) va presentata per via telematica al Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale; è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi e va presentata corredata della documentazione richiesta secondo le diverse tipologie (crisi, ristrutturazione, riorganizzazione). La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga successivo rispetto a quello di inizio della sospensione E) Durata complessiva della Cigs La Cigs non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell arco di 5 anni per ogni unità produttiva. L attuale quinquennio è iniziato il 10 agosto 2010. Nel limite di 36 mesi si computano i periodi di Cassa integrazione guadagni ordinaria determinati da situazioni temporanee di mercato, ad esclusione dei periodi relativi all utilizzo di Contratti di solidarietà.
Le procedure concorsuali possono derogare ai 36 mesi purché (DM 31447 del 20 agosto 2002) : a. l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento; b. l'attività sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. Tipi di intervento 1.1 cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) ---> L. n. 223/1991 ristrutturazione: situazioni aziendali per le quali sono previsti progetti industriali di rinnovamento dell azienda, caratterizzati da investimenti significativi finalizzati, ad esempio, all aggiornamento tecnologico degli impianti ovvero per interventi organizzativi e/o finalizzati a modifiche dei processi produttivi; riconversione o riorganizzazione aziendale: Riguarda processi diretti a intervenire sia sulla struttura gestionale e organizzativa dell azienda, finalizzati al recupero di efficienza, sia sulla modifica degli impianti al fine di introdurre in azienda nuove tipologie produttive ovvero aggiornare il layout degli impianti al fine di renderli più competitivi; crisi aziendale con continuazione di attività: I criteri che definiscono lo stato di crisi aziendale sono stati stabiliti dal Ministero del Lavoro: o lo stato di crisi deve essere evidenziato dagli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, livello di indebitamento) riferiti al biennio precedente o ridimensionamento organico nel corso del biennio precedente; o piano di gestione degli esuberi. durata 12 mesi continuativi - nuova erogazione concessa decorso un periodo di durata pari ad almeno 2/3 di quello già concesso ( Art. 1 c. 5 L. 223) crisi aziendale per cessazione dell attività, Art. 2 D.M. n. 31826 del 18/12/02 o cessazione anche parziale dell attività, ovvero di reparti aziendali o settori aventi una loro autonomia gestionale; o durata: fino a 24 mesi di Cassa se sussiste articolato piano di gestione degli esuberi; per evento improvviso e imprevisto: riduzioni di commesse, le perdite di quote del mercato nazionale di riferimento aziendale ovvero la contrazione dello stesso, la diminuzione delle esportazioni e le difficoltà di accesso al credito che abbiano comportato ricadute sui volumi produttivi e occupazionali. durata non superiore a 12 mesi.
procedure concorsuali: il nuovo art. 3 comma 1 L. 223/1991 modificato dalla Rif. Fornero L. 92/2012 recita: Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell attività non sia stata disposta o sia cessata. quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Durata: 12 mesi. Proroga di 6 mesi - art. 3 c. 2 + relazione, approvata dal giudice delegato, sulle prospettive di cessione dell azienda o di sue parti e sui riflessi di tale operazione nei confronti del personale occupato (= requisiti del comma 1) problema connesso alle società dichiarate fallite (per i concordati preventivi la cigs è automatica: vedi interpello 23/2013 del Ministero del Lavoro) senza che sussistano i nuovi requisiti per l accesso alla CIGS (apertura immediata procedura di licenziamento collettivo) In tali ipotesi in carico alla procedura potrebbe sorgere il debito relativo alle retribuzioni maturate durante lo svolgimento della procedura di licenziamento collettivo (30+30 giorni) ma non sussiste obbligo retributivo e contributivo Vedasi Sentenza della Cassazione Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012 che recita: FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO CONSEGUENZE In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale interpello rivolto all INPS: il periodo necessario per lo svolgimento della procedura di licenziamento collettivo (30+30) può essere coperto dal punto di vista contributivo con l indennità sostitutiva del preavviso??? Non abbiamo ancora ricevuto risposta!!!
la rif. Fornero ha previsto l abrogazione della CIGS per procedure concorsuali dal 2016 1.2. Cig in deroga Possono accedere alla Cassa in deroga le aziende escluse dal campo di applicazione della Cigo o della Cigs, oppure che le abbiano già esaurite (perché ad esempio hanno superato il limite di 36 mesi di utilizzo nell arco del quinquennio) o per le quali non ricorrono i presupposti per il ricorso a Cigo o Cigs. la cig in deroga è gestita a livello regionale, e i criteri per l accesso sono determinati periodicamente dalle diverse Regioni. In particolare il suddetto trattamento ad oggi è previsto fino al 30 giugno 2014. Possono accedervi le aziende che possono essere ricondotte a due tipologie di datori di lavoro TIPOLOGIA 1 Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) previsti dalla legislazione ordinaria ovvero aziende non destinatarie di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale TIPOLOGIA 2 Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) previsti dalla legislazione ordinaria. 1.3 licenziamenti collettivi (mobilità) L. 223/1991 art. 4 e24 aziende con più di 15 dipendenti che intendano ridurre il proprio personale, almeno 5 lavoratori nell arco di 120 giorni nell ambito del territorio di una stessa provincia. qualora durante il periodo di Cigs l azienda perda il requisito numerico del superamento di 15 dipendenti, la stessa potrà comunque procedere alla collocazione in mobilità dei lavoratori in esubero in quanto detto requisito deve realizzarsi al momento della richiesta di Cigs. Procedura sindacale - Fase sindacale (45 giorni, ridotti a 30 per procedure concorsuali) - Se non si raggiunge accordo sindacale, interviene Fase amministrativa ( 30 giorni) - Se i lavoratori interessati sono meno di 10 il termine di 30 giorni è ridotto alla metà (art. 4 comma 8 L. 223/1991) Ubicazione delle unità livello regionale o nazionale
- Se più unità produttive (Procedura a livello nazionale Min. Lavoro (art. 4 comma 15 L. 223/1991) - - Corte di Cassazione 23-10-2013, n. 24025 L obbligo del datore di lavoro di comunicare l avvio della procedura di mobilità riguarda unicamente le R.S.A. e le rispettive associazioni di categoria e non anche gli altri sindacati di categoria aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. A norma dell art. 4, secondo comma della legge n. 223 del 1991, l impresa che intende avviare le procedure di mobilità del personale deve comunicarlo unicamente alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell art. 19 della L. n. 223 del 1991 (come integrato, a seguito della sentenza n.231/2013 della Corte costituzionale) e alle rispettive associazioni di categoria. La presenza in azienda anche di una sola R.S.A. esclude pertanto che l obbligo di comunicazione si estenda ad altri sindacati di categoria aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento collettivo di una giornalista, ancorché la comunicazione di avvio della relativa procedura di mobilità non fosse stata inviata alla F.N.S.I., che non aveva una rappresentanza sindacale in azienda). Contenuto della comunicazione di avvio della procedura sindacale La comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve contenere gli elementi essenziali di seguito elencati: motivi dell eccedenza di personale; motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentono misure alternative finalizzate al recupero totale o parziale del personale in esubero; numero, la posizione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, nonché di quello normalmente impiegato; tempi di attuazione della procedura; eventuale possibilità, o meno, di utilizzare ammortizzatori sociali; criterio di calcolo di eventuali attribuzioni economiche da erogare ai lavoratori in esubero, diverse da quelle legali e/o contrattuali. Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità criteri di legge o carichi di famiglia; o anzianità; o esigenze tecnico-organizzative. Criteri stabiliti dalle parti con accordo sindacale
Comunicazione dei licenziamenti e preavviso La comunicazione dei licenziamenti deve essere fatta a ogni singolo lavoratore, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. E possibile esonerare il lavoratore dal prestare il preavviso pagando la relativa indennità sostitutiva. Entro 7 giorni (nuova disposizione introdotta da riforma Fornero) dalla trasmissione della comunicazione del recesso (art. 4 c. 9 L. 223/1991 ), è obbligo del datore di lavoro comunicare alle organizzazioni sindacali e alla Direzione Regionale del Lavoro l elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l indicazione del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del carico familiare, del livello di inquadramento dell età nonché della puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Costi della procedura per le aziende Contributo ingresso: 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità - Se attivata cigs e no accordo sindacale 3 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità - Se attivata cigs e si accordo sindacale 9 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità - Se no cigs Se l azienda è posta in procedura concorsuale, è previsto l esonero dal suddetto contributo (art. 3 c 3 L. 223/1991) Transizione dalla mobilità all Assicurazione per l impiego c.d. Aspi: la riforma Fornero ha previsto la cancellazione graduale dell indennità di mobilità con graduale intervento dell Aspi prevedendo: Estensione a tutti i lavoratori, indipendentemente dall attivazione della procedura di licenziamento collettivo Riduzione del periodo relativo all erogazione dell ammortizzatore (dal 2016 fino a 55 anni 12 mesi oltre 55 anni 18 mesi)