LEGGE STABILITA. Provvedimenti di natura fiscale. 2 parte. n. 190 del 23/12/2014 ----------- Modena, 16 gennaio 2015



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LEGGE STABILITA n. 190 del 23/12/2014 ----------- Provvedimenti di natura fiscale 2 parte Modena, 16 gennaio 2015

Legge stabilità ELENCO PROVVEDIMENTI COMMENTATI: Modifiche al ravvedimento operoso; Abrogazione di alcuni istituti deflattivi; Compensazione ruoli con crediti P.A.; Modifiche per i concessionari della riscossione; Novità per le associazioni sportive dilettantistiche Novità per gli autotrasportatori; Precisazione ISEE; IMU/TASI - ancora novità Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 2

Contrasto all evasione e modifiche al ravvedimento operoso

Informazioni a disposizione dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente (o del suo intermediario), anche mediante reti telematiche, le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente acquisite direttamente o pervenute da terzi, relativi: - ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d affari e al valore della produzione a lui imputabili; - alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, ai crediti d imposta, anche qualora non risultino spettanti. Il contribuente potrà segnalare all Agenzia eventuali elementi, fatti o circostanze non conosciuti. Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità con le quali le informazioni saranno messe a disposizione e anche le modalità per la correzione di eventuali errori. SCOPO: introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l amministrazione fiscale. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 4

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 c.1 D.lgs. 472/97 c. 1 Lett. Fino al 2014 Dal 2015 termine a) 1/10 1/10 Entro 30 giorni dall omissione ( 0,2% giornaliero entro 15 giorni) a-bis) 1/8 1/9 Entro 90 dall omissione del versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione b) 1/8 1/8 Entro termine presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione o, se non prevista, entro 1 anno dall omissione o errore b-bis) // 1/7 Entro termine presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o, se non prevista, entro 2 anni dall omissione o errore b-ter) // 1/6 Oltre termine presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o, se non prevista, oltre 2 anni dall omissione o errore b-quater) // 1/5 Dopo la ricezione di un PVC (escluse violazioni derivanti da mancata emissione di scontrini/ricevute e non installazione di reg. di cassa) c) 1/10 1/10 Se la dichiarazione omessa viene presentata entro 90 giorni Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 5

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 D.lgs. 472/97 Le disposizioni di cui al c. 1, lettere b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate ( riduzioni a 1/7 e 1/6). Per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate non opera la preclusione prevista dal primo periodo del c. 1 e quindi il ravvedimento è possibile anche quando: - la violazione è già stata constatata con PVC; - sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento non preclude comunque l inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di controllo e accertamento. Per i tributi locali (es. IMU/TASI) non si applicano queste disposizioni. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 6

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 D.lgs. 472/97. Il ravvedimento è invece precluso quando: sono già stati notificati atti di liquidazione e di accertamento; sono state notificate le comunicazioni di irregolarità dovute ai controlli sulle dichiarazioni (avvisi bonari). Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 7

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 D.lgs. 472/97 Il ravvedimento si perfeziona: se la violazione si riferisce ad un omesso versamento: con il versamento dell imposta dovuta, degli interessi di mora e delle sanzioni ridotte entro il termine scelto per correggere l errore; se la violazione deriva da un comportamento tenuto in sede di presentazione di una dichiarazione, oltre al versamento dell imposta, sanzioni e interessi deve essere presentata la dichiarazione integrativa. Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 8

Ravvedimento omesso versamento da D.R. Un contribuente ha omesso di versare le imposte risultanti nel modello Unico 2013 per euro 3.000. La sanzione è del 30% (errore rilevabile in sede di liquidazione 36bis) Vecchio ravvedimento: possibile solo fino al 30/9/2014 con riduzione 1/8 Nuovo ravvedimento: Versamento entro il 30/9/2015 con riduzione della sanzione ad 1/7 (30/7= 4,29%) 3.000 x 4,29% = 128,70 euro Oppure Versamento oltre 30/9/2015 con riduzione della sanzione ad 1/6 (30% /6 = 5%) 3.000 x 5% = 150 euro Il ricevimento dell avviso bonario impedisce il ravvedimento. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 9

Ravvedimento omesso versamento IVA Una società non versa l IVA derivante dalla liquidazione riferita al mese di gennaio 2015 scadenza 16/2/2015. La sanzione è del 30%. Ravvedimento a regime : Versamento entro 15 giorni : sanzione ridotta a 1/10 e ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,2% giornaliero max 3%) Versamento entro 30 giorni: sanzione ridotta ad 1/10 ( 3%) Versamento entro 90 giorni : sanzione ridotta ad 1/9 ( 3,33%) Versamento entro il 28/2/2016 : sanzione ridotta ad 1/8 Versamento entro il 28/2/2017: sanzione ridotta ad 1/7 Versamento oltre il 28/2/2017: sanzione ridotta ad 1/6 Il ricevimento dell avviso bonario impedisce il ravvedimento. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 10

Ravvedimento omesso versamento IMU/TASI Omesso versamento IMU scaduto il 16 dicembre 2014 La sanzione è del 30%. Ravvedimento a regime: Versamento entro 15 giorni (31/12/2014): sanzione ridotta a 1/10 e ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,2% giornaliero max 3%) Versamento entro 30 giorni (15/01/2015): sanzione ridotta ad 1/10 ( 3%) Versamento entro 90 giorni (15/03/2015): sanzione ridotta ad 1/9 ( 3,33%) Versamento entro il 30/06/2015: sanzione ridotta ad 1/8 Il ricevimento dell avviso di liquidazione impedisce il ravvedimento. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 11

Ravvedimento dichiarazione infedele Periodo d imposta 2013 Un contribuente ha indicato in Unico 2014 (anno d imposta 2013) costi non deducibili dichiarando una minore imposta dovuta di 6.200 euro. Trattandosi di errore non rilevabile in sede di liquidazione la sanzione è del 100%. Vecchio ravvedimento: possibile solo fino al 30/9/2014 Nuovo ravvedimento La violazione è ancora regolarizzabile (con dichiarazione integrativa): entro il 30/09/2015 con riduzione della sanzione ad 1/7 (100% / 7 = 14,29%) 6.200 x 14,29% = 885,98 oltre il 30 settembre 2015 con riduzione ad 1/6 (100% / 6 = 16,67%) 6.200 x 16,67% = 1.033,54 euro dopo la contestazione con PVC con riduzione ad 1/5 (100% / 6 = 20%) 6.200 x 20% = 1.240 euro La notifica di avvisi bonari o di accertamenti blocca il ravvedimento. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 12

Modifiche al D.Lgs. 218/97 A decorrere dal 1/1/2016 (atti notificati a decorrere da tale data) sono abrogati alcuni istituti deflattivi contenuti nel D.Lgs. 218/97: Adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 commi da 1-bis a 1-quinquies e art.11 c.1bis); Adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis); Acquiescenza ad atti non preceduti da inviti al contraddittorio (art. 15 comma 2-bis) Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 13

Notifica di PVC nel corso del 2015 In caso di notifica di processo verbale di constatazione (PVC) nel corso del 2015 il contribuente può: Aderire all intero PVC con la riduzione delle sanzioni ad 1/6 Ravvedere soltanto alcuni rilievi con la riduzione delle relative sanzioni ad 1/5 SI rateazione NO rateazione Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 14

Ravvedimento dichiarazione infedele Periodo d imposta 2010 (si prescrive al 31/12/2015 salvo proroghe x reati tributari) Un contribuente ha indicato in Unico 2011 (anno d imposta 2010) costi non deducibili dichiarando una minore imposta dovuta di 6.200 euro. Trattandosi di errore non rilevabile in sede di liquidazione la sanzione è del 100%. Vecchio ravvedimento: possibile solo fino al 30/09/2012 Nel 2015 riceve una richiesta di documentazione da parte della GDF relativa a anche tali costi. Il contribuente può: versare subito l imposta dovuta con riduzione della sanzione ad 1/6 (100% / 6 = 16,67%) 6.200 x 16,67% = 1.033,54 euro attendere la notifica del PVC e versare con la riduzione ad 1/5 (100% / 6 = 20%) 6.200 x 20% = 1.240 euro aderire all intero PVC con la riduzione ad 1/6, rateizzando l importo dovuto. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 15

Proroga termini per l accertamento (c. 640) L utilizzo del ravvedimento operoso comporta un allungamento dei termini di prescrizione per l azione di controllo degli elementi rettificati. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa o, quando non è prevista dichiarazione periodica, in caso di regolarizzazione dell omissione o dell errore i termini per: - la notifica delle cartelle di pagamento; - l emanazione di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA; - l emissione di avvisi di rettifica e di liquidazione ai fini delle altre imposte indirette; decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa (limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione) o dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 16

Termini per l accertamento - imposte dirette e iva Periodo d imposta Anno presentazione dichiarazione Termine ordinario accertamento Termine accertamento (dichiarazione omessa) 2009 2010 2014 2015 2010 2011 2015 2016 2011 2012 2016 2017 2012 2013 2017 2018 2013 2014 2018 2019 2014 2015 2019 2020 Si ricorda che i termini si raddoppiano quando il contribuente ha commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia per i reati di cui al D.lgs. 74/2000. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 17

Debiti e crediti tributari: alcune novità e proroghe

Compensazioni ruoli con crediti P.A. comma 19 Anche per il 2015 è possibile compensare i debiti da cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, fornitura, appalti e servizi maturati nei confronti della pubblica amministrazione e appositamente certificati. La compensazione è possibile sole se la somma dovuta è inferiore o pari al credito vantato. Con apposito decreto saranno stabile le modalità per la compensazione. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 19

Concessionari della riscossione: discarico dei ruoli divenuti inesigibili commi 682/689 Vengono modificate le procedure per la richiesta, da parte del concessionario, del discarico delle quote iscritte a ruolo divenute inesigibili. I controlli degli enti creditori sono resi più stringenti su tali richieste, anche al fine del riconoscimento del rimborso. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate al concessionario nel periodo 1/1/2000 31/12/2014 dovranno essere consegnate all ente creditore, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31/12 di ciascun anno a decorrere dal 2017 (es. i ruoli sorti nel 2014 inesigibili dovranno essere comunicati entro il 2017, quelli del 2013 entro il 31/12/2017, ecc. per concludersi entro il 2031). Le quote inesigibili di valore fino a 300 euro dovrebbero essere cancellate direttamente da Equitalia senza ulteriori controlli da parte dell ente creditore. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 20

Termine rimborso crediti superiori a 4.000 euro risultati nel modello 730 comma 726 Viene fissato un termine massimo entro il quale l Agenzia delle Entrate deve provvedere al rimborso delle imposte di importo complessivo superiore a 4.000 euro derivanti dalla liquidazione del modello 730. Il termine è fissato in «non oltre il 7 mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione», ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, se successiva alla scadenza di tale termine. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 21

Disposizioni per le associazioni no profit e società sportive

Ass. e società sportive e altri soggetti in L. 398/91 (comma 713) Viene elevato da 516 euro a 1.000 euro il limite previsto per l utilizzo del contante nelle operazioni di pagamento e incasso (stesso importo previsto dalle norme antiriciclaggio). Le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere eseguite con strumenti tracciabili pena la perdita del regime agevolato e l applicazione delle specifiche sanzioni. Decorrenza: 1 Gennaio 2015 Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 23

Associazioni sportive dilettantistiche (comma 710 ) Sanatoria per omessi versamenti di rate Le ASD che, avendo in corso un piano di rateazione per avvisi bonari, accertamenti anche con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali riguardanti IRES, IRAP e IVA, hanno omesso di pagare alcune rate e sono decadute dal beneficio entro il 31/10/2014, possono richiedere, entro il 30/6/2015, un nuovo piano di rateazione. Il provvedimento riguarda esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 24

Autotrasportatori

Competitività e razionalizzazione dell AUTOTRASPORTO (commi 150-151) Dal 2015 sono stanziate risorse per 250 milioni a favore del settore dell autotrasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze saranno ripartite tali risorse. Il 20% è comunque destinato ad imprese che intraprendono iniziative volte a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 26

Modifiche autotrasporto Art. 1, comma 248 Legge di Stabilità Decorrenza: 1 Gennaio 2015 Modifiche all art. 83-bis Legge 133/2008 Introduzione responsabilità solidale committente - vettore - subvettore Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 27

Modifiche autotrasporto Art. 83-bis Legge 133/2008 Aveva introdotto meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i trasporti effettuati dal vettore Criterio costi carburante vettore La Legge di stabilità elimina Obbligo di evidenziare nel contratto o in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore (indipendentemente dalla forma del contratto) Obbligo di determinare il corrispettivo minimo del trasporto sulla base del costo del carburante (per contratto forma orale) Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 28

Modifiche autotrasporto Clausola di salvaguardia Per le prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni il corrispettivo relativo al costo del carburante continua ad essere indicato nel contratto o in fattura Il corrispettivo può essere così adeguato se variazione prezzo gasolio o tariffe autostradali italiane > 2% rispetto a momento conclusione contratto Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 29

Modifiche autotrasporto Committente responsabile solidalmente con vettore e sub-vettori Per obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi non assolti dal vettore e/o da eventuali sub-vettori & Anche per inadempimento degli obblighi fiscali e violazioni del codice della strada, se contratto stipulato in forma orale Entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 30

Modifiche autotrasporto Il committente non è solidalmente responsabile se: Verifica preliminarmente che il vettore sia in regola con l assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi Modalità Il vettore consegna al committente il DURC, di data non anteriore a tre mesi, all atto della stipula del contratto. Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 31

Modifiche autotrasporto Richiesta DURC al sub-vettore: spetta al committente o al vettore? c. 247 Legge di Stabilità vettore richiede DURC a sub-vettore se vuole evitare responsabilità solidale MA c. 248 Legge di Stabilità committente responsabile solidale anche nei confronti del sub-vettore Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 32

ISEE IMU/TASI

Modifiche ISEE - Comma 314 Semplificazione nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) Il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali NON è da autocertificare Il dato è fornito dagli operatori finanziari all Anagrafe tributaria, ed acquisito dall Agenzia delle entrate per il calcolo ISEE Decorrenza: 1/1/2015??? Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 34

Deducibilità IMI comma 508 Deducibilità IMI (Imposta Municipale Immobiliare) Prov. Autonoma Bolzano = ad IMU Deducibilità parziale (20%) dell imposta relativa agli immobili strumentali (per natura e destinazione) dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall esercizio di arti e professioni (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011) IRPEF 20% IRES 20% IRAP INDEDUCIBILE Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 35

TASI comma 679 Livello massimo di imposizione TASI prorogato anche per il 2015 Potesta dei comuni: determinare l aliquota rispettando due vincoli: E per il 2015 1 2 (IMU + TASI) < all aliquota massima consentita per l IMU nel 2013 Per il 2014 l aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille NB: aliquota massima fabbricati rurali strumentali MAI > 1 per mille Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 36

TASI comma 679 1 (IMU + TASI) 10,6 o 6 per mille 2 TASI 2,5 per mille Per il 2014 ulteriore maggiorazione nel limite dello 0,8 per mille COMPLESSIVO E per il 2015 Tutto a incremento del 1 limite: IMU + TASI MAX 11,4 o 6,8 Distribuire tra 1 e 2 limite Tutto a incremento del 2 limite: TASI MAX 3,3 NB: aliquota massima fabbricati rurali strumentali MAI > 1 per mille Il gettito derivante da tale incremento deve finanziare detrazioni o altre misure agevolative per le abitazioni principali e assimilazioni Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 37

IMU terreni montani commi 692-693 PROROGATO al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell IMU 2014 sui terreni «ex-montani» (non più oggetto di esenzione) Per il calcolo dell imposta va utilizzata: Specifica aliquota deliberata dal comune per i terreni ALTRIMENTI: Aliquota di base 0,76% TAR Lazio: ha sospeso il decreto che detta le nuove regole di esenzione (secondo l altitudine del comune) fino al 21/1/2015 Video 16 gennaio 2015 legge di stabilità 38