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COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI TARES. DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013. Relazione istruttoria/illustrativa L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi, con conseguente soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Dalla sua prima formulazione ad oggi sono intervenute diverse modifiche che, sebbene non abbia riguardato l'assetto normativo del tributo, hanno inciso sulla gestione e sui tempi di riscossione. In particolare il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali, ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione dando la possibilità, per il solo 2013, ai comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di: a) stabilire, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria delibera pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) inviare ai contribuenti, ai fini del pagamento delle rate di acconto, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, specificando che i predetti pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; c) continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2, art. 10 del sopracitato Decreto Legge prevede, altresì, che per l'anno 2013: d) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011; e) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera d). CONSIDERATO che occorre procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si ritiene necessario stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: -rata 1: 30/07/2013; -rata 2: 30/09/2013; -rata 3: 30/10/2013; rata 4: 30/12/2013. RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013; CONSIDERATO che occorre procedere all'invio di due comunicazioni ai contribuenti, la prima relativa alle rate di acconto, la successiva relativa al saldo, l'ufficio procederà a recapitare ai contribuenti un primo avviso di pagamento, con le prime tre rate di scadenza (luglio-settembreottobre-dicembre), e con i relativi bollettini di pagamento precompilati sul conto corrente intestato al Comune di Potenza-Servizio di Tesoreria. Successivamente, prima della scadenza della quarta rata, l'ufficio scrivente procederà a recapitare ai contribuenti un ulteriore avviso relativo al versamento del saldo, allegando allo stesso un prospetto di calcolo, il modello F24 precompilato o il bollettino di conto corrente postale, in via di predisposizione, previsti per la TARES dal comma 35, dell'art. 14 del D.L. n..201 del 2011; TENUTO CONTO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013,.la riscossione del tributo deve essere comunque

effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani, e che in tale ambito l' Unità di Direzione Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi, già dal 31/12/2010, gestisce la riscossione volontaria in maniera diretta, così come stabilito con deliberazione consiliare n. 137 del 2/08/2010, con il supporto della Società Cerin S.r.l, mentre la riscossione coattiva è stata affidata in concessione prima alla società Gema S.p.a. e dopo ad Assoservizi S.r.l. VISTO l'art. 14 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che: -comma 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni -TARES-; -comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; - comma 23. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. VISTO l'art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI: gli artt. 52 e 59 dei Decreti Legislativi 15 dicembre 1997 n. 446; il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni; il vigente Statuto Comunale; Per tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare le seguente DELIBERAZIONE 1. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in 4 rate, aventi le seguenti scadenze: rata 1: 30/07/2013; rata 2: 30/09/2013; rata 3: 30/10/2013; rata 4: 30/12/2013. 2. di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 3. di determinare il tributo dovuto nelle prime tre rate di acconto per l'anno 2013 applicando le tariffe vigenti per l'anno 2012 per la TARSU; 4. di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art.14,comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 0,30 al mq; 5. di stabilire che il versamento delle prime tre rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati; 6. di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011; 7. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

8. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 immediatamente eseguibile. Il Dirigente dell Unità di Direzione Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi Avv. Salvatore MONSERRATI L Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, Contenzioso e Affari Legali, Provveditorato ed Economato Dott. Federico Pace Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Il Dirigente dell Unità di Direzione Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi Avv. Salvatore MONSERRATI Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Il Dirigente del servizio finanziario Ing. Rosario Pompeo Laguardia