PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato



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PARTE SPECIALE Sezione VI Reati per abuso di mercato

PARTE SPECIALE Sezione VI Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3. Regole generali... 4 4. Procedure specifiche... 4 2

1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01) La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/1998) che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge. Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti. Art. 184 D. Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: A) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b)comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; C)raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). Art. 185. D. Lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3

2.Processi Sensibili I principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione sono i seguenti: Processo Attività Rif. legislativo Comunicazioni Istituzionali Quotazione di altra società del Gruppo in mercati regolamentati Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari art. 184 e art.185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti con i soggetti sopra indicati) Redazione del Bilancio/situazioni contabili Gestione di Informazioni Privilegiate relative al Gruppo ad esempio dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la vendita, attività di M&A Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti il Gruppo e le Società appartenenti, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale art. 184 e art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari 3. Regole generali Nell espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 4. Procedure specifiche Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere: compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate: le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione; i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate; 4

le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all interno o all esterno del Gruppo; le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate. Sono allegate al presente Modello in Allegato 3 le procedure già adottate dalla Società che vengono in rilievo ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione: Procedura relativa alle operazioni con le parti correlate della Leone Film Group S.p.A.; Procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate e operazioni sul capitale della Leone Film Group S.p.A.. 5