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Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Misura 111.1 Sottoazione B INFORMAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO Provincia di Torino Anno 2010 3

PRESENTAZIONE L informazione in agricoltura Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, articolato in quattro assi, nell ambito di quanto disposto dalla Comunità europea sull asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, alla misura 111, azione 1, sottoazione B Informazione, finanzia programmi di informazione per agricoltori, addetti e tecnici. In agricoltura, come per le altre attività imprenditoriali, l informazione è fondamentale perché permette all imprenditore la valutazione del rischio a cui si espone nel prendere una decisione; ad esempio, cambiare una tecnica colturale o un sistema di allevamento. Quindi, quante più notizie si hanno a disposizione, tanto più aumenta la possibilità di individuare la soluzione che gli consente di accrescere o almeno di mantenere il reddito aziendale. In assenza di indicazioni su cosa, come e quanto produrre e su come vendere le proprie produzioni, l imprenditore può trovarsi in difficoltà; per ovviare a questo problema, egli può ripetere ciò che ha sempre fatto, oppure può prendere esempio da altri coltivatori e allevatori, o rivolgersi ai fornitori di mezzi tecnici, ovvero ricorrere a servizi di informazione super partes. Nell ambito della sottoazione B, il programma di Coldiretti Torino attivato dal 1 ottobre 2008 e proseguito anche nel 2010 ha contemplato una serie di azioni finalizzate a fornire indicazioni e notizie su argomenti di vario interesse, considerando che l azienda agricola ha necessità di informazioni tecniche, economiche e di mercato: nozioni tecniche per far fronte all offerta di innovazioni produttive; notizie economiche per gestire nel modo più appropriato situazioni esterne all azienda come il potenziamento della filiera, le forme di integrazione tramite la Pac e il Psr, la situazione politica, l evoluzione dei concorrenti, lo sviluppo economico, i vincoli normativi, i margini; ragguagli sulla situazione di mercato per tenere in considerazione le relative quotazioni dei prodotti, dei mezzi tecnici e i rapporti con il consumatore. Le azioni programmate hanno incluso l apertura di sportelli informativi in tutto il territorio provinciale, l organizzazione di incontri e seminari divulgativi, la realizzazione di pubblicazioni, pagine informative, opuscoli, schede tecniche e bollettini. 5

Per rendere più qualificato il servizio offerto dagli sportelli informativi, Coldiretti Torino lavora in sinergia con enti quali: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Padova, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ecc. La presente pubblicazione è la raccolta per aree tematiche di quanto più interessante e attuale è stato divulgato fra le pagine informative nel 2010 tramite Il Coltivatore Piemontese, quindicinale di informazione nel settore agricolo, tecnico e sindacale di Coldiretti Torino. Finanziata nell ambito della citata misura 111, sottoazione B Informazione per agricoltori, addetti e tecnici, la pubblicazione raccoglie gli stimoli pervenuti e trasmessi dal mondo agricolo della provincia di Torino e apre a nuove argomentazioni che sono già spunto per il 2011 di ulteriore ampliamento dell informazione volta a proporre alle aziende agricole aggiornamenti e innovazioni. Diego Furia direttore Coldiretti Torino Riccardo Chiabrando presidente Coldiretti Torino Torino, dicembre 2010 6

INDICE Pag. CONDIZIONALITÀ 9 Condizionalità, le novità per il 2010 12 Condizionalità 2010: la nuova impostazione delle buone pratiche agronomiche e ambientali 13 AGROFARMACI Uso degli agrofarmaci: in arrivo nuove regole 22 AGRICOLTURA BIOLOGICA Le novità arrivate con il recente decreto nazionale 26 Nuovo logo bio in vigore dal 1 luglio 2010 26 Aggiornata la normativa per l agricoltura biologica 28 AMBIENTE Pacciamatura del suolo con film biodegradabili 31 GESTIONE DEI REFLUI Gestione dei reflui zootecnici e richiesta alla Ue di deroga alla direttiva nitrati 33 Soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca 35 Coprire le vasche di stoccaggio del liquame e tenere conto dei sistemi di distribuzione in campo 38 EMERGENZE FITOSANITARIE Gli scambi commerciali aumentano il rischio di diffusione di organismi nocivi 42 Lotte obbligatorie contro le avversità segnalate in Piemonte 44 Lotte obbligatorie contro le avversità non presenti in Piemonte 46 DIABROTICA DEL MAIS Diabrotica virgifera: il livello dell infestazione 48 Distribuzione geografica, morfologia, danni, metodi di controllo, effetti del suolo e impatto del clima 52 Decalogo per la gestione della diabrotica del mais 56 Monitoraggio di larve e adulti di diabrotica 60 CANCRO BATTERICO DELL ACTINIDIA Cancro batterico dell actinidia in Piemonte 68 7

Pag. ENERGIE RINNOVABILI Inaugurato a Vicenza il primo impianto biogas di taglia mini Lilliput 72 La canna comune o gentile Arundo donax, coltura per la produzione di energia 73 SOLARE TERMICO Con il solare termico, energia rinnovabile senza produrre emissioni inquinanti 77 Quanto può durare un impianto e quali autorizzazioni sono necessarie 82 FOTOVOLTAICO Impianti fotovoltaici: il nuovo conto energia 86 Amianto o asbesto: bonifica delle strutture 90 Provincia eternit free 93 NUOVE ATTIVITÀ CONNESSE Nuova tabella dei prodotti agricoli 95 PANIFICAZIONE Indicazioni agronomiche per la coltivazione del frumento tenero idoneo alla panificazione 98 Controllo della fusariosi della spiga 102 La panificazione quale attività connessa all agricoltura 104 I prodotti della macinazione del frumento 107 Proprietà, meccanismi e ingredienti della panificazione 110 Pane e prodotti da forno: formazione dell impasto 113 Modificazioni subite dall impasto del pane durante la cottura 118 8

CONDIZIONALITÀ COS È La condizionalità è l insieme di regole che gli agricoltori europei devono rispettare per garantire standard elevati di difesa dell ambiente e del territorio, sicurezza alimentare e salute pubblica, benessere degli animali. Questi obiettivi si traducono in specifici comportamenti e requisiti a- ziendali, il cui rispetto è finalizzato a rafforzare l agricoltura europea nella sostenibilità ambientale e nella competitività di mercato. Gli impegni di condizionalità rappresentano così un vero e proprio codice di comportamento, varato dall Unione europea nel 2003 e adottato in Italia già dal 2005, che è stato valorizzato dalla recente revisione della politica agricola comune (health check della Pac). Il rispetto di questi impegni rappresenta da una parte condizione per poter accedere ai finanziamenti del primo pilastro della Pac e delle principali misure a superficie (asse 2) dei Programmi di sviluppo rurale (Psr), dall altra consente di evitare le sanzioni previste per i casi di inadempienza. A CHI SI APPLICA Si applica alle aziende agricole che presentano una domanda per i seguenti regimi di aiuto comunitario: 1. regime di pagamento unico; 2. pagamenti supplementari (articolo 68) per avvicendamento, qualità, zootecnia, assicurazioni agevolate; 3. misure a superficie dell asse 2 dei Programmi di sviluppo rurale; 4. estirpazione e ristrutturazione dei vigneti e vendemmia verde ; 5. azioni ambientali previste. SINTESI DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ Criteri di gestione obbligatori (Cgo) A1, A5 Conservazione uccelli e rete Natura 2000 A2 Protezione acque sotterranee A3 Utilizzo fanghi di depurazione A4 Nitrati da fonti agricole A6, A7, A8 Identificazione e registrazione animali B9 Utilizzo prodotti fitosanitari B10 Somministrazione sostanze agli animali B11 Sicurezza alimentare B12, B13, B14, B15 Prevenzione delle malattie degli animali C16, C17, C18 Benessere degli animali 9

Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) Obiettivo Norma Standard 1. EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee 1. Misure per la protezione del suolo 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 1.2 Copertura minima del suolo 1.3 Mantenimento dei 2. SOSTANZA OR- GANICA DEL SUOLO Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche 3. STRUTTURA DEL SUOLO Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate 4. LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat 5. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Proteggere le acque dall inquinamento e dal ruscellamento e gestire l utilizzo delle risorse idriche 2. Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo 3. Misure per la protezione della struttura del suolo 4. Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat 5. Misure per la protezione e la gestione delle acque terrazzamenti 2.1 Gestione delle stoppie 2.2 Avvicendamento delle colture 3.1 Uso adeguato delle macchine 4.1 Protezione del pascolo permanente 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli 4.3 Mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua 10

IL SISTEMA DEI CONTROLLI Il rispetto degli obblighi di condizionalità (Cgo e Bcaa) a carico delle aziende agricole e zootecniche è sottoposto a un sistema di controllo che fa capo a diversi organismi pubblici. L inosservanza totale o parziale di queste norme comporta la riduzione, sino alla revoca, nei casi più gravi, dei finanziamenti comunitari. Chi effettua i controlli: organismi pagatori, che selezionano ogni anno un campione di a- ziende tra quelle che presentano domande di aiuto; Servizi veterinari delle Asl di competenza, nell ambito della pianificazione dei controlli igienico-sanitari e dei piani di profilassi; altri soggetti che eseguono una sorveglianza attiva sul territorio (Corpo forestale dello Stato, Agenzie regionali per la protezione dell ambiente ecc.). I risultati dei controlli sono comunicati agli organismi pagatori competenti per territorio, che ne verificano l esito a livello aziendale e, nei casi di mancato rispetto di uno o più impegni, definiscono il livello di riduzione applicabile all ammontare degli aiuti richiesti dall azienda. QUALI SONO LE SANZIONI La valutazione dell esito dei controlli, ai fini della determinazione della sanzione, è effettuata attraverso parametri di verifica : portata, gravità, durata dell infrazione. In base alla valutazione complessiva di questi parametri, le infrazioni possono essere considerate: Minori: l infrazione riguarda una minima superficie aziendale soggetta a vincolo ed è di lieve entità in termini di gravità e durata. In questi casi non si applica sanzione, ma l azienda deve adempiere agli impegni violati entro la campagna successiva con un azione correttiva. Commesse per negligenza: quando l infrazione riguarda una e- stesa superficie aziendale soggetta a vincolo, con parametri di gravità e durata di media o alta entità, come nel caso in cui l infrazione produca effetti al di fuori dell azienda. In questi casi la riduzione dei pagamenti annuali può essere dell 1%, del 3% o del 5%. Intenzionali: quando l infrazione riguarda l intera superficie a- ziendale soggetta a vincolo o la maggior parte di essa ( 80%), con parametri di gravità e durata elevata. In questi casi la riduzione dei pagamenti annuali è di norma pari al 20%. 11

Nei casi di infrazioni commesse per negligenza o intenzionalità è necessario, ove possibile, adempiere agli impegni violati nella campagna successiva con una azione di ripristino. Laddove tale azione non sia effettuata, l accertamento di una ulteriore infrazione negli anni seguenti (ripetizione) può comportare la triplicazione della sanzione comminata in precedenza, fino all esclusione dal pagamento annuale. Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 2, pagina 8 Condizionalità, le novità per il 2010 Introdotta la verifica delle autorizzazioni per l utilizzo delle acque a fini irrigui È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il decreto Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento Ce numero 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La norma introduce dal 2010 una novità molto importante per tutte le superfici agricole, ossia la verifica ai fini della condizionalità delle autorizzazioni per l utilizzo delle acque a fini irrigui. Il decreto condizionalità 2010, oltre a recepire quanto imposto dall health check stato di salute della politica agricola comune, introduce un testo unico della condizionalità che, oltre a disporre l abrogazione dei precedenti decreti in materia, unifica il quadro normativo comprendendo sia il regime di condizionalità sia le disposizioni di riduzione ed esclusione dai finanziamenti dello sviluppo rurale. La principale semplificazione consiste nella riduzione del numero delle norme che passa da sette, previste nelle scorse annualità, a cinque, corrispondenti ai quattro obiettivi storici delle buone condizioni a- gronomiche e ambientali: la protezione del suolo contro l erosione, la destrutturazione, la riduzione di sostanza organica, il livello minimo di gestione dell habitat, ai quali si aggiunge la quinta sfida sancita dall health check di gestione sostenibile delle risorse idriche. Questa nuova norma prevede lo standard del rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a tale adempimento. Sempre nell ambito protezione e gestione delle risorse idriche, lo standard relativo all obbligo di introdurre fasce tampone lungo i corsi d acqua verrà recepito in Italia a partire dal 2012. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dal fatto che le regole de- 12

rivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle buone condizioni a- gronomiche e ambientali vengono esplicitate con precisione negli allegati al testo, rendendo disponibili tali informazioni già dalla pubblicazione del decreto e non più in fase di emanazione della collegata circolare Agea relativa ai controlli, come negli anni scorsi. Aspetto importante, quest ultimo, perché favorisce un informazione trasparente e tempestiva agli agricoltori. Altri rilevanti cambiamenti riguardano il campo di applicazione della condizionalità capo II che si estende dal 2010 anche alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo secondo quanto stabilito dalla Strategia nazionale 2009-2013 approvata con decreto ministeriale 3417 del 25 settembre 2008 a norma dell articolo 103 quater del regolamento Ce 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 9, pagine 8 e 9 Condizionalità 2010: la nuova impostazione delle buone pratiche agronomiche e ambientali Il decreto recepisce le novità imposte dall health check stato di salute della Pac Obiettivo 1: erosione del suolo. Proteggere il suolo mediante misure idonee Norma 1: misure per la protezione del suolo Standard 1.1: gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche. Impegni per le aziende agricole: a) nei terreni seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse rigagnoli, in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l acqua piovana raccolta, anche a monte dell appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell appezzamento, a non più di 80 metri l uno dall altro. Qualora vi siano fenomeni erosivi del suolo nonostante l applicazione del presente standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata; b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, ri- 13

volta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori presenti ai margini dei campi, al fine di garantirne l efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque. Deroghe Lettera a), realizzazione solchi acquai temporanei: sono ammesse deroghe laddove, a causa dell elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l acqua raccolta dai solchi acquai. In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce i- nerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre; lettera b), livellamenti: sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia; lettera c), manutenzione della rete idraulica aziendale. Sono fatte salve: le disposizioni di cui alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee, la presenza di drenaggio sotterraneo e, in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia; è comunque obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. Standard 1.2: copertura minima del suolo. Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l anno; b) per tutte le superfici, con l esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui al punto precedente, che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse rigagnoli in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso lento movimento di terreno impregnato d acqua, che scivola lungo pendii soprattutto durante il disgelo: assicurare la presenza di una copertura vegetale nell intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo; o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo ad esempio, effettuare la discissura o la ripuntatura in luogo dell ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre. 14

Deroghe Lettera a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse le seguenti deroghe: pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; colture a perdere per la fauna lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002; nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione a- gricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell annata agraria precedente all entrata in produzione; lettera b), per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento Ce 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all esecuzione dell intervento. Standard 1.3: mantenimento dei terrazzamenti. Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole terreni terrazzati. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare la protezione del suolo dall erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. Deroga È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità, allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi. Obiettivo 2: sostanza organica del suolo. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche Norma 2: misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo Standard 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali. Ambito di applicazione: superfici a seminativo. Impegni applicabili alle aziende agricole: il presente standard vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Deroghe Sono ammesse deroghe nei seguenti casi: 1) per le superfici investite a riso; 2) nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione spe- 15

ciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee Natura 2000; 3) interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall autorità competente. Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia. Secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 del 9 giugno 1994 Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi, sono vietati l accensione di fuochi o l abbruciamento diffuso di materiale vegetale a una distanza inferiore a metri 50 da terreni boscati o cespugliati. Riguardo alla deroga 1), che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998. Qualora ci si avvalga di una deroga di cui ai punti 2) o 3), è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Standard 2.2: avvicendamento delle colture. Ambito di applicazione: superfici a seminativo. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura, il presente standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per due o più anni consecutivi. Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall anno 2008. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica tramite analisi del terreno e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. 16

Deroghe 1) Monosuccessione di riso; 2) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in deroga. Per periodo in deroga si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione sesto anno; 3) nelle zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai scarsamente praticate o assenti, è ammessa la monosuccessione di cereali autunno-vernini. Obiettivo 3: struttura del suolo. Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate Norma 3: misure per la protezione della struttura del suolo Standard 3.1: uso adeguato delle macchine. Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole. Impegni applicabili alle aziende: il presente standard stabilisce che gli agricoltori debbano assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. È richiesta l esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate stato di tempera e con modalità d uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Obiettivo 4: livello minimo di mantenimento. Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat Norma 4: misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat Standard 4.1: protezione del pascolo permanente. Ambito di applicazione: pascolo permanente. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, il presente standard richiede che tutte le superfici a pascolo permanente siano soggette agli impegni di seguito indicati: a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell articolo 4 del regolamento Ce 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale rete Natura 2000, 17

individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Deroghe In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento Ce 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard. Standard 4.2: evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli. Ambito di applicazione: tutte le superfici con esclusione degli oliveti, dei vigneti, del pascolo permanente. Impegni applicabili alle aziende agricole al fine di: evitare l abbandono progressivo delle superfici agricole; prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità; evitare la diffusione delle infestanti; tutelare la fauna selvatica. Le superfici sono soggette all attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto; a) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati: tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva 92/43/Cee, Natura 2000; tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree; b) è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Deroghe 1) Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite; 2) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La deroga di cui al punto 2) non si applica ai terreni ricadenti nelle a- ree della rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 92/43/ Cee, salvo diversa indicazione dell autorità di gestione dell area. 18

Standard 4.3: manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative. Ambito di applicazione: oliveti e vigneti. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l abbandono, gli oliveti e i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative. Impegni: attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell impianto, nonché evitare la propagazione di erbe infestanti e il rischio di incendi. In particolare: per gli oliveti, effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura degli olivi e l eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante; per i vigneti, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite. Deroghe ammesse nei seguenti casi: in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario; per i terreni compresi nelle aree di cui alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee Natura 2000 e dei parchi nazionali e regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale. Standard 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché la non eliminazione di: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell individuazione dell elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. Deroghe Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti; formazioni arbustive o arboree, realizzate anche con l intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza 19

e della tipicità; interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze; eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone ad esempio, ailanto, robinia pseudoacacia ecc. o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi ad esempio, rovo. Standard 4.5: divieto di estirpazione degli olivi. Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni investiti a oliveto e delle singole piante di olivo, il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo. Deroga È ammessa deroga nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall autorità competente in base a quanto previsto dal decreto luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti. Standard 4.6: densità di bestiame minime e/o regimi adeguati. Ambito di applicazione: pascolo permanente. Impegni applicabili alle aziende agricole: al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell habitat, il presente standard prevede il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico massimo non può essere superiore a 4 Uba per ettaro/anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 Uba per ettaro/anno. Deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento Ce n. 1122/09. Obiettivo 5: protezione e gestione delle risorse idriche. Proteggere le acque dall inquinamento e dal ruscellamento e gestire l utilizzo delle risorse idriche Norma 5: misure per la protezione e la gestione delle acque Standard 5.1: rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole. Impegni: al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, il presente standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione concessione, licenza di attingimento ecc. quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. 20

Lo standard si ritiene rispettato anche qualora sia in corso l iter procedurale necessario al rilascio dell autorizzazione. Standard 5.2: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua. Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012. Per conoscere i dettagli degli impegni da rispettare nell azienda, consultare il fascicolo aziendale, rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) di fiducia, oppure alla propria organizzazione di produttori (Op), oppure agli sportelli informativi (nel mese di dicembre 2010 verranno pubblicate delle schede informative riguardanti la condizionalità). Fonte: Piano di comunicazione condizionalità realizzato dalla Rete rurale nazionale nell ambito delle attività di informazione sul Piano strategico nazionale, al sito internet www.reterurale.it 21

AGROFARMACI Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 3, pagina 8 Uso degli agrofarmaci: in arrivo nuove regole Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Ue Per la prima volta a livello europeo viene normata la fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari con l obiettivo di ridurre i rischi per la salute umana e l ambiente. La direttiva 2009/28/Ce che dovrà essere recepita entro il 14 dicembre 2011, precisa gli strumenti da adottare per raggiungere tali obiettivi. Il regolamento Ce 1107/2009 e la direttiva 2009/28/Ce, che istituiscono un quadro d azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, sono stati recentemente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il nuovo quadro normativo dovrà essere applicato entro i prossimi 18-24 mesi coinvolgendo produttori, utilizzatori, rivenditori di agrofarmaci, ma anche tecnici e tutti coloro che si occupano della difesa delle colture. Si inciderà in maniera rilevante sia sulla tipologia dei prodotti fitosanitari che saranno a disposizione, sia sulla modalità di utilizzo. La direttiva regolamenta la fase relativa all utilizzo dei prodotti fitosanitari, mentre il regolamento aggiorna e modifica le norme relative alla registrazione e all immissione in commercio. Il regolamento abrogherà quindi la storica direttiva 91/414 che negli anni Novanta aveva innovato e armonizzato le norme. Il processo di armonizzazione europea partito dal 1 settembre 2008 ha riguardato anche i Lmr limiti massimi di residuo ammessi sulle derrate alimentari e si sta completando sia con la recente approvazione della direttiva 2009/127/Ce relativa l uso delle macchine per l applicazione degli agrofarmaci, sia con la prossima approvazione di un provvedimento riguardante i dati statistici sui prodotti fitosanitari. Inoltre, prossimamente entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo 1272/2008 che recepisce il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche; in pratica, dal 2015 tutti i formulati commerciali dovranno essere riclassificati e rietichettati. La nuova direttiva europea si propone l obiettivo di incidere prevalentemente su due aspetti: riduzione dei rischi sulla salute umana e sull ambiente legati all utilizzo dei prodotti fitosanitari; riduzione e razionalizzazione dell impiego dei prodotti fitosanitari attraverso l introduzione della difesa integrata e dell agricoltura biologica. 22

Per raggiungere questi obiettivi, entro tre anni 14 dicembre 2012 si dovranno predisporre i piani d azione nazionali, che dovranno precisare tempi e modalità. La direttiva precisa inoltre gli strumenti che dovranno diventare vincolanti per raggiungere i risultati attesi: formazione e informazione, controllo funzionale e taratura delle macchine per distribuire i prodotti fitosanitari, misure appropriate per tutelare l ambiente acquatico e le acque potabili, adozione di comportamenti corretti nelle fasi di trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari e infine applicazione di tecniche di difesa integrata e biologica. Alcuni di questi strumenti, che dovranno diventare progressivamente obbligatori a partire dal 2013, coincidono, parzialmente, con vincoli normativi già obbligatori in Italia, come la formazione degli utilizzatori e dei distributori di fitofarmaci e il controllo funzionale delle macchine irroratrici e l applicazione di disciplinari di produzione integrata per coloro che aderiscono ad alcune misure agroambientali dei Psr. La formazione dovrà coinvolgere gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti comprendendo sia la formazione di base, sia quella di aggiornamento ed è finalizzata a garantire acquisizione di conoscenze sufficienti in materia. Per recepire questi adempimenti l Italia dovrà adeguare la normativa vigente in tema di patentino e di certificato di abilitazione alla vendita e attivare contestualmente le procedure per certificare anche la formazione dei cosiddetti consulenti. Il consulente, per la direttiva, è persona che ha acquisito un adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull impiego sicuro dei fitofarmaci, nell ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari. La direttiva ha contenuti più ampi di quelli del Dpr 290/2001 per cui le Regioni dovranno rivedere le procedure per la formazione, i corsi dovranno avere una durata superiore per consentire l approfondimento di tutti gli argomenti previsti dalla direttiva e il materiale didattico predisposto a supporto delle lezioni dovrà essere rivisto. Dal 14 dicembre 2015 i venditori di agrofarmaci dovranno avere alle loro dipendenze personale formato e sufficiente, che deve essere disponibile nel momento della vendita per fornire: informazioni sull uso dei prodotti; istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l ambiente. I prodotti autorizzati per uso professionale potranno essere acquistati solo da utilizzatori professionali che hanno il patentino. 23

I negozi di hobbistica, garden ecc. che vendono esclusivamente prodotti per uso non professionale possono essere esentati dagli obblighi solo allorquando non mettano in vendita prodotti classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ma in ogni caso dovranno fornire informazioni generali sugli agrofarmaci a riguardo dei rischi per la salute umana e l ambiente. La direttiva introduce la distinzione di utilizzatori professionali e di prodotti destinati a uso professionale e di utilizzatori non professionali cui sono destinati prodotti a uso non professionale. Quindi, rispetto al Dpr 290/2001, recependo la nuova direttiva si introdurrebbero norme più restrittive per gli utilizzatori professionali e al contrario meno restrittive per la libera vendita; il patentino sarebbe, infatti, necessario per l acquisto di tutti i prodotti a uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione. Sarà quindi utile definire cosa si intende per prodotti fitosanitari a uso non professionale che dovranno essere caratterizzati da un profilo tossicologico ed ecotossicologico tale da escludere possibili rischi a carico della salute e dell ambiente. Le ispezioni periodiche tarature delle attrezzature impiegate per distribuire i prodotti fitosanitari dovranno essere effettuate ogni cinque anni fino al 2020 e ogni tre anni successivamente. Entro il 14 dicembre 2016 tutte le attrezzature dovranno essere ispezionate almeno una volta. Le attrezzature nuove devono essere ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall acquisto. È previsto che si definiscano specifiche linee guida per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento degli imballaggi vuoti e delle rimanenze, allo scopo di evitare pericoli per la salute delle persone o per l ambiente. Le linee guida dovranno riguardare le operazioni di: stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela prima dell applicazione; manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; smaltimento dopo l applicazione delle miscele rimaste nei serbatoi; pulizia dopo l applicazione delle attrezzature impiegate; recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti e dei relativi imballaggi. Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari devono inoltre essere predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate, prestando particolare attenzione alla loro ubicazione, alle dimensioni e ai materiali utilizzati. La difesa integrata è un altro pilastro della direttiva per cui dovranno 24

essere promosse tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici, che privilegi, quando possibile, pratiche o prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l ambiente. La direttiva prevede che gli utilizzatori dovranno disporre obbligatoriamente, a partire dal 1 gennaio 2014, di informazioni e di strumenti di supporto alle decisioni e di servizi di consulenza affinché sia loro possibile applicare i principi generali della difesa integrata. In diverse realtà nazionali gli strumenti previsti dalla direttiva sono da tempo disponibili e riguardano in particolare: il monitoraggio dei dati climatici e dei diversi organismi nocivi; l elaborazione di tali informazioni per fornire agli utilizzatori servizi di previsione e di avvertimento sulla comparsa delle principali avversità presenti sul territorio, attraverso la predisposizione di bollettini tecnici periodici; il coordinamento dei servizi di assistenza tecnica per garantire il trasferimento delle informazioni in modo tempestivo ed efficace. Gli Stati membri dovranno utilizzare indicatori di rischio armonizzati (ancora da definire) avvalendosi dei dati statistici rilevati secondo quanto disposto dallo specifico regolamento di prossima pubblicazione. In tal modo, potranno: rilevare le tendenze nell uso di talune sostanze attive; individuare elementi prioritari, sostanze attive, colture, regioni o pratiche che richiedono particolare attenzione o le buone pratiche che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della direttiva. 25

AGRICOLTURA BIOLOGICA Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 11, pagina 7 Normativa agricoltura biologica europea Avvicendamento e buone pratiche agricole Le novità arrivate con il recente decreto nazionale Con l entrata in vigore del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, che reca disposizioni attuative dei regolamenti Ce 834/ 2007, 889/2008 e 1235/2008 che normano l agricoltura biologica europea, ma anche con il comunicato n. 750 del 22 gennaio 2010, che accompagna la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sono state formulate regole per le aziende biologiche. Tali norme riguardano le modalità di avvicendamento delle colture, nonché i documenti che giustificano l utilizzo di concimi, ammendanti, prodotti antiparassitari e fitosanitari, compresi nell allegato I del regolamento Ce 889/2008, nel caso in cui la corretta gestione dei suoli e delle colture non dovesse essere sufficiente a garantire la buona riuscita delle stesse o se dovessero emergere problemi fitosanitari tali da non poter essere affrontati con le sole buone pratiche agricole. Altre regole definiscono come si gestisce la zootecnia bio e come è possibile richiedere l accorciamento del periodo di conversione. A riguardo delle modalità di utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici articolo 45 del regolamento Ce 889/2008, il decreto ministeriale, all articolo 7, punto 5, definisce chiaramente, diversamente da quanto accaduto in passato, il campo di applicazione dell articolo 45, precisando cosa si intenda per materiale di moltiplicazione vegetativa:...per materiale di moltiplicazione si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine ortive se destinate a fungere da pianta porta seme. Da tale definizione consegue che anche le piante ortive acquistate come convenzionali e destinate a diventare pianta porta seme sono soggette al medesimo regime di deroga del materiale di moltiplicazione vegetativo. A riguardo della notifica, il decreto ministeriale 18354 del 27 novembre 2009 ha introdotto modifiche e chiarimenti per l adesione degli operatori al sistema di controllo. Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 11, pagina 7 Nuovo logo bio in vigore dal 1 luglio 2010 Le caratteristiche grafiche e le regole d uso per le imprese produttrici Con l entrata in vigore del regolamento Ce 271/2010 sono state definite le caratteristiche grafiche e le regole d uso del nuovo logo euro- 26

peo la cui applicazione diventerà obbligatoria a partire dal 1 luglio 2010. Già oggi, però, tutte le aziende che devono stampare nuove etichette possono utilizzarlo. Dal prossimo luglio tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengano una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95 per cento o siano mono-ingrediente, dovranno riportare in etichetta l apposito logo comunitario descritto in allegato XI del regolamento Ce 889/08. L uso del logo è vietato nei prodotti biologici in conversione e in quelli con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95 per cento. Accanto al logo comunitario è necessario riportare anche il nuovo codice dell organismo di controllo aziendale ad esempio, Icea (IT BIO 006) e l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto. Le indicazioni di origine previste sono le seguenti: Agricoltura Ue, quando la materia prima agricola è stata coltivata in uno degli Stati membri; Agricoltura non Ue, quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi; Agricoltura Ue/non Ue, quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese terzo. Ai fini della succitata indicazione, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti purché nel complesso siano inferiori al 2 per cento della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. L indicazione Agricoltura Ue o Agricoltura non Ue può essere sostituita dall indicazione di un Paese ad esempio, Italia nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate nel suo territorio. Il nuovo regolamento estende anche il termine della disposizione transitoria che permette l impiego delle etichette già stampate riportanti i vecchi riferimenti previsti dal regolamento Cee 2092/91 e dal regolamento Ce 889/08 vecchio logo, codici di controllo ecc.. Il termine, che era fissato al 31 dicembre 2011, è stato posticipato di sei mesi e scadrà il 1 luglio 2012. I prodotti ottenuti, confezionati ed etichettati anteriormente al 1 luglio 2010 a norma del regolamento Cee n. 2092/91 o del regolamento Ce n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino a esaurimento delle scorte. Gli operatori devono implementare il loro sistema di tracciabilità obbligatorio ai sensi del regolamento Ce 178/02 acquisendo dai fornitori le informazioni utili a comprovare le dichiarazioni di origine riportate in etichetta. Al momento dell acquisto di materie prime e di 27

semilavorati privi di etichetta o con etichette di vecchio tipo, è obbligatorio richiedere al fornitore di indicare nei documenti di trasporto e/o nelle schede tecniche l indicazione dell origine dei prodotti acquistati, secondo le stesse modalità richieste per le etichette. Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 17, pagina 9 Aggiornata la normativa per l agricoltura biologica Circolare esplicativa del ministero delle Politiche agricole È stata aggiornata la normativa di certificazione dell agricoltura biologica. Il Mipaaf ha diramato una circolare esplicativa e di chiarimento tecnico che dovrebbe aiutare la lettura e l applicazione di quanto disposto dall articolo 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 a riguardo delle prescrizioni sulla rotazione delle colture. La condizione di rispetto di un minimo avvicendamento colturale è identificata dal decreto ministeriale nella successione di almeno tre cicli di colture non poliennali appartenenti a specie botaniche differenti, di cui almeno una appartenente alla famiglia delle leguminose o, se appartenente a famiglia differente, comunque destinata al sovescio. Tale riferimento alla specie botanica deve intendersi applicato anche per quanto indicato nella deroga relativa ai cereali autunno-vernini. Deroga prevista dal decreto ministeriale: cereali autunno-vernini ad esempio, frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc. e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. Pertanto, fermo restando che le sequenze colturali devono comunque prevedere un intervallo minimo di due cicli di colture diverse prima che la stessa specie possa essere nuovamente coltivata fatte salve le deroghe previste dal decreto e che delle tre specie in sequenza almeno una sia una coltura leguminosa da reddito o da sovescio o altra coltura da sovescio, tutte le sequenze colturali caratterizzate da un numero maggiore di tre 28

cicli colturali devono essere considerate conformi alle indicazioni del decreto ministeriale. Deroghe previste dal decreto ministeriale: 1) il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; 2) gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; 3) le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. Per effetto delle indicazioni relative alle colture erbacee poliennali di cui all ultima riga del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali ; sono considerate conformi alle indicazioni del decreto ministeriale stesso tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale ad esempio prato, ortiva a ciclo poliennale quale carciofo o asparago, ortiva destinata alla produzione di seme se a ciclo biennale. Comunque, in tutti i casi, anche in relazione a quanto sopra esplicato, è opportuno precisare che le valutazioni sulla conformità delle successioni colturali nei riguardi delle indicazioni del decreto ministeriale devono essere realizzate tenendo conto dell intero avvicendamento e/o rotazione dichiarata e contenuta nella relazione tecnica complementare alla notifica ai sensi dell articolo 63 del regolamento (Ce) n. 889/2008. È quindi opportuno che gli organismi pubblici e privati di controllo possano accertare, in occasione delle visite ispettive di sorveglianza presso le aziende, l esistenza di una effettiva suddivisione della superficie destinata alla coltivazione in aree rotazionali in numero e in superficie adeguati, tali da accogliere la dichiarata successione colturale. La valutazione del numero delle aree rotazionali necessarie è eseguita sulla base della lunghezza dei cicli colturali delle differenti colture, in conformità agli ordinari criteri di pratica agronomica. In altri termini, l eventuale scelta di condurre la successione colturale investendo tutta la superficie aziendale con la stessa coltura nello stesso momento deve essere considerata una pratica non ordinaria, comunque da reputare come elemento di rischio e da sottoporre alla preventiva valutazione dell organismo di controllo. Esclusivamente ai fini dell applicazione delle indicazioni proposte dal decreto ministeriale, le colture consociate con leguminose e gli erbai 29

misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose da reddito o da sovescio o di altra coltura da sovescio. Si ritiene altresì opportuno precisare che qualora una delle colture previste dalla sequenza colturale non possa essere portata a termine per condizioni climatiche o agronomiche avverse e che pertanto la raccolta o il sovescio non abbia avuto luogo o non possa avere luogo, essa potrà essere riseminata o ritrapiantata senza che tale coltivazione sia considerata come un nuovo ciclo colturale. Tale circostanza dovrà essere opportunamente registrata a livello aziendale e segnalata all organismo di controllo in occasione della visita ispettiva. Relativamente agli ortaggi a foglia, per la loro classificazione si fa riferimento al decreto ministeriale del 27 agosto 2004 ministro della Salute G.U. suppl. ordin. n. 292 del 14 dicembre 2004 Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all alimentazione. È opportuno altresì precisare che la deroga 2 prevista si può applicare solo per le specie ortive che possono essere coltivate sia per la raccolta a foglia/cespo, sia per la raccolta a taglio unicamente se la loro raccolta che può avvenire simultaneamente o scalarmente determina comunque la fine del ciclo colturale. Invece, la deroga 3 prevista per le colture da taglio si deve applicare esclusivamente alle colture il cui prodotto è costituito principalmente dalle foglie con eventuale minore presenza di altri organi della pianta quali steli e/o fiori la cui raccolta viene eseguita mediante taglio o sfalcio e che, in relazione alla capacità di ricrescita della coltura, può essere ripetuta per più volte, prima della conclusione del ciclo colturale. Ciò non esclude che all interno del periodo di sei mesi possano succedersi più cicli di colture da taglio se appartenenti a specie diverse. Con riferimento alla penultima riga del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale durata del sovescio si precisa che la coltura destinata a sovescio leguminosa o no deve avere una durata minima di almeno settanta giorni, calcolati a decorrere dalla data di semina della coltura da sovesciare e la semina/trapianto della coltura successiva. Le informazioni relative alle date di semina della coltura da sovescio e della coltura successiva dovranno essere opportunamente registrate a livello aziendale e riportate all organismo di controllo in occasione della visita ispettiva. 30

AMBIENTE Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 3, pagina 9 Pacciamatura del suolo con film biodegradabili Tecnica in crescita con buoni vantaggi agronomici La pacciamatura del terreno è una tecnica in forte crescita che offre numerosi vantaggi agronomici riassumibili in: controllo pressoché totale delle malerbe tranne rari casi, tipo Cyperus (cipero) o Equisetum (coda cavallina); eliminazione delle perdite di acqua, in quanto impedisce in gran parte l evaporazione dell acqua dal suolo e trattiene l umidità che risale dagli strati più profondi del terreno mettendola a disposizione delle piante con conseguente notevole risparmio idrico; eliminazione del compattamento del terreno per un miglior sviluppo radicale; riduzione dei costi di manodopera per il controllo delle malerbe tramite sarchiature, zappature e scerbature; facilità di trapianto e manipolazione delle piantine nella fase di dimora; anticipo colturale (il terreno si riscalda in meno tempo e si mantiene più caldo rispetto al suolo non coperto, consentendo così una più accentuata precocità delle colture) e produzioni maggiori e di migliore qualità; migliore pulizia dei frutti raccolti. La pacciamatura è quindi una tecnica colturale sempre più utilizzata. Nella scelta del tipo di pacciamatura ci sono due opzioni: l utilizzo del polietilene Pe oppure l utilizzo di film biodegradabile, ottenuto da amido complessato con poliesteri. Il polietilene nero è un film in materiale plastico, derivante dal petrolio, con spessori che vanno dai 35 ai 60 micron; tali spessori creano la necessità, a fine coltura, di doverlo rimuovere e successivamente consegnare a un centro di smaltimento come rifiuto speciale. Queste operazioni, oltre che laboriose, risultano anche notevolmente dispendiose per l economia aziendale. Il telo biodegradabile offre un alternativa agronomicamente e ambientalmente efficiente in confronto ai teli tradizionali, rispetta l ambiente e fa risparmiare tempo e risorse. Con una semplice fresatura a fine ciclo il prodotto si degraderà completamente, trasformandosi in acqua, anidride carbonica e biomassa. Il telo biodegradabile ottenuto dall amido di mais presenta proprietà meccaniche e caratteristiche d uso in campo assimilabili a quelle dei teli in plastica tradizionale, comprovate da molti dati sperimentali e da diversi anni di utilizzo in agricoltura: 31

si pone in opera con le macchine tradizionali e offre un ottima resa grazie ai bassi spessori; non deve essere rimosso né smaltito al termine del ciclo colturale: grazie alla sua certificata biodegradabilità nel suolo si trasforma in sostanza organica, acqua e anidride carbonica; non ci sono costi né tempi aggiuntivi per rimozione e smaltimento; non provoca inquinamento del suolo, come può accadere con i teli in plastica tradizionale; riduce significativamente l effetto serra: oltre 350 kg di anidride carbonica equivalente per ettaro pacciamato con telo biodegradabile possono essere risparmiati rispetto ai teli plastici tradizionali nella fase d uso; è assimilato agli ammendanti legge 748 del 19 ottobre 1984 ed è assoggettato al regime Iva al 4 per cento. Il telo biodegradabile risponde pienamente ai requisiti degli standard internazionali esistenti in tema di biodegradazione e impatto ambientale, è conforme alla norma europea EN 13432 (2000) e alla norma italiana Uni 10785 (1999). È approvato per l uso in agricoltura biologica ed è inoltre certificato Ok Compost e Ok Biodegradable Soil. La durata dei teli biodegradabili dipende in maniera sensibile da tutti i fattori ambientali presenti in campo (piogge, regimi termici, irraggiamento solare ecc.) e quindi non solo in funzione dell attività dei microrganismi del suolo. 32

GESTIONE DEI REFLUI Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 14, pagina 10 Gestione dei reflui zootecnici e richiesta alla Ue di deroga alla direttiva nitrati Giornata tecnica organizzata a Carmagnola Il 20 gennaio scorso l Italia ha presentato all apposito comitato presieduto dalla Commissione europea i contenuti della proposta di deroga per l applicazione della direttiva nitrati. La deroga, proposta per cinque regioni del Nord Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è incentrata attualmente sui punti illustrati di seguito, mentre la Commissione potrà chiedere emendamenti. Nella giornata dimostrativa, svolta a Carmagnola il 22 giugno scorso presso l azienda sperimentale della facoltà di Agraria di Torino, il professor Carlo Grignani, della medesima facoltà, ha presentato la situazione attuale in merito alla già citata richiesta di deroga, il cui obiettivo è portare il limite di 170 kg a 250 kg di azoto per ettaro in Zvn zona vulnerabile nitrati. La direttiva nitrati, all allegato III, paragrafo 2, lettera b), prevede che gli Stati membri possano stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Detti quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della direttiva e devono essere giustificati in base a determinati criteri. Principalmente la deroga sarà di tipo aziendale, su base volontaria. Per poter aderire alla deroga, le imprese dovranno rispettare le seguenti condizioni. Il 70 per cento della Sau superficie agricola utilizzabile dovrà essere investito a colture a lunga crescita e si potrà scegliere tra le seguenti soluzioni: coltivare mais di classe Fao 600-700 solo se irriguo da trinciato o da granella, purché gli stocchi vengano raccolti; coltivare durante l anno nel periodo invernale-primaverile loiessa o triticale, o orzo e in quello estivo mais; coltivare nell anno nel periodo invernale-primaverile frumento o orzo e in quello estivo panico o sorgo; coltivare prati permanenti o avvicendati con una presenza di leguminose inferiore al 50 per cento. Limitare l uso di azoto minerale da concime a: 85 kg per ettaro nel caso si coltivi secondo quanto stabilito in precedenza: mais, frumento e successivamente panico, orzo e successivamente sorgo; 33

115 kg per ettaro nel caso si coltivi secondo quanto stabilito in precedenza: mais e successivamente loiessa, mais e successivamente triticale, prati. EFFICIENZA MINIMA REFLUI Si dovrà utilizzare il liquame con una efficienza superiore al 66 per cento e per il letame il 50 per cento, per cui per raggiungere questo o- biettivo sarà necessario: fertilizzare subito prima della semina o in copertura; utilizzare tecniche a bassa emissione di ammoniaca. Per quanto riguarda il fosforo minerale, visto l eccesso che verrebbe distribuito con i reflui, se ne prevede il divieto. Infine, si prevede una separazione obbligatoria per il liquame suino con la necessità di ottenere nella frazione chiarificata un rapporto N/P 2 O 5 superiore a 2,5. Carlo Grignani Dalla relazione del professor Grignani è emerso che per gli allevamenti suinicoli sarà piuttosto complicato usufruire della deroga, sia per la difficoltà nel garantire il riparto colturale richiesto, sia per le spese derivanti dalla necessaria separazione del liquame, nonché per il problematico controllo della fertilizzazione dei terreni in asservimento. 34

Le aziende avicunicole non avranno la possibilità di richiedere la deroga, mentre le aziende che allevano bovini, in linea generale, potrebbero aderire senza rilevanti modifiche alle tecniche o al riparto colturale. Inoltre, il raggiungimento di un alta efficienza nella distribuzione dei reflui, come è stato illustrato al punto 3 ottenibile con fertilizzazioni organiche in primavera e in copertura, con forte limitazione delle liquamazioni autunnali, risulta uno degli obiettivi tecnicamente difficili da raggiungere, vista la conseguente necessità di ampliare i tempi e quindi le dimensioni degli stoccaggi aziendali e la mancanza di sistemi sostenibili di distribuzione dei liquami in copertura. Concludendo, è necessario far presente che nonostante sia incerto il successo dell approvazione della deroga italiana è positivo il fatto che il lavoro stia portando verso una maggiore omogeneità nell applicazione della direttiva nitrati tra le Regioni. Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 15, pagina 16 Soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca Nella gestione degli allevamenti in conformità con la normativa A riguardo di nuove tecniche per la riduzione dei gas in allevamenti in particolare suini, il 21 maggio scorso si è svolto un incontro a Fossano, in provincia di Cuneo, in occasione del quale sono stati presentati i risultati del progetto biennale Sirema Valutazione di soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dallo stoccaggio dei liquami di origine zootecnica, realizzato dall Aps Associazione produttori di suini del Piemonte, in collaborazione con il dipartimento di Economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale dell Università di Torino e finanziato dalla Regione Piemonte. Gli allevatori si trovano, sempre di più, di fronte alla necessità di dover gestire le aziende in conformità con le norme vigenti, in particolare nell ambito dei reflui zootecnici. Proprio lo stoccaggio e la gestione di questi ultimi crea emissioni gassose fastidiose per l olfatto e determina gravi danni all atmosfera. Gli effluenti zootecnici possono generare inquinamento del suolo e di corpi idrici, in particolare rilasciando azoto, fosforo e metalli pesanti, ma possono anche procurare problemi all atmosfera rilasciando ammoniaca (NH 3 ), anidride carbonica (CO 2 ), metano (CH 4 ) e ossido di azoto, conosciuto anche come protossido di azoto (N 2 O). Le principali fonti di emissioni ammoniacali in Europa, secondo l European environmental agency, (2000), dipendono dall agricoltura per circa il 90 per cento; la causa di questa percentuale sembra essere do- 35

vuta per il 13,5 per cento da fertilizzanti di sintesi, per il 5,5 per cento da emissione fogliare e per l 81 per cento dalla zootecnia. Secondo il Crpa Centro ricerche produzioni animali, le emissioni di ammoniaca da sorgenti agricole in Italia sarebbero dovute per il 75 per cento alla zootecnia; la causa di questa percentuale sembra essere dovuta per il 37 per cento a vacche lattifere, per il 37 per cento ad altri bovini, per il 12 per cento a suini, per il 2 per cento a ovicaprini e per il 12 per cento a pollame. L ammoniaca può: provocare inquinamento ambientale, acidificando i suoli e favorendo fenomeni di eutrofizzazione, o provocare danni alle colture e alle specie forestali; essere tossica per l uomo e per gli animali allevati; favorire l emissione di odori molesti; far calare il valore fertilizzante del refluo disperdendosi nell atmosfera; contribuire all emissione di N 2 O che è un gas a effetto serra. L ammoniaca che proviene dai reflui zootecnici può derivare, in percentuale che va dal 5 al 25 per cento, dalle aree di esercizio e dai ricoveri, dal 15 al 25 per cento dagli stoccaggi e dal 45 all 80 per cento dallo spandimento. Anidride carbonica (CO 2 ), metano (CH 4 ) e ossido di azoto (N 2 O) sono gas a effetto serra che contribuiscono al fenomeno dell incremento del riscaldamento del pianeta. Le principali fonti di emissione di gas a effetto serra, in Europa, sono i trasporti (20,9%), l industria (6,3%), l agricoltura (9,9%), i rifiuti (2,3%), l energia (60,3%). Con riferimento alle fonti agricole europee, in particolare: metano (20% del totale): ben il 75 per cento deriva dall attività ruminale degli animali poligastrici, mentre il 25 per cento è dovuto allo stoccaggio dei reflui zootecnici; ossido di azoto (6% del totale): il 15 per cento deriva dalla gestione e distribuzione dei reflui zootecnici, mentre l 85 per cento deriva dalla fertilizzazione azotata delle colture. Sul territorio italiano, al momento attuale si registra una carenza di dati sperimentali. Nel 2000 il Crpa ha desunto da lavori svolti in Paesi centro-nord europei che la presenza di metano si aggirerebbe intorno a 811.000 tonnellate annue, di cui l 80 per cento sarebbe attribuibile all attività ruminale e il 20 per cento alla gestione dei reflui, mentre la presenza di ossido di azoto raggiungerebbe 49.000 tonnellate, legate per circa il 16 per cento alla gestione delle deiezioni zootecniche. Inoltre, nella gestione dello stoccaggio, al liquame normale ultima- 36

mente si è aggiunto anche quello digerito che proviene dagli impianti che producono biogas. In tale refluo si ha una presenza di sostanza organica non ancora degradata che continua a essere attaccata dai batteri metanigeni e quindi a produrre biogas metano e anidride carbonica, ma anche azoto in forma ammoniacale e quindi molto volatile. Nella maggior parte degli impianti le vasche di stoccaggio del digerito sono scoperte, facilitando considerevoli emissioni in atmosfera di gas serra (CH 4 + CO 2 ) e ammoniaca (NH 3 ). Stoccaggio del liquame digerito (prove Deiafa, Università di Torino) Stoccaggio tal quale Stoccaggio digerito CO 2 equivalenti (vedi box) (kg/m 2 3,9 4,3 giorno) N-NH 3 (g/m 2 giorno) 3,2 3,6 NB: i dati sono riferiti ai metri quadri di liquame esposto all aria e quindi alla superficie della vasca di stoccaggio. Come si può notare, le emissioni di CO 2 equivalenti e NH 3 sono superiori del 10-12 per cento con liquame digerito CO 2 equivalenti CO 2 equivalenti sono le emissioni di tutti i gas serra equiparate, negli effetti di riscaldamento della Terra, alla CO 2 secondo tabelle di conversione definite. L effetto del metano CH 4 per il riscaldamento della Terra è equiparabile a 21 volte quello della CO 2, mentre quello del protossido di azoto N 2 O è equivalente a 310 volte quello della CO 2. Eutrofizzazione Il termine eutrofizzazione indica una condizione di ricchezza di sostanze nutritive in un dato ambiente, nello specifico una sovrabbondanza di nitrati e fosfati in un ambiente acquatico. Oggi tale termine viene correntemente usato anche per indicare, seppure in maniera impropria, le fasi successive del processo biologico conseguente a tale arricchimento, vale a dire l eccessivo accrescimento degli organismi vegetali acquatici che si ha per effetto della presenza nell ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto, fosforo o zolfo, provenienti da fonti naturali o dovute alle attività umane uso di fertilizzanti e di detersivi, scarichi civili o industriali, e il conseguente degrado dell ambiente divenuto asfittico. L accumulo di elementi come l azoto e il fosforo causa la proliferazione di alghe microscopiche che, a loro volta, non essendo smaltite dai consumatori primari, determinano una maggiore attività batterica; aumenta così il consumo globale di ossigeno e la mancanza di quest ultimo provoca nel tempo la morte dei pesci. 37

Da Il Coltivatore Piemontese 2010, numero 15, pagina 17 Coprire le vasche di stoccaggio del liquame e tenere conto dei sistemi di distribuzione in campo Le proposte emerse in un convegno promosso da Aps Piemonte in collaborazione con l Università Visto il problema delle emissioni in atmosfera, una soluzione per ridurle sarebbe quella di coprire le vasche di stoccaggio dei liquami. Le soluzioni proponibili sono diverse, sia come gestione, sia come materiale utilizzabile. La copertura può quindi essere fissa o flottante praticamente la copertura introdotta nella vasca di stoccaggio galleggia sul liquame riducendo al minimo la quantità di aria presente. I materiali utilizzabili possono essere naturali o sintetici. Vasca di stoccaggio 38