Ten. Col. CC RTL me Ernesto TARASCHI La Commissione Medica di II Istanza alla luce del nuovo assetto territoriale interforze
Art.5 Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: -dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; - da due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'amministrazione centrale in sede competente. La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con R.D. 5 aprile 1928, n. 1024. Gran parte degli articoli presenti in questa norma (1,2,3,4,5,6,7,8,9,9bis,10,10bis, 15) è stata prima modificata dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 e poi (o direttamente) abrogata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Art 19. Norme finali e di coordinamento. 4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
Con le disposizioni contenute nella succitata norma si è inteso armonizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione Medica di II istanza. Si è chiarito come tale Commissione, quale Organo collegiale della Sanità Militare, sia competente a deliberare su ricorsi proposti in via amministrativa di tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico-legale relativo all idoneità al Servizio, formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (CMO, Commissioni ASL, CMV).
Art. 8. Commissione medica di seconda istanza La Commissione medica di seconda istanza effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di competenza nei confronti dei dipendenti, con le stesse modalità previste dall art.6 del regolamento (461/2001, ndr) e dagli articoli 6 e 7 del presente decreto Inoltre: - La competenza territoriale delle CMO e delle CM di 2a istanza e' indicata nelle tabelle in allegato D. -Con decreto del M.D., non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette Tabelle (...)
Il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 2) demandava al Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorita' delle Forze armate. Art. 1. Le tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche di 2ª istanza e delle commissioni mediche ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D1, D2, D3 annessi al presente decreto. Art. 2. La competenza territoriale delle commissioni mediche di cui all'art. 1, nel nuovo assetto degli organismi sanitari militari interforze, decorre dal 1 gennaio 2007.
A seguito del nuovo assetto territoriale interforze degli Organismi Sanitari Militari, la competenza territoriale delle Commissioni Mediche viene definita inizialmente con questo decreto. La riorganizzazione ha comportato una sostanziale riduzione degli Organi medicolegali e la contestuale istituzione delle Commissioni Mediche Interforze, con posizioni organicamente definite, nel rispetto del DPR 461/2001.
Con la Direttiva a seguito oltre le nuove competenze territoriali degli Organismi Sanitari Militari, sono stati delineati alcuni aspetti delle procedure per la Rassegna e l Osservazione presso i neocostituiti Dipartimenti Militari di Medicina Legale (D.M.M.L.) Con la presente Direttiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, vengono delineate le procedure per gli accertamenti concernenti l idoneità al servizio, armonizzate con la regolamentazione specifica riguardante il personale militare del Ministero della Difesa. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M.O. DI II ISTANZA
L articolo 19 del Regolamento prevede per il personale militare, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, la possibilita del ricorso amministrativo, limitatamente alla procedura di accertamento dell idoneita al servizio. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 10 giorni dalla comunicazione del verbale della competente Commissione medica (C.M.O., C.M.V., C.M.I.C./ASL). La pratica istruita dagli E.D.R. a seguito della presentazione del ricorso in argomento, viene inviata ad una delle neocostituite C.M. di 2^ Istanza, secondo la competenza territoriale ridefinita con Decreto 21 dicembre 2006 di questo Dicastero
Personale appartenente alle FFAA ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile. Dipendenti dei Ministeri della Difesa e dell Interno non appartenenti alle FFAA e alle Forze di Polizia. CMV Dipendenti di tutte le altre Amministrazioni di cui all art.1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001. Ai sensi del successivo DL n.104/2013 alla CMV compete anche l accertamento delle condizioi di idoneità del personale docente della scuola. CMO Commissione Medica ASL Dipendenti di Enti non economici nazionali, regionali e locali (L.20 marzo 1975, n.70 e successive modifiche) CM II Istanza
Il ricorso amministrativo avverso il giudizio in ordine all idoneita al servizio, comunicato con il verbale della compente Commissione medica, entro 10 giorni dalla sua notifica deve essere presentato dall interessato per il tramite dell Ente di appartenenza. Il competente ufficio dell Amministrazione di appartenenza deve provvedere ad istruire lo stesso corredandolo di copia: - del processo verbale oggetto del ricorso, unitamente alla eventuale documentazione sanitaria allegata o di riferimento; - della relazione informativa prevista dall articolo 15 del Regolamento, contenuta nel fascicolo istruttorio originario; - di ogni altra documentazione ritenuta utile o necessaria in considerazione di eventuali specifiche motivazioni contenute nel ricorso. Lo stesso Ufficio, utilizzando il Modello GL2 in allegato E, provvederà tempestivamente a trasmettere il ricorso alla competente C.M. di 2^ Istanza, dandone conoscenza all interessato e alla Commissione medica che ha formulato il giudizio avverso il quale è stato proposto il ricorso.
Conseguentemente, la Commissione che ha emesso il verbale dovrà provvedere, eventualmente o se richiesto, a completare la pratica trasmettendo direttamente e tempestivamente alla competente C.M. di 2^ Istanza copia della documentazione sanitaria o specialistica di riferimento agli atti.
CMO Ricorrente Ente di appartenenza CM II Presentazione del ricorso entro 10 giorni dalla notifica
la C.M. di 2^ Istanza effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di competenza con le stesse modalita previste dall articolo 6 del Regolamento e dagli articoli 6 e 7 del Decreto. anche la C.M. di 2^ Istanza alla ricezione della pratica deve comunicare, tempestivamente, con raccomandata A/R inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi, la data, il luogo e l ora in cui l interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari; per tale aspetto corre l obbligo di evidenziare anche la previsione normativa contenuta nel Regolamento in ordine al termine, non inferiore a 10 giorni rispetto alla data della visita, entro il quale la comunicazione deve pervenire all interessato. Altresì, la comunicazione del medesimo invito deve essere inviata all Amministrazione di appartenenza del dipendente
Al termine della visita conclusiva, la comunicazione del provvedimento medico legale deve essere attivata per via telematica o anticipata via telefax Il verbale redatto viene trasmesso entro 15 giorni in due esemplari in originale, ovvero in copia autentica, all Amministrazione di appartenenza ed un esemplare alla competente Commissione medica che ha emesso il verbale, avverso cui è stato formulato il ricorso.
Commissione Medica Interforze di seconda istanza 1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta: a) dal capo dell organo direttivo di Forza armata di cui all articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri. 2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. 3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.