COMUNE DI LENO (Prov. di Brescia)



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COMUNE DI LENO (Prov. di Brescia) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 22 DEL 07.04.2011 Pagina 1 di 66

COMUNE DI LENO...1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art.1 - OBIETTIVO...3 Art.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI...3 Art.3 - PRINCIPI GENERALI...3 Art.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI...4 Art.5 - ESCLUSIONE...4 Art.6 - DEFINIZIONI...4 TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI...6 Art.7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI...6 Art.8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI...8 Art.9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI...9 Art.10 - ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE...11 Art.11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI...11 Art.12 - FORME DI GESTIONE...11 Art.13 - FINALITA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA...11 Art.14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA...11 Art.15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA...12 Art.16 - MODALITA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI...12 Art.17 - PERIODICITA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA...12 Art.18 - MODALITA DI CONFERIMENTO...13 Art.19 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI...13 Art.20 - MODALITA DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI...14 Art.21 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI...14 Art.22 - CENTRI DI RACCOLTA...15 Art.23 - FREQUENZE E MODALITA PARTICOLARI DI RACCOLTA...15 Art.24 - RACCOLTA SU CHIAMATA...15 Art.25 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI...15 Art.26 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI...16 Art.27 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO...16 Art.28 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L IGIENE PUBBLICA...17 Art.29 - CESTINI/CONTENITORI STRADALI...17 TITOLO III AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE...17 Art.30 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE...17 Art.31 - LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI....18 Art.32 - LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE...18 Art.33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI...18 Art.34 - VOLANTINAGGIO...18 Art.35 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA...18 Art.36 - AREE DI SOSTE PER NOMADI...19 Art.37 - SGOMBERO DELLA NEVE...19 Art.38 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI...19 TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI...19 Art.39 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE...19 Art.40 - DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO...19 Art.41 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI...20 Art.42 - VIGILANZA E CONTROLLO...20 Art.43 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI...20 Art.44 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI...20 Art.45 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA...21 Art.46 - SANZIONI...21 ALLEGATO 1...22 ALLEGATO 2...24 ALLEGATO 3...24 ALLEGATO 4...25 ALLEGATO 5...26 Pagina 2 di 66

ALLEGATO 6...28 ALLEGATO 7...28 ALLEGATO 8...31 ALLEGATO 9...36 ALLEGATO 10...38 ALLEGATO 11...39 ALLEGATO 12...41 ALLEGATO 13...43 ALLEGATO 14...44 ALLEGATO 15...52 ALLEGATO 16...53 ALLEGATO 17...55 ALLEGATO 18...57 ALLEGATO 19...58 ALLEGATO 20...59 ALLEGATO 21...61 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - OBIETTIVO Il presente regolamento disciplina la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l obiettivo di assicurare l igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti. La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza dei produttori dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. L andamento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve essere oggetto di una relazione annuale da sottoporre al Consiglio comunale. Art.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 198 e 205 del d.lgs. 152 del 3.4.2006 e dell art.15 della l.r. n.26 del 12.12.2003, nel rispetto dei criteri definiti nel decreto legislativo e della legge regionale citata, nonché dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta n.220 del 27.6.2005. Art.3 - PRINCIPI GENERALI L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi: - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; - deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori; - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio; - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia; - devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario. A tal scopo il Comune provvede a: Pagina 3 di 66

1. coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali; 2. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo; 3. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di potere avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e di smaltimento; 4. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale. Art.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto: - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti; - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni; - dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale; - della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti; - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero; - delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in conformità alla legislazione nazionale vigente. Art.5 - ESCLUSIONE Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: - gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; - i rifiuti radioattivi; - i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; - le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola; - i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui; - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; - i materiali esplosivi in disuso. Art.6 - DEFINIZIONI (articolo così sostituito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) rifiuto pericoloso : rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto; c) oli usati : qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) autocompostaggio : compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto; f) produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; g): produttore del prodotto : qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; Pagina 4 di 66

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) prevenzione : misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) raccolta : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) raccolta differenziata : la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) riutilizzo : qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) rigenerazione degli oli usati qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) smaltimento : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; cc) combustibile solido secondario (CSS) : il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l applicazione dell articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; Pagina 5 di 66

dd) rifiuto biostabilizzato : rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) compost di qualità : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) digestato di qualità : prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) emissioni : le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) scarichi idrici : le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) inquinamento atmosferico : ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) gestione integrata dei rifiuti : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) centro di raccolta : area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) circuito organizzato di raccolta : sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2. TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI Art.7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). Pagina 6 di 66

3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) b) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) l) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) m) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) n) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto. (comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 5. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all articolo 183. Con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. (comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. (comma introdotto dall'articolo 2, comma 21, d.lgs. n. 4 del 2008) Pagina 7 di 66

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. (comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 5-quater. L obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all articolo 193 e l obbligo di tenuta dei registri di cui all art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un impresa che abbiano ottenuto l autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216. (comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) Art.8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI In attesa del provvedimento statale per la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, i rifiuti per i quali organizzare il servizio in regime di privativa comunale, allo stesso modo dei rifiuti domestici, sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale (allegato 14 del presente regolamento) di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, con l'aggiunta degli "accessori per l'informatica", ed in particolare: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, truccioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (allegato 13 del presente regolamento); imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; gli accessori per l'informatica. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano. Pagina 8 di 66

Art.9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettronici (RAEE) Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del d.lgs. 151/2005: - frigoriferi, surgelatori e congelatori; - televisori; - computer; - telefoni cellulari ed altri piccoli oggetti elettronici; - lavatrici e lavastoviglie; - condizionatori d'aria. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore: ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; al Centro di Raccolta comunale di cui all art.22 del presente Regolamento; alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come ingombranti ; in questo caso, occorre chiedere all Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale di usufruire del servizio di raccolta su chiamata, attenendosi alle indicazioni dell Ufficio medesimo riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi. In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l ambiente. Il Comune può attivare la raccolta il deposito temporaneo di tali rifiuti anche a favore di comuni limitrofi o di imprese private, previa la stipula di una convenzione che definisca le modalità di conferimento e le relative tariffe. Imballaggi Viene definito: imballaggio per la vendita o primario l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; imballaggio multiplo o secondario, l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; imballaggio per il trasporto o terziario, l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei. rifiuto di imballaggio, ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione; imballaggio riutilizzabile, l imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all interno di un circuito di riutilizzo. utente finale, il soggetto che, nell esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; consumatore, il soggetto che, fuori dall esercizio di un attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate. produttori, i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; utilizzatori, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, come definito nel Titolo II della Parte IV del d.lgs. 152/2006. Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul vuoto a rendere nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il rimpiego o riutilizzo. degli imballaggi. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti I veicoli e motore e i rimorchi, nonché rifiuti costituiti da: - parti di veicoli a motore; - carcasse di autoveicoli e motoveicoli; - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai proprietari o dai detentori che ne siano entrati in possesso, pubblici o privati, ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del d.lgs 152/2006. Pagina 9 di 66

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo a uno dei concessionari o delle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta sopra citati, qualora ne acquisti uno nuovo. I veicoli a motore, i rimorchi e i rifiuti costituiti da loro parti rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile, sono conferiti ai suddetti centri di raccolta con le procedure definite nel decreto 22 ottobre 1999 n.460 o con altro provvedimento sostitutivo, emanato in attuazione dell art. 231, comma 3, del d.lgs 152/2006. Rifiuti inerti/speciali. Sono rifiuti speciali: b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) Rifiuti derivanti da attivita di manutenzione delle infrastrutture Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell infrastruttura a rete e degli impianti per l erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica deve essere effettuata entro 60 giorni. La documentazione relativa alla valutazione tecnica, unitamente ai registri di carico e scarico del materiale, è conservata per 5 anni. Oli e grassi esausti I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in appositi contenitori e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all art. 233 del d.lgs. 152/2006. Rifiuti cimiteriali "trattati" Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nel D.P.R. 15/07/2003 n 254 (allegato 18 del presente regolamento), devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta Rifiuti Urbani da esumazioni e estumulazioni" ed avviati ad impianti di termodistruzione autorizzati. Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani. In particolare, devono essere conferiti e raccolti in modo differenziato i rifiuti vegetali. Indumenti Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d abbigliamento, potranno essere conferiti presso gli appositi contenitori stradali gestiti dalle Organizzazioni senza scopo di lucro, d intesa con il Comune, o alla Piattaforma comunale nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l igiene e il decoro cittadino. Previa acquisizione di specifica autorizzazione comunale, le stesse Organizzazioni potranno organizzare anche raccolte presso le singole abitazioni. Rifiuti urbani pericolosi Si considerano rifiuti urbani pericolosi: - le batterie e pile; - gli accumulatori esausti; - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea"; - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; - le lampade a scarica e tubi catodici; - le siringhe abbandonate; - le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; - gli oli minerali esausti. La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta. La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione. Pagina 10 di 66

Rifiuti sanitari Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel Dpr 254 del 15.7.2003. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell art.2, lette. g) del Dpr 254/2003 (allegato 20 del presente regolamento)devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune. Art.10 - ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE Sino a nuove disposizioni da parte della Regione o dell Autorità d Ambito di cui all art. 200 del d.lgs. 152/2006, il Comune gestisce in regime di privativa (nelle forme di cui all art.113, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) le operazioni di raccolta, spazzamento, gestione Centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo la classificazione di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni e delle o.n.l.u.s e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Art.11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all atto del rilascio dell autorizzazione all occupazione del suolo pubblico. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce Deposito temporaneo, nell art.6 del presente Regolamento. Art.12 - FORME DI GESTIONE Le attività di cui all art.9 del presente Regolamento possono essere esplicate dal Comune mediante affidamento ad una o più imprese specializzate, con le forme previste dal d.lgs. 267/2000. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti affidatari, l'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti raccolti, il Comune o la ditta affidataria del servizio stipulano apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del d.lgs. 152/2006. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate: - con la ditta affidataria, approvate dal Comune, - con il Comune. Art.13 - FINALITA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA La raccolta differenziata è finalizzata a: diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire; favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati; migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale. Art.14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per: - le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali e il legno; Pagina 11 di 66

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali; - i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l ambiente. Fanno parte di quest ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Art.15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le Utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento per l applicazione della tassa/tariffa può prevedere riduzioni tariffarie. Art.16 - MODALITA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie: servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi (tal quale) a mezzo di appositi contenitori stradali; servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani da raccolta differenziata e assimilati non pericolosi; servizi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi tramite contenitori stradali (per pile e farmaci); servizi di raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde da sfalci e potature) tramite contenitori stradali (green service); servizi di raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde da sfalci e potature) tramite contenitori privati (composter); servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica; servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti. Le norme per l attuazione e l uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune di Leno. L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse. Art.17 - PERIODICITA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA La raccolta porta a porta periodica è programmata per zone, in giorni fissi. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune e consegnati, a cura dell Ufficio Anagrafe, a tutti i nuovi residenti e a coloro che cambiano zona di residenza. Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso altri Uffici comunali ed, in particolare, presso L Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale. La frequenza della raccolta dei rifiuti è stabilita, indicativamente, come segue: una volta alla settimana per i rifiuti differenziati quali gli imballaggi di plastica, per il vetro ed il barattolame, per la carta relativamente ai centri abitati; una volta ogni due settimane per i rifiuti differenziati quali gli imballaggi di plastica, per il vetro ed il barattolame, per la carta relativamente alle cascine; una volta alla settimana per i rifiuti provenienti dallo sfalcio di giardini e dalla potatura di alberi e depositati nei green service; due/tre volte alla settimana a mezzo svuotamento dei cassonetti stradali del rifiuto tal quale. La frequenza di raccolta della frazione umida/tal quale può occasionalmente essere potenziata nel caso di particolari esigenze di zona. La frequenza di raccolta della frazione differenziata può invece essere ridotta ad una volta ogni quindici giorni qualora uno dei giorni stabiliti venga a coincidere con una festività. Pagina 12 di 66

La Giunta Comunale può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l efficienza del servizio o per necessità particolari. E fatta salva la possibilità di frequenze diverse per i produttori di rifiuti speciali assimilati, convenzionati con il Comune. Il servizio porta a porta non verrà effettuato in occasione delle seguenti festività: 01 gennaio, Capodanno; 06 gennaio, Epifania; 01 maggio, Festa del lavoro; 15 agosto, Ferragosto; 25 dicembre, Santo Natale; 26 dicembre, Santo Stefano. Art.18 - MODALITA DI CONFERIMENTO Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune. Il servizio è esclusivamente riservato a persone fisiche e/o giuridiche residenti e/o domiciliate nel comune di Leno. E vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori: frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all imballo (es. scarti alimentari ancora imballati); i rifiuti urbani pericolosi; i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi che andranno depositati esclusivamente negli appositi green service; materiale acceso o non completamente spento; liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi; materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio; in particolar modo si richiama evidenzia la necessità di proteggere adeguatamente siringhe e materiale sanitario che potrebbe essere causa di trasmissione di malattie anche particolarmente pericolose. E altresì vietato: lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti; introdurre nel sacco della plastica borse non trasparenti che occultano completamente il loro contenuto; riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura; conferire sacchi aperti o chiusi malamente; esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Qualora siano utilizzati sacchetti o contenitori dotati di microchip, di codici a barre o altro strumento di identificazione, l esame deve limitarsi ad accertare la violazione, senza procedere ad ispezioni puntuali, finalizzate ad individuare il conferente. Art.18/bis - MODALITA DI CONFERIMENTO NEI COMPOSTER Si intendono qui riportate le modalità di conferimento prescritte dal manuale di compostaggio di cui all allegato 21. Oltre a ciò si precisa che il Comune: 1. istituirà un apposita anagrafe degli utilizzatori del sistema di compostaggio domestico; 2. provvederà, attraverso proprio personale appositamente incaricato, alla verifica periodica del corretto utilizzo del composter anche attraverso i dati provenienti dal sistema di monitoraggio delle cupoline installate sui contenitori stradali.. Art.19 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI Il Comune effettua il servizio di raccolta porta a porta periodica delle seguenti frazioni di rifiuto: Pagina 13 di 66

1. imballaggi in plastica (con inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti anche in polistirolo -, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio); 2. carta e cartone (con inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio in ragione massima del 5% pari a massimo 2 contenitori per ogni conferimento); 3. vetro e lattine; Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando: a) sacchi gialli a perdere, in polietilene, per gli imballaggi in plastica; b) borse di carta, cartoni o contenitori rigidi bianchi per la raccolta della carta e del cartone; c) contenitori rigidi o bidoni blu per la raccolta congiunta del vetro e del barattolame. E vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto. Il Comune fornisce annualmente a tutti gli utenti i sacchi gialli necessari per il conferimento della frazione Plastica. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchi forniti dal Comune e, in loro mancanza, devono usare sacchi del tutto simili. I restanti contenitori, procurati direttamente dagli utenti, dovranno comunque rispettare le caratteristiche di cui sopra. I contenitori rigidi con una capacità superiore a 60 litri per il vetro/lattine e con una capacità superiore a 120 litri per la carta, dovranno essere esclusivamente di tipo ribaltabile. Il Comune effettua altresì il servizio di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: 1. residui alimentari (frazione umida) e secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei r.a.e.e., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi); 2. rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi. Tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali con le seguenti modalità: 1. residui alimentari (frazione umida) e secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei r.a.e.e., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi) in sacco impermeabile (da 16/18 litri da inserire nell apposita calotta ove presente) regolarmente legato in moda da evitare perdite di materiali e/o di liquami all interno dei cassonetti; 2. rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi immissione diretta negli appositi contenitori stradali senza utilizzo di sacchi o altri materiali non biodegradabili. 3. per i rifiuti umidi e vegetali è possibile attuare il compostaggio domestico che prevede il riutilizzo come materia dei materiali risulta(allegato 21 del presente regolamento). Art.20 - MODALITA DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI L esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità: I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale. i sacchi ed i contenitori devono essere esposti non prima delle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione; i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti; i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza entro le ore 18 del giorno in cui è avvenuto lo svuotamento; è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell esposizione tardiva. E vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l edificio presso cui sono stati prodotti. Fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi in apposito locale immondezzaio, o in idonea area esterna assentita dall Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale. E vietata l esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta. Art.21 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i Centri di raccolta comunali. L Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti. Pagina 14 di 66

Art.22 - CENTRI DI RACCOLTA Il Comune di Leno dispone di un isola ecologica situata in via Vespucci n 18. Essa integra i servizi comunali per la raccolta dei differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consente il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta. Gli utenti possono conferire direttamente presso l isola ecologica i rifiuti ingombranti, compresi i RAEE. Diversamente, le frazioni di rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferite direttamente dagli utenti solo in caso di: - eventi particolari che hanno determinato una produzione di rifiuti anomala, per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione; - esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa della difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti o altro; Possono essere conferiti presso l isola ecologica comunale i rifiuti urbani e assimilati, sotto elencati: le stesse frazioni oggetto di raccolta periodica porta a porta, con l esclusione della frazione umida; le pile e i farmaci scaduti (qualora non conferiti nei contenitori stradali); i rifiuti ingombranti e i rottami metallici (qualora non conferiti mediante la raccolta su chiamata); i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche; residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi; gli oli e i grassi vegetali ed animali, esausti o residui di cottura; i pneumatici, gli oli minerali e gli accumulatori per autoveicoli, derivanti da attività di manutenzione svolta in ambito domestico; legname e manufatti in legno; indumenti, stracci e altri scarti tessili; polistirolo espanso; rifiuti urbani pericolosi; le lampade a scarica e tubi catodici; le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; gli inerti derivanti da occasionali attività di manutenzione svolte in ambito domestico. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l orario di apertura dell isola, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento. Gli utenti che conferiscono direttamente all isola devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori. Il Comune si riserva la facoltà di assoggettare a pagamento, in base al peso, i rifiuti ingombranti conferiti all isola in modo non differenziato. Art.23 - FREQUENZE E MODALITA PARTICOLARI DI RACCOLTA I servizi di raccolta con periodicità particolare si riferiscono alle frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e alle grandi utenze, impossibilitate a detenere i rifiuti fino al giorno settimanale di raccolta. Qualora la produzione di rifiuti sia superiore alla norma, potranno essere utilizzati cassonetti o cassoni posizionati in loco, da noleggiare o da acquistare a cura dello stesso utente. Le modalità di conferimento e le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale in relazione alle tipologie di rifiuti. Art.24 - RACCOLTA SU CHIAMATA Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni. Il servizio avviene, di norma, il venerdì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le ore 16.00, previa specifica richiesta dell utente all Ufficio Comunale competente (attualmente il gestore dell isola ecologica a seguito del contratto approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale). L esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente il giorno di raccolta, a cura dell utente. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica e ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale o veicolare. Art.25 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni avviene in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Dpr 254 del 15.7.2003 (allegato 18 del presente regolamento) e dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla D.D.G. n.25100 del 23 marzo 1999. Pagina 15 di 66

Le ossa rinvenute durante le operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte nelle apposite cassette per essere ritumulate, inviate alla cremazione o depositate nell ossario comune. Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc: Devono essere confezionati in contenitore idoneo, di materiale resistente, e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti urbani da esumazioni e estumilazioni"; possono essere provvisoriamente depositati, qualora necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero. Lo smaltimento finale avviene presso un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi della vigente normativa. Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.: Devono essere raccolte e depositate separatamente, se non presentano rischi di pericolosità, per essere inviate al recupero tramite rottamazione. Terriccio da esumazioni e/o estumulazioni: Ove non presenti particolari contaminazioni e risulti del tutto simile a terriccio analogo, può essere riutilizzato all interno del cimitero. Rifiuti inerti: I rifiuti inerti ingombranti quali vasi di terracotta o cemento, devono essere accatastati in luogo indicato dal responsabile della custodia del cimitero; i rifiuti lapidei possono essere recuperati o inviati a discariche autorizzate per rifiuti inerti. Altre tipologie di rifiuto: I restanti rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in modo differenziato in contenitori specifici per: - rifiuti organici e compostabili quali fiori, rami, piante, carta non plastificata o trattata, terra ecc.; - rifiuti in plastica e polistirolo, come vasi, imballaggi, ecc.; - rifiuti in materiale ferroso e in vetro. Art.26 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Per rifiuti urbani esterni si intendono: - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici: - strade e piazze comunali; - strade vicinali classificate di uso pubblico; - tratti urbani di strade statali e provinciali; - strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui; - viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico; - aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici; - rive dei corsi d'acqua superficiali. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario. Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Leno, anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o gestionari. Art.27 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria. Al fine di consentire l efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli. Pagina 16 di 66

Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra. Art.28 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L IGIENE PUBBLICA Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati. Pulizia fontanelle Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente. Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche. Spurgo dei pozzetti stradali, caditoie e griglie dei corsi d acqua Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia. Altri servizi di pulizia Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni: - la pulizia, su segnalazione da parte dell Apposito servizio dell Ufficio tecnico Comunale o della Polizia locale, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili; - l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia; - la pulizia periodica dei monumenti pubblici. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità. Art.29 - CESTINI/CONTENITORI STRADALI Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Quest ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono lavati e disinfettati. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all interno di essi: i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata; i rifiuti pericolosi; i rifiuti ingombranti; i RAEE, anche se di piccole dimensioni. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette. TITOLO III AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE Art.30 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti. Pagina 17 di 66

Art.31 - LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc.. Gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. All orario di chiusura l area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita. La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati. Art.32 - LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da qualsiasi altra manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite una volta terminato il loro uso. All atto della domanda per la concessione d uso temporaneo, l Ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente Regolamento. L Apposito servizio Comunale provvede, contestualmente all occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti le chiavi per l accesso ai cassonetti per la raccolta del rifiuto indifferenziato provvedendo, nel contempo, alla riscossione della cauzione. A decorrere dalla data di eventuale attivazione della raccolta separata della frazione umida ed a seguito dell emissione di apposita ordinanza, la somministrazione di cibi e bevande durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazioni su aree pubbliche deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possano essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici. All atto della domanda per l occupazione delle aree e per lo svolgimento delle manifestazioni devono essere specificate le condizioni di cui sopra e il rilascio dell autorizzazione deve avvenire previo versamento di un importo a titolo di cauzione, di importo adeguato alla superficie occupata e ai giorni di durata della manifestazione, per garantire la corretta conduzione dell'area occupata. La cauzione viene restituita al termine delle attività autorizzate, dopo che il personale preposto dal Comune ha accertato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Art.33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, provocando lo spargimento sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti. Art.34 - VOLANTINAGGIO Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali. E vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze. Qualora fosse rilevata la distribuzioni di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all operatore, se immediatamente identificato, o all Agenzia che ne ha curato la distribuzionee e, in subordine, al Titolare dell attività promossa o pubblicizzata. Art.35 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'amministrazione Comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata ed i costi. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc. Pagina 18 di 66

L Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nella propria modulistica. Art.36 - AREE DI SOSTA PER NOMADI Le aree assegnate alla sosta dei nomadi sono soggette al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicando i criteri per la differenziazione dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate dall Amministrazione comunale. Art.37 - SGOMBERO DELLA NEVE Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante: - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse; - lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate. In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti possono spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. E fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l incolumità dei pedoni. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove (preferibilmente all'interno delle proprietà) fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate (artt. 7 e 149 del codice della strada) Art.38 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i giardini. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati. TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI Art.39 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa. Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. E garantito ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della L. n. 300/70. Art.40 - DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonchè argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni. Nei cassonetti ove ò presente un sistema di limitazione dell accesso a mezzo di cupolina girevole, i rifiuti dovranno essere regolarmente conferiti con utilizzo di sacchi impermeabili chiusi e con l accortezza di evitare il blocco dell apparecchiatura Pagina 19 di 66

inserendo sacchi di idonea dimensione (non superiore a 16/18 litri). Nel caso un cassonetto risulti pieno, si dovrà utilizzare quello adiacente oppure accedere ad altra postazione. E vietato l abbandono di rifiuti al di fuori del cassonetto E vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto. E vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici. Fatta salva l applicazione delle sanzioni di cui all art. 46, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8.6.2001 n.231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Art.41 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell area o l installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti. Art.42 - VIGILANZA E CONTROLLO La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e delle altre forze di Polizia nonché di altri dipendenti individuati dall Amministrazione comunale, anche per periodi di tempo limitati e per situazioni specifiche, purché in possesso dei requisiti previsti per l esercizio della funzioni di Polizia Locale. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l ausilio di strumentazione operativa appositamente individuata per l accertamento (videosorveglianza, macchine fotografiche ecc). Art.43 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI In considerazione di quanto previsto dall art. 191 del d.lgs 152/2006 (allegato 15 del presente regolamento), qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell Autorità d Ambito di cui all art.201 del d.lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Art.44 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla l.r.26/2003 e dal d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Lombardia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento. Pagina 20 di 66

Art.45 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall art. 205 del d.lgs. 152/2006 (allegato 16 del presente regolamento), il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell l'ambiente. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto o display di comunicazione comunale. Art.46 - SANZIONI Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell art.7 bis del d.lgs. 267/2000 (allegato 19 del presente regolamento), con le sanzioni indicate in allegato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali. L irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Pagina 21 di 66

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SANZIONI (ART.46) Articoli Descrizione violazione Sanzione in 8, 9, 11, 23 Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilati Da 75 a 450 9, 24 Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi Da 100 a 600 pericolosi 9 Conferimento improprio di rifiuti sanitari Da 50 a 500 16, 19 Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili Da 100 a 600 18, 19 Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti Da 25 a 150 diversi da quelli a cui è destinato 18, 19, 21 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti Da 50 a 300 pericolosi 18, 19 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti Da 50 a 300 vegetali derivanti dalla manutenzione dei aree verdi 18, 19 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiale Da 100 a 600 acceso o non completamente spento 18, 19 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di liquidi o Da 50 a 300 materiali impregnati di liquidi 18, 19 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiali Da 25 a 150 metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento 18, 19 Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di oggetti Da 100 a 600 taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti 18, 19, 20 Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi Da 25 a 150 18 Conferimento di rifiuti in plastica in sacchi non trasparenti, che occultano completamente il Da 25 a 150 contenuto 18 Conferimento di rifiuti all esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi Da 25 a 150 non piegati 18 Conferimento di rifiuti prodotti e/o provenienti da aree esterne al territorio comunale di Leno Da 100 a 600 19 Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento Da 25 a 150 20 Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale Da 50 a 300 20 Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il Da 50 a 300 servizio di raccolta 20 Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti Da 50 a 300 20, 23 Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dall Apposito servizio dell Ufficio tecnico Da 50 a 300 Comunale 22 Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunale al di fuori degli orari previsti Da 50 a 500 22 Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunali senza utilizzare gli appositi Da 50 a 500 contenitori e le modalità di conferimento previste 24 Conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta su chiamata in modo non conforme alle previsioni Da 50 a 300 25 Conferimento di rifiuti non conformi a quelli previsti per ciascuno dei contenitori collocati Da 25 a 150 nel Cimitero cittadino 26, 27 Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione Da 50 a 300 29 Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all interno delle abitazioni Da 50 a 200 29 Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi Da 50 a 300 29 Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti Da 50 a 300 29 Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni Da 50 a 300 29 Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i Da 50 a 300 diversi comparti, ove presente 30, 31, 33 Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area privata Da 25 a 300 Pagina 22 di 66

34 Utilizzo di stoviglie e/posate usa e getta in feste e manifestazioni aperte al pubblico a far Da 50 a 300 tempo dalla data di eventuale attivazione del servizio di raccolta della frazione umida 34 Volantinaggio in modo difforme da quello consentito Da 50 a 500 35 Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività di tinteggiatura e di edilizia Da 50 a 500 37 Mancato spalamento della neve e spargimento di sali antigelo atossici Da 50 a 300 37 Mancata rimozione di festoni e lame di ghiaccio protesi su vie e aree pubbliche Da 50 a 500 38 Mancata pulizia delle deiezioni canine Da 25 a 150 40 Abbandono di rifiuti urbani Da 25 a 300 40 Abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani Da 50 a 400 40 Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE Da 50 a 500 40 Combustione all aperto di rifiuti vegetali Da 100 a 600 40 Combustione all aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici Da 200 a 1200 40 Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri Da 50 a 500 43 Inosservanza di prescrizioni disposte con ordinanza sindacale Sanzione penale Pagina 23 di 66

ALLEGATO 2 soppresso ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. ALLEGATO B N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. Operazioni di smaltimento D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Pagina 24 di 66

ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. ALLEGATO C Operazioni di recupero N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) Pagina 25 di 66

ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 183. Definizioni (articolo così sostituito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) rifiuto pericoloso : rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto; c) oli usati : qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) autocompostaggio : compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto; f) produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; g): produttore del prodotto : qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) prevenzione : misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) raccolta : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) raccolta differenziata : la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) riutilizzo : qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale Pagina 26 di 66

funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) rigenerazione degli oli usati qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) smaltimento : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; cc) combustibile solido secondario (CSS) : il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l applicazione dell articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) rifiuto biostabilizzato : rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) compost di qualità : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) digestato di qualità : prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) emissioni : le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) scarichi idrici : le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) inquinamento atmosferico : ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) gestione integrata dei rifiuti : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) centro di raccolta : area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; Pagina 27 di 66

pp) circuito organizzato di raccolta : sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2. ALLEGATO 6 soppresso ALLEGATO 7 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI Pagina 28 di 66

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ALLEGATO 8 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 8-4-2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche così come integrato dal DM 13/05/2009. Allegato I Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 1. Ubicazione del centro di raccolta 1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. 1.2. ll sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. 2. Requisiti del centro di raccolta 2.1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 2.2. Il centro di raccolta deve essere dotato di: a. adeguata viabilità interna; b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo. 2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento. 2.4. Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 3. Struttura del centro 3.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; Pagina 31 di 66

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; 3.2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta 4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. 4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) filtri olio (codice CER 16 01 07*) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico9 (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05) miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) Pagina 32 di 66

abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) solventi (codice CER 20 01 13*) acidi (codice CER 20 01 14*) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) prodotti fotochimici (20 01 17*) pesticidi (CER 20 01 19*) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) rifiuti provenienti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) sfalci e potature (codice CER 20 02 01) terra e roccia (codice CER 20 02 02)ù altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) ingombranti (codice CER 20 03 07) cartucce toner esaurite (20 03 99) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 4.3. Il centro deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura. Pagina 33 di 66

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta 5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. 5.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. 5.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 5.5. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. 5.6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. 5.7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. 5.8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici. 5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. 5.10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 5.11. E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'allegato 1 del D.M. 185/2007. 5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. 6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta 6.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 6.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. 6.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. 6.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si Pagina 34 di 66

dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro. 6.5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli Allegati Ia e Ib. 6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. 6.7. Il gesgtore dell impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde. 7. Durata del deposito 7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. 7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. Pagina 35 di 66

ALLEGATO 9 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 184. Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) b) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) l) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) Pagina 36 di 66

m) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) n) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto (comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 4. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all articolo 183. Con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. 5. (comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. (comma introdotto dall'articolo 2, comma 21, d.lgs. n. 4 del 2008) 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. (comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) 5-quater. L obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all articolo 193 e l obbligo di tenuta dei registri di cui all art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un impresa che abbiano ottenuto l autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216. (comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) Pagina 37 di 66

ALLEGATO 10 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 198. Competenze dei comuni. 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provìncia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. Pagina 38 di 66

ALLEGATO 11 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 186. Terre e rocce da scavo (articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008 (articolo che sarà abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all articolo 184-bis, comma 2, in forza dell'articolo 39, comma 4, d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: 2. (alinea così modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009) a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Pagina 39 di 66

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. (comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009) 7 -bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essereutilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter. Ai fini dell applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente derivanti dall utilizzo della sostanza o dell oggetto. (comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009 poi così modificato dall'articolo 14 del d.lgs. n. 205 del 2010) Pagina 40 di 66

ALLEGATO 12 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito conformemente all articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002) Introduzione Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. 1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva. 2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione1. 3.1. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 3.3. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1. 4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < o = 55 C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale >o = 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, Pagina 41 di 66

- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%; Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. 6. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. 7. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE 8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri. 9.Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/Ce, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato. 10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/Ce della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/Ce, né nella decisione della Commissione 2000/532/Ce. Pagina 42 di 66

ALLEGATO 13 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.P.R. 10-9-1982 n. 915 Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1982, n. 343. 2. Classificazione rifiuti. [Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (6) ; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi. Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente. Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione; f) agli esplosivi] (7). Pagina 43 di 66

ALLEGATO 14 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI Del.C.I. 27-7-1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1984, n. 253, S.O. 1. Classificazione dei rifiuti 1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani. Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'assimilabilità dei rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni (3). 1.1.1. I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; - cassette, pallet; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; Pagina 44 di 66

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi. b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. 1.1.2. I rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d'incenerimento se rispettano le seguenti condizioni: a) il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani; b) sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento. Nel caso si tratti di impianti di compostaggio, resta ferma l'esigenza che il composto prodotto possegga tutti i requisiti fissati al paragrafo 3.4. del presente provvedimento. Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o polielorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguate operazioni di bonifica. 1.1.3. [I rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici in genere, possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell'incenerimento. Detti rifiuti, per essere conferiti agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani o ad altri impianti con caratteristiche almeno equivalenti, devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dei direttori sanitari degli ospedali, case di cura e simili o dei responsabili dei laboratori biologici, dalle quali risulta la natura e la provenienza, e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione. Pagina 45 di 66

Per particolari esigenze connesse all'attività ospedaliera potrà rendersi indispensabile la distruzione dei rifiuti di cui sopra in impianti di incenerimento realizzati sul posto, sempre nel rispetto delle condizioni operative minimali indicate al paragrafo 3.3., lettera a)] (3/a). 1.2. Classificazione dei rifiuti speciali tossici e nocivi. Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: 1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL; 2) che figurano nell'elenco 1.3. provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1). Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti. TABELLA 1.1 Sostanza CL (mg/kg) [1] Acrilonitrile 500 Amianto (polveri e fibre libere) 100 Arsenico e suoi composti (come As) 100 Benzene 500 Benzo [a] pirene 500 Berillio e i suoi composti (come Be) 500 Bis (clorometil) etere 500 Cadmio e suoi composti (come Cd) 100 Carbonio tetracloruro 500 N - cloroformil morfolina 500 Cloroformio 500 Clorometil metil etere 500 Cromo esavalente e suoi composti (come Cr) 100 1,2 - Dibromoetano 500 3, 3' - Diclorobenzidina 500 β, β - Dicloroetil solfuro 500 2, 2' - Dicloro N - metildietilamina 500 1, 4 - Diossano 500 Epicloridrina 500 Mercurio e suoi composti (come Hg) 100 Piombo e suoi composti inorganici (come Pb) 5.000 Policlorobifenili 500 Rame, composti solubili (come Cu) 5.000 Selenio e suoi composti (come Se) 100 Tellurio e suoi composti (come Te) 100 2, 4, 6 - Triclorofenolo 500 Vinile cloruro 500 Pagina 46 di 66

Sostanza CL (pg/kg) [2] 1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina 1 1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina 1 1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina 1 2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina 1 2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano 1 Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate 500 Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati 500 [1] Milligrammi per chilogrammo. [2] Microgrammi per chilogrammo. TABELLA 1.2. CATEGORIA Concentrazione limite nel rifiuto [1] (CL) (µg/kg) Molto tossiche 500 Tossiche 5.000 Nocive 50.000 [1] Per le sostanze aventi la frase di rischio "R33" (pericolo di effetti cumulativi), "R39" (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed "R40" (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5. l. - Rifiuti provenienti da processi di produzione di: 1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche 1.2. Polielorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni 1.3. Policlorofenoli 1.4. Idrocarburi clorurati 1.5. Composti farmaceutici 2. - Fanghi di processo provenienti da: 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri 2.2. Tempra a caldo dei metalli 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro 2.5. Stoccaggio di prodotti petroliferi 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati 2.7. Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici 2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche (4). 3. - Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di: 3.1. Acrilonitrile 3.2. Anilina 3.3. Ciorobenzene TABELLA 1.3 Pagina 47 di 66

3.4. Cloruro di benzile 3.5. Cloruro di etile 3.6. Cloruro di vinile 3.7. Dicloroetilene 3.8. Epicloridrina 3.9. Fenolo acetone da curnene 3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene 3.11. Tetraclorobenzene 3.12. Tetraclorometano 3.13. Toluene diisocianato 3.14. 1, 1, 1 - Tricloroetano 3.15. Tricloroetilene e percloroctilene. 4. - Soluzioni esauste provenienti da: 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri 4.2. Bagni galvanici 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli 5. - Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero: 5.1. Clorobenzene 5.2. Cloruro di metilene 5.3. o-diclorobenzene 5.4. Piridina 5.5. Solfuro di carbonio 5.6. Tetracloroetilene 5.7. Tetraclorometano 5.8. Toluene 5.9. 1,1,1-Tricloretano 5.10. Tricloroetilene 5.11. Triclorofluorometano 5.12. 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano 6. Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio 7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili 8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli Pagina 48 di 66

9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica. 10. Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati. 11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3. 1.3. Rifiuti urbani pericolosi. Ai fini della prima attuazione del disposto della lettera d) del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani: - batterie e pile; - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F" - prodotti farmaceutici. ------------------------ (3) Capoverso aggiunto con Del.C.I. 13 dicembre 1984, (Gazz. Uff. 29 marzo 1985, n. 76). (3/a) Punto abrogato dall'art. 15, D.M. 26 giugno 2000, n. 219, con la decorrenza ivi indicata. (4) Punto aggiunto con Del.C.I. 13 dicembre 1984, (Gazz. Uff. 29 marzo 1985, n. 76). ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI) ART.1 Criteri di Assimilazione 1. Il Comune di Leno definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell applicazione della relativa tariffa. 2. Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell elenco dell art. 8 del presente regolamento Comunale e provenienti da: a) attività di cui all art.8, comma 3 del Dlgs. 22/97, e precisamente: - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, - i rifiuti da lavorazioni artigianali, - i rifiuti da attività commerciali, - i rifiuti da attività di servizio, - i rifiuti provenienti da attività industriali limitatamente a uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere con esclusione dei rifiuti prodotti nell ambito delle superfici di lavorazione industriale; - i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie. 3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio. 4. Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell art.2 tenendo conto: a) dei principi di cui all art.21, comma 2 del Dlgs 22/97; b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale. 5. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. Nel caso si verifichino le condizioni, possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall ente gestore, dall altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore. 6. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l applicazione di indici o coefficienti presuntivi Pagina 49 di 66

desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell art. 2, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l intera quantità prodotta. 7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e di tutte le successive modifiche e integrazioni. ART. 2. Limiti di assimilabilità 1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 18, c. 2. lett. d) del D.Lgs. 22/97, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 1; 2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Tabella 2: Tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica assimilabili agli urbani. N Tipologia rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani Imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, 1. cartone, plastica, legno, metallo) CER : 15.01.01 / 15.01.02 / 15.01.03 / 15.01.04 / 15.01.07 Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane 2. CER :15.01.01 / 15.01.02 / 15.01.03 / 15.01.04 / 15.01.07 Frammenti e manufatti di vimini e sughero 3. CER 20.01.38 Scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di 4. compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura CER 20.01.38 Manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc. 5. CER 20.01.40 / 15.01.04 Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) 6. CER 20.02.21 Oli e grassi vegetali 7. CER 20.01.26 Accessori per l informatica 8. RAEE (DAL DM 65/10; quindi solo installatori e rivenditori) Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe 9. CER 20.01.40 / 15.01.04 Pagina 50 di 66

Tipologia rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani Possono essere conferite nell isola ecologica le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi DI PROVENIENZA NON DOMESTICA Tipologia Limiti quantitativi annui Limiti quantitativi giornalieri pneumatici fuori uso (senza 5 pezzi 5 pezzi cerchio), (definiti in numero) carta e cartone illimitato illimitato vetro illimitato illimitato plastica illimitato illimitato Metalli vari illimitato illimitato legno (definiti in kg) 400 20 Oli e grassi commestibili, (definiti in 50 10 litri) Apparecchiature elettriche ed illimitato :RAEE (DAL DM 65/10; quindi solo installatori e rivenditori) elettroniche fuori uso (definiti in numero) Apparecchiature contenenti CFC illimitato :RAEE (DAL DM 65/10; quindi solo installatori e rivenditori) (frigo-congelatori, condizionatori definiti in numero) Rifiuti biodegradabili prodotti da 4 0,2 giardini e parchi (p.es. Ramaglie, sfalci, potature - definiti in TON. ) Toner per stampa esaurito 10 5 comprese le cartucce (definiti in numero) Tubi fluorescenti e altri rifiuti illimitato : RAEE (DAL DM 65/10; quindi solo installatori e rivenditori) contenenti mercurio (definiti in numero) Rifiuti Ingombranti ( definiti in mc) Vedere art 184 comma 1 del Nuovo 152; la ditta non può conferire rifiuti ingombranti al servizio pubblico; il RIFIUTO INGOMBRANTE E PER DEFINIZIONE UN RIFIUTO URBANO E QUINDI NON SPECIALE Qualora la ditta produttrice di rifiuti speciali, dovesse superare la soglia sovrastabilita, potrà continuare a conferire i propri rifiuti all isola ecologica solo previa stipula di una convenzione nella quale verranno stabiliti i costi di smaltimento nella misura del peso o del numero; sarà obbligo del gestore, differenziare i diversi flussi (speciali urbani) in entrata e comunicarlo all amministrazione per la dichiarazione MUD. Pagina 51 di 66

ALLEGATO 15 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuiti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini (243). 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'unione europea. Pagina 52 di 66

ALLEGATO 16 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: (comma così modificato dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010) a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: (comma introdotto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010) a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare. 1-ter. L accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell ambito dell accordo di programma e prevedere una disciplina per l eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo. (comma introdotto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010) 2. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 28-ter, d.lgs. n. 4 del 2008) 3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo B del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. Pagina 53 di 66

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. Le regioni tramite apposita legge [, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,] possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (comma dichiarato parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 249 del 2009) Pagina 54 di 66

ALLEGATO 17 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.M. 3-8-2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2005, n. 201. Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 5. Impianti di discarica per rifiuti inerti. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo; b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto. 2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato 1 mg/kg. 3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. 4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti. Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione Codice Descrizione Restrizioni 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**) 15 01 07 Imballaggi in vetro Solo se privi di leganti organici 17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Pagina 55 di 66

17 01 02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 02 02 Vetro 17 05 04 Terra e rocce (***) Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati 19 12 05 Vetro 20 01 02 Vetro Solamente vetro raccolto separatamente 20 02 02 Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13. Pagina 56 di 66

ALLEGATO 18 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.P.R. 15-7-2003 n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211. Capo III - Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 12. Rifiuti da esumazione e da estumulazione. 1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni». 3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2. 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo. 5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5). 6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. Pagina 57 di 66

ALLEGATO 19 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 7-bis. Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (10). 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (11). Pagina 58 di 66

ALLEGATO 20 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI D.P.R. 15-7-2003 n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*» nell'allegato A della Dir.Min. 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata Dir.Min. 9 aprile 2002: 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: isolati; 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti 2b) siano contaminati da: 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; escreti; 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che: 3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali; 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi; e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo); f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: Pagina 59 di 66

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione; g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 4) la spazzatura; 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'àmbito delle strutture sanitarie; 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'àmbito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa; h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari: 1a) farmaci scaduti o inutilizzabili; 1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi; 2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope; i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici; l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti; m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi; n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite. Pagina 60 di 66

ALLEGATO 21 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI MANUALE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO INDICE 1. Che cos è il compostaggio 2. Perché dedicarsi al compostaggio 3. Cosa compostare 4. Parametri fondamentali 5. Tecniche di compostaggio 5.1. Compostaggio in cumulo 5.1.1. Scelta del sito e predisposizione 5.1.2. Realizzazione del cumulo 5.1.3. Controllo dei parametri 5.1.4. Tempi di gestione e utilizzi del compost 5.1.5. Inconvenienti e soluzioni 5.2. Compostaggio in composter 5.2.1. Posizionamento del composter 5.2.2. Inserimento del materiale 5.2.3. Controllo dei paramentri 5.2.4. Tempi di gestione e utilizzi del compost 5.2.5. Inconvenienti e soluzioni 1. Che cos è il compostaggio In natura la sostanza organica prodotta e non più utile alla vita (foglie secche, feci, spoglie di animali e così via) viene decomposta da microrganismi e insetti presenti nel terreno e nella materia organica stessa fino ad ottenere acqua, anidride carbonica, sali minerali e humus. Con il compostaggio si riproduce questo processo in modo più controllato e controllabile e soprattutto con tempi notevolmente ridotti. Per capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno da sempre cercato di imitare la natura e alcuni contadini valdostani ancora lo fanno. Essi mescolano materiale umido e ricco di azoto, come le deiezioni animali o alcuni scarti di cucina e dell orto, con materiale asciutto e ricco di carbonio, come la paglia, e utilizzano il prodotto, ottenuto dopo un lungo periodo di maturazione, come concime nei campi e negli orti. 2. Perché dedicarsi al compostaggio Vi possono essere diverse buone ragioni per dedicare parte del proprio tempo alla pratica del compostaggio. Una prima buona ragione potrebbe essere una certa coscienza civico-ambientalista che ci rende consapevoli di come questo nostro impegno contribuirebbe a cercare di risolvere il ben noto problema della gestione dei rifiuti. In effetti, utilizzando una parte di loro per produrre compost né riduciamo sicuramente le quantità che qualcun altro è costretto a gestire per noi con non poche difficoltà e costi ingenti. Inoltre il materiale organico presente nei nostri rifiuti, ingrediente base del compostaggio, è quello che, se smaltito in una discarica, causa parte degli odori molesti tipici di questi luoghi e dei loro dintorni. Un altra ragione potrebbe essere meramente di tipo economico: una sera non sapendo cosa fare abbiamo deciso di partecipare ad uno degli incontri organizzati dai nostri amministratori per incentivare il compostaggio domestico. All incontro ci hanno comunicato che daranno un aiuto economico per l acquisto di un composter e, in futuro, per chi attuerà il compostaggio domestico, potrà esserci uno sconto sulla tariffa dei rifiuti. Un ultima motivazione, ma certamente non la meno importante, potrebbe essere che il compostaggio è una bella esperienza e può dare notevoli soddisfazioni. 3. Cosa compostare Qui sotto è riportata una tabella con indicati i materiali che si possono e non si possono compostare, le motivazioni di tale scelta e alcune indicazioni per l utilizzo. Pagina 61 di 66

4. Parametri fondamentali Pagina 62 di 66

Come già detto in precedenza, il compostaggio è un processo naturale nel quale dai materiali di cui sopra, detti normalmente scarti organici, attraverso l attività di piccoli organismi (batteri, funghi, insetti) presenti nel terreno e negli stessi scarti si arriva alla produzione di una sorta di concime detto appunto COMPOST. Ma affinché tale processo si sviluppi in modo adeguato (controllabile) e in tempi ridotti rispetto a quelli naturali occorre mantenere, nel materiale da compostare, le condizioni di vita ideali per i microrganismi che sono il motore principale della trasformazione. Innanzi tutto questi organismi sono aerobi cioè vivono solo in presenza di ossigeno. Se quest ultimo viene a mancare, essi muoiono e lasciano il posto ad altri microrganismi detti anaerobi (vivono solo in assenza di ossigeno) che avviano una sorta di degradazione del materiale ma producendo anche sostanze maleodoranti e tossiche per i vegetali. I microrganismi aerobi, inoltre, vivono bene e proliferano solo in condizioni di media umidità (50-70%) e muoiono con temperature inferiori a 5 C e superiori a 70 C. In ogni caso temperature basse riducono di molto l attività dei microrganismi. Dunque nel processo di compostaggio è indispensabile la presenza di ossigeno, i materiali non devono mai essere né troppo bagnati né troppo asciutti e non si devono mai verificare condizioni di eccessivo raffreddamento e riscaldamento. Relativamente al parametro temperatura, poi, è utile precisare che se nel cumulo non vengono aggiunti materiali freschi, essa va aumentando fino a raggiungere valori di 50-60 C e poi tende gradualmente a scendere e a stabilizzarsi su valori prossimi alla temperatura ambiente. Il picco iniziale è dovuto all intensa attività dei microrganismi in presenza di scarti freschi. Con l avanzare del processo e la riduzione del materiale fresco, le temperature diminuiscono e così l attività dei batteri. Il raggiungimento di valori di temperatura vicini ai 50-60 C, dunque, non solo è normale ma auspicabile poiché indica un buon andamento della trasformazione e permette anche l eliminazione di eventuali organismi patogeni presenti nel materiale organico; avviene una fase detta di igienizzazione. 5. Tecniche di compostaggio Il processo di compostaggio può essere avviato sia a livello industriale sia domestico. Per quanto riguarda il livello industriale, come si può facilmente intuire, il processo viene realizzato su vasta scala, con quantità rilevanti di materiali, utilizzo di macchinari e sistemi computerizzati per il controllo di ogni minimo dettaglio e la massima riduzione dei tempi di trasformazione. A livello domestico, invece, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice. Esistono due tecniche principali di compostaggio domestico: in cumulo e tramite l utilizzo del composter. 5.1. Compostaggio in cumulo Questa tecnica è la più vicina al processo naturale e viene adottata da chi possiede un giardino o un orto in cui allestire il cumulo. Con questa tecnica si possono compostare anche notevoli quantità di materiale. 5.1.1. Scelta del sito e predisposizione Occorre innanzi tutto scegliere il luogo più adatto dove allestire il cumulo. Normalmente viene indicata come ideale una porzione di orto o giardino in prossimità di una latifoglia (pianta a foglie larghe) che durante il periodo estivo crea sul cumulo un certo ombreggiamento mentre in inverno, avendo perso le foglie, lascia filtrare i raggi solari. Nel luogo in cui si vuole realizzare il cumulo occorre predisporre un sottofondo di materiale drenante come ramaglie e potature sminuzzate oppure, dopo il primo anno di compostaggio, eventuali residui grossolani ottenuti dalla vagliatura del compost maturo. 5.1.2. Realizzazione del cumulo Tra i materiali che si possono utilizzare per produrre compost ve ne sono alcuni, indicati d ora in poi come scarti VERDI, che sono molto ricchi in azoto mentre altri, definiti scarti MARRONI, sono più ricchi in carbonio. Una regola fondamentale per la realizzazione del cumulo è la miscelazione di queste due tipologie di scarti in modo tale che il rapporto carbonio-azoto (C/N) sia circa 30/1. Questo vuol dire che per ogni 1 di azoto io devo avere 30 di carbonio. La tabella qui di seguito distingue tra alcuni materiali che abbiamo visto essere utilizzabili per il compostaggio, quelli definiti scarti VERDI e quelli definiti scarti MARRONI e ne indica il rapporto C/N caratteristico. Pagina 63 di 66

7 Dalla tabella s intuisce facilmente che un cumulo costituito quasi solo da paglia avrà un rapporto C/N troppo alto mentre, un cumulo costituito principalmente da sfalci d erba, avrà un rapporto C/N troppo basso. Inoltre gli scarti verdi sono caratterizzati da un umidità elevata mentre quelli marroni sono più asciutti. Una buona miscelazione di scarti verdi e scarti marroni permette, dunque, di regolare il rapporto C/N e contemporaneamente di ottenere un valore di umidità ottimale (50-60 %). Ancora la miscelazione delle due tipologie di scarto e soprattutto la presenza di materiali quali ramaglie, foglie secche, cartone lacerato grossolanamente permette di formare all interno del cumulo vie preferenziali di circolazione dell aria e quindi dell ossigeno. Con termini tecnici si dice che si ottiene una buona porosità del cumulo. Dobbiamo ancora sottolineare che i materiali lignei e quelli di una certa dimensione, prima di essere posti nel cumulo, dovranno subire una triturazione. La riduzione delle dimensioni e la lacerazione in alcune parti del loro rivestimento esterno, in effetti, faciliterà l azione di degradazione di tali materiali da parte dei microrganismi che altrimenti sarebbe molto lenta (2 o 3 cicli di compostaggio). Tale operazione di triturazione potrà essere realizzata con un macete o con delle cesoie ma se il materiale abbonda e il tempo scarseggia, si potrà ricorrere all utilizzo di macchinari elettrici e/o a motore detti BIOTRITURATORI. La forma che deve essere data al cumulo è di una piramide a base rettangolare con un altezza di circa 50/60 cm. La lunghezza dipenderà dalla quantità di materiale a disposizione. 5.1.3. Controllo dei parametri Abbiamo già visto al punto 4 che nel processo di compostaggio i principali parametri da controllare sono l ossigeno, l umidità e la temperatura. Pagina 64 di 66

Nel caso del compostaggio in cumulo, la continua presenza di ossigeno è normalmente garantita dalla giusta miscelazione di scarti verdi e scarti marroni (soprattutto materiali lignei). In ogni caso sarebbe utile programmare anche delle operazioni di rivoltamento totale del cumulo con cadenza quindicinale. Per tale operazione si consiglia l uso del forcone. Il rivoltamento è anche un ottimo sistema per omogeneizzare i valori di temperatura e umidità. Rimescolando il materiale, infatti, verranno ad annullarsi quelle zone in cui vi sono temperature troppo alte o troppo basse e valori di umidità troppo elevati o ridotti. Per quanto riguarda l umidità essa può essere misurata in modo molto semplice: si prende una certa quantità di materiale e si stringe il pugno della mano. Un tasso di umidità ideale lascia la mano leggermente umida. Se il materiale non umidifica la mano allora è troppo asciutto; se invece comprimendo il materiale fuoriesce del liquido allora esso risulta troppo bagnato. Per ovviare ad un umidità bassa si può bagnare leggermente il materiale con un annaffiatoio mentre se il materiale risulta già zuppo un buon rivoltamento e l aggiunta di materiale asciutto permetteranno la perdita dell acqua in eccesso. Nel caso di piogge abbondanti si può prevedere di coprire il cumulo con sacchi di iuta o tessuti non tessuti (geostuoie). Ancora, per regolare l infiltrazione di acqua piovana nel cumulo, sarebbe utile dargli una forma a piramide a base rettangolare nei periodi di maggiore piovosità (l acqua scivola lungo le pareti scoscese) e una forma più trapezoidale (con la punta appiattita che permette l infiltrazione) nel periodo estivo. Per quanto riguarda la temperatura, infine, essa è più difficilmente regolabile. La posizione del cumulo (ombra in estate e sole in inverno), i rivoltamenti periodici e gli eventuali sistemi di copertura durante i periodi più freddi dovrebbero permettere di non raggiungere condizioni estreme di riscaldamento o raffreddamento. 5.1.4. Tempi di gestione e utilizzi del compost In regioni come la nostra dove gli inverni sono piuttosto freddi e il materiale organico fresco risulta abbondante nel periodo primaverileestivo, la tempistica migliore per l allestimento e la gestione del cumulo potrebbe essere quella di preparare il cumulo in primavera, utilizzando come scarti marroni quelli raccolti diligentemente nel periodo autunnale-invernale, continuare ad aggiungere i materiali freschi, miscelandoli a quelli già presenti nel cumulo, fino all autunno più o meno inoltrato a seconda delle temperature di stagione e della quota cui ci si trova. L inverno rimarrà come periodo di riposo. Il cumulo verrà coperto con teli di iuta o tessuti non tessuti e non dovrà essere sottoposto a controlli o rivoltamenti. Il compost ottenuto a fine autunno sarà ancora piuttosto ricco di elementi nutritivi e povero di humus e quindi più adatto allo spandimento su campi e orti non a diretto contatto con le radici e lontano dalle semine. Quello ottenuto dopo il riposo invernale sarà già più maturo (questo è il termine tecnico) e potrà essere usato anche appena prima della semina. Per utilizzarlo come terriccio per le piante in vaso sarebbe utile lasciarlo maturare ancora qualche mese. La fase di maturazione può avvenire senza necessità di controlli e rivoltamenti, si può prevedere al massimo una copertura in caso di pioggia abbondante. Prima dell utilizzo in campo e, a maggior ragione, per l utilizzo in vaso è necessario sottoporre il compost ad un processo di vagliatura al fine di eliminare i materiali più grossolani che non sono stati del tutto decomposti. I residui delle vagliature potranno, come già accennato all inizio, essere utilizzati come sottofondo per il nuovo cumulo da allestire. 5.1.5. Inconvenienti e soluzioni Cattivi Odori: sono dovuti sostanzialmente a eccesso di azoto e assenza di ossigeno. Nel primo caso basterà aggiungere al cumulo una certa quantità di materiale marrone che ne ridurrà il rapporto C/N, l umidità e migliorerà la porosità. Se non si avesse a disposizione questo tipo di materiale sarà utile prevedere tempi di rivoltamento più ravvicinati (ogni settimana). Nel secondo caso sarà necessario rivoltare bene il cumulo per permettere una riossigenazione delle zone dove questo è venuto a mancare causando putrefazione. Affinché tale problema non si verifichi nuovamente sarà necessario aggiungere materiale marrone più asciutto e che migliori la porosità del cumulo. Presenza di moscerini sopra il cumulo: normalmente essi sono attirati dalla presenza di materiale fresco semplicemente rovesciato sopra il cumulo e a diretto contatto con l esterno. Per evitare quest inconveniente basterà coprire subito il materiale fresco con altro materiale già posto nel cumulo. Verrà migliorato anche l aspetto esteriore del cumulo. Presenza topi e altri animali: di solito questi animali vengono attirati dalla presenza nel cumulo di scarti di origine proteica, come resti di cibo. Se tali materiali vengono immessi nel cumulo in quantità ridotte e immediatamente coperti con altro materiale già in posto, la loro presenza non dovrebbe verificarsi. Ristagni d acqua alla base del cumulo: questi ristagni potrebbero essere causa di cattivi odori e della presenza di zanzare. Per evitare tale disagio basterà migliorare lo strato drenante sul fondo. 5.2. Compostaggio in composter Il Composter non è altro che un contenitore dotato di un coperchio, in alto, utile al caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, in basso, da cui si può prelevare il compost maturo. Le pareti di questo contenitore sono realizzate in modo tale da possedere una serie di fessure o fori indispensabili per la circolazione dell aria al suo interno. Rispetto alla tecnica in cumulo, l uso del composter ha degli aspetti positivi a altri negativi. Aspetti positivi: si possono compostare quantità anche piccole di materiale il processo risente meno degli abbassamenti di temperatura è posizionabile anche sul balcone la formazione del compost avviene in tempi più brevi. Aspetti negativi: Pagina 65 di 66

non è utilizzabile per elevate quantità di materiale non si riesce a seguire al meglio il processo i rivoltamenti sono più problematici se posto sul balcone non può ricevere il contributo dei microrganismi presenti nel terreno e può essere maggiormente soggetto ristagni d acqua sul fondo. 5.2.1 Posizionamento del composter Come nell allestimento del cumulo, sarebbe meglio posizionare il composter in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d inverno. Affinché il processo si sviluppi in modo ideale sarebbe necessario porre il composter a diretto contatto con il suolo dal quale, come abbiamo visto, il materiale riceve parte dei microrganismi utili al processo. Per i composter che non sono già dotati di tale sistema è conveniente porvi al di sotto un riquadro di rete metallica zincata leggermente più grande del contenitore. Essa eviterà l introduzione nel composter di piccoli animali. 5.2.2. Inserimento del materiale Sul fondo del composter occorre realizzare, con materiale ligneo sminuzzato, uno strato drenante. Gli scarti organici devono essere inseriti nel contenitore seguendo le stesse indicazioni di miscelazione validi per la tecnica in cumulo. Inoltre essendo più complesso il rivoltamento del materiale all interno del composter, sarebbe utile prevedere l inserimento di una maggiore quantità di scarti marroni al fine di evitare problemi di eccesso di umidità e aumentare la porosità del materiale. Supponendo che chi utilizzi il composter e non la tecnica in cumulo, abbia a disposizione minori quantità di materiale marrone del tipo potature, ramaglie ecc. si consiglia di utilizzare quale scarto più asciutto e ricco di carbonio la segatura oppure le foglie secche e come materiale che aumenta la porosità cartone spezzettato grossolanamente. 5.2.3. Controllo dei parametri Utilizzando il composter, il controllo dei 3 parametri principali risulta più complesso. In effetti, è possibile osservare e controllare solo ciò che avviene nella parte alta del nostro cumulo di materiale. Per quanto riguarda la temperatura non si dovrebbero verificare condizioni di raffreddamento eccessivo mentre si potrebbero verificare casi di surriscaldamento (temperatura maggiore a 70 C). Per questo la scelta di un sito ombreggiato in estate è ideale. Se però si verificasse ugualmente un aumento eccessivo della temperatura basterebbe aprire un po il coperchio e facilitare l effetto camino o eventualmente rivoltare parte del materiale. Questi due procedimenti sono attuabili anche se si constata una putrefazione dei materiali inseguito all assenza di ossigeno. Il rivoltamento completo del materiale è consigliabile 1 o 2 volte nel corso di ogni ciclo di compostaggio. Per effettuare quest azione occorre eliminare dal composter il materiale più fresco, svuotarlo completamente, rivoltare il materiale e reinserire il tutto nel contenitore ponendo il materiale fresco, lasciato da parte, in cima al cumulo. Il controllo dell umidità è anch esso piuttosto complesso. Vale il sistema del materiale stretto nel pugno della mano, come visto per il cumulo, ma ovviamente si può utilizzare solo sul materiale posto nella parte alta del composter. Una buona miscelazione di scarti umidi e secchi dovrebbe comunque assicurare il giusto livello di umidità. Se così non fosse sarebbe necessario prevedere un numero maggiore di rivoltamenti per ciclo (5 o 6). 5.2.4. Tempi di gestione e utilizzi del compost Utilizzando i composter, nell arco di un anno si possono prevedere due cicli di compostaggio. Uno da settembre a marzo (7 mesi di ciclo invernale) e uno da aprile a agosto (5 mesi di ciclo estivo). Al termine di questi due periodi si potrà svuotare completamente il contenitore, ponendo da parte il materiale più fresco in esso presente (quello posto più in alto), e sottoporre il compost a vagliatura. I residui della vagliatura potranno essere utilizzati per creare lo strato drenante per il successivo ciclo di compostaggio mentre i materiali freschi saranno disponibili per il nuovo caricamento. Il compost vagliato potrà essere utilizzato negli orti e nei giardini, anche appena prima della semina, mentre per un utilizzo a diretto contatto con le radici (per esempio nelle coltivazioni in vasi) sarà utile lasciare il compost setacciato a maturare ancora per un paio di mesi. 5.2.5. Inconvenienti e soluzioni Cattivi Odori: la formazione di cattivi odori, come abbiamo visto per il cumulo, è dovuta principalmente ad eccessi di azoto e/o a condizioni di assenza di ossigeno. Per entrambe le cause la soluzione migliore sarebbe aggiungere una certa quantità di scarti marroni (più secchi e ricchi di carbonio) e compiere un rivoltamento completo dei materiali. Presenza di moscerini nel composter: la presenza dei moscerini può essere dovuta all accumulo nel contenitore di materiali freschi non coperti. Basta allora ricoprire i materiali freschi con materiale già in fase di compostaggio. Presenza ristagni d acqua sul fondo: migliorare lo strato drenante sul fondo del composter soprattutto se esso è posizionato su di un balcone. Lento processo di compostaggio: presumibilmente sono stati immessi nel composter quantità troppo elevate di scarti secchi (marroni) rispetto a quelli verdi. Aggiungere scarti verdi e rivoltare. Pagina 66 di 66