REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO 2001 D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 6/01 proposto da GIORDANO VINCENZO rappresentato e difeso dall avv. Salvatore Asero Milazzo, elettivamente domiciliato in Palermo, viale F. Scaduto 2/d, presso lo studio dell avv. Filippo Tortorici; c o n t r o il COMUNE DI S. GREGORIO DI CATANIA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Vito Bellia, elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio dell avv. Ferdinando Gattuccio; per l'annullamento della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 163/00 del 15 febbraio 2000; Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe; Visto l atto di costituzione in giudizio dell avv. V. Bellia per il comune di S. Gregorio di Catania; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
2 Relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2008 il Consigliere Filippo Salvia; Uditi, altresì, l avv. F. Tortorici, su delega dell avv. S. Asero Milazzo per l appellante e l avv. S. Trimboli, su delega dell avv. V. Bellia per il comune appellato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F A T T O Il sig. Vincenzo Giordano, Segretario comunale del Comune di S. Gregorio di Catania, aveva fatto parte in veste di segretario di talune commissioni di concorso per titoli per la selezione del personale del Comune stesso. Quest ultimo in un primo momento aveva previsto mediante varie delibere che allo stesso venissero corrisposti i compensi previsti per gli altri componenti della Commissione. Successivamente però il Comune revocava le anzidette delibere nel presupposto che ai componenti interni non potessero essere corrisposti compensi aggiuntivi. A tale determinazione il Comune è pervenuto in base a un parere espresso sulla questione dall Assessorato regionale enti locali (nota n. 2177/1986). L interessato impugnava gli atti di revoca predetti innanzi al TAR, il quale con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso. La questione viene riproposta ora dal soccombente innanzi a questo Consiglio mediante appello. Il nocciolo del contenzioso sta in ciò: se l attività svolta dal Segretario comunale all interno delle commissioni concorsuali rientri tra i compiti di istituito (non retribuibili a parte) o meno.
3 Il giudice di primo grado, confermando l operato dell amministrazione, ha optato per la tesi positiva. Nel ricorso di appello l interessato lamenta: I) violazione degli artt. 8-11 l.r. n. 10/1991 per non aver l amministrazione dato comunicazione dell avvio del procedimento; II) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; III) violazione dell art. 5 l.r. n. 25/93, dell art. 19, c. 7 dprs 27.4.1995; IV) erroneità della sentenza sotto il profilo delle spese. D I R I T T O A giudizio del Collegio la sentenza impugnata regge alle critiche dell appellante. La tesi del giudice di primo grado - secondo cui la mancata comunicazione dell avvio del procedimento non infici, nel caso specifico, la legittimità sostanziale dell atto - appare giustificata non solo dal rilievo che il sig. Giordano (in quanto interno al Comune) doveva necessariamente conoscere l oggetto del provvedimento, ma anche e soprattutto dalla natura della controversia che non riguardava, a ben guardare, un presupposto di fatto dell atto (che avrebbe potuto assumere una diversa connotazione con il contributo dell interessato), ma una questione giuridica molto secca: ben chiara nei suoi termini problematici prima e dopo la chiusura del procedimento. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la motivazione del provvedimento, estraibile anche dalla relazione del Comune all Assessorato degli enti locali. Il terzo motivo riguarda il merito della controversia. La tesi del
4 giudice di primo grado (secondo cui l attività svolta dal Segretario comunale all interno delle anzidette commissioni di concorso, non sia compensabile a parte) ha un forte avallo da un lato nel principio della omnicomprensibilità dello stipendio; dall altro nell assenza di una normativa che sancisca espressamente la retribuibilità a parte. La presenza di questi due fattori preclude, a giudizio di questo Consiglio, la prospettata possibilità di adottare una interpretazione analogica. Per le considerazioni di cui sopra, il Consiglio ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono tuttavia valide ragioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, pronunciando in via definitiva, respinge l'appello in epigrafe e, per l effetto, conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese del doppio grado. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 aprile 2008, con l intervento dei signori: Riccardo Vir-
5 gilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, componenti. F.to: Riccardo Virgilio, Presidente F.to: Filippo Salvia, Estensore F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario Depositata in segreteria il 23 settembre 2008