PROVINCIA DI LECCE. Regolamento di Contabilità



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PROVINCIA DI LECCE Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 5/12/2005 modificato con delibera consiliare n. 40 del 30/05/2013 1

I N D I C E CAPO I FINALITA, CONTENUTO E FONTI NORMATIVE Art. 1 Finalità e contenuto del Regolamento pag. 6 Art. 2 Ambito di applicazione pag. 6 Art. 3 Fonti normative pag. 6 CAPO II PRINCIPI GENERALI Art. 4 Funzioni dei Servizi Finanziari pag. 7 Art. 5 Funzione programmazione e bilanci pag. 7 Art. 6 Funzione rilevazione e dimostrazione dei pag. 8 risultati di gestione Art. 7 Funzione investimenti e relative fonti di finanziamento pag. 8 Art. 8 Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate senza pag. 9 vincolo di destinazione e ai servizi fiscali Art. 9 Funzione di gestione del bilancio riferita alle spese, alle entrate pag. 9 a destinazione vincolata ed ai proventi del servizio Art. 10 Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, pag. 10 delle liquidazioni e dei pagamenti Art. 11 Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria pag. 10 e con gli altri agenti contabili Art. 12 Funzione relativa alla tenuta dello stato patrimoniale e degli pag. 11 inventari Art. 13 Funzione relativa ai rapporti con gli organi gestionali pag. 11 dell Ente Art. 14 Funzione relativa ai rapporti con l organo di revisione pag. 12 economico-finanziaria Art. 15 Funzione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, pag. 12 rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell Ente Art. 16 I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale pag. 12 Art. 17 Rapporti tra servizi operativi e servizi di supporto pag. 13 Art. 18 Parere di regolarità contabile pag. 13 Art. 19 Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle pag. 14 liquidazioni di spesa Art. 20 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria pag. 14 Art. 21 Segnalazioni obbligatorie del responsabile dei Servizi finanziari pag. 14 Art. 22 Conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni pag. 15 2

CAPO III BILANCI E PROGRAMMAZIONE Art. 23 Principi del bilancio di previsione pag. 16 Art. 24 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati pag. 16 Art. 25 Il bilancio sociale pag. 16 Art. 26 Fondo di riserva pag. 16 Art. 27 Formazione del bilancio di previsione:analisi gestionale pag. 17 Art. 28 Quadro di riferimento annuale e pluriennale pag. 17 Art. 29 Schema di bilancio previsionale e suoi allegati pag. 18 Art. 30 Sessione di bilancio pag. 18 Art. 31 Schema di relazione previsionale e programmatica pag. 19 Art. 32 Piano degli investimenti pag. 19 Art. 33 Il piano esecutivo di gestione pag. 19 Art. 34 Struttura del piano esecutivo di gestione pag. 20 Art. 35 Competenze dei responsabili dei servizi pag. 20 Art. 36 Modifiche alle dotazioni e agli obiettvi assegnati ai servizi pag. 20 Art. 37 Indirizzi programmatici e deliberazioni degli organi collegiali pag. 21 CAPO IV LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 38 Gestione provvisoria del bilancio pag. 22 Art. 39 Fasi di gestione pag. 22 Art. 40 Disciplina dell accertamento delle entrate pag. 22 Art. 41 Riscossione delle entrate pag. 23 Art. 42 Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità pag. 23 Art. 43 Versamento delle entrate pag. 23 Art. 44 Prenotazione dell impegno di spesa pag. 23 Art. 45 Controlli sulle prenotazioni di impegno pag. 24 Art. 46 Impegni di spesa pag. 24 Art. 47 Impegni di spese finanziate e impegni di spesa correlati pag. 25 ad entrate a destinazione vincolata Art. 48 Impegni pluriennali pag. 25 Art. 49 Mandati di pagamento pag. 25 Art. 50 Priorità di pagamento in carenza di fondi pag. 26 CAPO V EQUILIBRI DI BILANCIO Art. 51 Salvaguardia degli equilibri di bilancio pag. 26 Art. 52 Provvedimenti dell organo consiliare in ordine ai programmi pag. 26 e agli equilibri di bilancio Art. 53 Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio pag. 27 Art. 54 Salvaguardia degl equilibri e formazione del bilancio pag. 27 Art. 55 Riconoscimento debiti fuori bilancio pag. 27 Art. 55-Bis Procedure per il riconoscimento debiti fuori bilancio pag. 28 3

CAPO VI IL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 56 Affidamento del servizio di tesoreria pag. 29 Art 57 Le operazioni di riscossione delle entrate pag. 29 Art. 58 Le operazioni di pagamento delle spese pag. 30 Art. 59 Contabilità del servizio di tesoreria pag. 30 Art. 60 Forme agevolative di pagamento e commutazione mandati pag. 30 a fine esercizio Art. 61 Gestione e restituzione depositi cauzionali pag. 31 Art. 62 Responsabilità del tesoriere e vigilanza pag. 32 Art. 63 Verifiche di cassa pag. 32 CAPO VII RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE Art. 64 Verbale di chiusura pag. 32 Art. 65 Relazioni finali di gestionie dei responsabili dei servizi pag. 33 Art. 66 Rendiconto per i contributi straordinari pag. 33 Art. 67 Riaccertamento dei residui attivi e passivi pag. 33 Art. 68 Formazione dello schema di conto consuntivo pag. 33 Art. 69 Approvazione del conto consuntivo pag. 34 Art. 70 Il conto economico, valutazione di alcuni elementi pag. 34 Art. 71 Conti economici di dettaglio per servizi e centri di costo pag. 35 Art. 72 Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali pag. 35 Art. 73 Ripartizione dei costi generali e comuni pag. 35 Art. 74 Contabilità economica pag. 35 Art. 75 Conti degli agenti contabili pag. 36 CAPO VIII GESTIONE PATRIMONIALE Art. 76 Gestione e conservazione dei beni pag. 36 Art. 77 Inventario dei beni pag. 37 Art. 78 Ammortamento dei beni pag. 38 Art. 79 Registrazione, carico e scarico dei beni mobili pag. 38 Art. 80 Materiali di consumo e di scorta pag. 38 Art. 81 Automezzi pag. 38 Art. 82 Gestione patrimoniale pag. 39 Art. 83 Piani di manutenzione pag. 39 CAPO IX REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA Art. 84 Organo di revisione economico- finanziaria pag. 39 Art. 85 Incompatibilità ed ineleggibilità pag. 40 4

Art. 86 Attività di collaborazione con il Consiglio pag. 40 Art. 87 Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione pag. 40 Art. 88 Referto al Consiglio pag. 41 Art. 89 Valutazioni sulla gestione pag. 41 Art. 90 Funzionamento dell Organo pag. 41 Art. 91 Durata dell incarico e cause di cessazione pag. 42 CAPO X RISANAMENTO FINANZIARIO Art. 92 Deficitarietà, dissesto e risanamento finanziario pag. 42 CAPO XI PROVVEDITORATO, ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI Art. 93 Competenze del Provveditorato pag. 42 Art. 94 Piani di approvvigionamento pag. 43 Art. 95 Controllo delle forniture pag. 44 Art. 96 Elenco ditte di fiducia pag. 44 Art. 97 Magazzino materiale di consumo e responsabilità pag. 44 del Provveditore Art. 98 Procedure di approvvigionamento e finanziamento della spesa pag. 44 Art. 99 Disciplina dell Economato pag. 45 Art. 100 Disciplina delle riscossioni dirette di somme pag. 45 Art. 101 Obblighi degli agenti contabili pag. 46 Art. 102 Competenze dell Economo pag. 47 Art. 103 Ordinazione, liquidazione e pagamento delle forniture pag. 47 a mezzo Economo Art. 104 Mandati di anticipazione all Economo pag. 48 Art. 105 Registri contabili e rendicontazione delle spese economali pag. 48 CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 106 Entrata in vigore pag. 49 5

CAPO I FINALITÀ, CONTENUTO E FONTI NORMATIVE Art. 1 Finalità e contenuto del Regolamento 1. Il presente regolamento è adottato in riferimento agli artt. 7, 152 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, ed al D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per la parte ancora vigente. 2. Esso disciplina l ordinamento contabile della Provincia di Lecce con lo scopo di stabilire un insieme organico di regole e procedure che consentano la rappresentazione, l analisi ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali; il regolamento introduce anche principi e metodologie di controllo economico interno della gestione, al fine di migliorare l organizzazione dell Ente e garantire lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza con un alto grado di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell azione amministrativa. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai principi contabili del presente regolamento si conformano le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché la disciplina del dissesto. 2. Detti principi vengono applicati con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell Ente, ferme restando le disposizioni di ordine generale fissate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per assicurare unitarietà ed uniformità del Sistema Finanziario e Contabile degli Enti Locali. Art. 3 Fonti Normative 1. Il presente regolamento è formulato in piena armonia con le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali e con le seguenti principali fonti normative nel testo vigente: a. D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" per la parte ancora in vigore; b. D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell art. 4 della L. 23.12.1992, n. 421 ; c. Legge 7.8.1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; d. D.Lgs. 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell art. 11 della L. 15.3.1997, n. 59 ; e. L. 23.12.1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) in relazione alle norme sul patto di stabilità interno (art. 30) ; f. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n.145; 6

g. L. 28.12.2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002) ; h. D.P.R. 31.1.1996, n. 194 Regolamento per l approvazione dei modelli di cui all art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ; i. Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Lecce; j. D.P.R. 3.8.1998, n. 326 Regolamento recante norme per l approvazione degli schemi di relazione Previsionale e programmatica degli enti locali di cui all art. 114, comma 2, del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni ; k. Decreto del Ministro dell Interno n. 227 del 6.5.1999 Regolamento recante norme per la definizione dei parametri obiettivi ai fini della individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale ; l. Statuto della Provincia di Lecce; 2. Nel prosieguo del presente regolamento il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è richiamato con il termine T.U.. CAPO II PRINCIPI GENERALI Art. 4 Funzioni dei Servizi Finanziari 1. Ai sensi dell art. 153, comma 1, del T.U., l organizzazione dei Servizi Finanziari è disciplinata dall art. 10 bis del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in modo da garantire l'esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria: a) programmazione e bilanci; b) gestione del bilancio; c) investimenti e relative fonti di finanziamento; d) rilevazione contabili finanziarie, patrimoniali ed economiche; e) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; f) rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili e sovrintendenza sugli stessi; g) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; h) rapporti con gli organismi gestionali dell'ente; i) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; j) controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e controllo economico; k) rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente; Art. 5 Funzione programmazione e bilanci 1. Le attività relative alla funzione programmazione e bilanci sono definite come segue: a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; b) collaborazione con la Direzione Generale nella cura dei rapporti con l'organo esecutivo per la definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi 7

costituenti lo schema del bilancio annuale e pluriennale e per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica; c) predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e di bilancio annuale di previsione nonché degli altri allegati al bilancio di previsione di cui all'art.172 del T.U.; d) collaborazione con la Direzione Generale nella predisposizione del piano esecutivo di gestione; e) collaborazione con la Direzione Generale, in termini di verifica tecnico-contabile, per la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e di prelevamento dal fondo di riserva, avanzate dai responsabili dei servizi; f) elaborazione della proposta della variazione di assestamento generale di cui all'art.175, comma 8, del T.U.; g) attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile; h) collaborazione con il servizio addetto alla pianificazione e al controllo di gestione nella predisposizione, in collaborazione con i servizi dell ente, degli indicatori e misuratori dell azione amministrativa relativi agli aspetti finanziari ed economici dell attività, da inserire nel piano esecutivo di gestione; i) monitoraggio della gestione finanziaria al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Art. 6 Funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 1. Le attività relative alla funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione sono definite come segue: a) predisposizione del rendiconto della gestione e dei relativi allegati; b) collaborazione con la Direzione Generale ai fini del coordinamento dell attività di predisposizione della relazione illustrativa di cui all'art. 231 del T.U., da parte dell'organo esecutivo, sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi e della predisposizione, con il concorso dei responsabili dei servizi dell Ente, degli indicatori e misuratori dell azione amministrativa, inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e rilevati a consuntivo; c) predisposizione dei dati consolidati riferiti ai risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi e coordinamento dell attività di predisposizione della relazione di gestione sui risultati consolidati. Art. 7 Funzione investimenti e relative fonti di finanziamento 1. Le attività relative alla funzione investimenti e relative fonti di finanziamento sono definite come segue: a) coordinamento dell attività di predisposizione dei programmi dei lavori pubblici e cura degli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali; b) attivazione delle procedure per l'utilizzo delle fonti di finanziamento degli investimenti di cui all'art. 199 del T.U.; c) acquisizione dai servizi competenti delle valutazioni e dei dati necessari in ordine alle maggiori spese derivanti dal progetto o dal piano esecutivo dell'investimento, di cui all art.200, comma 1 del T.U. e ai fini della redazione del piano economicofinanziario di cui all'art. 201 del T.U.; 8

d) attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento di cui al Titolo IV, Capo II del T.U., anche in relazione al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U. e per altre destinazioni di legge; e) adempimenti relativi all adozione delle variazioni al bilancio annuale e pluriennale e delle modifiche alla relazione previsionale e programmatica, ai fini di cui all art. 203, comma 2 del T.U. e al rilascio delle garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui agli artt. 206 e 207 del T.U.; f) ogni altra attività a contenuto finanziario riferita alle politiche d'investimento dell'ente. Art. 8 Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate senza vincolo di destinazione ed ai servizi fiscali 1. Le attività relative alla funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate senza vincolo di destinazione ed ai servizi fiscali sono definite come segue: a) collaborazione con i responsabili dei servizi e con i relativi responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell'acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate previste in bilancio; b) esercizio delle competenze gestionali in via residuale con riferimento alle entrate indistinte non attribuibili ai servizi; c) esame dell idonea documentazione di cui all'art.179, comma 2, del T.U. con la quale si realizza l'accertamento delle entrate e rilevazione contabile degli accertamenti relativi alle entrate senza vincolo di destinazione e/o non attribuibili ai servizi operativi o ad altri servizi di supporto; d) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese e ad ogni altro fine di coordinamento dell attività finanziaria di entrata dell'ente; e) rilevazioni contabili dei residui di esercizio ed altre attività di supporto ai responsabili dei servizi e del procedimento che curano la realizzazione dei crediti; f) supporto interpretativo e monitoraggio di tutta l attività dell Ente al fine di assicurare la puntuale applicazione delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; g) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità riscontrata nell azione di controllo e di ogni fatto che possa pregiudicare gli equilibri di bilancio. Art. 9 Funzione di gestione del bilancio riferita alle spese, alle entrate a destinazione vincolata ed ai proventi dei servizi 1. Le attività relative alla funzione di gestione del bilancio riferita alle spese, alle entrate a destinazione vincolata ed ai proventi dei servizi sono definite come segue: a) istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sul piano esecutivo di gestione, in ordine all'affidamento delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, e sulle deliberazioni dell'organo esecutivo modificative ed integrative del piano medesimo; b) istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del T.U. e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. sulle determinazioni di impegno; 9

c) rilevazione delle spese di cui all art. 183, comma 7, del T.U. e delle entrate ad esse correlate ai fini della formazione dei bilanci; d) rilevazione delle spese di cui all'art. 200 del T.U. e delle entrate ad esse correlate, ai fini della copertura nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare e dell'inserimento nei bilanci pluriennali successivi; e) rilevazione contabile degli impegni di spesa di cui all'art. 183 del T.U. e degli accertamenti delle entrate a destinazione vincolata o rivenienti dalla gestione dei servizi; f) verifica periodica dello stato degli impegni di spesa e delle entrate ad essi correlate ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e attività di coordinamento della gestione finanziaria di spesa dell'ente; g) analisi e rilevazioni contabili di natura economico-patrimoniale riferite alla gestione delle spese e delle entrate ad esse correlate; h) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità amministrativo-contabile riscontrata nell azione di controllo e di ogni fatto che possa pregiudicare gli equilibri generali di bilancio. Art. 10 Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti 1. Le attività relative alla funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti sono definite come segue: a) predisposizione del budget di cassa contenente i flussi complessivi di entrata e di uscita previsti per l'esercizio; b) emissione, controllo e rilevazione degli ordinativi d'incasso e controllo e rilevazione dei versamenti di cui agli artt. 180 e 181 del T.U.; c) controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese, con particolare riguardo alla verifica dell avvenuta inventariazione dei beni di nuova acquisizione; d) controlli e contabilizzazione dei mandati di pagamento di cui all'art. 185, commi 3 e 4, del T.U.; e) verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per il controllo ed il coordinamento dei flussi complessivi di cassa del bilancio e dello stato di realizzazione dell'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 del T.U., in tutte le sue articolazioni; f) supporto informativo alle funzioni di gestione dell'entrata e della spesa per le rilevazioni economico-patrimoniali. g) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità amministrativo-contabile riscontrata nell azione di controllo e di ogni fatto che possa pregiudicare gli equilibri generali di bilancio. Art. 11 Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili 1. Le attività relative alla funzione rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili sono definite come segue: a) per le operazioni di riscossione delle entrate, rapporti con il tesoriere ai sensi dell'art. 214 del T.U. e con il concessionario della riscossione ai sensi degli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; 10

b) per le operazioni di pagamento delle spese, rapporti con il tesoriere per l'estinzione dei mandati di pagamento, previa verifica delle condizioni di legittimità dei pagamenti da lui effettuati, per l'annotazione della quietanza e per gli obblighi connessi con le delegazioni di pagamento di cui agli artt. 216-220 del T.U.; c) adempimenti in ordine alla gestione da parte del tesoriere di titoli e valori e anticipazioni di tesoreria di cui agli artt. 221 e 222 del T.U.; d) istruttoria delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli artt. 223 e 224 del T.U.; e) verifiche, controlli e riscontri in ordine al conto del tesoriere e altri adempimenti di cui all'art. 226 del T.U.; f) predisposizione dei provvedimenti semestrali, relativi alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, da adottare dall organo esecutivo ai sensi dell art. 159 del T.U. e relativa notifica al tesoriere; g) coordinamento e controllo dell attività degli agenti contabili, riscontro ed altri adempimenti sui conti presentati ai sensi dell art. 233 del T.U.; h) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità amministrativo-contabile riscontrata nell azione di controllo e di ogni fatto che possa pregiudicare gli equilibri generali di bilancio. Art. 12 Funzione relativa alla tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari 1. Le attività relative alla funzione riguardante la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari sono definite come segue: a) collaborazione con i servizi ai quali sono assegnate le funzioni di aggiornamento annuale degli inventari; b) supporto per la valutazione dei beni del demanio e del patrimonio comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie e per la gestione degli stessi da parte dei responsabili dei servizi cui i beni sono affidati e da parte dei servizi cui sono assegnate le funzioni di acquisizione degli stessi; c) tenuta ed aggiornamento dello stato patrimoniale e relativo raccordo con la funzione di gestione dell'entrata e della spesa; d) tenuta del conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne dell'ente ed esterne e del conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo; e) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità amministrativo-contabile riscontrata nell azione di controllo della gestione dei beni dell Ente. Art. 13 Funzione relativa ai rapporti con gli organismi gestionali dell'ente 1. Le attività relative alla funzione rapporti con gli organismi gestionali dell'ente sono definite come segue: a) istruttoria delle procedure per la determinazione delle finalità e degli indirizzi, per l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, per il conferimento di capitale di dotazione, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura dei costi sociali delle stesse; b) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con i consorzi e le società di capitale istituite per l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione tra enti; 11

c) comunicazione al responsabile dei Servizi Finanziari di ogni irregolarità amministrativo-contabile riscontrata nell azione di controllo e di ogni fatto che possa pregiudicare gli equilibri generali di bilancio. Art. 14 Funzione relativa ai rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria L attività relativa alla funzione rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria consiste nella fornitura delle informazioni inerenti la gestione amministrativo-contabile del bilancio, la tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e l attività dei Servizi Finanziari, sulla base di specifiche richieste dell organo di revisione. Art. 15 Funzione relativa al controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente 1. Le attività relative alla funzione in oggetto sono definite come segue: a) redazione degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti, previa acquisizione dei dati e degli elementi dai responsabili dei servizi dell'ente; b) controllo costante e concomitante degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza, sia al conto dei residui; c) istruttoria dei provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U. e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto, nonché per il ripristino del pareggio di bilancio; d) istruttoria delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario di cui all art.153, comma 6 del T.U.; e) cura dei rapporti con la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, sia nelle fasi di articolazione della stessa, sia in sede di referto; f) controllo sull inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta ai sensi dell art. 170, comma 9, del T.U. g) esercizio del controllo economico sulle attività dell Ente. Art. 16 I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale 1. Ai fini della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa al singolo responsabile del servizio sono affidati: a) un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi spiegati; b) le risorse di entrate, determinate e specifiche, collegate all attività svolta dal servizio; c) gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti all attività svolta dal servizio. 2. Il responsabile del servizio risponde direttamente dell efficacia, dell efficienza e dell economicità con le quali sono state acquisite ed impiegate le risorse che gli sono state affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 3. Competono a ciascun responsabile di servizio le operazioni connesse alle fasi delle entrate e delle spese, compresa l assunzione degli atti di accertamento e di impegno, richiesta di emissione di ordinativo di riscossione, di liquidazione e di ordinazione. 12

Art. 17 Rapporti tra servizi operativi e servizi di supporto 1. I responsabili dei sevizi operativi che assicurano l erogazione dei servizi finali dell Ente acquisiscono le risorse specifiche di entrata e impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi propri e gestiscono il patrimonio loro affidato. 2. I responsabili dei servizi di supporto che assicurano la funzionalità dell Ente, oltre ad operare nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale nello stesso modo dei responsabili dei servizi operativi relativamente al proprio servizio per assicurarne la funzionalità, acquisiscono le entrate e gestiscono il patrimonio per la parte non attribuibile ai singoli servizi operativi. Curano i procedimenti di impiego dei mezzi finanziari necessari per la funzionalità complessiva dei servizi operativi considerati nel loro insieme o in gruppi omogenei. 3. In ordine ai mezzi finanziari impieghi dai servizi di supporto per la funzionalità complessiva dei servizi operativi le responsabilità di gestione sono così definite: a) il responsabile del servizio di supporto è competente per la cura delle procedure di impiego dei mezzi finanziari e degli atti conseguenti, a beneficio dei servizi operativi e finali; b) il responsabile del servizio operativo è competente per la definizione delle proposte di impiego dei mezzi finanziari affidati allo stesso con il bilancio di previsione, del controllo del loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedure di impiego da parte del servizio di supporto e del controllo dei risultati in rapporto ai costi sostenuti. Art. 18 Parere di regolarità contabile 1. Ai sensi dell art. 49 del T.U., il parere di regolarità contabile è espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari o da un suo delegato. 2. Il rilascio o la richiesta di ulteriori integrazioni e modifiche al servizio proponente devono avvenire nel termine di due giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, in armonia con quanto stabilito dal Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il rilascio di tutti i pareri. 3. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: a) l'osservanza delle norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e delle norme fiscali; b) la regolarità della documentazione; c) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; d) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto. 4. Nel rilascio del parere di regolarità contabile si osservano, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore, ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 199, n. 286. 5. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione 6. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. 13

Art. 19 Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa 1. Il responsabile dell unità organizzativa competente dei Servizi Finanziari appone una sigla di riscontro sull'idonea documentazione di cui all'art. 179 del T.U., ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata, entro cinque giorni dal ricevimento da parte dell unita organizzativa competente per l accertamento della documentazione medesima. 2. Nello stesso termine il responsabile dell unità organizzativa competente dei Servizi Finanziari appone analoga sigla, dopo avere effettuato i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione della spesa, di cui all art.184 del T.U. 3. L'atto di liquidazione della spesa deve essere eseguito, mediante l'ordinazione, entro cinque giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma. 3. Qualora nel corso delle suddette operazioni si riscontrino delle irregolarità, la documentazione è inviata al servizio proponente entro il termine di cui al primo comma. Art. 20 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sui provvedimenti di impegno di spesa dei responsabili dei servizi di cui all art.153, comma 5, del T.U. è reso, previo richiamo al parere di cui al precedente art.16, dal responsabile dei Servizi Finanziari nei termini e con le modalità disciplinate dal Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 2. Il responsabile dei Servizi Finanziari appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell impegno delle spese,al fine di salvaguardare costantemente gli equilibri generali di bilancio; 3. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 179 del T.U.. 4. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile dei Servizi Finanziari, ai fini del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo. 5. Il visto apposto dal responsabile dei Servizi Finanziari, esclusa la valutazione di legittimità spettante al responsabile del servizio proponente, si riferisce: a) all esistenza della copertura finanziaria della spesa; b) alla giusta imputazione al bilancio annuale e pluriennale e al P.E.G.; c) alla competenza del responsabile del servizio proponente; 6. Nell apporre il visto il responsabile dei servizi Finanziari fa riferimento al parere preventivo di regolarità contabile reso sulla deliberazione del competente organo collegiale che costituisce presupposto dell atto gestionale. Art. 21 Segnalazioni obbligatorie del responsabile dei Servizi Finanziari 1. Il responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell art.153, comma 6, del T.U. è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, nonché ad esprimere le proprie valutazioni sugli stessi. 14

2. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell Ente nella persona del suo Presidente, al Direttore Generale, al Segretario Generale e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento. 3. Il Consiglio provvede al adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio ai sensi dell art. 193, comma 3, del T.U. nei termini e con le modalità di cui al medesimo art.153, comma 6 del T.U., ultima parte. 4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile dei Servizi Finanziari può comunicare ai soggetti di cui al primo comma la sospensione, con effetto immediato, del rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art 153, comma 5, del T.U., con provvedimento motivato. 5. La sospensione di cui ai commi precedenti non può essere protratta per un periodo superiore a giorni sette, trascorso il quale, in mancanza dei provvedimenti degli organi competenti, il responsabile dei Servizi Finanziari comunica all'organo di revisione la grave irregolarità di gestione riscontrata per il referto al Consiglio di cui all'art. 239, comma 1, lett. e), del T.U. 6. La suddetta sospensione opera, in ogni caso, decorso iltermine di cui al precedente comma 3 senza che gli organi competenti abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio. Art. 22 Conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni 1. Ai fini della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi, la competente unità organizzativa dei Servizi Finanziari predispone una relazione consolidata sulla gestione secondo i principi e le tecniche di consolidamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 riguardante l'attuazione delle direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349 CEE in materia societaria. 2. La relazione contiene una valutazione sull'andamento della gestione degli enti ed organismi inclusi nel consolidamento e nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti, attraverso confronti con i risultati degli ultimi esercizi precedenti quello di riferimento. 3. L'organo esecutivo esprime le proprie valutazioni in ordine alla relazione consolidata sulla gestione nella relazione prevista dall'art. 151, comma 6, e dall art.231 del T.U.. 4. La relazione consolidata sulla gestione è allegata al rendiconto dell'ente. Può contenere i dati del rendiconto consolidato riferiti agli elementi dell'attivo e del passivo, nonché ai costi e ai ricavi degli enti inclusi nel consolidamento. 15

CAPO III BILANCI E PROGRAMMAZIONE Art. 23 Principi del bilancio di previsione Il bilancio di previsione annuale redatto in termini di competenza finanziaria, deve essere deliberato con l osservanza dei seguenti principi fondamentali, di cui all art.162, comma 1 del T.U.: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario, pubblicità. Art. 24 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati 1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del T.U. la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati l'ente deve prevedere forme di consultazione della popolazione secondo i principi della legge e dello statuto. 2. Idonee iniziative pubbliche (appositi notiziari editi a cura dell Ente, campagne di informazione all utenza a cura degli U.R.P.) sono stabilite per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto dell'ente. Art. 25 Il bilancio sociale 1. Nel quadro di una comunicazione trasparente con tutti i soggetti portatori di interessi, oltre che di una gestione e rendicontazione integrata delle risorse pubbliche e private, l Ente può predisporre, oltre ai documenti contabili di cui alla Parte Seconda del T.U., il bilancio sociale allargato a tutti i soggetti portatori di interessi, in cui sono illustrati in termini chiari e comprensibili a tutti le iniziative intraprese, le risorse impegnate, gli obiettivi raggiunti alla luce dei valori di riferimento assunti alla base della propria attività programmatoria. 2. Il bilancio sociale consta di una prima parte illustrativa dell identità dell Ente,della sua visione politica, della struttura, nonchè del quadro delle risorse gestite e di una seconda parte che individua le aree e i settori da rendicontare. 3. Nel bilancio sociale trovano collocazione, ripartiti per aree e settori di rendicontazione, in un integrazione di informazioni qualitative e quantitative di diversa natura, le risorse confluite dall esterno per la realizzazione di determinati obiettivi, i finanziamenti e le partecipazioni di altre istituzioni pubbliche e private, la ricchezza distribuita ai fornitori locali. 4. A tal fine, i responsabili dei servizi provvedono al coordinamento della raccolta e dell elaborazione dei dati provenienti dal programma di mandato, dal piano triennale degli investimenti, dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo, dai dati della contabilità generale ed analitica oltre che da dati extracontabili e alla verifica dello stato di avanzamento del programma e della coerenza dell attività svolta con gli obiettivi. Art. 26 Fondo di riserva 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità alla gestione del bilancio, è istituito nella parte corrente del bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore all 1% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 16

2. Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo ai sensi dell art.166 del T.U. comunicata all'organo consiliare entro sessanta giorni dall'adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 3. In allegato alla proposta di approvazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'art.175, comma 8, del T.U. è presentata la relazione dell'organo esecutivo sulle operazioni di prelievo dal fondo di riserva operate sino al momento della presentazione dell'assestamento di bilancio. Art. 27 Formazione del bilancio di previsione: analisi gestionale 1. Ai fini della formazione del bilancio di previsione i servizi realizzano specifiche analisi di gestione entro il 30 giugno di ogni anno. 2. In particolare i Servizi Finanziari analizzano i risultati complessivi di gestione e di amministrazione riferiti agli ultimi due anni finanziari definitivamente chiusi, mentre tutti i servizi dell'ente analizzano in dettaglio per servizi o per centri di costo quegli stessi risultati di gestione sotto l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale, nonché: i residui attivi e passivi di dettaglio, per servizi o per centri di costo, risultanti alla chiusura dell'ultimo anno finanziario e aggiornati con le variazioni gestionali dell'anno in corso; le previsioni del bilancio originario dell'anno in corso e delle variazioni intervenute nell'esercizio, ponendo particolare attenzione alle modifiche delle dotazioni finanziarie assegnate ai servizi di cui all'art. 177 del T.U.; lo stato degli accertamenti e degli impegni relativi al bilancio in corso, in relazione allo stato delle acquisizioni e dell'impiego delle risorse nei singoli servizi, anche nella prospettiva dell'assestamento generale del bilancio in corso. 3. L analisi economica e patrimoniale dei risultati di esercizio, generali e di dettaglio, è utilizzata anche al fine di evidenziare lo scostamento tra le componenti finanziarie della gestione ed i risultati rilevati secondo il principio dell inerenza economica. 4. Il responsabile dei Servizi Finanziari e gli altri responsabili di servizio valutano i risultati della suddetta analisi gestionale con l'organo esecutivo, al fine di definire la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente nel suo complesso e nei singoli servizi. 5. Mediante l'esame delle spese consolidate e delle spese di sviluppo, nonché degli indici di bilancio e di attività sono definiti i presupposti economico-finanziari per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale del nuovo esercizio. 6. I valori finanziari iscritti a preventivo devono esprimere la dimensione finanziaria di fatti economici previamente valutati dai responsabili dei servizi e dall organo esecutivo. Art. 28 Quadro di riferimento pluriennale ed annuale 1. La proposta di piano esecutivo di gestione é assunta a base della formazione degli strumenti di bilancio. 2. A tal fine, i responsabili dei servizi, sulla base dei risultati dell analisi di gestione di cui all art.27, predispongono le proposte di piano esecutivo di gestione in relazione alle esigenze e alle indicazioni delle unità organizzative in cui ogni servizio si articola. 3. Le proposte si riferiscono alle entrate specifiche del servizio, alle spese correnti e al piano degli investimenti e sono corredate, per le entrate, di tutte le informazioni utili alla verifica di veridicità e dell esistenza dei presupposti per l iscrizione a bilancio e, per 17

le spese, degli elementi qualitativi e quantitativi che rendano possibile l esame di compatibilità e dimostrino le scelte programmatiche. 4. Dopo un esame congiunto con l organo esecutivo delle proposte di cui ai commi precedenti, i Servizi Finanziari predispongono un primo schema di piano esecutivo di gestione, di bilancio pluriennale e di bilancio annuale riferiti alle dotazioni previsionali finanziarie. 5. Contestualmente il Direttore Generale, i responsabili dei servizi e l'organo esecutivo, con il supporto dei Servizi Finanziari, elaborano una prima ipotesi di obiettivi gestionali, di cui al piano esecutivo di gestione, nonché di programmi e di progetti da inserire nel bilancio annuale e pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica. 6. Tutte le operazioni di cui al comma precedente devono essere concluse entro il 30 settembre di ogni anno. Art. 29 Schema di bilancio previsionale e relativi allegati 1. L organo esecutivo predispone ed approva entro il 31 ottobre di ogni anno lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e gli allegati di cui all'art. 172, lett. d) ed e), del T.U. 3. Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale e programmatica sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, comma 1 lett. b), del T.U. e per ulteriori pareri previsti da disposizioni legislative e regolamentari dell'ente, da rendersi tutti entro il 15 novembre. 3. Entro il 30 novembre, lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione è presentato all'organo consiliare e ad ogni capogruppo per l approvazione entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del T.U.. Art. 30 Sessione di bilancio 1. L'organo consiliare programma un apposita sessione di bilancio da tenersi nel mese di dicembre di ogni anno per l esame dello schema di bilancio e dei relativi allegati, in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute dedicate al bilancio di previsione non siano esaminati altri oggetti nell'ordine del giorno. 2. I membri dell'organo consiliare possono presentare gli eventuali emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo entro e non oltre il 5 giorno antecedente la data fissata per l approvazione, al fine di una successiva valutazione degli stessi da parte dell organo esecutivo e del successivo rilascio dei pareri di competenza da parte degli organi tecnici. 3. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare gli equilibri di bilancio, indicando le risorse necessarie alla copertura di ogni nuova o maggiore spesa, o minore entrata, da essi proposta. Non sono ammissibili emendamenti riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo già emendato. 4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio interessato e competente alla gestione dei fondi iscritti nel bilancio e, qualora gli emendamenti propongano riduzioni di stanziamenti destinati alla realizzazione di altri progetti, anche dai responsabili dei servizi interessati da queste. 18

Art.31 Schema di relazione previsionale e programmatica 1. L'organo esecutivo elabora lo schema di relazione previsionale e programmatica con la partecipazione di tutti i responsabili dei servizi dell'ente. 2. I Servizi Finanziari collaborano con la Direzione Generale nel coordinamento generale dell attività di elaborazione della relazione e nella sua finale stesura. Art. 32 Piano degli investimenti 1. Il piano è costituito dall insieme degli investimenti che l ente intende realizzare nell arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale. 2. Il piano è atto fondamentale del Consiglio e gli investimenti in esso ricompresi sono iscritti nel bilancio annuale e pluriennale e costituiscono obiettivi da realizzare nel periodo considerato. 3. Il piano degli investimenti comprende al suo interno il programma dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14, e successive modificazioni, del D.P.R. 21.12.1999, n.554, art.13 e seguenti, e di cui all art. 172, comma 1 lett. d), del T.U. 4. Per ogni singolo investimento il piano contiene i seguenti principali elementi: a) finalità dell investimento; b) analisi di fattibilità; c) ordine di priorità; d) situazione progettuale, caratteristiche tecniche del progetto e tempi di realizzazione; e) oneri e proventi indotti dall investimento; f) ogni elemento utile a valutare i costi e i benefici connessi con l investimento. 5. Il piano degli investimenti è oggetto di gestione contabile concomitante con l evoluzione delle diverse fasi della spesa e dei relativi finanziamenti, in particolare al fine di controllare i tempi di realizzazione dell investimento. Art. 33 Il piano esecutivo di gestione 1. Il contenuto del piano esecutivo di gestione, costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile. 2. In particolare esso esplicita gli obiettivi di gestione in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati quali responsabili dei servizi, nonché le conseguenti direttive in modo da consentire l attivazione dei poteri di gestione da parte di questi ultimi. 3. La determinazione degli obiettivi e delle dotazioni di risorse è realizzata anche mediante la valutazione economica preventiva delle operazioni di esercizio, ad integrazione della valutazione finanziaria. 4. Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti l attività svolta dal servizio, indicando peraltro separatamente gli obiettivi e le risorse rispettivamente attribuiti al servizio operativo e all eventuale servizio di supporto. 19

5. Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione dà atto del processo di definizione e verifica di fattibilità tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, in ordine alle risorse affidate e agli obiettivi assegnati. Art. 34 Struttura del piano esecutivo di gestione 1. La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti: a) collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile mediante l'individuazione per specifica attinenza dei capitoli ed eventuali articoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi, nonché da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni; b) collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente, individuando in particolare i servizi di supporto, i servizi operativi e gli eventuali servizi di coordinamento ai fini di cui alle norme del presente regolamento, nonché eventualmente le risorse umane, strumentali e tecnologiche affidate a ciascuno di questi; c) collegamento sotto il profilo programmatico mediante il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale. 2. La struttura tecnico-contabile del piano esecutivo di gestione é predisposta dai Servizi Finanziari con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti che gli stessi attivano come indicato al comma precedente. 3. Gli indicatori e i misuratori dell azione amministrativa sono inseriti nelle direttive ai fini di controllo interno e per consentire la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi. Art. 35 Competenze dei responsabili dei servizi 1. I responsabili dei servizi dell'ente realizzano entro il 31 maggio, e comunque entro 5 mesi dall approvazione del bilancio, e il 30 settembre di ciascun anno le verifiche dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall'organo esecutivo. 2. Le verifiche di cui al precedente comma si riferiscono anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica, nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall'organo esecutivo. 3. I risultati delle verifiche di cui ai precedenti commi sono comunicati all'organo esecutivo tramite i Servizi Finanziari che svolgono la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime, anche ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento. Art. 36 Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai servizi 1. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al Presidente, tramite il Direttore Generale. 20