SICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO



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SICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO LIVIO W. CORSO Membro commissione sicurezza UNI WG1 e WG2 FINALITA Lavorare in sicurezza è un tema molto sentito. L argomento qualche volta viene recepito solo come un onere per chi deve operare in prima persona, dimenticando invece che la prevenzione e la tutela dei lavoratori dagli infortuni sul lavoro sono un obbligo di legge. Purtroppo, la maggior parte delle cause d infortunio avviene per l assenza o l inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione, tra le principali cause troviamo anche le cadute dall alto. Scegliere un sistema e una soluzione anticaduta adeguati, richiedono molta attenzione: competenza tecnica e progettuale, e soprattutto la capacità di adeguarsi alle varie situazioni cantieristiche, oltre a una metodologia rigorosa, per rendere consapevole e responsabile il lavoratore all utilizzo dell impianto stesso. Ma ancor di più!! OCCORRE pensare che oltre ai lavoratori bisogna creare una procedura che consenta di tutelare anche i committenti/datori di lavoro, perché proprio loro saranno soggetti perseguibili penalmente 1

SICUREZZA IN ALTEZZA IERI. 2

ART. 437 e 589 C.P.P. RESPONSABILITA Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Art. 589 - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. SICUREZZA IN ALTEZZA OGGI 3

SICUREZZA IN ALTEZZA OGGI SICUREZZA IN ALTEZZA OGGI NON DEVE ESSERE UN GIOCO 4

NEL 2013 Sono state registrate poco meno di 695 mila denunce di infortuni accaduti nel 2013; rispetto al 2012 si ha una diminuzione di circa il 7%; sono il 21% in meno rispetto al 2009. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 460 mila, di cui più del 18% fuori dell azienda (cioè con mezzo di trasporto o in itinere ). Delle 1.175 denunce di infortunio mortale (sono state 1.331 nel 2012) gli infortuni accertati sul lavoro sono 660 (di cui 376, quasi il 57%, fuori dell azienda ): anche se i 36 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti sul lavoro si avrebbe una riduzione del 17% rispetto al 2012 e del 32% rispetto al 2009. 5

LA SITUAZIONE ODIERNA Trento 13 luglio 2015. E' morto un operaio serbo di 39 anni. La vittima è caduta dall'impalcatura nel cantiere del nuovo reparto dialisi del nosocomio della città. Un volo di cinque metri che gli ha procurato lesioni subito definite gravissime dai sanitari. Brescia 7 luglio Si tratta di Indi Doci. I colleghi hanno visto accasciarsi a terra in un lago di sangue dopo un volo di alcuni metri hanno subito chiamato i soccorsi. Pontedera 18 febbraio 2015. E' accaduto nei magazzini comunali all'inizio di viale America, dove Pietro Iovine, 62 anni, stava eseguendo alcuni lavori per conto del Comune di Pontedera. Inutile ogni tentativo di salvarlo dopo un volo di circa 7 metri PIACENZA 23 NOVEMBRE 2014 MENTRE SI VOTA NELLA NOSTRA CIVILE REGIONE SI CONTINUA A MORIRE SUL LAVORO. Oggi è morto cadendo da una scala da un'altezza di alcuni metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione all'esterno di un edificio un lavoratore di 70 anni MANTOVA 2 ottobre 2014. E' morto Calogero Vinciguerra operaio di 62 anni cadendo da una scala mentre dipingeva un cassone di un autoarticolato, cadendo con la schiena ha subito un infortunio mortale. L operaio era salito su un piccolo ponteggio, intento a verniciare il cassone di un autoarticolato TARANTO 27 settembre 2014 E' morto dopo 8 giorni d'agonia Cataldo Pagliarulo addetto alla Raccolta rifiuti a Taranto. la vittima è caduta dal camion e non si è più ripreso dal giorno dell'infortunio. Da: CADUTISULLAVORO.BLOGSPOT.COM IL SOLE 24ORE DEL 10-02-2015 6

NORMATIVE NAZIONALI / REGIONALI / PROVINCIALI D.Lgs 81/08 aggiornato con D.lgs 106/09 DGR Regione Lombardia n.vii/18344 del 2004 Legge Regione Toscana n. 1/2005 Legge Provinciale del 9 febbraio 2007 n.3 P. A. di Trento Legge Regione Veneto N. 4 del 26 giugno 2008 Legge regionale Piemonte 14 luglio 2009, n. 20. Legge regionale ligure n.5 del 15 febbraio 2010 Decreto regionale Sicilia del 5 settembre 2012 Deliberazione assembleare 149 del 17 dicembre Regione Emilia Romagna Deliberazione approvata dall assemblea legislativa regionale Marche nella seduta del 15 aprile 2014, n. 155 NORMATIVE NAZIONALI / REGIONALI / PROVINCIALI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Deliberazione n 149 del 17 dicembre 2013 1. Finalità 1.1 In attuazione a quanto disciplinato all art. 6 della legge regionale 2/2009 Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l obbligo d installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri. 1.2 L installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. 81/08. 1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall alto che prevede sempre l utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso. 7

D.LGS. 81 E S.M.I. l art.115 si occupa dei SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO. L articolo così recita: Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva [omissis] è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggi di tipo A); d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili (es: linee di tipo C); g) guide o linee vita rigide (es: rotaie di tipo D); h) imbracature. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. D.LGS. 81 E S.M.I. 8

D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CERTIFICAZIONI / ISTRUZIONI D USO E MANUTENZIONE / FORMAZIONE MARCATURA CE DI CONFORMITA SOLO PER I D.P.I. CERTIFICAZIONE CONFORMITA ALLA NORMA UNI EN 795 PER GLI ANCORAGGI DPI CORREDATI DA ISTRUZIONI D USO E MANUTENZIONE VERIFICHE per DPI PRIMA DELL UTILIZZO e periodiche a cura dell utilizzatore alle scadenze previste dal costruttore Almeno OGNI 12 MESI obbligo VERIFICA A CURA DEL COSTRUTTORE con registrazione (EN 365) INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA ALL UTILIZZO dei DPI CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO del 13/02/15 Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall alto chiarimenti 9

PERCHÉ L ASSORBITORE DI ENERGIA Altezza di caduta Picco di forza 0,5 mt. 6,6 kn 1,0 mt. 12,2 kn 1,5 mt. 17,8 kn 2,0 mt. 23,4 Kn FORZA SOPPORTABILE DAL CORPO UMANO MAX 6 KN ANCORAGGI UNI EN 795 Ancoraggi di tipo A); Ancoraggio di tipo B); 10

ANCORAGGI UNI EN 795 Ancoraggi di tipo C); Ancoraggio di tipo D); ANCORAGGI UNI EN 795 Ancoraggi di tipo D); 11

CHI PUO INSTALLARE UN IMPIANTO ANTICADUTA? CONFORMITA DI INSTALLAZIONE CHI PUO INSTALLARE UN IMPIANTO ANTICADUTA? 12

APPROCCIO AL PROGETTO TIPOLOGIA COPERTURA - Piana (praticabile o no) - A falde - Curva - Accesso e transito STRATIGRAFIA COPERTURA - Manto, isolante, struttura - Manto, struttura, - ecc STRUTTURA COPERTURA - C.a. o c.a.p. - Legno - Acciaio APPROCCIO AL PROGETTO ACCESSO DISLOCAZIONE DEI COMPONENTI FISSAGGI 13

APPROCCIO AL PROGETTO ACCESSO Accesso interno: - su parete inclinata - su parete verticale DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO A PUNTI DI RISALITA ACCESSO La distanza tra un punto di ancoraggio e quello successivo per consentire all operatore un facile spostamento non dovrebbe superare 1,5 m, anche se è tollerabile ergonomicamente una distanza di 2m che però rende assai difficoltosa la capacità di spostamento dell operatore. 14

DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO A COPERTURA A CAPANNA, con doppia falda inclinata e manto in laterizio: - Portante - 15%<pendenza<50% - Manutenzione occasionale/ispettiva - Edificio Isolato Camino Abbaino Terrazza a tasca DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO A DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI Esempio di dispostivi posizionati per mantenere il regime di trattenuta. 15

DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO A DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI Esempio di dispostivi posizionati per mantenere il regime di trattenuta. Accesso DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO C Soluzione in classe «C» 16

DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO C Soluzione in classe «C» DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO C / RESIDENZIALE COPERTURA A PADIGLIONE, su pianta rettangolare e due falde inclinate: - Portante - 15%<pendenza<50% - Manutenzione occasionale/ispettiva - Edificio Isolato Accesso Accesso DISTANZA MINIMA DI CADUTA Sud Ovest Nord Est 2.00 14.00 15.00 15.00 17

DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TIPO C / RESIDENZIALE COPERTURA A PADIGLIONE, su pianta rettangolare e due falde inclinate: Accesso Accesso Regime di trattenuta/caduta contenuta in falda Condizione che per effetto del posizionamento dell ancoraggio e della lunghezza del dispositivo di collegamento all imbracatura non consente il raggiungimento delle aree a rischio caduta dall alto. Consente all operatore di avvicinarsi ai bordi della copertura o altre aree a rischio, senza però consentire la caduta fuori falda. DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI 18

DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI Arresto caduta fuori falda Condizione che ammette la possibilità di caduta in sicurezza, intendendo come sicura una caduta di un operatore che può essere arrestata portando sul corpo una tensione massima di 600 dan e consentendo di rimanere con i piedi ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi ostacolo. Può essere utilizzata solo dopo aver effettuato una attenta valutazione del tirante d aria minimo ed aver valutato come possibile un intervento di recupero entro 30 minuti dall accadimento (UNI 11158). PUNTI DI DEVIAZIONE CADUTA (ANTIPENDOLO) Il terminale di deviazione caduta ha la funzione di limitare l effetto pendolo causato da una caduta accidentale dell operatore, e consente di lavorare in triangolazione. Per limitare l'effetto pendolo si deve usare o una triangolazione mediante l'uso contemporaneo di due ancoraggi o si devono inserire dei punti di deviazione che, non essendo definibile la direzione di tiro, devono essere di tipo A. 19

PUNTI DI DEVIAZIONE CADUTA (triangolazione con più punti di fissaggio) Punto Master Punto secondario PUNTI DI DEVIAZIONE CADUTA (triangolazione con più punti di fissaggio) In assenza del terminale di deviazione caduta può nascere il rischio effetto pendolo, dovuto al troppo allungamento del cordino per arrivare ad operare a fine gronda. Questo causerebbe l uscita dal raggio di azione di trattenuta di sicurezza dell operatore, e quindi il rischio di una caduta accidentale dall estremità dell immobile 20

LUNGA DURATA BASSE SOLLECITAZIONI PER IL MATERIALE DI SUPPORTO RESISTENZE SPECIFICHE ELEVATE STRUTTURALE MECCANICO VITI MANUTENZIONI E ACCESSI 21

LE NORME, SI APPLICANO DUNQUE, ANCHE AI CONDOMINI L'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 si applica all'amministratore di condominio quando è datore di lavoro ed affida lavori in appalto. Questo scaturisce la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n.42437/2013 depositata il 15 ottobre 2013. La sentenza risponde ad uno dei dubbi esplicitati alla fine del verbale tra Procura ed ASL di Torino del dicembre 2009: si applica l'art.26 all'amministratore se datore di lavoro e committente? La risposta è chiara, non importa accertare se il portiere (il dipendente presente nel caso specifico) collabori o no allo svolgimento dei lavori appaltati: il solo fatto che l'amministratore sia datore di lavoro ed insieme committente comporta l'automatica applicabilità - e quindi la sanzionabilità - dell'art.26 del d.lgs. 81/2008. 22

LE NORME, SI APPLICANO DUNQUE, ANCHE AI CONDOMINI art.26 - Responsabilità del committente 3. Il datore di lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture 1 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (rischio cadute da oltre 2 mt). 1 FAQ 19-20.04.2010 Min. Lav.: il DUVRI è la modalità di attuazione formale dell'obbligo di cooperazione e di coordinamento, obbligo che incombe al datore di lavoro anche in caso di non sussistenza di rischi da interferenze. Se elaborato potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento, sempre tenendo conto che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto con la mera redazione del documento, se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell'articolo 26) abbia concretamente ottemperato. LE NORME, SI APPLICANO DUNQUE, ANCHE AI CONDOMINI Cosa accade in caso di violazione della norma sulla sicurezza e, soprattutto, in caso di infortunio sul lavoro? Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza sul tetto del condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU, tra cui il condominio committente, nella persona dell'amministratore. In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente responsabilità civile del condominio (risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell'inail, con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di responsabilità) nonché responsabilità penale in capo all'amministratore, il quale potrebbe vedersi indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omidicio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (pena da 2 a 7 anni di reclusione). 23

SOLUZIONI La situazione normativa e giurisprudenziale così delineata è già di per sé tale da consigliare fortemente, ai fini dell'adempimento degli obblighi generali di tutela di cui all'agli artt. 15 e 90 TU l'adozione da parte dei condominii di sistemi di sicurezza sulle coperture. Per altro anche ai sensi degli artt. 105 e segg. T.U. (lavori in quota) nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta. DPC LINEE VITA DPI E ANCORAGGI TEMPORANEI IN FINE La situazione normativa e giurisprudenziale così delineata è già di per sé tale da consigliare fortemente, ai fini dell'adempimento degli obblighi generali di tutela di cui all'agli artt. 15 e 90 TU l'adozione da parte dei condominii di sistemi di sicurezza sulle coperture. Bisogna ricordarsi che: Gli accessi devono essere interdetti, segnalati, e autorizzati dal commitente 24

GRAZIE PER L ATTENZIONE 25