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COMUNE DI RADDA IN CHIANTI Provincia di Siena SERVIZIO AFFARI GENERALI BANDO DI CONCORSO PER CAMBIO DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n.96 del 20/12/1996, come modificata dalla Legge Regionale Toscana n.41 del 21/3/2015. ART. 1 OGGETTO Il presente Bando è approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 01/6/2018, in attuazione delle disposizioni normative di cui alla Legge Regionale Toscana n.96 del 20/12/1996 così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n.41 del 31/3/2015 ed al Regolamento per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Radda in Chianti n. 30 del 30/3/2017. ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per partecipare al bando i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti: a) essere assegnatari ordinari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); b) essere cittadini italiani; essere cittadini di uno Stato aderente all Unione Europea; essere cittadini di un altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); essere cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; c) essere residenti nel Comune di Radda in Chianti ; d) essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) in corso di validità (2018); e) non avere procedimenti di annullamento, decadenza e risoluzione del contratto, previsto dal Titolo V della LRT 96/1996 (artt. da 33 a 35); f) avere il requisito di permanenza previsto dall art. 35, comma 2, LRT 96/1996, lettera m) s.m.i. relativo alla situazione economica che deve essere inferiore al doppio del limite previsto dal paragrafo 2, lettera c) dell Allegato A della LRT 96/1996 s.m.i. da oltre due anni. g) non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all estero; il nucleo che al contrario possiede immobili, o porzioni di questi in base alla LRT 96/1996 nel testo antecedente le modifiche della LRT 41/2015, ad uso abitativo sul territorio nazionale o all estero deve dichiararlo nella domanda. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione Pagina 1 di 5

giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro- quota di diritti reali, possono partecipare al bando sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità piena o pro-quota sia stata acquisita in corso di assegnazione per successione. I cittadini di paesi aderenti all Unione europea o i cittadini stranieri, nonché i cittadini italiani in possesso anche di altra cittadinanza, dovranno possedere al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l indisponibilità del bene. h) non avere titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; i) non avere precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; j) essere in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese accessorie; k) non essere inadempienti alle norme contrattuali. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando, nonché al momento della verifica dei requisiti per il cambio di alloggio. L autorizzazione alla mobilità e il conseguente provvedimento dell Amministrazione Comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo da SIENA CASA SpA. Si precisa, altresì, che prima di procedere al cambio di alloggio sarà effettuato un sopralluogo da parte di personale tecnico al fine di verificare lo stato di normale usura dell alloggio da riassegnare e che, nel caso in cui siano necessari interventi di ripristino, i costi di essi saranno posti a carico dell assegnatario stesso. Gli alloggi devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d uso e dovranno essere saldate anche le utenze private. Non sono ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino a loro definizione. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l esclusione dalla graduatoria, ai sensi della LRT 96/1996 e s.m.i.. Ai sensi dell art.15 del Regolamento per l assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/3/2017, trattandosi del primo bando di mobilità, le domande dovranno pervenire nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Radda in Chianti (allegato A), devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando, ovvero entro lunedì 6 agosto 2018, secondo una delle seguenti modalità: - consegnate a mano presso il Servizio Affari Generali (Ufficio Protocollo - Anagrafe) nell orario di apertura al pubblico; - spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: COMUNE DI RADDA IN CHIANTI Piazza Francesco Ferrucci, n.1 53017 RADDA IN CHIANTI. In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra, non farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico; Pagina 2 di 5

- Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Radda in Chianti: comune.radda@postacert.toscana.it ; in questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). La stessa dovrà pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate dalla necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di scadenza del bando, pena l esclusione. ART. 3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE La graduatoria degli aspiranti al cambio dell alloggio è formata sulla base dei punteggi e criteri di priorità come di seguito indicati: 1) - Presenza nel nucleo familiare assegnatario di soggetti di età superiore ai 65 anni: - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 2; - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 4; - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 5. 2) - Presenza nel nucleo familiare assegnatario di soggetti di età compresa fra il 18 e il 65 anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore a 2/3: - abitanti al primo piano senza ascensore: punti 2; - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 3; - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 5; - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 6. 3) - Presenza nel nucleo familiare assegnatario di soggetti di età compresa fra il 18 e il 65 anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, pari al 100% - abitanti al primo piano senza ascensore: punti 3; - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 4; - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 6; - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 7. La condizione di punteggio ai cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3. 4) Presenza nel nucleo familiare assegnatario di componenti che non abbiano compiuto il 18 anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 118/1971, o che abbiano superato il 65 anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. n.509/1988; - abitanti al primo piano senza ascensore: punti 3; - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 4; - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 6; - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 7. 5) - Alloggio sovraffollato: - oltre una persona a vano utile: punti 1; 6) - Alloggio sottoutilizzato: - inferiore ad una persona a vano utile: punti 6; Per vani utili si intendono tutti i vani dell alloggio, così come definiti dall art. 13 comma 9 della L.R. n.96/1996 e s.m. ed i. 7) - Qualità dell alloggio: - senza ascensore posto al primo piano: punti 0,25; Pagina 3 di 5

- senza ascensore posto al secondo piano: punti 0,50; - senza ascensore posto al terzo piano: punti 1; - senza ascensore posto al quarto piano ed oltre: punti 1,25; - senza riscaldamento: punti 1,50; 8) - Stato di conservazione che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l adeguamento degli standards igienicosanitari (da certificarsi mediante apposita relazione tecnica da parte dell ufficio manutenzione dell Ente gestore): punti 2 9) - Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando: - legati da vincoli di parentela: punti 1; - non legati da vincoli di parentela: punti 2. 10)- Abitare l attuale alloggio trovandosi nelle condizioni di cui ai punti precedenti: - da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando o al momento della presentazione della domanda se l istanza è presentata in sede di aggiornamento: punti 2; - da più di 15 anni alla data di pubblicazione del bando o al momento della presentazione della domanda se l istanza è presentata in sede di aggiornamento: punti 3. 11) Situazioni di disagio sociale non riconducibili ad intervento per mobilità d urgenza, attestate dal competente Servizio Sociale: punti 2 ART. 4 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Le domande saranno escluse dal Bando senza possibilità di poter essere riammesse nei seguenti casi: domande non firmate; domande che, a seguito di controlli eseguiti dal Comune di Radda in Chianti, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero; domande pervenute prive della firma di sottoscrizione e/o della copia di un valido documento di identità del richiedente; domande pervenute successivamente alla scadenza del bando. ART. 5 - MOBILITÀ CONSENSUALE TRA ASSEGNATARI ORDINARI DI ALLOGGI ERP Nei termini del presente bando è altresì ammessa la presentazione di una manifestazione di volontà per la mobilità consensuale tra assegnatari ordinari di alloggi ERP. Tale mobilità seguirà le modalità dell art. 22 bis della LRT 96/1996. In tal senso si dispone che : - i richiedenti dovranno fare richiesta al Comune di Radda in Chianti secondo il modulo allegato B); - la mobilità consensuale deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune. Le richieste saranno esaminate dalla Commissione ERP e Mobilità e da SienaCasa Spa Ente Gestore per il Comune di Radda in Chianti ; Il cambio consensuale (e soltanto in questo caso) avviene nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano, senza alcun onere di rimessa in ripristino da parte del Soggetto Gestore. L autorizzazione è subordinata alla verifica dell assenza di morosità o altri inadempimenti che comportino la possibile decadenza dall assegnazione e/o la risoluzione contrattuale; la morosità non impedisce la presentazione della domanda, ma dovrà essere sanata prima dell effettivo cambio dell alloggio. Pagina 4 di 5

La mobilità non autorizzata o in violazione delle condizioni di cui al presente punto pone gli assegnatari nella posizione di occupanti senza titolo; tale condizione sarà perseguita ai sensi della normativa regionale vigente. ART. 6 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale del Bando di Concorso per l assegnazione di alloggi in mobilità di Edilizia Residenziale Pubblica. Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. Titolare dei dati: Il titolare del trattamento dati è il Comune di Radda in Chianti. Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dr.ssa Lorenza Faleri. Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento EU 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR). ART. 7 - ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art.76 del D.P.R. 445/2000). Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. Fermo restando quanto previsto dall art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. ART. 8 NORMA FINALE Per tutti i casi non previsti al precedente art.4 le domande verranno provvisoriamente escluse ed eventualmente riammesse se nei termini previsti per l opposizioni alla Graduatoria Provvisoria siano venute a cessare le motivazioni della loro esclusione provvisoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa comunque riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. Radda in Chianti, 07/6/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Dr.ssa Lorenza Faleri Pagina 5 di 5