L ATTO DI CITAZIONE Lezione Scuola forense di Bolzano del 12 aprile 2019 Avv. Silvia Giuliani
L atto di citazione costituisce, di regola, l atto del quale più frequentemente viene richiesta la redazione in sede di esame, costituendo l atto tipico con il quale si introduce l ordinario processo di cognizione. La disciplina dell atto di citazione è regolata dagli articoli 125, 163 e 164 c.p.c., dai quali si ricavano anche i requisiti essenziali minimi che lo stesso deve presentare.
Epigrafe L atto deve contenere l indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta (articolo 163, terzo comma, n. 1) -> individuare se la competenza (per valore e/o per materia) spetta al Tribunale o all Ufficio del Giudice di Pace. Durante l esame di Stato: nel caso in cui la traccia non riporti indicazioni e si pongano dubbi in merito alla individuazione del giudice a cui rivolgersi, si deve tenere conto che la risoluzione del problema emerge dall analisi degli articoli 7 e 9 c.p.c.. In sostanza, ove non si tratti di casi riservati per materia o per valore al Giudice di Pace, la competenza sarà sempre attribuita al Tribunale. Per quanto riguarda la competenza per territorio, porre attenzione alla residenza o sede legale del convenuto.
Epigrafe Il completamento dell epigrafe comporta che venga identificato l attore ed il suo rappresentante in giudizio (articolo 163, terzo comma, n. 2). NB: ove l attore sia una persona giuridica, occorre indicare anche l organo che agisce in giudizio in rappresentanza dell ente. Dovrà essere indicato il codice fiscale dell attore (o degli attori), del difensore e del convenuto (o dei convenuti), come oggi richiesto dai novellati articoli 125, 163 e 167 c.p.c. Per quanto attiene al rappresentante in giudizio, dovrà essere indicata la procura in forza della quale agisce l avvocato che compila l atto, procura che, in considerazione del disposto di cui all articolo 83 c.p.c., sarà di norma apposta in calce all atto di citazione medesimo.
Epigrafe Per consentire poi alla cancelleria di effettuare le comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica, secondo il disposto dell articolo 125 c.p.c., dovrà essere indicato il numero di fax presso cui il difensore dichiara di volere ricevere gli avvisi. Si noti, al riguardo, che l ultimo periodo dell art. 125 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedeva l obbligo per il difensore di indicare anche l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, è stato modificato dall art. 45 bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con la conseguenza che tale indicazione ora non è più obbligatoria. L indicazione dell organo giurisdizionale e l identificazione del soggetto che agisce vengono espressamente richieste a pena di nullità dell atto di citazione stesso (articolo 164, primo comma, c.p.c.).
Fatto La composizione dell atto comprende la dettagliata esposizione dei fatti (articolo 163, terzo comma, n. 4). Tale descrizione è richiesta a pena di nullità dell atto (articolo 164 terzo comma). Occorre pertanto riportare in maniera compiuta l andamento degli eventi da cui ha origine la vertenza oggetto della domanda giudiziale. In sede d esame: la descrizione dei fatti non può limitarsi ad una mera trascrizione della traccia del quesito, ma deve piuttosto evidenziare gli aspetti peculiari della vicenda, dando risalto alle circostanze di maggior rilievo in considerazione delle domande che si intendono avanzare. L allegazione dei fatti deve essere accompagnata dall indicazione dei documenti che si producono in giudizio, per fornire un sostegno probatorio efficace a fondare le domande delle quali si chiede l accoglimento. Al n. 5 del terzo comma dell articolo 163 è richiesta l indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che vengono offerti in comunicazione, anche se non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l omessa indicazione medesima.
Diritto Vanno dunque indicati l oggetto e le ragioni della domanda che costituiscono i criteri di identificazione dell azione (articolo 163, terzo comma, n. 3 e n. 4) -> esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la domanda e la cui carenza determina l inidoneità dell atto a produrre gli effetti che gli sono propri, con conseguente nullità (articolo 164, quarto comma). Detti elementi si identificano con il c.d. petitum, consistente nella prestazione o nella cosa che l attore pretende dal convenuto (petitum mediato) e nel provvedimento che l attore chiede al giudice (petitum immediato), e con la causa petendi (l indicazione del titolo, o dell insieme delle ragioni e dei fatti giuridici che si allegano a fondamento del diritto sostanziale affermato)
In sede d esame: per la completa trattazione degli argomenti di diritto, il candidato potrà cominciare dall inquadramento giuridico dell istituto (o degli istituti) di riferimento (senza dilungarsi troppo o uscire dal tema), per poi passare all approfondimento degli aspetti dell istituto che sono specificamente interessati nella vicenda in esame. Successivamente, potrà calare quanto appena analizzato nella concretezza del caso proposto, fornendo una soluzione logica sulla base di quanto sopra riportato.
Vocatio in jus La struttura dell atto di citazione impone la chiamata in giudizio della parte convenuta (c.d. vocatio in jus) che deve avvenire mediante la citazione della controparte a comparire ad una udienza, fissata dallo stesso attore nel rispetto di termini minimi (calcolati in considerazione del fatto che la stessa controparte risieda in Italia o all estero a norma dell articolo 163 bis), con l espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio determina il verificarsi di specifiche decadenze (articolo 163, terzo comma, n. 7). Si tratta di prescrizioni alla cui mancata osservanza viene ricollegata la nullità dell atto (articolo 164, primo comma).
Conclusioni Le domande che vengono proposte devono essere riassunte e specificate nelle c.d. conclusioni (art. 163, terzo comma, n. 4). Le domande varieranno in considerazione della tutela richiesta e consisteranno nell istanza di un determinato provvedimento giudiziale, contraddistinto da un suo contenuto specifico che identifica il tipo di giudizio instaurato (di condanna, dichiarativo o costitutivo). Occorre evitare di chiedere pronunce di accertamento quando è stato promosso un giudizio di tipo costitutivo e viceversa. Nell ipotesi in cui si chieda una pronuncia di tipo dichiarativo o di accertamento (ad esempio, la nullità di un contratto), una formula per l indicazione delle conclusioni potrebbe essere la seguente: voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data..., con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio
Conclusioni Nel caso in cui la pronuncia chiesta sia di tipo costitutivo (ad esempio, l annullamento di un contratto), la formula potrebbe essere la seguente: voglia il Tribunale adito disporre l annullamento, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data..., con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Conclusioni Nell ipotesi, infine, in cui si chieda una pronuncia di condanna (ad esempio, il risarcimento dei danni) una formula per le conclusioni potrebbe essere la seguente: voglia il Tribunale adito, per le ragioni esposte in premessa, dichiarare tenuta e condannare Beta al risarcimento in favore di Alfa dei danni tutti patiti e patiendi che si quantificano nella somma di... o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa (oltre a interessi e rivalutazione monetaria), con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio
Dichiarazione di valore Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il candidato dovrà avere cura di inserire, infine, la dichiarazione relativa al valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo da versare. Una possibile formula da utilizzare è: Ai sensi del secondo comma dell articolo 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della controversia è di..., con applicazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, dello scaglione tariffario di cui alla lettera... del primo comma dell art. 13 D.P.R. cit.
Istanze istruttorie e mezzi di prova L atto di citazione potrà poi contenere, secondo il disposto del n. 5 del terzo comma dell articolo 163, l indicazione dei mezzi di prova dei quali l attore intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione, anche se non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l omessa indicazione medesima. In sede d esame: oltre alla indicazione delle domande delle quali si chiede l accoglimento, il candidato dovrà curare anche la formulazione delle istanze istruttorie, ove ritenga opportuno farle. E d uopo evitare di chiedere l ammissione di mezzi di prova la cui necessità non si ricava dalla traccia.
Data e firma La stesura dell atto dovrà poi concludersi con l indicazione del luogo e della data in cui è stato formato e la sottoscrizione del difensore rappresentante in giudizio che lo ha redatto.
Procura alle liti La procura speciale alle liti può essere conferita all avvocato anche mediante scrittura privata autenticata apposta in calce allo stesso atto di citazione (ai sensi dell art. 83 c.p.c.). In questo caso, l autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dallo stesso difensore. Si tratta di una appendice molto importante che in sede d esame non dovrà assolutamente essere trascurata, dal momento che è in base alla procura speciale che l avvocato può agire in giudizio in rappresentanza dell attore.
Io sottoscritto..., nella mia qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Alfa S.p.A., informato ai sensi dell art. 4, c. 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentare e difendere la medesima Alfa S.p.A. nella causa di cui al sovra esteso atto, in ogni fase e grado, nonché nell eventuale conseguente procedimento di esecuzione, l avvocato... del Foro di... conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti del giudizio, conciliare e transigere, con elezione di domicilio presso il suo studio in... via... Dichiaro di essere stato reso edotto circa gli estremi della polizza obbligatoria professionale e il grado di complessità dell incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell incarico. Dichiaro di essere stato edotto e di avere ricevuto l informativa di cui all art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizzo il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. cit., che avverrà attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e comunque con ogni mezzo necessario ai fini dell assolvimento dell incarico conferito con il presente mandato. (sottoscrizione della parte)... La firma è autografa. (sottoscrizione dell avvocato)...