ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

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1 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 13 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 1. ATTO DI CITAZIONE L atto di citazione costituisce, di norma, l atto del quale più frequentemente viene richiesta la redazione in sede di esame, costituendo l atto tipico con il quale si introduce l ordinario processo di cognizione. La disciplina dell atto di citazione (per quanto qui di interesse) è regolata dagli articoli 125, 163 e 164 c.p.c., dai quali si ricavano anche i requisiti essenziali minimi che lo stesso deve presentare. Epigrafe L atto deve innanzitutto contenere l indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta (articolo 163, terzo comma, n. 1). Ciò determina, di conseguenza, la necessità di individuare se la competenza (per valore e/o per materia) spetta al Tribunale o all Ufficio del Giudice di Pace. La traccia, di norma, riporta elementi sufficienti per determinare l oggetto ed il valore della controversia in modo che possa essere risolto (piuttosto agevolmente) questo primo quesito. A volte, poi, il problema viene risolto a monte dalla commissione esaminatrice che indica espressamente il Tribunale della città ove si svolge l esame quale giudice al quale rivolgere la domanda. Nel caso in cui ciò non accada e si pongano dubbi in merito alla individuazione del giudice a cui rivolgersi, si deve tenere conto che la risoluzione del problema emerge dall analisi degli articoli 7 e 9 c.p.c. In sostanza, ove non si tratti di casi riservati per materia o per valore al Giudice di Pace, la competenza sarà sempre attribuita al Tribunale. Per quanto attiene invece alla competenza territoriale, di norma non si pone alcun problema, dal momento che, in sede di esame, non viene richiesta l indicazione specifica di una particolare sede di Tribunale (l indicazione di una città potrebbe, anzi, essere considerato un segno di riconoscimento). Ove però l oggetto della vertenza fosse tale da suscitare dubbi in merito alla competenza per territorio (ipotesi disciplinate negli articoli da 20 a 27 del codice di procedura civile) potrebbe essere utile indicare nell intestazione il Foro speciale che si ritiene competente, in luogo del consueto Foro generale del convenuto. Il completamento dell epigrafe comporta, poi, che venga identificato l attore ed il suo rappresentante in giudizio (articolo 163, terzo comma, n. 2). Tale indicazione non determina, di solito, particolari difficoltà in sede di esame, anche se il candidato dovrà avere l accortezza, ove l attore sia una persona giuridica, di enunciare anche l organo che agisce in giudizio in rappresentanza dell ente. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 13 24/05/16 16:52

2 14 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO Dovrà poi essere indicato il codice fiscale dell attore (o degli attori), del difensore e del convenuto (o dei convenuti), come oggi richiesto dai novellati articoli 125, 163 e 167 c.p.c. Per quanto attiene al rappresentante in giudizio, dovrà essere indicata la procura in forza della quale agisce l avvocato che compila l atto, procura che, in considerazione del disposto di cui all articolo 83 c.p.c., sarà di norma apposta in calce all atto di citazione medesimo. L avvocato deve poi informare il proprio assistito, all atto del conferimento dell incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successivamente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché delle relative agevolazioni fiscali (oltre dell essere detto procedimento condizione di procedibilità della domanda giudiziale). L informativa dovrà essere contenuta in un apposito documento sottoscritto dall assistito e allegato all atto introduttivo del giudizio. L articolo 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede infatti che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto, con l assistenza dell avvocato, a preliminarmente esperire il procedimento di mediazione previsto dal medesimo D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero i procedimenti previsti dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell articolo 128 bis del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, per le materie ivi regolate) espressamente definito condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la improcedibilità è rilevabile anche d ufficio da parte del Giudice. Secondo la stessa norma, il procedimento di mediazione non è invece richiesto: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all art. 696 bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; f) FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 14 24/05/16 16:52

3 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 15 nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell azione civile esercitata nel processo penale. È inoltre dovere deontologico dell avvocato informare il cliente, all atto del conferimento dell incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n L articolo 3, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede infatti che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sopra ricordato, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. Anche in tale ipotesi, l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è espressamente definito condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la improcedibilità è rilevabile anche d ufficio da parte del Giudice. La disposizione non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Secondo il terzo comma della stessa norma, il procedimento di negoziazione assistita non è invece richiesto: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all art. 696 bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell azione civile esercitata nel processo penale. Onde consentire poi alla cancelleria di effettuare le comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica, secondo il nuovo disposto dell articolo 125 c.p.c., dovrà essere indicato il numero di fax presso cui il difensore dichiara di volere ricevere gli avvisi. Si noti, al riguardo, che l ultimo periodo dell art. 125 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedeva l obbligo per il difensore di indicare anche l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, è stato modificato dall art. 45 bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con la conseguenza che tale indicazione ora non è più obbligatoria. Giova ricordare, infine, che l indicazione dell organo giurisdizionale e l identificazione del soggetto che agisce vengono espressamente richieste a pena di nullità dell atto di citazione stesso (articolo 164, primo comma, c.p.c.). È ovvio, quindi, che il candidato dovrà curare che il suo elaborato contenga la corretta enunciazione delle predette indicazioni. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 15 24/05/16 16:52

4 16 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO Si riporta di seguito una formula tipo dell epigrafe. TRIBUNALE DI... (Foro di residenza del convenuto) Atto di citazione La Alfa S.p.A. (c.f. e P.IVA...) con sede in... via..., agente in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione suo legale rappresentante pro tempore signor..., residente in..., via... (c.f.... ) rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall avvocato... (c.f....) del Foro di... ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in... via..., il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax... (o all indirizzo di posta elettronica certificata...), espone quanto segue. Fatto La composizione dell atto comprende, poi, la dettagliata esposizione dei fatti (articolo 163, terzo comma, n. 4). Tale descrizione è (anch essa) richiesta a pena di nullità dell atto (articolo 164 terzo comma). Il candidato dovrà quindi curarsi di riportare in maniera compiuta l andamento degli eventi da cui ha origine la vertenza oggetto della domanda giudiziale. Questa descrizione non può limitarsi ad una mera trascrizione della traccia del quesito, ma deve piuttosto evidenziare gli aspetti peculiari della vicenda, dando risalto alle circostanze di maggior rilievo in considerazione delle domande che si intendono avanzare. L allegazione dei fatti deve essere accompagnata dall indicazione dei documenti che si producono in giudizio, per fornire un sostegno probatorio efficace a fondare le domande delle quali si chiede l accoglimento. Anche a tal proposito, giova ricordare che al n. 5 del terzo comma dell articolo 163 è richiesta l indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che vengono offerti in comunicazione, anche se non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l omessa indicazione medesima. Per quanto riguarda l esposizione dei fatti, non esiste una formula tipo che possa essere utilizzata in ogni circostanza; qualsiasi soluzione adottata, quindi, ( premesso che o espone quanto segue ) può essere utile allo scopo, purché consenta una descrizione completa ed esaustiva. Forse, l impiego della formula espone quanto segue consente di sviluppare il discorso in modo più continuativo e scorrevole, mentre il premesso che impone di frammentare il ragionamento in brevi frasi che, spesso, non aiutano a rendere fluente il pensiero. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 16 24/05/16 16:52

5 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 17 In fatto. (descrizione dettagliata degli accadimenti con specifica indicazione dei documenti che si producono con riferimento alle singole circostanze). Diritto Fondamentale, poi, è che siano indicati l oggetto e le ragioni della domanda che costituiscono i criteri di identificazione dell azione (articolo 163, terzo comma, n. 3 e n. 4). Si tratta, in sostanza, di individuare ed esporre gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la domanda e la cui carenza determina la completa inidoneità dell atto a produrre gli effetti che gli sono propri, con conseguente nullità (articolo 164, quarto comma). Detti elementi si identificano con il c.d. petitum, consistente nella prestazione o nella cosa che l attore pretende dal convenuto (petitum mediato) e nel provvedimento che l attore chiede al giudice (petitum immediato), e con la causa petendi e, cioè, con l indicazione dell insieme delle ragioni e dei fatti giuridici che si allegano a fondamento del diritto sostanziale affermato. Per la completa trattazione degli argomenti di diritto, il candidato potrà cominciare dall inquadramento giuridico dell istituto (o degli istituti) di riferimento, per poi passare all approfondimento di quell aspetto (o di quegli aspetti) dell istituto che sono specificamente interessati nella vicenda in esame. Tale approfondimento dovrà essere svolto anche tramite l analisi della giurisprudenza che si è formata sul punto, indicando gli specifici precedenti che possono servire a dimostrare la fondatezza delle pretese attoree. Anche in questo caso, non esiste, ovviamente, un formula tipica che possa essere adattata a ciascuna domanda; piuttosto si può segnalare un ordine di trattazione degli argomenti che dovrebbe consentire, in ogni situazione e con riferimento a qualsiasi domanda, di esporre in modo compiuto le ragioni di diritto che si adducono a fondamento delle domande avanzate. In diritto. (inquadramento in generale dell istituto) (approfondimento della questione giuridica oggetto della vertenza) (analisi della giurisprudenza specifica sul punto). L esposizione andrà poi completata con l applicazione dei principi di diritto e dell esperienza giurisprudenziale alla fattispecie oggetto della vertenza. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 17 24/05/16 16:52

6 18 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO Vocatio in jus Dopo l esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, la struttura dell atto di citazione impone la chiamata in giudizio della parte convenuta (c.d. vocatio in jus) che deve avvenire, in ottemperanza a quanto dispone il codice di procedura civile, mediante la citazione della controparte a comparire ad una udienza, fissata dallo stesso attore nel rispetto di termini minimi (calcolati in considerazione del fatto che la stessa controparte risieda in Italia o all estero a norma dell articolo 163 bis), con l espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio determina il verificarsi di specifiche decadenze (articolo 163, terzo comma, n. 7). Si tratta, anche in questo caso, di prescrizioni alla cui mancata osservanza viene ricollegata la nullità dell atto (articolo 164, primo comma) e che, pertanto, devono essere particolarmente curate dal candidato in sede di redazione dell atto stesso. Ove il convenuto sia una persona giuridica, si dovrà avere l accortezza di indicare l ufficio o l organo che ne ha la rappresentanza in giudizio, nonché gli estremi della persona fisica che rappresenta l ente, inclusa la residenza o dimora abituale. Come noto, infatti, a norma dell articolo 145 c.p.c.,... la notificazione può anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l ente qualora nell atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Si indica di seguito una formula tipo di vocatio in jus. Ciò premesso, la Alfa S.p.A. (c.f....), come rappresentata e difesa, pro tempore, cita la Beta S.p.A. (c.f. e P.IVA...) con sede in... via..., in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione suo legale rappresentante pro tempore signor..., residente in... via... (c.f....), a comparire avanti il Tribunale di... alla udienza del... (da fissarsi nel rispetto dei termini di cui all art. 163 bis c.p.c.) ora di rito, avanti al Giudice designando ai sensi dell articolo 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dall articolo 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia. Conclusioni Le domande che vengono proposte con l atto di citazione devono essere riassunte e specificate nelle c.d. conclusioni (art. 163, terzo comma, n. 4) che, di norma, chiudono la compilazione dell atto medesimo. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 18 24/05/16 16:52

7 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 19 In sostanza, al termine dell esposizione delle circostanze di fatto e di diritto, colui che promuove l azione deve precisare in modo chiaro e sintetico le domande che rivolge al giudice nei loro termini essenziali. Chiaramente, le domande varieranno in considerazione della tutela richiesta e consisteranno nell istanza di un determinato provvedimento giudiziale, contraddistinto da un suo contenuto specifico che identifica il tipo di giudizio instaurato (di condanna, dichiarativo o costitutivo, per citare i principali). Nella redazione delle conclusioni, quindi, il candidato dovrà avere cura di indicare precisamente il provvedimento di cui richiede l emanazione, stando attento a che lo stesso sia compatibile con l azione promossa ed il giudizio instaurato. Bisogna, in sostanza, evitare di chiedere pronunce di accertamento quando è stato promosso un giudizio di tipo costitutivo e viceversa. Nell ipotesi in cui si chieda una pronuncia di tipo dichiarativo (ad esempio, la nullità di un contratto), una formula per l indicazione delle conclusioni potrebbe essere la seguente: per sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data..., con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio. Nel caso in cui la pronuncia chiesta sia di tipo costitutivo (ad esempio, l annullamento di un contratto), la formula potrebbe essere la seguente: per sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, disporre l annullamento, per le ragioni esposte in premessa, del contratto stipulato in data..., con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio. FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 19 24/05/16 16:52

8 20 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO Nell ipotesi, infine, in cui si chieda una pronuncia di condanna (ad esempio, il risarcimento dei danni) una formula per le conclusioni potrebbe essere la seguente: per sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in premessa, dichiarare tenuta e condannare... in favore di... al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi e/o al pagamento della somma pari ad euro..., con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il candidato dovrà avere cura di inserire, infine, la dichiarazione relativa al valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo da versare. Si indica di seguito, a mero titolo esemplificativo, la possibile formula da utilizzare. Ai sensi del secondo comma dell articolo 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della controversia è di..., con applicazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, dello scaglione tariffario di cui alla lettera... del primo comma dell art. 13 D.P.R. cit. In ogni caso, l atto di citazione dovrà poi contenere, secondo il disposto del n. 5 del terzo comma dell articolo 163, l indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l attore intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione, anche se, come già rilevato, non a pena di decadenza o con la sanzione di nullità per l omessa indicazione medesima. Oltre alla indicazione delle domande delle quali si chiede l accoglimento, il candidato dovrà, pertanto, curare anche la formulazione delle istanze istruttorie, ove ritenga opportuno farle. Nel caso, dovrà essere indicato il tipo di prova del quale ci si intende avvalere (di norma, la prova per interrogatorio formale e per testimoni, con specifica capitolazione delle circostanze di fatto sulle quali si vuole vengano sentiti la controparte ed i testi) e, comunque, dovranno essere descritti i documenti che saranno prodotti in causa all atto della costituzione. Una formula per l indicazione delle istanze istruttorie potrebbe essere la seguente: FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 20 24/05/16 16:52

9 ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 21 In via istruttoria, si chiede l ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della Beta S.p.A. e per testi sulle circostanze di seguito indicate: 1) vero che... 2) vero che... Si indicano a testi, sulle predette circostanze, i signori...;...;... Si offrono in comunicazione, mediante il deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 1) copia informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 sottoscritta dalla parte assistita e verbale di mancata conciliazione in sede di mediazione (sempre che si tratti di fattispecie che rientra nell ambito di applicazione del D.Lgs. cit.); ovvero 1) copia informativa ex art. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (sempre che si tratti di fattispecie che rientra nell ambito di applicazione del D.L. cit.) 2)... La stesura dell atto dovrà poi concludersi con l indicazione del luogo e della data in cui è stato formato e la sottoscrizione del difensore rappresentante in giudizio che lo ha redatto. Nella prassi, prima della sottoscrizione dell atto, vengono inserite formule volte a riservarsi la possibilità di integrare e modificare quanto esposto nell atto medesimo. Tale opportunità è garantita dalla legge, seppure nel limitato ambito della nuova prima udienza di cui al riformato articolo 183 c.p.c., e non discende da una specifica riserva che l attore faccia in sede di atto introduttivo del giudizio. Ove, tuttavia, il candidato voglia inserire una indicazione in tale senso, dovrà curare che si tratti non già di una riserva generica, ma piuttosto di una riserva conforme alle disposizioni del codice di procedura civile in tema di modifica ed integrazione delle domande e relative decadenze. Si indica di seguito una possibile formula. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall articolo 183 c.p.c., dei quali si chiede fin d ora la concessione. (luogo e data di formazione dell atto)... (sottoscrizione dell avvocato)... FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 21 24/05/16 16:52

10 22 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO Procura speciale alle liti Come detto, la procura speciale alle liti può essere conferita all avvocato anche mediante scrittura privata autenticata apposta in calce allo stesso atto di citazione (ai sensi dell articolo 83 c.p.c.). In questo caso, l autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dallo stesso difensore. Si tratta di una appendice molto importante che il candidato non dovrà assolutamente dimenticare, dal momento che è in base alla procura speciale che l avvocato può agire in giudizio in rappresentanza dell attore. Si indica di seguito una formula che potrebbe essere impiegata per la redazione della procura alle liti. Procura speciale alle liti. Il sottoscritto..., nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Alfa S.p.A., informato ai sensi dell art. 4, c. 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l avvocato... del Foro di... a rappresentare e difendere la medesima Alfa S.p.A. nella causa di cui al sovra esteso atto, in ogni fase e grado, nonché nell eventuale conseguente procedimento di esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, conciliare e transigere, con elezione di domicilio presso il suo studio in... via... Dichiara di essere stato edotto e di avere ricevuto l informativa di cui all art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizzo il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. cit., che avverrà attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e comunque con ogni mezzo necessario ai fini dell assolvimento dell incarico conferito con il presente mandato. (sottoscrizione della parte)... La firma è autografa. (sottoscrizione dell avvocato)... FRM_969_FormularioRagionatoAttiGiudiziari_2016_1.indb 22 24/05/16 16:52

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