LEGGE 219/2017 LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI

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Transcript:

Prof. Massimo Martelloni Membro dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze;Direttore UOC Medicina Legale e CRM Lucca; Presidente Nazionale della COMLAS,Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie LEGGE 219/2017 LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI Il Codice dei Deontologia Medica del 2014 ben regolamenta all art. 20 la relazione di cura dove la relazione tra medico e paziente ha come elementi costituenti la libertà di scelta e l individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. In questo senso il medico nella relazione persegue l alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura. Altresì sempre il Codice di Deontologia Medica dà precise indicazioni all art.38 dedicato alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento quando indica che il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un informazione medica di cui resta traccia documentale. 208

In tal senso la dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Ancora nell art. 39 del Codice di Deontologia Medica è condivisa l indicazione data al medico di cooperare con il rappresentante legale, perseguendo il migliore interesse del paziente, prevedendo che in caso di contrasto si avvalga del dirimente giudizio previsto dall ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procedendo comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili. Nel Codice di Deontologia Medica è infatti chiara ed inequivocabile l indicazione data dall art. 17 che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. In altre parole il Codice di Deontologia Medica, dando applicazione alla Convenzione di Oviedo ed alla legge 145/2001, ha largamente anticipato i contenuti della legge 219/2017, una legge che conferma molte prassi mediche, indispensabile per i cittadini 209

che finalmente hanno nella stessa un faro giuridico utile, necessario in un sistema sociale e sanitario in continuo cambiamento per vari fattori che contribuiscono a creare condizioni non utili culturalmente ad affrontare la gestione della fine della vita al pari dell inizio della vita. Il rischio strutturale e tecnologico del sistema sanitario italiano è palese. La distribuzione degli ospedali italiani per anno di costruzione ne appalesa i limiti rispetto allo sviluppo attuale della rete ospedaliera per intensità di cure in assenza di bassa intensità di cure territoriali con strutture intermedie ed Hospis in grado di supplire e meglio rispondere al prendersi cura della persona morente. Solo l 11% degli ospedali è stato costruito dopo il 1970, mentre il 32% appartiene ad epoche anteriori e perfino anteriori all inizio del 900. Inoltre il sistema sanitario è teso alla produzione di prestazioni con un notevole aumento di risorse investite specie nell ultimo anno di vita e con un netto aumento dei rischi: 210

Contemporaneamente l invecchiamento della popolazione del 150% è un dato inequivocabile che richiede interventi organizzativi e strutturali che favoriscano la bassa intensità di cure, specie nell ultimo anno di vita: 211

Inoltre è necessario concepire una organizzazione sanitaria che non sia indotta a produrre solo volumi di prestazione, ma esiti utili alle persone assistite, modificando l approccio terapeutico dal curare al prendersi cura a seconda dei bisogni emergenti: 212

Il movimento di Slow Medecine al quale aderiscono 30 Società Scientifiche sta andando in questa direzione. Tale movimento ha permesso di individuare ben 29 liste di pratiche a rischio di inappropriatezza ed ha prodotto 145 raccomandazioni su esami, trattamenti e procedure: 213

Le condizioni demografiche ed organizzative stanno portando a gravi conseguenze: -Il 34% dei posti letto in medicina vengono occupati da malati terminali che decedono entro 3 giorni dal ricovero e che vengono appoggiati anche in area chirurgica, occupando posti letto per malati acuti con difficoltà serie per la programmazione operatoria. -La gran parte delle risorse di cura vengono spese nell ultimo anno di vita. I costi aumentano in quanto i ricoveri ospedalieri di malati terminali hanno misure 6 volte superiori, confrontando Ospedale ed Hospice. Sono necessarie pertanto strategie organizzative con obiettivi a breve termine per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche dei nuclei familiari. E inoltre da tenere presente che la crisi del modello familiare non permette soluzioni domiciliari che quindi non sono sempre praticabili. Lo sviluppo quindi di strutture a bassa intensità di cure territoriali parallelamente agli ospedali per intensità di cure è inevitabile e quindi non solo per i pazienti oncologici, ma anche per soggetti affetti da malattie degenerative terminali. Per riflettere sulle scelte da fare e sul loro peso morale è indispensabile che si ricostituisca la rete dei Comitati Etici per la buona pratica clinica perché gli stessi sono 214

indiscutibilmente necessari sia a livello regionale, che di Azienda USL che di Azienda Ospedaliero Universitaria. E chiaro ormai che non rispondono allo scopo i comitati per le sperimentazioni farmacologiche. Inoltre un paese, costituzionalmente libero come il nostro, si ha bisogno di Comitati Etici che esprimano in materia un pensiero terzo, libero ed indipendente. In questo senso le Regioni dovrebbero utilizzare il ruolo sussidiario degli Ordini dei Medici e degli altri Ordini sanitari professionali. Con la legge 219/2017 le prassi e l appropriatezza in ambito di relazione terapeutica alla fine della vita trovano espressione nel ruolo del cittadino e del medico. Il Cittadino deve richiedere una informazione chiara e reale sul proprio stato di salute, sulla prognosi della patologia della quale è affetto e sul rapporto costi-benefici degli esami e delle scelte di cura che gli vengono proposte. Lo stesso può chiedere di non essere informato e può indicare chi deve ricevere l informazione e quando coinvolgere un familiare, il convivente o il fiduciario nella comunicazione delle informazioni, anche nel prendere le decisioni al suo posto. Lo stesso può cambiare le decisioni già prese. Il medico deve essere preparato a comunicare con la persona assistita in modo adeguato. 215

Il medico deve chiarire gli obiettivi della cura prima di entrare nelle alternative di cura e quindi spiegare cosa può essere utile tra prolungare la sopravvivenza o migliorare la qualità della vita. Il medico non deve ingannare il paziente e comunque deve focalizzarsi su ciò che può essere fatto, confermando che il malato non verrà mai abbandonato. Il medico deve comunicare la prognosi infausta, tenendo conto dello stato emotivo del paziente. La legge 219/2017 non prevede l obiezione di coscienza. Con la legge alcune prassi chiarite precedentemente in sede giurisprudenziale sono oggi finalmente norme di legge: -La nutrizione e l idratazione artificiale sono considerate trattamenti sanitari e come tali possono essere rifiutate anche se necessarie alla propria sopravvivenza. Il medico è chiamato a spiegare le conseguenze di questa scelta; -Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura ; -L acquisizione del consenso può avvenire con mezzi adatti alle condizioni del paziente. La videoregistrazione può essere in tal senso utilizzata. -Si richiama la possibilità terapeutica della sedazione profonda palliativa continuata. -Si riconoscono le capacità di comprensione e decisione della persona minore di età o incapace, interdetto, inabilitato al fine della loro valorizzazione. 216

Nella Legge 219/2017 sono state introdotte le D.A.T., disposizioni anticipate di trattamento, in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Sono previste nella norma la nomina del fiduciario ed il suo ruolo, quando le DAT possono essere disattese e la revoca e modifica delle DAT anche in situazioni di emergenza/urgenza. La Pianificazione Condivisa delle Cure, Art.5 Legge n.219 del 22-12-2017, rappresenta un altra tipologia di intesa medico-persona assistita in previsione dell evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante e dall esito infausto, quando non si potrà esprimere il proprio consenso con possibilità di aggiornamento continuo delle stesse. Le Regioni, i Comuni e le USL sono chiamate in causa nella attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e nella registrazione delle DAT, nella formazione del personale sanitario e nell informazione del cittadino. In linea generale tutte le strutture sanitaria pubbliche e private garantiscono la piena e corretta attuazione dei principi della legge 219/2017. E prevista la registrazione dei documenti già presenti nei Comuni e negli studi notarili. In vari articoli si susseguono quindi precise indicazioni sulla condotta che devono tenere il medico e le istituzioni: 217

-Art.2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita : - Comma 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. -Comma 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. -Comma 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. -Art.3. Minori e incapaci: -Comma 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di 218

trattamento (DAT) di cui all articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. -Art.4. Disposizioni anticipate di trattamento -Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. -Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. -Il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile. Al comma 5 si afferma che fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell articolo 3. 219

Questa indicazione richiama quanto previsto dalla Legge 24/2017, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, quando all art.5, relativo alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida si afferma al comma 1 che gli esercenti le professioni sanitarie, nella esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale e che in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le riflessioni che ne derivano sono le seguenti ovvero che la posizione del medico nel rapporto con la persona assistita deve essere caratterizzata nel garantire il rispetto della lex artis, delle linee guida, sapendo che le cure devono essere personalizzate e adattate al contesto specifico. Numerose ormai sono le sentenze della Suprema Corte, (Es: Sentenza Cassazione a Sezioni Unite 21 gennaio 2009, n.2437), (Giulini), che confermano come arbitraria la violazione del consenso e quindi come tale arbitraria l attività medica. 220

Carattere fortemente regolamentare ha comunque l art. 4 al comma 6 e 7 quando dispone che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7 ed ancora precisa ch nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, affermando che con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Lo stesso articolo afferma che nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l assistenza di due testimoni. Il comma 7 dispone che le Regioni, che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. 221

-Art.5. Pianificazione delle cure Un altro forte richiamo regolamentare per i medici si ha ancora nell art. 5 in merito alla pianificazione cure nei casi di patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Ebbene quando la pianificazione delle cure viene condivisa tra il paziente e il medico, il medico e l équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla stessa. Qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità al di là delle azioni possibili di informazione, consenso e cure palliative, sono ammesse la video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. E disposto che tali registrazioni siano inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. In modo coordinato con la legge 219/2017 interviene il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015), (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017), che prevede in allegato i compiti della strutture operative di Medicina Legale quando richiama come livello essenziale gli interventi di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori sanitari su temi di bioetica. Tale previsione ha attivato nelle Aziende Sanitarie iniziative di realizzazione di regolamenti applicativi della legge 219/2017 con specifico riferimento a consenso 222

informato, dissenso informato, direttive anticipate e stati di incapacità. Tra questi sono da ricordare in Toscana le linee di indirizzo, aggiornate in aprile 2018, per la gestione del processo informativo e l'acquisizione del consenso informato nei trattamenti sanitari, autori le U.O.C. di Medicina Legale della USL Nord-Ovest ed i regolamenti della Azienda USL SUD-EST e della Azienda Universitaria-Ospedaliera Senese in materia di nomina dell Amministratore di sostegno tramite certificazione emessa dalle U.O.C. di Medicina Legale con tempi del Giudice Tutelare per la nomina di 24-48 ore. Concludendo il percorso etico, deontologico e giuridico del Biodiritto ha trovato in Italia un giusto punto di approdo nella legge 219/2017. Ora spetta alla società civile tutta sostenerne l applicazione, mutuando tutti i possibili momenti di collaborazione possibile. Un altro tassello per l affermazione della Giustizia Sociale e dei principi di libertà che la sostengono è stato messo al suo posto. 223