IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) GUIDA PRATICA AL CALCOLO DELL IMPOSTA IMU ON LINE (IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI DATI CATASTALI) SI SEGNALA CHE SUL SITO DELL ENTE E POSSIBILE CALCOLARE L IMPOSTA E STAMPARE IL MODELLO DI VERSAMENTO F24. Normativa di riferimento: Per le necessarie delucidazioni legislative, si suggerisce di consultare il D.lgs n.23 del 14 marzo 2011, il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2012 n. 214 e il D.L.16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. CHI deve pagare? L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
QUANDO si deve pagare? Acconto Il pagamento dell'acconto pari al 50% dell imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote di legge, dovrà essere versato entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato). Saldo Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle decisioni che il comune adotterà entro il 30 settembre. Il Comune potrà articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 per mille), che si riserva la facoltà di modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre. Modalità di pagamento Per l anno 2012 l IMU per l'abitazione principale (e pertinenze) si potrà pagare in tre rate (a discrezione dell utente): 1/3 entro il 18 giugno 2012 1/3 entro il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica) il saldo, con l'eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012. Per l'anno 2012 l IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre. In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell'imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. I versamenti delle rate : - Se l'importo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, uguale o inferiore a 12,00 il contribuente non deve effettuare alcun versamento; - Qualora l'importo da versare sia superiore a 12,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
Arrotondamento Versamenti in Euro Si segnala che, a ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo." Versamento dell imposta Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito). Si fa presente che il codice Ente per il Comune di CAMPONOGARA è: "B554". Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare TIPOLOGIA Codice IMU Codice IMU quota COMUNE quota STATO Abitazione principale e pertinenze 3912 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Interessi da accertamento 3923 Sanzioni da accertamento 3924 Si fa presente che in caso ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovuti sono versati unitamente all imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Sezione IMU e altri tributi locali in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nelle colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: Nello spazio Codice ente/codice comune è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; Nello spazio Ravv. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; Nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all acconto;
Nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in una unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; Nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili; Nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. COME si effettua il calcolo dell'imposta? L'imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta. Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1 gennaio dell'anno d'imposta, a umentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione); - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi). Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati; Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze. Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1 Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo : alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.
Fabbricati inagibili e inabitabili La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Terreni agricoli - il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 e fino a 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 e fino a 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 e fino a 32.000. DETRAZIONE per abitazione principale Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale (1) del soggetto passivo, e relative pertinenze (2), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare l importo di 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa.
Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni compiuti, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00. La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari: - appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (in questo caso l aliquota IMU di riferimento è quella ordinaria dello 0,76%); - assegnate dall'ater (in questo caso l aliquota IMU di riferimento è quella ordinaria dello 0,76%); - agli anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o case di riposo a condizione che l abitazione non risulti locata. (1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. (2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. PERTINENZE: Aliquote e detrazione Ù Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo. ATTENZIONE: Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua sull imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).
DICHIARAZIONE IMU A oggi, la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dall'evento che ha modificato la situazione tributaria. Restano valide le denunce Ici già presentate. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichia razione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Il decreto attuativo che stabilirà le caratteristiche del modello di dichiarazione e disciplinerà i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sarà emanato dal Ministro dell'economia e delle Finanze. OMESSA DICHIARAZIONE Si fa presente sono confermate le sanzioni previste dall'art. 14 D.lgs. 504/92. SI FA PRESENTE CHE ALQUOTE E REGOLAMENTO IMU VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO DE ENTE NON APPENA SARANNO APPORVATI I RELATIVI ATTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE