VERBALE DI ACCORDO. Contratto Integrativo Aziendale Nazionale di II Livello per i dipendenti della Infotec Italia S. P. A.



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VERBALE DI ACCORDO Contratto Integrativo Aziendale Nazionale di II Livello per i dipendenti della Infotec Italia S. P. A. Addì 31 ottobre 2008, in Milano, presso la sede della Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni si sono incontrati i seguenti signori: Per la società Infotec italia Spa Per l Unione CTSP - Milano Per la Filcams-Cgil Per la Filcams-Milano Per la Fisascat-Cisl Nazionale Raffaele Zaccardi Valentina Delsale Paola Ponzini Emanuela Cambrini Piero Marconi e Lelli Massimo Bonini Salvatore Falcone Il Coordinamento RSU/RSA ed hanno stipulato il presente Accordo Aziendale Nazionale di II Livello Premesso In data 31 gennaio 2007 la società Danka Italia Spa è stata acquisita dalla società Infotec Europe BV appartenente al gruppo giapponese RICOH ed ha contestualmente modificato la ragione sociale in Infotec Italia Spa. Nel dicembre 2007 la società Infotec Europe BV è stata incorporata nella società Ricoh Europe Holdings BV la quale a sua volta è confluita nella Ricoh Europe Holdings PLC, ad oggi unica azionista della Infotec Italia SpA. Fermo restando le rispettive autonome prerogative, Le parti riconfermano il valore della Relazione Sindacale quale riferimento essenziale nella gestione pratica delle problematiche e ribadiscono l impegno a ricercare il consenso e prevenire l eventuale conflittualità tra le stesse. Il modello di relazioni sindacali di preventivo coinvolgimento viene pertanto riconfermato come sistema idoneo alla gestione mirata e dinamica dell accordo. In tale contesto rientra con coerenza anche quanto contenuto nella U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 1994 relativa ai Comitati Aziendali Europei. 1

Tale accordo essendo anche il risultato della collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti ai vari livelli, con le società oggi facenti parte di Infotec italia Spa assume la veste di Testo Unico Contrattuale Nazionale. Tale Testo Unico Contrattuale Nazionale così come di seguito definito, dovrà intendersi risolutivo all esercizio del diritto alla contrattazione decentrata di 2 livello, da valersi per la sua vigenza per tutti i lavoratori dipendenti da Infotec Italia spa Tutto ciò premesso si conviene: ART. 1 SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Al fine di migliorare e consolidare il modello di Relazioni sindacali viene definito un modello di Relazioni sindacali (Livello Nazionale Livello Decentrato) senza che ciò comporti una duplicazione di competenze né oneri aggiuntivi per la Società. Tale modello, come di seguito riportato, è finalizzato al pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello, valorizzando il livello di confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie ad esso assegnate, alla luce dei processi di sviluppo e innovazione in atto nella società. A) LIVELLO NAZIONALE A1) Diritti informativi preventivi Di norma nel mese di giugno di ogni anno, l Azienda fornirà le informazioni preventive in forma relazionale e riassuntiva concernenti: Le strategie generali, lo sviluppo, gli investimenti, le innovazioni tecnologiche/organizzative; L andamento economico; Le politiche occupazionali; Gli indirizzi/obiettivi della Infotec Italia e Ricoh Europe Il budget annuale; Le politiche commerciali; La politica e sviluppo delle risorse umane (formazione); Le politiche sulle Pari Opportunità Le politiche organizzative; Il quadro degli interventi in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro. A2) Diritti informativi consuntivi In tale contesto l Azienda fornirà in sede nazionale, in forma sintetica e riassuntiva,di norma nel mese di settembre e comunque non prima dell approvazione del bilancio di esercizio da parte dell assemblea dei soci, informazioni sugli andamenti consuntivi dell anno precedente concernenti: Lo sviluppo e gli investimenti realizzati, sia legati a nuove unità aziendali che a ristrutturazione; Le innovazioni tecnologico/organizzative realizzate: L andamento economico, il Bilancio di Esercizio; Gli organici, articolati per tipologie;complessivamente per filiali. Gli orari di lavoro. I risultati della formazione svolta.. A3) Modulistica Al fine di favorire la conoscenza delle informazioni di cui all articolo 1 lettere A1), A2), verrà predisposta, a cura dell azienda, una scheda informativa con l obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni,eventualmente integrata successivamente. 2

B) LIVELLO DECENTRATO B1) Diritti di informazione Di norma a livello decentrato si terranno con cadenza annuale incontri informativi tra l Azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali interessate, per un confronto sui risultati circa l andamento delle politiche di sviluppo e commerciali, le relative implicazioni occupazionali afferenti le filiali di competenza e sulla formazione svolta. Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite a livello locale per significative unità produttive. ART. 2 RUOLI E COMPITI DEL LIVELLO NAZIONALE E DEI LIVELLI DECENTRATI Per questi livelli annualmente su richiesta di una delle due parti la Infotec e le rispettive RSU/RSA unitamente alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, si incontreranno per verificare e dibattere a partire dagli accordi in vigore, materie e problemi relativi a: A. Livello nazionale Sistema delle informazioni di cui al precedente articolo; Contrattazione CIA; Gestione dei diritti sindacali; Informazione sui parametri e meccanismi del salario variabile. B. Livello decentrato (territoriale o di unità produttiva) Organizzazione del lavoro; Distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orari;(eventuali modifiche da intraprendere) Verifica e controllo degli orari concordati;(come desunti da strumenti di rilevazione in uso) Utilizzo degli impianti e programmazione dell attività lavorativa; Mercato del lavoro, tipologie contratti e loro utilizzo ( part time, contratti a termine, ecc.), problematiche relative a gestione trasferte e trasferimenti; Ambiente salute e sicurezza: tali materie saranno centralizzate in sede e/o trattate a livello di singola unità produttiva in casi specifici particolari. Quanto espressamente delegato dal CCNL vigente e/o dal Testo Unico Contrattuale Nazionale ; Utilizzo dei parametri definiti a livello nazionale,in relazione al contesto locale. Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione. ART. 3 FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI Per l attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di relazioni sindacali così come definito ai precedenti articoli, viene confermato il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA. Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norma di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti con il presente Testo Unico Contrattuale Nazionale hanno ulteriormente convenuto sull opportunità di definire la composizione del Coordinamento e di disciplinare le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti. Pertanto a partire dalla data di decorrenza del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale, i componenti, i compiti e le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti risulteranno essere quelle sotto riportate alle lettere a), b), b1), b2), b3). 3

a) Coordinamento nazionale delle RSU/RSA Il coordinamento nazionale delle RSU/RSA sarà composto da 4 delegati che saranno designati dalle OO.SS. nazionali firmatarie del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale, i cui nominativi, compresi tra quelli eletti nelle RSA/RSU locali, saranno comunicati alla direzione Infotec Italia spa entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale. Ai componenti il Coordinamento Nazionale verrà riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e viaggio sostenute per partecipare agli incontri nazionali nella misura max di euro complessivi 587,00. b) Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti - Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norma di legge, dal CCNL e dal presente Testo Unico Contrattuale Nazionale in tema di funzionamento delle relazioni sindacali. - Presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l esercizio dell attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti. - Considerato quanto convenuto tra le OO.SS firmatarie del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale in tema di regole per l elezione delle RSU nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui al protocollo di accordo 17/2/93 e successive modifiche. -.Preso atto di quanto stabilito in materia di permessi o congedi retribuiti per i Dirigenti sindacali così come previsti dal vigente CCNL di cui si conferma la validità ed efficacia, si conviene quanto segue: b1) Per l espletamento delle assemblee sindacali a livello di unità produttiva vengono rese disponibili le ore retribuite annue, così come previsto dal vigente CCNL. La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS competenti per territorio. b2) Per l espletamento dell attività sindacale delle RSU/RSA elette a livello di unità produttiva vengono rese disponibili 2 ore annue retribuite per ciascun dipendente. Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite dei Dirigenti Sindacali di cui al CCNL sopra richiamato, nonché delle ore spese per incontri richiesti dalla direzione aziendale, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come sopra definito non potrà essere superato,se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti le RSU/RSA senza compromettere l attivita aziendale corrente. La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio. b3) Per l espletamento dell attività sindacale del coordinamento nazionale delle RSU/RSA vengono rese disponibili 128 ore annue, pari a rispettive 32 ore annue per ognuno dei delegati costituenti il coordinamento nazionale. Al riguardo le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 448 ore nell arco di durata del presente «testo unico contrattuale» aziendale. La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle OO.SS. nazionali. Resta inteso che le ore utilizzate per gli incontri richiesti dalla Direzione Aziendale o relativi al rinnovo del CIA, trasferte incluse, considerate aggiuntive e quindi non com prese nel monte ore di cui sopra. c) al fine di favorire la comunicazione delle formazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestionale del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale, le parti si impegnano a realizzare e rendere disponibile una bacheca elettronica aziendale denominata (Notizie Sindacali). 4

ART. 4 RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti concordano sulla possibilità di usufruire di quanto in materia di formazione e di congedi per la formazione potrà essere offerto dall ente Bilaterale del Terziario, For.Te e da Quadrifor, quali strutture competenti all erogazione e all utilizzo dei fondi per la formazione. Potranno essere attuati corsi di riqualificazione dei lavoratori Infotec per la loro ricollocazione in ambito aziendale. Nell ambito di tale obiettivo quando per necessità aziendale ad un lavoratore o a gruppi di dipendenti vengono affidate mansioni diverse da quelle di fatto svolte precedentemente, gli stessi seguiranno corsi di riqualificazione professionale. I corsi potranno indifferentemente essere svolti all interno dell azienda o presso istituti esterni. Saranno effettuati entro un mese dalla data di variazione delle mansioni ed avranno una durata minima di 8 ore anche scaglionate. I corsi dovranno comprendere la descrizione delle nuove mansioni ed il loro utilizzo nell ambito del reparto o ufficio in cui le stesse saranno svolte, tenendo conto dell inserimento dell ufficio o reparto nell Azienda. Ogni eventuale variazione di mansione potrà essere effettuata solo dopo preventiva comunicazione al lavoratore. ART. 5 AMBIENTE E SICUREZZA Con riferimento al Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come contenuti nel Decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai rappresentanti della Sicurezza. Per l espletamento dei compiti previsti dall art. 19 del D.L. 626, il Rappresentante della Sicurezza avrà a disposizione i permessi, così come previsto dall accordo interconfederale del settore terziario del 18/11/1996, applicativo del D. Lgs 626/94; Il rappresentante alla sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall art. 19 comma l del D.L.gs 626, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro. Riunioni periodiche: in applicazione dell art. 1 del D.L 626, le riunioni periodiche potranno essere convocate anche dal delegato alla sicurezza, qualora si presentino motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda. ART. 6 PREVIDENZA INTEGRATIVA Fondo FON.TE In materia di previdenza complementare, le parti, nel recepire le condizioni di adesione dei dipendenti Infotec Italia S.p.A. al fondo integrativo denominato FON.TE., istituito dal CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, hanno convenuto quanto segue: 1. a favore dei dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, l Azienda erogherà, quale contributo a proprio carico, una quota complessiva pari al 2, 55% della retribuzione utile al calcolo del TFR. La suddetta quota si intende comprensiva del contributo previsto dal CCNL fino a concorrenza. Resta fermo il contributo a carico dipendente, secondo le modalità e la cadenza periodica stabilita da FON.TE; 2. per quanto concerne i lavoratori che verranno assunti successivamente alla data del presente verbale di accordo, la Società provvederà a versare a Fonte il contributo previsto dal vigente CCNL del Terziario. ART. 7 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 5

Con decorrenza 1/4/2008 la società ha provveduto all iscrizione di tutti i lavoratori a tempo indeterminato al Fondo Est previsto dal CCNL. Per quanto concerne la polizza sanitaria integrativa aziendale (Unisalute) scaduta in data 31 marzo 2008 la stessa è stata rinnovata per un importo pari a 240,00 ed integra i trattamenti previsti dal fondo EST. Le parti si incontreranno prima della scadenza della polizza al fine di definire con la società assicurativa le condizioni di rinnovo. ART. 8 POLIZZA INFORTUNI Tutti i dipendenti Infotec Italia S.p.A. sono coperti da polizza infortuni professionali e, salvo esplicita richiesta di esclusione da far pervenire all Azienda entro il 15 dicembre di ogni anno, extra professionali. La copertura è attualmente di cinque volte lo stipendio annuo in caso di morte e di sei volte lo stipendio annuo in caso di invalidità permanente. ART. 9 ORARIO DI LAVORO ORARIO FLESSIBILE AMBITO DI APPLICAZIONE - REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO- Flessibilità Le parti convengono di adottare un orario a flessibilità giornaliera con compensazione mensile per tutti i dipendenti per cui viene applicato il presente accordo integrativo aziendale. Con decorrenza 1.1.2009 l orario settimanale sarà pari a 38 ore con conseguente assorbimento di 72 ore di ROL. L orario settimanale sarà così articolato: dal lunedì al giovedì 8 ore giornaliere, il venerdì 6 ore giornaliere, con inizio alle ore 8.30/9.00, pausa pranzo di un ora nella fascia 12.30-14.00, uscita dalle ore 17.30-18.00 dal lunedì al giovedì e 15.30-16.00 il venerdì. Per il personale esterno (assistenti tecnici e personale di vendita) l inizio dell orario di lavoro avverrà presso il cliente. Le parti convengono che la Direzione ed i responsabili di settore o reparto, quando sia necessario per l attività aziendale, hanno la facoltà di limitare il tempo di flessibilità giornaliera dandone comunicazione preventiva almeno di 24 ore. Nell ambito dell applicazione dell orario flessibile, le ore che superano l orario supplementare mensile non saranno conteggiate come regolari straordinari; è invece considerato lavoro straordinario quello svolto al di fuori della fascia lavorativa giornaliera flessibile, se autorizzato preventivamente dal superiore e successivamente confermato, in forma scritta, dall interessato alla Direzione del Personale. ART. 10 NORME E PROCEDURE IN TEMA DI : ASSENZE PER RAGIONI DI SERVIZIO FERIE ROL PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE A) ASSENZE PER RAGIONI DI SERVIZIO Nel caso il lavoratore interno debba allontanarsi dalla propria sede di lavoro per ragioni di servizio, questi dovrà provvedere a compilare l apposito modulo (firmato dal proprio superiore). Al rientro dovrà provvedere ad indicare, sul retro del modulo, il periodo trascorso in servizio esterno nell ambito della propria fascia oraria di lavoro. 6

B) FERIE Per tutto il personale si applica quanto in materia previsto dal vigente CCNL. L Azienda provvederà entro il mese di marzo a comunicare il piano ferie. Resta inteso che le giornate di ferie equivalgono alle normali ore lavorative giornaliere previste per ciascun lavoratore (full time part time) e le assenze per ferie dovranno essere preventivamente segnalate alla Direzione del Personale mediante l apposito modulo. Le richieste di ferie per periodi inferiori alla settimana dovranno essere presentate, tramite l apposito modulo, con un preavviso di 3 giorni lavorativi. La Direzione del Personale comunicherà l autorizzazione al richiedente entro 1 giorno dalla presentazione. Le richieste di ferie per periodi pari o superiori alla settimana dovranno essere presentate, tramite l apposito modulo, con un preavviso di 15 giorni lavorativi. La Direzione del personale comunicherà al richiedente l autorizzazione entro 3 giorni dalla presentazione. C) ROL Con decorrenza 1 gennaio 2009 il monte ore annuo dei permessi retribuiti (ROL) sarà a pari a 32 ore. La modalità di utilizzo dei ROL è prevista in blocchi minimi di 30 minuti cadauno. Le richieste di ROL dovranno essere presentate entro le ore 10.00 del giorno precedente l utilizzo al responsabile del reparto, mediante l apposito modulo, e da questi, se autorizzato, siglato e trasmesso all Ufficio del Personale. In casi eccezionali la richiesta potrà essere formulata senza preavviso, comunicando direttamente al responsabile del reparto o alla Direzione del Personale che autorizzeranno di volta in volta. D) PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE Il lavoratore che dovrà assentarsi per visite mediche specialistiche potrà usufruire di permessi retribuiti per il tempo che necessitano le visite stesse, inclusi gli spostamenti di viaggio, andata e ritorno, nell ambito della provincia in cui è sito il luogo di lavoro o nell ambito del comune di residenza o del comune dove ha sede la ASL di pertinenza. Il monte ore annuo è pari a 16 ore e il lavoratore dovrà produrre idonea giustificazione che verrà consegnata al rientro in azienda. ART. 11 NORME E PROCEDURE IN TEMA DI MISSIONI Le parti convengono che al lavoratore inviato in missione, al di fuori della propria zona di competenza, con o senza pernottamento, sarà riconosciuto il seguente trattamento: Pranzo/cena piè di lista, con massimale di spesa 12 per il pranzo 28 per la cena pranzo e cena complessivamente non superiore a 36.00 Pernottamento in alberghi convenzionati Colazione bar (se non inclusa nella convenzione albergo) Frigobar ½ litro acqua minerale Lavanderia se la permanenza è superiore a 5 giorni. ART. 12 MENSA Per ogni giornata di prestazione di attività lavorativa, la società riconoscerà, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, un ticket del valore di euro 10,00. Nel caso di trasferimento della società in altra sede dotata di mensa aziendale interna e nel caso in cui non potrà essere più utilizzato il ticket restaurant 7

l azienda valuterà, per il personale coinvolto, la soluzione migliore da adottarsi fermo restando il valore del pasto concordato. ART. 13 MALATTIA Fermo restando che per tutto il personale si applica quanto in materia è previsto dal vigente CCNL, le parti, a parziale modifica ed integrazione dello stesso e quale dimostrazione della fiducia accordata dall Azienda ai propri collaboratori, convengono quanto segue: A partire dal 4 giorno di assenza per malattia, l Azienda integrerà l intera retribuzione Le visite mediche obbligatorie per Assistenti tecnici e Terminalisti, saranno effettuate usufruendo di permessi retribuiti a carico dell azienda, con le seguenti modalità: Assistenti tecnici: visita medica annuale; Terminalisti: visita oculistica annuale, a richiesta del lavoratore,. ART. 14 GESTIONE AUTO A) UTILIZZO AUTO PRIVATA Se preventivamente autorizzato per iscritto dall Azienda, il dipendente può utilizzare la propria autovettura. In questo caso i km percorsi per uso lavoro saranno rimborsati secondo le tariffe ACI. differenziate per percorrenze urbane ed extra urbane, in base alle cilindrate consentite. B) AUTO AZIENDALE USO PROMISCUO La società si riserva la facoltà di assegnare in uso promiscuo l auto aziendale, in funzione delle specifiche attività svolte, a singoli lavoratori. E prevista una trattenuta a carico del dipendente, secondo le disposizioni vigenti in materia fiscale, oltre all addebito mensile dei km percorsi per uso privato. La tariffa di addebito chilometrico è determinata secondo le tariffe ACI. C) UTILIZZO AUTO AZIENDALE SERVIZIO TECNICO 1) Utilizzo auto aziendale Van L azienda individua nel veicolo furgonato FIAT PUNTO VAN o modello equivalente, lo strumento di lavoro idoneo per lo svolgimento dell attività tecnica. 2) Utilizzo auto aziendale uso promiscuo L uso promiscuo della vettura aziendale assegnata ai tecnici viene disciplinato come segue: E previsto un addebito mensile fisso, pari all imponibile definito dalle disposizione di legge, unitamente alla possibilità di usufruire di una percorrenza chilometrica ad uso privato, senza ulteriore addebito, sino a 7.500 km annui non cumulabili. Con decorrenza dal 1 gennaio 2009. Al superamento dei 7.500 km verrà effettuato l addebito chilometrico calcolato sul consumo del carburante. 3) Sostituzioni L Azienda incentiva la scelta del VAN rispetto all auto ad uso promiscuo con un premio una tantum di 700 lordi, senza riflessi su TFR, retribuzione oraria e mensilità differite. 8

D) UTILIZZO AUTO VENDITORI ISPETTORI 1) utilizzo auto privata Il rimborso dei chilometri effettuati per uso lavoro avverrà secondo le tariffe ACI con revisione semestrale non retroattiva suddivise per cilindrata: benzina fino a 1000 cc e da 1001 cc a 1500 cc; diesel sino a 1500 cc e da 1501 a 2500 cc differenziate per percorrenze urbane ed extraurbane. L auto sarà coperta da polizza casco con copertura 24 ore per i 365 giorni dell anno. La copertura potrà essere nelle seguenti fasce, a scelta del collaboratore: FRANCHIGIA MASSIMALE 103,29 5164,00 206,58 7750,00 La franchigia su esposta sarà garantita con una contribuzione dell azienda solamente per l eventuale primo incidente nell arco di 24 mesi. Per gli incidenti successivi sarà applicata la franchigia prevista in polizza (attualmente 360,00). 2) utilizzo auto aziendale La società si riserva la facoltà di assegnare in uso promiscuo l auto aziendale. E previsto un addebito mensile fisso, pari all imponibile definito dalle disposizione di legge, unitamente alla possibilità di usufruire di una percorrenza chilometrica ad uso privato, senza ulteriore addebito, sino a 7.500 km annui non cumulabili. Con decorrenza dal 1 gennaio 2009. Al superamento dei 7.500 km verrà effettuato l addebito chilometrico calcolato sul consumo del carburante. E) MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA Le multe per violazione del codice della strada collaboratore. restano a carico del ART. 15 Premio di Risultato (esclusi i Dirigenti) Le parti in coerenza con il modello/sistema di relazioni sindacali così come previsto dal presente accordo si impegnano ad istituire, a carattere sperimentale, un meccanismo di salario variabile e non consolidabile collegato a positivi risultati economici e gestionali della Infotec, secondo quanto previsto dal Protocollo del luglio 1993, nonché da quanto, sempre in materia, è previsto dal CCNL. Il meccanismo ed i criteri che verranno utilizzati per il calcolo del premio saranno diversificati a seconda delle attività svolte. Attività amministrativa e assistenza tecnica Il parametro sul quale si basa il calcolo ai fini della determinazione del premio di risultato sarà il profit Before Tax (risultato prima delle tasse) Il premio verrà corrisposto al raggiungimento del 105% del budget del profit before tax. L importo del premio sarà pari a euro 250 lorde. Per ogni punto di incremento del valore del 105% del budget il premio sarà incrementato di trenta euro lorde a punto. Attività di vendita 9

I parametri sui quali si basa il premio di risultato sono i seguenti: 1) indice di fatturato hardware 2) profit Before Tax (risultato prima delle tasse) Il premio verrà corrisposto al raggiungimento del 100% dell indice di fatturato hardware e del 105% del profit before tax L importo del premio sarà pari a euro 250 lorde. Per ogni punto di incremento del valore del 105% del budget del profit before tax il premio sarà incrementato di trenta euro lorde a punto. Gli importi di cui al presente accordo, saranno rapportati e proporzionati pro-quota per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in funzione dell orario di lavoro. Gli importi saranno corrisposti al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che svolge effettivamente la prestazione lavorativa al momento della erogazione, con riproporzionamento nei casi di anzianità di servizio inferiori all annualità. Il premio di risultato verrà corrisposto con lo stipendio di agosto in funzione dei risultati ottenuti al 31 marzo dell anno fiscale di riferimento, così come approvato dal Headquarter. Il premio di risultato relativo all esercizio fiscale in corso verrà corrisposto entro il mese di agosto 2009 al 50% del valore di cui sopra. Gli importi del premio non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale e di legge, così come non comporta alcun accantonamento in relazione alla normativa di legge sul trattamento di fine rapporto. La direzione aziendale presenterà gli obiettivi aziendali entro e non oltre il trenta aprile di ogni anno e comunque non prima dell approvazione del budget da parte del Gruppo, la direzione informerà le RSU trimestralmente sull andamento dei parametri in oggetto. ART. 16 CLAUSOLE E DISPOSIZIONI FINALI Con la stipula del presente «testo unico contrattuale» le parti si danno reciprocamente atto che tutti i contratti aziendali precedenti vengono sostituiti dal presente contratto integrativo aziendale. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente «testo unico contrattuale» costituisce un complesso migliorativo dei precedenti accordi aziendali che pertanto si intendono superati. ART. 17 DECORRENZA E DURATA Il presente accordo decorre dal 1.11.2008 e avrà scadenza al 30 0ttobre 2012. Letto confermato e sottoscritto. Per la società Infotec italia Spa Per l Unione CTSP - Milano 10

Per la Filcams-Cgil Nazionale, Milano e Firenze Per la Fisascat-Cisl Nazionale e Milano Per Uiltucs-UIL Nazionale Il Coordinamento RSU/RSA ACCORDO SINDACALE Addì 31 ottobre 2008, in Milano, presso la sede della Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni si sono incontrati i seguenti signori: Per la società Infotec italia Spa Per l Unione CTSP - Milano Per la Filcams-Cgil Per la Filcams-Milano Per la Fisascat-Cisl Nazionale Raffaele Zaccardi Valentina Delsale Paola Ponzini Emanuela Cambrini Piero Marconi e Lelli Massimo Bonini Salvatore Falcone 11

Il Coordinamento RSU/RSA In data odierna le parti hanno sottoscritto l accordo relativo al rinnovo del contratto integrativo aziendale ed in particolare all art. 12 hanno previsto che, con decorrenza 1 gennaio 2009, a tutti i lavoratori verrà riconosciuto un ticket restaurant del valore di euro dieci. Tale trattamento sostituisce i precedenti trattamenti applicati. Ai lavoratori a cui viene attualmente corrisposta una diaria giornaliera del valore di euro dieci e ai sei lavoratori di Roma ex Kodak che percepiscono un ticket del valore netto di euro dieci, con decorrenza 1 gennaio 2009, in sostituzione dei suddetti trattamenti, verrà corrisposto un ticket restaurant di euro dieci lordi. Ai suddetti lavoratori, con la stessa decorrenza, verrà corrisposto mensilmente, previa sottoscrizione di accordi individuali che prevedano la rinuncia al precedente trattamento, un importo lordo pari a 20. Per quanto concerne il premio consolidato Danka lo stesso continuerà ad essere erogato ai lavoratori attualmente in forza. Letto, confermato e sottoscritto. Per la società Infotec Italia Spa per l Unione CTSP Per la Filcams-Cgil per la Fisascat-Cisl per il coordinamento RSA/RSU 12