L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Documenti analoghi
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni

A relazione dell'assessore De Santis: Visto:

Allegato A DISPOSIZIONI PER IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L ESTERO

II^ SEZIONE PROCESSO SEMPLIFICATO

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LA MOBILITA E LA QUALITA URBANA SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA

Il mercato italiano nel nuovo quadro regolatorio europeo il processo di integrazione dei mercati all ingrosso

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

D.M. 18 marzo 2010 (1).

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

CASELLI RENATA LAURA. Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Allegato N. 1 delibera n. 7 del 9/12/2003

DISPOSIZIONI PER L ANNO 2010 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L ESTERO

IL RESPONSABILE. Richiamati:

TITOLO I. Disposizioni generali. Articolo 1 Definizioni

Il Market Coupling tra Italia e Slovenia Fabrizio Carboni Direzione Mercati

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

C I R C O L A R E N. 6

Comune di Spoleto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO. approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale. Codice CIFRA: LLP / DEL / 2010

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Disposizioni per l anno 2010 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l estero

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)

PROTOCOLLO D INTESA. TRA I COMUNI DI Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Flero, Lograto, Roncadelle, Torbole Casaglia ( Ente delegato)

COMUNE DI LONGANO N. 7 DEL

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

Il Ministro dello Sviluppo Economico

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Distribuzione del gas naturale in forma associata

SINTESI CODICE CAPACITY ALLOCATION AND CONGESTION MANAGEMENT

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. RISORSE UMANE. Determinazione nr. 459 Trieste 14/04/2016 Proposta nr. 178 Del 08/04/2016

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale. Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione. Servizio Ricerca e Competitività

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo

C O M U N E D I S E R I N O (PROV. AVELLINO)

MERCATO DEL GAS NATURALE

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI COSTIUITO PRESSO MCC (Art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/96)

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

LA NUOVA DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI DI LEGNO (ACCORDO ANCI - RILEGNO)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

Campania. Risorse vincolate Agcom per le attività delegate. -

SCRITTURA PRIVATA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA)

ENERGIA ELETTRICA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE <10MVA E >10MVA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Regione Lombardia. Monza e Brianza. Seduta del 21 LUG 2015

REGIONE PIEMONTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA L.R. 29 giugno 2009, n. 19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

3. Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare tali orientamenti tra i punti "I/A" /14 nza/bp/s 1 DG D 2A. Consiglio dell'unione europea

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Il mercato elettrico italiano: verso la realizzazione del Target Model europeo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi.

COMUNE DI MELILLI. Provincia di Siracusa DETERMINA DIRIGENZIALE N 823 DEL REGISTRO GENERALE * * * * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 8 MAGGIO 2015

ORGANIZZAZIONE Art. 10 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17

SOLUZIONI PER UN MODERNO DATA CENTER PICCOLE E GRANDI CENTRALI TERMOFRIGORIFERE

COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

ACCORDO DI RETE (agg. 20/10/2011)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

IL MERCATO ELETTRICO

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 9.2 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ 539/2015/R/eel. Il/La Sottoscritto/a

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina II Dipartimento Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

COMUNITA VALSUGANA E TESINO SETTORE TECNICO

Il Direttore del Servizio. VISTO lo Statuto dell Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del

Il mercato elettrico nazionale: situazione, prospettive e criticità FOCUS SUL MARKET COUPLING. Roma, 26 Novembre 2014

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 692 DEL AREA POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

L efficienza energetica negli edifici

PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Bologna, 28 marzo 2008 Energia nella mia scuola

Allegato 2. Modalità di presentazione dei progetti strutturanti in materia di 'internazionalizzazione responsabile'

Delibera n. 22 del 12 marzo 2015

La presentazione di progetti a consuntivo nel meccanismo dei certificati bianchi. Walter Grattieri

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ROMA VIA SALARIA 229

ADESIONE DEL MERCATO ITALIANO AL PROGETTO DI MARKET COUPLING EUROPEO, INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROPOSTE IMPLEMENTATIVE

27/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

Transcript:

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018 118/2018/R/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L ISTITUZIONE, LA MODIFICA E LA GESTIONE DEL COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM) L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1009 a riunione del 1 marzo 2018 - Premesso che l Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio; - ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente. VISTI: la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72); il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell energia (di seguito: ACER); il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009); il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM); la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93; la deliberazione dell Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com); la deliberazione dell Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia- Francia ; la deliberazione dell Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante Approvazione della proposta di piano per l implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 1

(CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all interno dell Energy Regulatory Forum; la deliberazione dell Autorità 21 dicembre 2017, 895/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 895/2017/R/eel); la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui vengono, in particolare, identificate le regioni Italy North cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia e GRIT cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini interni alle zone di mercato nazionali; il documento dell Energy Regulators Forum (di seguito: ERF), recante ERF Rules of Procedure del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i termini e condizioni o le metodologie, secondo quanto previsto dall articolo 9 del regolamento CACM; la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico Designation of NEMO for Italian bidding zones (prot. Ministero per lo Sviluppo economico n. 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM; la lettera del Presidente di ERF del 10 maggio 2017 al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e con cui i regolatori europei hanno fornito un atto di indirizzo in merito alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione dei costi sostenuti per l istituzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell art. 80 del Regolamento CACM; la comunicazione di GME del 13 ottobre 2017, prot. Autorità 33530 del 16 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2017); la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 febbraio 2018, prot. Autorità 4997 del 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 21 febbraio 2018); la comunicazione di GME del 16 febbraio 2018, prot. Autorità 5194 del 22 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2018); la comunicazione di GME del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 6751 del 27 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018); CONSIDERATO CHE: l articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, prevede che i NEMO e i gestori di rete interessati trasmettano, alle autorità di regolazione, una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, prevedendo, in particolare, che i 2

costi siano chiaramente identificati e distinti in modo da consentire la loro verificabilità; l articolo 80, comma 2, del Regolamento CACM, identifica le categorie in cui devono essere presentati i costi oggetto della relazione annuale di cui al precedente alinea, prevedendo in particolare che essi siano distinti in costi derivanti dalle attività coordinate di tutti i NEMO o gestori di rete che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero su scala europea (costi comuni), su scala regionale (costi regionali) e su scala nazionale (costi nazionali); l articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM, identifica i criteri con cui i costi comuni di cui al precedente alinea devono essere suddivisi tra i gestori di rete e i NEMO di ciascuno Stato membro; l articolo 80, comma 4, del Regolamento CACM, prevede che i costi regionali di cui sopra siano suddivisi con i medesimi criteri di cui al precedente alinea o, in alternativa, sulla base di accordi raggiunti a livello regionale dai NEMO e i gestori di rete interessati, da sottoporre all approvazione delle autorità nazionali competenti di ciascuno degli Stati membri della regione; a fronte di una richiesta da parte di tutti i gestori di rete e i NEMO impegnati nell istituzione del coupling unico del giorno prima e del coupling infragiornaliero, i regolatori europei, nell ambito di ERF, hanno unanimemente adottato un atto di indirizzo (di seguito: atto di indirizzo ERF) per consentire di individuare le modalità di presentazione dei costi di cui all articolo 80 del Regolamento CACM, chiarendo in particolare: - che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli gestori di rete, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente da NEMO e gestori di rete; - la definizione dei parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM; - la decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017 della regola di ripartizione di cui sopra; l atto di indirizzo ERF consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale oltre il quale i costi sostenuti nell ambito dei progetti per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere trattati ai sensi del CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle Autorità di regolazione; l articolo 76, comma 1, del Regolamento CACM, identifica i costi che tutti i NEMO sostengono per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero distinguendoli in: - costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell algoritmo di price coupling e del coupling unico del giorno prima; 3

- costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e del coupling unico infragiornaliero; - costi comuni, regionali e nazionali di gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero; l articolo 76, comma 2, del Regolamento CACM, prevede la possibilità che i gestori di rete possano partecipare alla copertura dei costi di cui al precedente alinea, subordinatamente all approvazione delle competenti autorità di regolazione; l articolo 76, comma 3, del Regolamento CACM, prevede che i NEMO interessati abbiano il diritto di recuperare i costi di cui sopra, al netto di eventuali contributi da parte dei gestori di rete, purché ragionevoli e proporzionati, per mezzo di accordi con la pertinente autorità di regolazione. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: prima dell entrata in vigore del Regolamento CACM alcuni gestori di rete e operatori di borse elettriche europei hanno dato avvio a cooperazioni transnazionali volte a dare attuazione anticipata ad alcune disposizioni del Regolamento e in particolare a consentire l avvio del market coupling del giorno prima (progetto Multi Regional Coupling, di seguito: MRC) e infragiornaliero (progetto Cross Border Intraday, di seguito: XBID) su alcune frontiere elettriche; ritenendo che la partecipazione a detti progetti fosse estremamente rilevante per favorire l efficace integrazione del mercato elettrico italiano nel mercato continentale, anche anticipando quanto reso vincolante solo con l entrata in vigore del Regolamento CACM, l Autorità ha supportato la partecipazione di GME e del gestore della rete di trasmissione nazionale Terna ai progetti di realizzazione del coupling del giorno prima e infragiornaliero sulle frontiere italiane, assicurando - laddove ritenuto necessario - la copertura dei relativi costi addizionali sostenuti; con la deliberazione 659/2014/R/com l Autorità ha disposto in particolare che i costi e gli investimenti sostenuti da GME per la partecipazione al progetto europeo per la creazione di un mercato infragiornaliero, trovassero copertura in ciascun esercizio mediante l utilizzo del Fondo rischi e oneri accantonato in bilancio in relazione all extra-remunerazione PCE (Piattaforma dei Conti Energia) o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE; con la deliberazione 895/2017/R/eel l Autorità ha disposto la rideterminazione dell ammontare del Fondo rischi e oneri di cui al precedente alinea, tenendo conto dei costi pre-consuntivi relativi all anno 2017 comunicati dal GME in relazione alla partecipazione al progetto intraday europeo. CONSIDERATO, INFINE, CHE: con le comunicazioni 21 febbraio 2018 e 22 febbraio 2018, Terna e GME hanno inviato, all Autorità, la proposta congiunta dei gestori di rete e dei NEMO attivi nell ambito dei progetti regionali per la realizzazione del coupling infragiornaliero 4

sulle frontiere italiane in merito alle modalità di suddivisione dei costi regionali di cui all articolo 80, comma 4, del Regolamento CACM; con comunicazione 23 febbraio 2018, GME ha inviato, all Autorità, il dettaglio dei costi sostenuti nel 2017 per l istituzione del coupling unico infragiornaliero adottando per la prima volta, con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 14 febbraio 2017, i criteri e le categorie previste dal Regolamento CACM, seguendo quanto stabilito dall atto di indirizzo ERF, mantenendo l ammontare complessivo dei costi sostenuti coerente con quanto già comunicato dal GME all Autorità e già considerato come pre-consuntivo nell ambito delle determinazioni di cui alla deliberazione 895/2017/R/eel. RITENUTO CHE: sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per l identificazione, la ripartizione, la rendicontazione e il riconoscimento dei costi sostenuti da GME per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell art. 76, comma 3, del Regolamento CACM; DELIBERA 1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per l identificazione, la ripartizione, la rendicontazione e il riconoscimento dei costi sostenuti da GME per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi degli articoli 75, 76, 77 e 80 del Regolamento CACM; 2. individuare il Direttore dell Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell'autorità quale responsabile del procedimento; 3. con riferimento ai costi sostenuti da GME nell anno 2017, confermare le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti per il coupling unico infragiornaliero secondo quanto già definito ai sensi della deliberazione 659/2014/R/com per il Progetto Intraday Europeo; 4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a GME; 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità www.arera.it. 1 marzo 2018 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 5