CIRCOLARE N. 25 DEL 20/11/2018 DEFINIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E PRIMI CHIARIMENTI DELL AGENZIA Di recente l Agenzia delle Entrate ha fornito, sul proprio sito Internet, alcuni chiarimenti in merito alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Va evidenziato che sono definibili gli atti di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero, gli inviti al contradditorio e gli accertamenti con adesione non ancora definiti al 24.10.2018. In particolare l Agenzia rammenta i termini per effettuare la definizione agevolata, nonché specifica le modalità di compilazione del mod. F24/F23 utilizzabile per il versamento di quanto dovuto. 1 di 5
Come noto, l art. 2, DL n. 119/2018, c.d. Decreto Collegato alla Finanziaria 2019, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24.10.2018, nello stato del procedimento in cui si trovavano a tale data. L Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha innanzitutto evidenziato che la definizione agevolata in esame è sostanzialmente assimilabile all acquiescenza agevolata all accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il «capitale», vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento. La stessa Agenzia ha fornito una serie di utili chiarimenti in merito agli atti definibili nonché ai termini e alle modalità di versamento di quanto dovuto ai fini della definizione. ATTI DEFINIBILI Come accennato, costituiscono oggetto di definizione gli atti di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero, gli inviti al contradditorio e gli accertamenti con adesione non ancora definiti al 24.10.2018. Inviti al contraddittorio Accertamenti con adesione Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione Atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 Inviti in cui sono stati quantificati maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24.10.2018 e per i quali, alla stessa data, non è già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l accertamento con adesione. Atti sottoscritti fino al 24.10.2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento (unica soluzione / prima rata ex art. 9, D.Lgs. n. 218/97) e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento. Avvisi notificati al contribuente fino al 24.10.2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell ambito di applicazione dell art. 15, D.Lgs. n. 218/97, che disciplina l acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione. Atti notificati al contribuente fino al 24.10.2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data. L Agenzia precisa che la data di notifica corrisponde a quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente (generalmente corrisponde al giorno di ricevimento dell atto). 2 di 5
Con riferimento agli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione, va evidenziato che il puntuale riferimento dell Agenzia alla disciplina del citato art. 15 potrebbe portare a ritenere che: siano esclusi dalla definizione in esame gli atti di liquidazione dell imposta di registro non versata mentre siano inclusi quelli per il recupero delle agevolazioni prima casa ; il contribuente sia tenuto a rinunciare alla presentazione dell istanza di accertamento con adesione, analogamente a quanto previsto in caso di acquiescenza. A tal proposito: nella Relazione illustrativa al DL n. 119/2018 è affermato che il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo (il 24.10.2018), ossia dal 25.10.2018, le predette istanze di adesione; secondo l Agenzia il contribuente che si avvale della definizione in esame non può proporre dal 24.10.2018 (e non dal 25.10!) altre istanze con essa incompatibili (ad esempio, istanza di accertamento con adesione). Da tale interpretazione discende che il contribuente che ha presentato dalla predetta data un istanza di adesione risulterebbe escluso dalla definizione agevolata. ATTI NON DEFINIBILI La definizione è esclusa per gli atti emessi nell ambito della c.d. voluntary disclosure di cui all art. 5-quater, DL n. 167/90. Come chiarito dall Agenzia: la preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura di collaborazione volontaria e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa; non possono formare oggetto della definizione in esame gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente. La controversia tributaria (pendente) potrà comunque essere definita in base alle disposizioni di cui all art. 6, DL n. 119/2018 (definizione liti pendenti). MODALITÀ DI DEFINIZIONE Ai fini della definizione in esame è richiesto il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni, interessi e accessori (importi diversi dai tributi e contributi quali, in particolare, eventuali spese di notifica dell atto). Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, il debitore 3 di 5
deve corrispondere, oltre alle suddette somme, a partire dall 1.5.2016 gli interessi di mora di cui all art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013. TERMINI DI VERSAMENTO I termini entro cui effettuare il versamento sono differenziati in base al tipo di atto come segue. Tipologia di atto Accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018 Invito al contraddittorio per il quale l istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018 Avviso di accertamento/rettifica/liquidazione/atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24.10.2018 Termine di versamento Entro 20 giorni dal 24.10.2018 13.11.2018 Entro 30 giorni dal 24.10.2018 23.11.2018 Entro 30 giorni dal 24.10.2018 23.11.2018 ovvero se più ampio, entro il termine che al 24.10.2018 era pendente per l eventuale impugnazione dell atto oggetto di definizione (*) (*) La Relazione illustrativa al DL n. 119/2018 precisa che tale termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall articolo 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, comma 4, DPR n. 600/73 e articoli 7, comma 1-ter e 9-bis, comma 2, (D.Lgs. n. 218/97) già presentate e che prorogano il suddetto termine. Le somme dovute possono essere versate: in unica soluzione; in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Quanto dovuto ai fini della definizione non può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Come precisato dall Agenzia: le rate successive alla prima devono essere versate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre; sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. La definizione: si perfeziona con il versamento dell unica soluzione/prima rata delle somme dovute; perfezionata da un coobbligato produce effetto anche in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento, l Ufficio prosegue le ordinarie attività collegate con ciascuno dei predetti procedimenti. 4 di 5
MODALITA DI VERSAMENTO Tipologia di atto Invito al contradditorio Accertamento con adesione Avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero Modalità di versamento il mod. F24 va compilato indicando: i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l accertamento con adesione; il codice Ufficio riportato nell invito ricevuto; l anno di riferimento; il codice atto 99999999107 ; il mod. F23 va compilato indicando: i codici tributo e il codice Ufficio riportati nell invito ricevuto; nel campo 10 Estremi dell atto o del documento i seguenti dati: anno 2018, numero 99999999107. Nel mod. F24 / mod. F23 consegnato dall Ufficio alla sottoscrizione dell atto vanno indicati: i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi; il codice atto / numero di riferimento; il codice Ufficio; l anno di riferimento (solo per il mod. F24). Considerato che nel fac-simile le imposte indicate sono comprensive degli interessi l Agenzia specifica che può essere richiesta all Ufficio l individuazione delle somme dovute. Nel mod. F24 / mod. F23, allegato all atto da definire, vanno riportati: i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi; il codice atto / numero di riferimento; il codice Ufficio; l anno di riferimento (solo per il mod. F24). Come precisato dall Agenzia, per ciascun atto va utilizzato un distinto mod. F24 / mod. F23. Entro 10 giorni dal versamento (unica soluzione / prima rata), il contribuente consegna al competente Ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. Fonti normative: Art. 2, DL n. 119/2018 Chiarimenti sito Internet Agenzia Entrate Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza: http://www.studiobusani.it/contatti/ 5 di 5
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