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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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Pubblicato il 23/10/2018 l o g o N. 10279/2018 REG.PROV.COLL. N. 11628/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11628 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele La Malfa Ribolla e Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia n. 189; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.; Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l annullamento, previa sospensione, - quanto al ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 353490/2-11 del 26 settembre 2017, consegnato per notifica nella medesima https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 1/5

giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato INIDONEO in quanto presenta un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 ; della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l utile collocamento di parte ricorrente; degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79 cm e un indice di massa grassa del 24,39 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la Approvazione della direttiva tecnica riguardante l accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare con riguardo alla lettera A) morfologia generale, nella parte in cui in relazione alla misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell antropometro ; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; e in subordine, per il risarcimento del danno; - quanto ai motivi aggiunti: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 2/5

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1 dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato che: - con l atto introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti in seguito proposti, il ricorrente partecipante al concorso per il reclutamento di n. 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, indetto con il bando in data 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 25 del 31 marzo 2017 - ha impugnato il giudizio con cui, in data 26 settembre 2017, è stato dichiarato inidoneo dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in quanto presenta valori di composizione corporea > 24,2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, nonché le graduatorie finali del concorso approvate con decreto del Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, chiedendone l annullamento, con ulteriore domanda, espressamente formulata in via meramente subordinata, del risarcimento del danno; - con ordinanza n. 3437 del 28 marzo 2018 la Sezione ha disposto una verificazione, in esito alla quale l organo all uopo incaricato ha depositato il successivo 27 aprile 2018 una relazione in cui - oltre alla precisazione che, alla luce della discrepanza sulla misurazione dell altezza non si può escludere che il - https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 3/5

OMISSIS-si trovasse già in occasione della visita presso il CNSR del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri in data 26/09/2017 entro il range di idoneità per l arruolamento volontario nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato - è riportato il seguente giudizio diagnostico: Attuale percentuale di grasso corporeo pari al 22,5% in soggetto normotipo, armonico, con masse muscolari ben rappresentate ; - tenuto conto dell esito della verificazione, con la successiva ordinanza n. 6097 del 2018 la Sezione ha, pertanto, disposto l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale, la quale risulta essere stata attuata secondo le modalità e i termini all uopo fissati, come comprovato dalla documentazione prodotta agli atti; - alla camera di consiglio del 10 ottobre 2018 previa verifica della completezza dell istruttoria e del contraddittorio nonché sentite sul punto le parti, ai sensi dell art. 60 c.pr.amm. - il ricorso è stato trattenuto in decisione; Ritenuto che, tutto ciò premesso, risultino riscontrabili elementi oggettivi e concreti, atti a supportare la censura afferente l erronea valutazione e/o il travisamento della situazione di fatto, formulata dal ricorrente; Ritenuto che tanto sia sufficiente per l accoglimento dell impugnative proposte, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati; Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la condanna dell Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in 1.000,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati Caradonna e La Malfa Ribolla, dichiaratisi antistatari nel corso della camera di consiglio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11628 del 2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l effetto, annulla il giudizio di inidoneità del 26 settembre 2017 nonché le graduatorie impugnate, quest ultime - ovviamente - nei limiti dell interesse del ricorrente, meglio indicati in epigrafe. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 4/5

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l intervento dei Magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Antonella Mangia, Consigliere, Estensore Rosa Perna, Consigliere L'ESTENSORE Antonella Mangia IL PRESIDENTE Concetta Anastasi IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 5/5