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Transcript:

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 OTTOBRE 2015 Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali dell'ultima settimana. Nel Consiglio dei Ministri di ieri giovedì 15 ottobre è stato approvato il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016, che poi potrà così iniziare il suo consueto iter parlamentare per essere poi approvato in via definitiva entro la fine dell'anno. In merito ai contenuti del testo, si segnala: il taglio delle tasse su tutte le abitazioni principali (comprese quelle di lusso), dell'imu e Irap agricola e dell'imu sugli imbullonati; il progetto per il taglio dell'ires graduale in due fasi: dall'attuale 27,5% al 26% nel 2016, e successivamente al 24% nel 2017 (i taglio Ires sarà, tuttavia, vincolato al via libera dell'ue sulla flessibilità dei costi per l'ondata migratoria); il super ammortamento del 140% del valore fiscale dei macchinari acquistati nell ultimo trimestre 2015 e nel corso del 2016; l'iva al 4% prevista ora per i soli libri elettronici estesa anche a "giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici"; per il regime forfetario, l'innalzamento di 10.000 euro delle attuali soglie di ricavi differenziate per tipologia di attività, mentre per i professionisti la soglia passerà dagli attuali 15mila a 30mila euro; per le nuove start up la sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni; la riduzione del canone RAI dagli attuali 113,50 a 100 euro e si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione; l'innalzamento del limite all'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro. Il Governo si prepara a modificare il regime del patent box introdotto a gennaio 2015 per adeguarsi alle linee guida Ocse. Le modifiche restringeranno il bonus fiscale, soprattutto per i marchi e il know how. Fino al 30 giugno 2016, invece, potranno aderire solo se il marchio è stato prodotto internamente, acquisito da terzi diversi dal Gruppo cui appartengono, ovvero all interno del Gruppo ma esclusivamente da soggetti residenti in alcuni paesi con un regime privilegiato in materia. Dal 1 luglio 2016, poi, non sarà più possibile optare per il patent box per marchi commerciali. Inoltre, le eventuali opzioni effettuate nel 2015 e fino al 30 giugno 2016 avranno durata quinquennale e non saranno rinnovabili, a differenza di quelle relative agli altri beni. Per il know how varranno le stesse regole dei marchi commerciali per il 2015 e il primo semestre 2016, mentre a partire dal 1 luglio 2016 sarà necessaria una certificazione ad hoc, mentre non sarà ammessa l adesione dei grandi contribuenti. 1

Gli esercenti che operano nel settore turistico e che intendono usufruire del credito d'imposta per la digitalizzazione delle proprie strutture ricettive previsto dal D.L. n. 83/2014, dovranno portarlo in compensazione con altri tributi nel modello F24, che andrà presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena il rifiuto dell operazione di versamento. È quanto ha stabilito il provvedimento delle Entrate pubblicato il 14 ottobre. Per ciascun modello F24 ricevuto, l Agenzia effettuerà dei controlli automatizzati, verificando che l importo del credito d imposta utilizzato non risulti superiore all ammontare del credito complessivamente concesso all impresa (al netto dell agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati). Cordiali saluti 2

INDICE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: PROROGA INVIO DOMANDE AL 19 OTTOBRE Con un avviso del 7 ottobre pubblicato sul proprio sito, il Mibact ha reso noto di aver prorogato al 19 ottobre il click day per l'invio delle domande per il il bonus ristrutturazione alberghi. Le domande potranno essere inoltrate fino al 22 ottobre, mentre la registrazione al Portale deve avvenire entro oggi 16 ottobre. NUOVA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI In questa scheda si illustrano le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, introdotte dal decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015). 3

Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Bonus ristrutturazione alberghi: proroga invio domande al 19 ottobre Il bonus previsto per le imprese alberghiere che effettuano interventi di ristrutturazione della struttura, introdotto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014) ed attuato dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 maggio 2015, potrà essere richiesto, per le spese 2014, a partire dalle ore 10:00 del 19 ottobre 2015 (anziché 12 ottobre) e fino alle ore 16:00 del 22 ottobre (anziché 15 ottobre). Per la registrazione al Portale dei procedimenti Mibact ed il caricamento dell'istanza sul medesimo, inoltre, c'è tempo ancora fino ad oggi 16 ottobre (anziché fino al 9 ottobre). A rendere nota la proroga è stato un avviso del 7 ottobre scorso pubblicato sul sito del Mibact. BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: PROROGA INVIO DOMANDE IL BONUS RISTRUTURAZIONE ALBERGI IN SINTESI Per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014), ha introdotto, per il triennio 2014-2016, un credito d'imposta in favore delle "imprese alberghiere" esistenti alla data del 1 gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione della struttura. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 200.000 euro nei tre periodi di imposta sopra indicati e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate a tal fine (20 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2016 al 2019). Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La concreta operatività del bonus è stata attuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07.05.2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015. Ecco qui di seguito, sinteticamente, le regole per accedere al bonus stabilite dal decreto: REGOLE E CARATTERISTICHE DEL BONUS IMPRESE ALBERGHIERE GIÀ ESISTENTI AL 01.01.2012 che effettuano, nel triennio 2014-2016, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SULLA IMPRESE INTERESSATE "STRUTTURA ALBERGHIERA", laddove: STRUTTURA ALBERGHIERA = Struttura aperta al pubblico con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce 4

alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTERVENTI AGEVOLABILI SPESE AGEVOLABILI LIMITE MASSIMO DI SPESA PER CIASCUN SOGGETTO BENEFICIARIO CREDITO D'IMPOSTA MAX COMPLESSIVO NEL TRIENNIO RISORSE MASSIME A DISPOSIZIONE CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI Spese sostenute (in base al criterio di competenza) nei periodi d'imposta 2014-2015 -2016 666.667 200.000 (=30% di 666,667). Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, va comunque utilizzato entro 10 anni 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 (di queste risorse, la quota destinata alle spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può essere superiore al 10%) Non concorre ai fini IRPEF/IRES Non concorre ai fini IRAP Non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eventualmente previste per le medesime voci di spesa. E' concesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa europea per gli aiuti "de minimis" ATTESTAZIONE relativa all'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata da: il presidente del collegio sindacale; un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali; un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro; 5

il responsabile del CAF. Utilizzo in compensazione in F24, MODALITA' DI RICHIESTA E PROROGA DEI TERMINI MODALITA' DI UTILIZZO esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate DEL BONUS e va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta in cui è concesso Il bonus ristrutturazione alberghi va richiesto presentando apposita domanda al Mibact per via telematica tramite il portale dei procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it. Con nota del 4 agosto 2015, il Mibact aveva informato di aver attivato la procedura e definito i tempi per la richiesta relativa ai costi sostenuti nel periodo d'imposta 2014. In particolare, la nota stabiliva che la preventiva registrazione del legale rappresentante al Portale doveva avvenire dalle ore 10:00 del 15 settembre 2015 fino alle ore 16:00 del 9 ottobre 2015, così come la compilazione della domanda (firmata digitalmente dal legale rappresentante) ed il suo caricamento nel Portale insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute firmata digitalmente da parte del soggetto autorizzato. Successivamente, si poteva concludere il procedimento inviando la domanda e l'attestazione (già perfezionate dalle firme digitali) a partire dalle ore 10:00 del 12 ottobre 2015 e fino alle ore 16:00 del 15 ottobre 2015. Invece, con avviso pubblicato dal Mibact sul proprio sito il 7 ottobre scorso, è stato comunicato che il termine per il click day è stato prorogato al 19 ottobre. In particolare, per la preventiva registrazione del legale rappresentante al Portale c'è tempo fino alle ore 16:00 del 16 ottobre (anziché 9 ottobre 2015), così come per la compilazione della domanda (firmata digitalmente dal legale rappresentante) ed il suo caricamento nel Portale insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute firmata digitalmente da parte del soggetto autorizzato. Successivamente, si potrà concludere il procedimento inviando la domanda e l'attestazione (già perfezionate dalle firme digitali) a partire dalle ore 10:00 del 19 ottobre 2015 e fino alle ore 16:00 del 22 ottobre 2015. PREVENTIVA REGISTRAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT FASE PREPARATORIA + COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL'ISTANZA SUL PORTALE STESSO ore 10:00 del 15.09.2015 - ore 16:00 del 16.10.2015 (spese 2014) FASE CONCLUSIVA INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI (tramite il Portale dei Procedimenti del CLICK DAY: ore 10:00 del 19.10.2015 - ore 16:00 del 22.10.2015 6

Mibact) SPESE 2014 Le risorse verranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento. A tal fine, una volta inviata la domanda tramite il Portale, il sistema rilascia una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza. I MOTIVI DELLA PROROGA Le date sono state modificate per dare la possibilità di presentare le istanze anche alle imprese che, pur essendo "Residenza turistico alberghiera" oppure "Villaggio-albergo", risultano iscritte alla Camera di commercio con codice ATECO 55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) invece che con codice 55.1 (Alberghi e strutture simili). La stessa possibilità è data anche ai Residence nel caso siano stati assimilati da relativa Legge regionali a Residenza turistica alberghiera, ma registrati alla Camera di commercio con codice ATECO 55.2. Resta, invece, la non ammissibilità al riconoscimento del credito d imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all interno della classifica ATECO 55.2, cioè: 55.20.2 Ostelli della gioventù 55.20.3 Rifugi di montagna 55.20.4 Colonie marine e montane 55.20.51 Tutte le voci ad eccezione dei Residence 5.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole ELENCO DOMANDE AMMESSE Resta fermo che il 16 dicembre 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblicherà sul proprio sito istituzionale l elenco delle domande ammesse. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 7

Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Nuova deducibilità degli interessi passivi Si illustrano le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, introdotte dal decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015). Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione mirano ad una razionalizzazione del sistema di deduzione degli interessi passivi e saranno applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. NUOVA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PREMESSA Per i soggetti IRES, gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. ROL) 1. La quota del risultato operativo lordo non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. Si ricorda che il ROL è la differenza tra il valore e i costi della produzione (individuati dalle macroclassi A e B del Conto Economico), al netto degli ammortamenti e dei canoni leasing. INCLUSIONE DEI DIVIDENDI PROVENIENTI DA SOCIETÀ CONTROLLARE ESTERE Il D.lgs. 14/2015 ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 96 TUIR, prevedendo che ai fini del calcolo del ROL, devono essere considerati anche i dividendi incassati relativi a partecipazioni in società controllate non residenti (ex art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile). Nella relazione illustrativa, il legislatore spiega che questa misura è stata presa come correttivo per non penalizzare ingiustamente gli investimenti in società controllate estere, rispetto a quelle italiane. Questa novità va legata all'abrogazione del c.d. ROL virtuale. Il Decreto internazionalizzazione ha abrogato, infatti, il comma 8 dell'art. 96 del TUIR, che prevedeva la possibilità di includere "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società estere. Secondo la vecchia norma era possibile dedurre dal reddito complessivo del gruppo l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili, relativi ad una società partecipante, utilizzando le eccedenze di ROL maturato da altre società. L'abrogazione di questa disposizione è finalizzata ad evitare "una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (posto che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, 1 Art. 96 TUIR. 8

possono attingere al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito un'ingiusta penalizzazione)". IMMOBILIARI DI GESTIONE L art. 4, comma 4 del Decreto sulle internazionalizzazione, modifica la disciplina della deducibilità degli interessi passivi per le società operanti nel settore immobiliare. In particolare, il decreto internazionalizzazione integra il comma 36 della Legge 244/2007, con la finalità di individuare le società che possono dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti o rifinanziamenti, garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Si tratta delle immobiliari di gestione, ossia le società: con un valore dell attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; con ricavi derivanti per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati. Pertanto, per fruire dell integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, è necessario che siano soddisfatti questi due parametri (prima assenti): patrimoniale (attivo patrimoniale costituito prevalentemente dal valore normale degli immobili destinati alla locazione); reddituale (ricavi costituiti per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati). INTERESSI PASSIVI RELATIVI AD OBBLIGAZIONI Il Decreto internazionalizzazione ha abrogato l'art. 3 comma 115 della Legge n. 549/95 e il relativo riferimento, contenuto all interno del comma 6 dell'art. 96 del TUIR. La norma prevedeva l indeducibilità della parte degli interessi passivi relativi a obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, emessi da società (diverse da banche e da società di progetto), il cui capitale è rappresentato da azioni/quote non negoziate in mercati regolamentati UE/ SEE, eccedenti i rendimenti effettivi del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) alla data di emissione. La relazione illustrativa spiega che questa norma, finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali, "era sorta in un contesto del tutto diverso rispetto a quello attuale, sia in termini di misura dei tassi di interesse sia di tassazione delle società e dei soci e trovava applicazione in un numero molto ridotto di casi". Distinti saluti. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 9