DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

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1 1/5 DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE CLASSIFICAZIONE DT ART 96 TUIR RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 4 COMMI ART. 1 COMMI L N. 244; ART D.P.R N. 917; CIRCOLARE A. E. N. 19/E , ART. 4, D. LGS N COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 28/09 ALLEGATI REFERENTE STUDIO La presente per informarvi che Il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto interessanti modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi applicabili alle società di capitali. In particolare: è stata ampliata la nozione di ROL, che dovrà tenere conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ex art co. 1 n. 1 c.c.; è stato definito l ambito applicativo dell art. 1 co. 36 della L. 244/2007, in base al quale è possibile beneficiare della piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione ; è stato abrogato l art. 3 co. 115 della L. 549/95, ossia sono stati eliminati i vincoli alla deducibilità, in capo all emittente, degli interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari. Le novità di seguito esaminate trovano applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del (ossia dal 2016 per i soggetti solari). AMBITO SOGGETTVO DI APPLICAZIONE dott. Gianvito AMENDOLARA L art. 96, TUIR si applica ai soggetti IRES. In particolare i soggetti interessati sono: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti nel territorio dello Stato; Enti pubblici e privati, nonché trust, di tipo commerciale, residenti nel territorio dello Stato; Società ed enti di ogni tipo non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nello Stato mediante stabile organizzazione. Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in esame in tema di deducibilità degli interessi passivi le c.d. holding industriali, ossia le società che esercitano in via

2 esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria. Sono considerate holding industriali quelle il cui valore contabile delle partecipazioni iscritto nell attivo supera il 50% del totale dell Attivo patrimoniale. L art. 96 co. 5 del TUIR esclude dall ambito di applicazione del precedente co. 1 (ossia, dal regime che si definirà meccanismo del ROL) i seguenti soggetti: le banche; gli altri soggetti finanziari indicati nell art. 1 del DLgs. 87/928, ossia: le SGR (L. 77/83); le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all albo; le società previste dalla L. 1/91; i soggetti operanti nel settore finanziario ex artt del DLgs. 385/93; le società esercenti le altre attività finanziarie indicate nell art. 59 co. 1 lett. b) del DLgs. 385/93; le imprese di assicurazione; le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE In base all art. 96, comma 3, TUIR, l ambito oggettivo di applicazione è costituito: dagli interessi passivi e oneri assimilati; dagli interessi attivi e proventi assimilati; derivanti da contratti di mutuo, locazione finanziaria, emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Rientrano pertanto nell ambito applicativo della disciplina: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria. Per quanto riguarda gli interessi impliciti derivanti da crediti/debiti di natura commerciale, la nuova disciplina prevede: l esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale; 2/5

3 l inclusione degli interessi attivi derivanti da crediti di natura commerciale. In pratica, in relazione alle componenti finanziarie che nascono da transazioni commerciali, gli interessi passivi (non esplicitati in bilancio) non vanno computati. Diversamente gli interessi attivi (inclusi quelli impliciti), derivanti da crediti commerciali, assumono rilevanza, con il conseguente beneficio di rendere integralmente deducibile l ammontare corrispondente di interessi passivi. Con riferimento ai crediti che nascono da operazioni nei confronti della Pubblica amministrazione possono essere considerati gli interessi attivi virtuali che vanno calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto. I predetti interessi attivi virtuali vanno calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino all incasso del corrispettivo. Sono considerati Pubblica amministrazione: lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Rientrano tra gli interessi passivi soggetti alla verifica del limite di deducibilità previsto dall art. 96, anche la quota degli interessi impliciti desunta dal contratto di leasing. MECCANISMO PER DETERMINARE IL REGIME DI DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI Il limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati per le imprese industriali è, in sintesi, il seguente: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica; l eccedenza di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza va ad incrementare la quota del ROL dei successivi periodi d imposta gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del ROL di competenza. 3/5

4 DETERMINAZIONE DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) 4/5 Per Risultato Operativo Lordo (ROL) l art. 96 del TUIR intende la somma algebrica delle seguenti componenti economiche: la differenza tra il valore ed i costi della produzione a cui si sommano gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ed i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. INCLUSIONE DEI DIVIDENDI ESTERI - NOVITÀ Il Decreto Internazionalizzazione ha aggiunto il seguente periodo al co. 2 dell art. 96 del TUIR: ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. La disposizione, quindi, amplia la base di calcolo del 30% del ROL utilizzabile per rendere deducibili gli interessi passivi e oneri assimilati. In sostanza, vengono inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi percepiti dalle società controllate estere. In questo modo, si riconosce la deduzione degli interessi passivi anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all investimento partecipativo estero. Nessuna specificazione è prevista con riferimento ai soggetti sia controllati che controllanti: unico requisito è che il soggetto residente possegga il controllo di diritto della società non residente ai sensi dell art. 2359, co. 1 n. 1) c.c. INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE NOVITÀ In generale, non rilevano ai fini dell art. 96 del TUIR e sono, pertanto, integralmente deducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Il Decreto Internazionalizzazione, ha definito meglio l ambito soggettivo della disposizione sopracitata, precisando non solo che tale deducibilità si applica nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ma altresì che si considerano tali quelle società che soddisfano contemporaneamente due requisiti, uno di natura patrimoniale e l altro di natura reddituale. Tale intervento normativo ha come obiettivo quello di individuare in modo preciso l ambito soggettivo di applicazione della norma sulla deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Sono considerate tali le società: con un valore dell attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;

5 con ricavi derivanti per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati. Per poter fruire dell integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione è pertanto necessario che siano soddisfatti entrambi i seguenti 2 parametri: parametro patrimoniale (attivo patrimoniale costituito prevalentemente dal valore normalen degli immobili destinati alla locazione); parametro reddituale (ricavi costituiti per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati). INTERESSI PASSIVI E TITOLI OBBLIGAZIONARI NOVITÀ Con l introduzione del DLgs. 147/2015, gli interessi sull emissione di prestiti obbligazionari e di cambiali finanziarie risultano essere deducibili dal reddito di impresa e, nei limiti previsti sulla deducibilità d art. 96 del TUIR per i soggetti IRES. Tale novità che prevede l eliminazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni, decorrere dall esercizio successivo a quello in corso alla data del (ossia, dal 2016 per i soggetti solari ). Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti. 5/5 dott. Damiano ADRIANI

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