1 OGGETTO RIPOSO BIOLOGICO PER RISCHIO DA RADIAZIONI QUESITO (posto in data 1 novembre 2014) Nel mese di aprile scorso è stato riconosciuto agli ortopedici da parte dell'asp di Caltanissetta il rischio radiologico per gli anni 2011 e 2012 con i relativi emolumenti e giornate di riposo biologico. In considerazione che i giorni da usufruire sono relativi a due anni ed i primi 15 giorni sono già stati impiegati, chiedo se vi è obbligo di astenersi dall'attività lavorativa per trenta giorni entro l'anno della delibera o è possibile usufruire dei successivi 15 giorni anche in data successiva. La richiesta è connessa con la difficoltà a fruirne per carenza di personale. RISPOSTA (inviata in data 9 novembre 2014) L evoluzione della normativa in materia di rischio radiologico, che è ripercorsa nella sezione riferimenti normativi in cui sono integralmente riportate le norme più rilevanti che si sono succedute nel tempo, è stata caratterizzata da una connotazione delle misure adottate sempre più marcatamente in senso preventivo e di tutela dei professionisti esposti al rischio di radiazioni, rispetto ad una valenza che poteva essere interpretata come un indennizzo per certi versi compensativo del danno subito. Coerentemente con questa evoluzione il periodo che era prima definito di ferie aggiuntive (denominazione che ha comportato un estenuante contenzioso tra l ARAN e le organizzazioni sindacali per quanto concerne il computo o meno dei giorni lavorativi ricompresi nel periodo) è stato ridefinito di riposo biologico. Recependo dalle numerose sentenze pronunciate su questa materia l orientamento prevalente a considerare il periodo di ferie aggiuntive concesso ai professionisti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti come periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a scopi preventivi e non come ferie nell accezione piena del termine, e quindi il computo
2 dello stesso in termini di giorni di calendario e non di giorni lavorativi, il comma 2 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, fa definitivamente chiarezza e costituisce una vera e propria interpretazione autentica della norma contrattuale, che precisa in modo inequivocabile due aspetti: il periodo di astensione dal lavoro deve essere calcolato in termini di giorni di calendario, inclusi i giorni festivi in essi ricompresi; il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non più definito come periodo di ferie aggiuntive, ma come periodo di riposo biologico, deve essere fruito nel corso dell anno solare di riferimento. Poste queste premesse il riconoscimento per gli anni 2011 e 2012 del diritto all indennità di rischio radiologico ed al periodo di riposo biologico non può determinare la fruizione ora per allora del periodo di riposo biologico, perché ciò ne snaturerebbe il significato, quale ad esso risulta attribuito dalla riformulata norma contrattuale e dall orientamento giurisprudenziale prevalente. Diverso è il discorso per quanto concerne l erogazione dell indennità di rischio radiologico, che può e deve essere corrisposta ora per allora. Percorribile appare, per quanto concerne i periodi di riposo biologico che non sono stati fruiti negli anni nei quali se ne aveva il diritto, concordare con l azienda la corresponsione di un corrispettivo che compensi la mancata fruizione. In questa direzione orienta la sentenza del Consiglio di Stato 02472 del 7 maggio 2013, nella quale si legge: il Consiglio di Stato, con numerose pronunce anche recenti ha affermato che l'incolpevole mancata fruizione del riposo biologico è compensabile con un'indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell articolo 1226 del codice civile (*), a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall'interessato. Si è, infatti, ritenuto che il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l'interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.
3 In conseguenza l appello, sul punto, deve essere accolto e l amministrazione deve provvedere al pagamento agli interessati di un'indennità sostitutiva del congedo non goduto per il periodo che va dall avvenuto riconoscimento, a seguito dell accertamento dell apposita Commissione, dell esposizione continuativa al rischio radiologico e fino alla concessione del congedo aggiuntivo. (*) L articolo 1226 del codice civile dispone che Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
4 RIFERIMENTI NORMATIVI legge 27 ottobre 1988, n. 460 Articolo 1 1. richiamo ai principi di massima protezione e minima esposizione I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2. importo dell indennità per il personale esposto in continuità Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. 3. importo dell indennità per il personale esposto in modo discontinuo Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. rinvio alla contrattazione collettiva nazionale I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.
5 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1994, n.724 Articolo 5. Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico 1. personale che ha diritto a fruire del congedo aggiuntivo A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata. 2. divieto di esercizio di qualsiasi attività nel periodo di congedo Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 3. modalità di fruizione del congedo aggiuntivo Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 4. conferma dell indennità nella misura vigente Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 29 Indennità di rischio radiologico 1. ridenominazione dell indennità di rischio radiologico L'indennità di rischio radiologico prevista dall articolo 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, in applicazione dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di lire 200.000 lorde (pari a euro 103,29). 2. estensione dell indennità a medici di altre discipline Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3. soggetti deputati al controllo delle zone esposte a rischio L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 4. informazione sindacale sull accertamento di esposizione al rischio Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa. 5. riposo biologico spettante al personale esposto a radiazioni Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l anno solare di riferimento in un unica soluzione.