Le collaborazioni e i rimborsi sportivi

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Le collaborazioni e i rimborsi sportivi

LE ABROGAZIONI DEL DECRETO DIGNITA art.13 D.L. 87/2018 convertito in L.96/2018 (G.U. 11/8/2018 n.186) L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 358 le prestazioni di cui all art.2 co.2, lettera d), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81 come individuate dal Coni ai sensi dell art.5 co. 2 lett. a) D.Lg.vo 242/99 costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 359 I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa : stipulati da ASD/SSD costituiscono redditi diversi ai sensi dell art.67,lett.m) T.U.I.R.; stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell art.50 T.U.I.R. - agevolazioni previdenziali per i primi cinque anni sono previste dal successivo comma 360.

Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e più in generale di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla L. n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca infatti uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario. (Cass.31840/2014)

Art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente... comma 1 lett. m) T.U.I.R. «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi.. erogati nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto» «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» introdotto dall art. 90 l.289/02 art. 69, co.2 T.U.I.R. come aggiornato dal comma 367 L. 27/12/2017 n.205 Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Risoluzione Ag.Entrate n.38/e 11/4/2014

SPORTIVI DILETTANTI PER PASSIONE O PER LAVORO? L ISTRUTTORE DI NUOTO IL SOCIO CHE SI OCCUPA DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IL GIOCATORE DI HOCKEY IN SERIE A IL SEGRETARIO CHE SI OCCUPA DELLE ISCRIZIONI E DEI TESSERAMENTI IL MAESTRO DI JUDO L ATLETA CADETTO IL GIUDICE DI GARA, IL SEGNAPUNTI, IL CRONOMETRISTA IL SOCIO CHE SI OCCUPA DI APRIRE E CHIUDERE IL CIRCOLO TENNIS IL CONTABILE IL CALCIATORE DI SECONDA CATEGORIA L ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING Il GENITORE CHE ACCOMPAGNA LA SQUADRA IN TRASFERTA PER LA PARTITA DELLA DOMENICA L ALLENATORE DELLA SQUADRA AGONISTICA L ISTRUTTORE DI FITNESS

CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO (ART. 67, LETT. M), TUIR OGGETTIVA: DUE CONDIZIONI Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi devono essere erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale SOGGETTIVA: Dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto

evoluzione della prassi sul concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica Agenzia delle Entrate Risoluzione n.34/e del 26/3/2001 Il regime agevolativo è circoscritto ai compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti sportivi tesserati : soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica Enpals, direzione generale, 27/11/2008 I compensi costituiscono reddito diverso per i percettori soltanto qualora l attività sportiva essi prestata sia funzionale allo svolgimento della manifestazione sportiva ovvero sia connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 38/E del 17/5/2010 L intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell ambito dell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e quindi quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto il requisito del collegamento fra l attività sportiva resa dal percipiente e l effettuazione della manifestazione sportiva Enpals, circolare n.18 del 9/11/09 Non assume alcuna rilevanza che le attività siano svolte nell ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali

La giurisprudenza sul concetto di attività sportiva dilettantistica spettanza dell agevolazione a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni competitive Trib. Torino, 15/4/2010; Trib. Torino, 17/5/2010 n.884; Trib. Venezia, 25/11/2010, n.1060; Trib. Venezia, sez. lav., 12/4/2012 n. 453; Trib. Venezia, sez. lav., 9/3/2012 n. 297; Trib. Venezia, sez. lav. 18/8/2014 n. 536; Cass. 3184/14 per sport va comunemente intesa - secondo quanto è dato leggere dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d'europa - qualunque forma di attività fisica che ha quale finalità l'espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale con la promozione della socializzazione ovvero con il conseguimento di risultati a tutti i livelli L art.35 L.149/09 è una vera e propria norma interpretativa che elimina il dubbio originatosi e perpetuatosi nella prassi circa l applicabilità dell esenzione solo a quelle attività funzionali a manifestazioni sportive dilettantistiche.. è sufficiente, ai fini dell esenzione, solo che vi sia un esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali tutte quelle non aventi carattere professionistico (così come le disciplina la legge 91/81 sul professionismo sportivo) ricomprese in una delle funzioni indicate (formazione, didattica preparazione e assistenza all attività sportiva dilettantistica). Poiché manca una nozione giuridica dell attività sportiva dilettantistica è evidente che anche la didattica (la formazione o l assistenza) applicata ad una attività amatoriale sganciata da future manifestazioni sportive o gare rientra nella categoria delle attività sportive fiscalmente esenti

L ESTENSIONE ALLE ATTIVITA «NON SPORTIVE» collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale art.90 L.289/02 Circolare Agenzia Entrate 22/4/2003 n.21 continuità nel tempo coordinazione inserimento nell organizzazione del committente assenza del vincolo di subordinazione assenza di conoscenze tecnico giuridiche collegate all attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente compiti tipici: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità

La giurisprudenza sugli indicatori diprofessionalità Continuità. Ammontare dei compensi. Competenze tecniche. Trib. Milano, 4111/2011; Trib. Roma, sez.lav.,11/7/13 n.9284; istruttori, tenevano corsi stabili presso l associazione almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per giornata, erano dotati di competenze tecniche e venivano remunerati con contributi significativi se proporzionati all impegno richiesto; Trib. Firenze,sez.lav.,6/6/13 n.671; istruttori e assistenti agli spogliatoi, hanno lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica e hanno percepito compensi non marginali: ivi inclusi un direttore per importi decisamente rilevanti ma anche molti altri collaboratori che avrebbero ricevuto mediamente tra i 5000 e i 6000 euro all anno Trib. Milano, sez.lav. 27/1/2017,n.3308 istruttore : era laureato in scienze motorie e in possesso del titolo di massofisioterapista; aveva concluso con la S.S.D. successivi contratti di collaborazione, osservando orari autonomamente indicati ; aveva percepito compensi che superano la soglia di euro 7500,00 annui; addetti alla reception: operavano, in autonomia, da almeno cinque anni, per almeno sei ore al giorno; tale prestazione era la loro attività esclusiva; avevano percepito compensi di gran lunga superiori a 7.500,00 euro annui Continuità. Prevalenza. Inserimento in turni. Ammontare dei compensi.allenamento in proprio. Le applicazioni caso per caso. Trib. Venezia,sez.lav. n.870/2011; Trib. Venezia, sez.lav., 18/8/2014 n.536;

verso il LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO? La prassi Min. Lav. Circolare prot.37/4036 del 21/2/2014 arginare il contenzioso: peculiarità di ASD/SSD quali realtà occupazionali rispetto alle realtà imprenditoriali - esigenza di graduale introduzione di tutela previdenziale Min.Lav. Interpello n.6/2016 estendere l ambito di applicazione dell art. 2 comma II lett.d) D.Lg.vo n.81/2015 a CONI, FNS,EPS collegamento tra le collaborazioni sportive e l art.67comma I lett.m) [?] INL - Circolare n. 1 del 1/12/2016 La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro

verso il LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO? La giurisprudenza C.App. Firenze, sez.lav., n.683/14 : valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di gestione attraverso le agevolazioni sui compensi C.App. Milano,sez.lav.,n.1172/2014: sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione in quanto la norma ( lett.m) non fa riferimento al requisito della non professionalità C.App. Milano, sez. lav.,n.1206/17: le attività sportive inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico attestante i requisiti stabiliti dalla norma pone una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni. L esistenza di strutture organizzate non esclude il dilettantismo che anzi necessita di collaboratori qualificati C.App. Bologna,sez.lav., n.250/2016: soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi, rimangono fruibili gli sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro C.App. Firenze,sez. lav., n.197/2017: nell art.67 il requisito della professionalità non è richiesto per le attività sportive dilettantistiche; la legge ha inteso favorire la peculiare figura del lavoro nel campo dilettantistico; l agevolazione è consentita al verificarsi delle condizioni soggettive e oggettive come indicate dalla circolare INL n.1/2016

La circolare INL n.1/2016 necessità di definire il campo di applicazione dell art. 67 specificità del settore: normativa speciale e trattamento differenziato ASD/SSD riconosciuta dal CONI attraverso l iscrizione al registro mansioni rientranti sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni la qualifica acquisita attraverso corsi di formazione non è requisito di professionalità

NUOVE PROSPETTIVE E AUSPICI A completamento della manovra di bilancio 2019-2021, il Governo dichiara, quali collegati alla decisione di bilancio:... Disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive; NADEF 2018 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 27/9/2018