Il Comune paga l'irap sull'indennità del sindaco uscente

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1 Il Comune paga l'irap sull'indennità del sindaco uscente di Cinzia Bondì Pubblicato il 31 maggio 2010 quando i compensi degli amministratori degli Enti locali sono soggetti ad IRAP? Premessa L indennità di fine mandato percepita dai sindaci e dai presidenti delle Province è disciplinata dall art. 82, c. 8, lett. f) del TUEL 267/2000. Precisamente l art. 23 della legge 265/1999 (trasfuso nell art. 82 del decreto legislativo n. 267), ha stabilito, tra l altro, che fosse prevista con decreto ministeriale l integrazione dell indennità dei Sindaci e di Presidenti delle Province a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. Il decreto interministeriale adottato dal Ministero dell Interno, di concetto con il Ministero della Economia e delle Finanze, in data 4 aprile 2000, recante il n. 119, all art. 10 prevede che a fine mandato l indennità dei Sindaci e di Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile 1

2 spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all anno. Condizione sottostante il diritto alla suddetta indennità è la durata del mandato elettivo che, in ogni caso, deve essere superiore a 30 mesi (art. 1, c. 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Nell ordinamento legislativo italiano non esiste nessuna disposizione legislativa che disponga come debba essere determinato il suddetto trattamento di fine rapporto. Sulla questione circa le modalità di calcolo e di definizione di tali somme, si è espresso il Ministero dell Interno con la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 specificando come l emolumento in questione debba essere commisurato al compenso effettivamente corrisposto tenuto conto che l integrazione dell indennità di funzione mensile è da ritenere un emolumento strettamente connesso al compenso e alla misura in cui questo è stato corrisposto per ciascun anno di mandato. Il Ministero ha altresì ribadito che l importo da liquidare, nelle ipotesi in cui l indennità di funzione del sindaco subisca variazioni nel corso del mandato, va calcolato sull esatto importo, concretamente erogato in ciascun anno, e non sull ultima indennità percepita. Il Consiglio di Stato Sezione prima, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato si è espresso in senso conforme argomentando è convincente quindi la tesi che il calcolo dell indennità di fine mandato sia basato su quanto effettivamente corrisposto, e che, quindi, essa non sia per niente dovuta agli Amministratori cui, per uno dei motivi innanzi indicati, non sia stata corrisposta alcuna indennità mensile di 2

3 funzione: tale tesi è la più congruente con l espressione normativa integrazione. La risoluzione n. 29/E del 15 aprile 2010 dell Agenzia delle Entrate L indennità di fine mandato corrisposta dall Amministrazione comunale al sindaco uscente, concorre alla determinazione della base imponibile Irap? E questo il quesito cui risponde l Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29/E del 15 aprile 2010 a seguito di istanza d interpello presentata da un Comune che con la stessa chiedeva, inoltre, se detta indennità, determinata in ragione della durata del mandato e dei compensi corrisposti, in caso di risposta affermativa, andasse inclusa nell imponibile Irap, interamente nel suo ammontare lordo o se nei limiti previsti ai fini Irpef decurtata cioè dell importo di euro 309,87 per ogni anno di mandato. Ad avviso dell Amministrazione, l indennità in argomento non concorre alla determinazione della base imponibile Irap per la sua natura di indennità equipollente al TFR e, pertanto, analoga al TFR corrisposto ai dipendenti. 3

4 L analisi dell Agenzia delle Entrate In materia di Irap, per le Amministrazioni pubbliche, il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, prevede all art. 10-bis) i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. 4

5 Il valore della produzione netta, che costituisce l imponibile Irap, è determinato con metodi diversi a seconda che il soggetto passivo svolga o meno attività commerciale. Ci riferiamo, in estrema sintesi, al cd. metodo analitico e al cd. metodo retributivo. Il primo determina la base imponibile operando un confronto algebrico tra proventi ed oneri di produzione ed escludendone alcune voci; il secondo, sommando i compensi per lavoro dipendente, assimilato od autonomo occasionale. Quest ultimo criterio vale sia per gli enti non commerciali privati (art. 10 D. Lgs. n. 446/1997) che per le Amministrazioni pubbliche, con la differenza che, per gli enti non commerciali la base imponibile si determina secondo il criterio di competenza (art. 10-bis D.Lgs. n. 446/1997), per gli enti pubblici, secondo quello di cassa (decreto legislativo 506/1999). Concorrono, pertanto, alla determinazione dell Irap retributiva : le retribuzioni erogate al personale dipendente; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all articolo50 del TUIR; i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 50 comma 1, lettera c-bis), nonché i compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all articolo 67, comma 1, lettera l), del citato testo unico. 5

6 L indennità di fine mandato, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. g in quanto indennità comunque denominata, percepita per cariche elettive e per le funzioni di cui alla Legge n. 816 del 27 dicembre 1985 (es. sindaci, assessori comunali e provinciali), così come gli assegni vitalizi percepiti a seguito della cessazione delle suddette cariche, rientra tra i redditi assimilati a i redditi di lavoro dipendente e, quindi, spiega l Agenzia delle Entrate, concorre a formare la base imponibile dell Irap. Il relativo ammontare va determinato, dispone l attuale art. 52 del Tuir ai sensi dell art. 50 Tuir e cioè, secondo le regole che valgono per la tassazione ai fini Irpef. Le conclusioni L Agenzia delle Entrate conclude facendo osservare che, trattandosi di indennità legate nella loro commisurazione alla durata dell incarico, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 17, c. 1 lett. a) del Tuir tassazione separata e, in particolare, dell art. 19, comma 2 bis, del Tuir che prevede un abbattimento per ciascun anno di mandato di un importo pari ad euro 309,87, con esclusione dei periodi 6

7 di annualità convenzionale. Detto principio era già stato ribadito nella circolare n. 24 del 16 febbraio Non rileva quindi l analogia con il TFR erogato ai dipendenti. Le retribuzioni erogate ai dipendenti confluiscono, infatti, nella base imponibile Irap nella stessa misura rilevante ai fini della base imponibile previdenziale di cui all articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall articolo 6del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (circolare 9 aprile 1998, n. 97/E). Poichè, però, il TFR, per legge, non concorre alla determinazione della base imponibile previdenziale, non concorre nemmeno nella base imponibile Irap. Con la risoluzione n. 24 del 16 febbraio 2001 l Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all articolo 47 (attuale art. 50 TUIR) del TUIR, concorrono a formare la base imponibile IRAP, nell importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis (attuale art. 52 TUIR), prescindendo, quindi, dall eventuale rilevanza che assumono ai fini dell imposizione previdenziale. 31 maggio

8 Cinzia Bondì 8

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