BULLISMO - REATI COMMESSI DAI MINORI- NORME A TUTELA DEI MINORI. Franco Morizio Vice Comandante del Corpo P.M. di Lecco



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BULLISMO - REATI COMMESSI DAI MINORI- NORME A TUTELA DEI MINORI Franco Morizio Vice Comandante del Corpo P.M. di Lecco SESSIONI SPECIALI SPECIALE SUL P.M. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale) MINORI E POLIZIA LOCALE Dove finisce la tutela e dove inizia la repressione Giovedì 16 Settembre, pomeriggio

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IL BULLISMO Davanti alle notizie riportate quotidianamente sui giornali è necessaria una riflessione riguardo a questo grave fenomeno che denota sempre atti ed azioni compiute con cattiveria, crudeltà, non rispetto degli altri, aggressività. Nella carta di riconoscimento del bullo troviamo, quali segni particolari, un comportamento spavaldo, violento, arrogante e sfrontato. Mobbing, così viene definito in Scandinavia, specialmente in Norvegia e Danimarca; Mobbning è il termine utilizzato in Svezia e Finlandia. In Italia il termine bullismo deriva dalla dizione anglosassone bullying (prepotente, bullo). Innanzitutto dobbiamo affermare che oggi il bullismo è da considerarsi un fenomeno che coinvolge anche culture diverse, con manifestazioni più o meno gravi. E imprescindibile mettere in evidenza l aspetto legato ai cambiamenti in atto nelle nostre città, in particolar modo riguardo al cambiamento della relazione tra culture e territorio e la necessità di rivedere, raccogliere, analizzare e studiare la produzione di significati, simboli e segni che le popolazioni ora producono nel tempo all interno del nostro territorio; la mobilità è aumentata vertiginosamente e dobbiamo quindi tenere presente il conseguente cambio di relazione interculturale in atto ed essere tutti quanti più preparati ad affrontare le problematiche emergenti. Gli elementi che caratterizzano una cultura ne determinano anche l identità e quindi l appartenenza a un territorio ben definito. Durante l attività di servizio abbiamo potuto toccare con mano il fenomeno dell ibridazione culturale dovuta alla contaminazione tra diverse culture, tipiche delle metropoli globali (global cities città globali metropoli globali: New York Londra Tokio Toronto Miami Sydney San Paolo), dove culture diverse si incontrano e danno vita a nuove culture che sono il frutto della sommatoria di elementi propri di ciascuna cultura e presenti nello stesso quartiere, nello stesso territorio. La promiscuità geografica è un fenomeno derivante dalla presenza su uno stesso territorio di più culture, che si trovano in quell ambito spaziale perché trasportate per motivi di varia natura (etnici, commerciali, turistici ); un fenomeno che punta molto sullo sviluppo dei mezzi di trasporto. Parliamo allora della forma di bullismo più grave; bullismo nostrano e bullismo importato, da cui nasce sicuramente un bullismo ibrido; che prende un po da questo e un po da quello. Il colore della pelle non importa, il bullismo lo troviamo dappertutto. Il bullismo si può presentare ed essere messo in atto con azioni diverse; quali minacce, più o meno gravi, sia fisiche che psicologiche, aggressioni singole o di gruppo.o meglio di branco (che si riunisce spontaneamente quale gruppo aggressivo), lesioni più o meno gravi. 3

Tre i connotati del bullismo: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria (sproporzione, squilibrio, disarmonia) nelle relazioni. Le forme di bullismo avvengono sotto forma di minacce, estorsioni, diffamazioni, ingiurie, furti, danneggiamento di oggetti e anche con gravi violenze o molestie fisiche e sessuali, fino ad arrivare allo stupro di gruppo, avente come soggetti proprio i componenti del cosiddetto branco, capitanati dal leader o meglio ancora dal capo branco; tutti coalizzati contro la loro vittima designata. Gli atti di bullismo possono essere messi in atto in ogni luogo dove si trovano i gruppi di ragazzi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle classi, nei cortili, nei convitti, nei bagni, negli spogliatoi, nelle palestre, nei laboratori, nelle biblioteche, nei corridoi, nei percorsi casascuola, nei giardini pubblici, negli oratori, negli alberghi, durante le gite scolastiche. QUANDO DAL BULLISMO PASSIAMO AL TRAGICO EVENTO Un tragico ricordo, un grave episodio di bullismo esasperato dove due minorenni il 20 aprile 1999, presso The Colombine High Scholl, imbracciarono il fucile per sparare ai loro compagni per poi, in diretta video, togliersi la vita. Questo sarà uno spunto di riflessione durante il nostro incontro di Riccione 2010 perché, altro fattore da non sottovalutare, è la gestione delle emozioni del personale di polizia che interviene laddove è successo qualcosa di veramente grave. Ci troviamo spesso, nello stesso tempo, nei panni di coloro che devono effettuare i primi rilievi di polizia giudiziaria, ad esempio durante un rilievo di incidente stradale mortale, e di quelli che contestualmente devono controllare, dominare la situazione e dirigere le prime indagini. Vorrei porre alla vostra attenzione un elemento importante come quello delle emozioni, della paura, della concitazione, della necessità di stabilire un equilibrio per affrontare la situazione, spesso a volte drammatica, dei sentimenti provati da coloro che sono gli attori del grave episodio e da noi stessi che interveniamo in situazione tragiche, dove alcune persone hanno magari perso la vita e laddove arriva anche il familiare. La situazione si potrà dominare solamente con grande professionalità e soprattutto con grande esperienza. L IMPORTANTE RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE E per questo che sono pienamente convinto che la formazione del personale della Polizia Locale oggi è necessaria, anche in questo campo, per saper meglio affrontare le diverse situazioni, per applicare meglio le norme, per far meglio il nostro lavoro, per meglio gestire le diverse situazioni. Norme poi che sono in continuo cambiamento e non finiscono mai di richiedere approfondimenti e discussioni; in questo caso in particolar modo quelle riferite ai minori. 4

Quello della formazione del personale della Polizia costituisce un passaggio fondamentale e obbligato per rendere concreta una moderna professionalità, basata non solo su contenuti tecnici ma contraddistinta da spiccate capacità organizzative, gestionali e relazionali interpersonali. E altrettanto vero che un ideale livello di preparazione tecnica e giuridica raffigura una competenza indispensabile per un più sicuro, efficiente ed efficace svolgimento delle mansioni di Polizia Locale. Se facciamo una riflessione ci accorgiamo che ogni giorno, sempre di più, la gente si rivolge proprio agli organi di Polizia per trovare risposte ai propri quesiti; la gente, talvolta, chiede informazioni su argomenti che non interessano direttamente la Polizia; e una puntuale risposta la trova sempre. La nostra vicinanza e visibilità sul territorio crea un anello di collegamento diretto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; bene è proprio per questo che la Polizia Locale può e deve essere parte attiva nel contrasto al fenomeno del bullismo. Ogni minima segnalazione può trasformarsi in spunto investigativo, senza tralasciare i minimi particolari; che essa venga direttamente dalla vittima del bullismo, che ci giunga da parte di amici e conoscenti, dai coetanei, dagli educatori, dai catechisti, che essa arrivi dagli insegnanti, dai parenti, da persone che hanno sentito ho hanno assistito all evento (i cosiddetti spettatori). Pensiamo per un attimo all importante ruolo della Polizia Locale davanti alle scuole finalizzato all attraversamento degli alunni laddove può avvenire, in ogni momento, una segnalazione importante. Innanzitutto, è necessario saper individuare chi è la vittima, chi sono gli appartenenti al branco, chi è il capo branco, quali sono le persone che hanno assistito all episodio di bullismo per poi intervenire segnalando quei comportamenti certi, aventi rilevanza penale (es. maltrattamenti, lesioni, rapina, minacce, violenza, ingiurie, furto, ecc.). Sono ipotizzabili diversi interventi, ad esempio nei confronti delle singole persone (bulli, vittime, difensori), oppure nei confronti della classe intera (rispetto e condivisione delle regole) o della comunità scolastica tramite una metodo integrato scolastico. Di fondamentale importanza è il ruolo rivestito dai genitori e dagli insegnanti, anche sotto il profilo della pura prevenzione del fenomeno. L insegnante attento potrà concentrare massima attenzione durante le lezioni, nei luoghi di studio e di ritrovo degli studenti, durante le pause, nei locali frequentati dai ragazzi. Inoltre, dovrà porre in essere una grande capacità di ascolto per poter intervenire tempestivamente, anche mediante la sinergia dell intero gruppo docenti, intensificando la presenza di adulti laddove vengano segnalati episodi di bullismo. Soprattutto, sono convinto, è necessaria una strategia di intervento basata sulla divulgazione di una cultura appropriata, specialmente consolidata sulla prevenzione del fenomeno, 5

promuovendo azioni formative e anche informative rivolte alla cittadinanza, al fine di far conoscere le modalità di intervento congiunto dei familiari, degli insegnanti, degli educatori e della collettività per contrastare tale fenomeno. Soprattutto, sono convito, che la cosa più importante, fondamentale, necessaria e insostituibile è una buona educazione trasmessa ai giovani nell ambito familiare. DOVE INIZIA LA TUTELA E DOVE INIZIA LA REPRESSIONE A seguito dell entrata in vigore dell ultimo Pacchetto Sicurezza sono state introdotte nuove norme a tutela dei minori; in particolar modo alle circostanze aggravanti comuni previste dall art. 61 c.p. è stato aggiunto il comma 11 ter, che prevede quale nuova circostanza aggravante, l ipotesi di chi commette un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (che si aggiunge alle circostanze aggravanti comuni già esistenti e cioè l'avere agito per motivi abietti o futili; l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, 6

nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; se il fatto e'commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale). Altra nuova circostanza aggravante viene configurata anche la compartecipazione nella commissione di un reato per il quale è previsto l arresto in flagranza, di chi abbia indotto a commetterlo un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi. Ai sensi dell art. 527 secondo comma c.p., per il delitto di atti osceni in luogo pubblico è prevista l aggravante del fatto commesso all interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Trattasi di circostanza ad effetto speciale per la quale è previsto l aumento della pena da un terzo alla metà. LA SOTTRAZIONE O IL TRATTENIMENTO DI MINORE ALL ESTERO Una nuova ipotesi di reato è stata introdotta con l art. 574 bis c.p. che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, la sottrazione e il trattenimento di minore all estero, contro la volontà del genitore o del tutore in modo da impedire, in tutto o in parte, l esercizio della potestà genitoriale. La pena è diminuita (da sei mesi a tre anni di reclusione) se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto quattordici anni e che abbia prestato il proprio consenso. Se i fatti indicati sono stati posti in essere da uno dei due genitori in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell esercizio della potestà genitoriale. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Prostituzione minorile Pornografia minorile - Detenzione di materiale pornografico - Pornografia virtuale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - Tratta di persone - Acquisto e alienazione di schiavi - Associazione per delinquere Al primo comma dell art. 585 c.p. é stato previsto che le circostanze aggravanti indicate in tale norma si applichino anche in relazione al delitto di cui all art. 583 bis C. P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); mentre all art. 600 sexies c.p., al 5 comma, è stabilito che: nei casi previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 7

IL REATO PREVISTO PER COLUI CHE SI AVVALE DI UN MINORE PER MENDICARE Un nuovo delitto è stato introdotto con l art. 600 octies, che sostituisce l ipotesi contravvenzionale già disciplinata dall art. 671 C. P. (ora abrogata). La norma punisce con la reclusione fino a tre anni e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. LA DECADENZA DALL ESERCIZIO DELLA POTESTA DEL GENITORE E L INTERDIZIONE PERPETUA L art. 602 bis c.p. prevede le pene accessorie della decadenza dall esercizio della potestà del genitore e dell interdizione perpetua da qualsiasi altro ufficio attinente all amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo). IL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA IN DANNO DI UN MINORE L art. 605 c.p. (sequestro di persona) prevede che chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. All art. 605 c.p. sono stati introdotti i commi tre, quattro e cinque; il comma 3 prevede che se il delitto di sequestro di persona è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di talune delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Il comma 4 prevede che si applica la pena dell ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato. Il comma 5 prevede, invece, che le pene previste dal terzo comma sono diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera concretamente: affinchè il minore riacquisti la propria libertà; per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. 8

IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE NUOVA AGGRAVANTE nr. 5 bis art. 609 ter c.p. Art. 609 bis Violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita'fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatti; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita'la pena e'diminuita in misura non eccedente i due terzi. Art. 609 ter Circostanze aggravanti La pena e'della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita'di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta'personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e'della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e'commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. All art. 609 ter c.p. è stato introdotto il n. 5 bis, che prevede quale nuova circostanza aggravante il fatto che il delitto di violenza sessuale sia stato commesso all interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. Facendo seguito alla prima parte della relazione, dove abbiamo analizzato le modifiche introdotte a tutela dei minori dal recente Pacchetto Sicurezza, vorrei ora proporre alcuni quesiti prospettando le procedure operative nel caso in cui sia il minore a commettere il reato. E SE IL REATO E COMMESSO DAL MINORE? In generale, quando può essere eseguito l accompagnamento di persone in ufficio? L accompagnamento di persone presso gli uffici della Polizia Giudiziaria può essere eseguito: quando è necessario procedere all identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nei confronti di persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti 9

In quale momento può essere eseguito l accompagnamento in ufficio? Nel momento in cui dette persone si rifiutano di farsi identificare, ovvero forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi da ritenere che essi siano falsi Nel caso di un minore? Nel caso di minore, dell avvenuto accompagnamento in ufficio, sarà data immediata notizia al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Inoltre a chi deve essere comunicato l accompagnamento in ufficio del minore? Contestualmente, l accompagnamento in ufficio del minore dovrà essere comunicato: al genitore all esercente la potestà genitoriale all affidatario o, in alternativa, a persona da questi incaricata Chi esercita le funzioni nel procedimento a carico dei minorenni? Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; il tribunale per i minorenni (che esiste in ogni distretto sede di Corte d Appello, ed é composto da un Magistrato di Corte d Appello, da giudici togati e da giudici onorari); il procuratore generale presso la corte di appello; la sezione di corte di appello per i minorenni; il magistrato di sorveglianza per i minorenni. E consentito il fermo di minorenne indiziato di delitto? Ai sensi dell art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni. E se il minore ha commesso un reato? Si dovrà dare immediata notizia al Pubblico Ministero, nonché ad uno dei seguenti soggetti: il genitore 10

l esercente la potestà genitoriale l affidatario o, in alternativa, a persona da questi incaricata che, successivamente, si procederà a consegnare a loro stessi il minore il quale, in caso di reato accertato, dovrà essere tenuto a disposizione dell A.G. Ogni minore denunciato o arrestato va compiutamente generalizzato ed identificato, eventualmente con verifiche anagrafiche. (Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 - Art. 16 - Arresto in flagranza - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23 del medesimo D.P.R., può essere disposta la misura della custodia cautelare. - Art. 18 Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. - Art. 18-bis Accompagnamento a seguito di flagranza - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. 3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. 4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5). 11

E se non troviamo nessuno dei tre soggetti? Nel caso di irreperibilità oppure di manifesta inidoneità di uno dei predetti soggetti (genitore, esercente la potestà genitoriale, affidatario o, in alternativa, persona da questi incaricata), verrà dato avviso al Pubblico Ministero, il quale potrà disporre che il minore venga condotto presso centro di prima accoglienza o in alternativa presso una comunità pubblica. Per quanto tempo il minore può essere trattenuto presso l ufficio? Il minore potrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario agli adempimenti richiesti dal caso specifico (in ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore). Possiamo sottoporre il minore ad esame auxologico? Prima di sottoporre il minore all esame auxologico (esame radiologico che consiste nella misurazione del carpo per l individuazione dell età biologica) sarà necessario sottoporre il minore ai rilievi AFIS Automated Fingerprint Identification System (Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte), per verificare se in passato il minore stesso fosse già stato fotosegnalato ed identificato. Se non già fotosegnalato in precedenza, rientra nella facoltà della Polizia Giudiziaria, ai fini dei relativi accertamenti sull età del minorenne, avanzare richiesta alla struttura sanitaria per sottoporlo ad esame auxologico, diretto ad accertarne l età presunta. Possono essere divulgate notizie o immagini idonee a consentire l identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento? Ai sensi dell art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento; tale disposizione non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica. Cosa intendiamo per soggetto non imputabile? L art. art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Chi è il soggetto imputabile? Ai sensi dell art. 98 c.p. è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. 12

Se il minore sarà dichiarato pericoloso potrà essere sottoposto a misura di sicurezza? Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. 202 c.p., quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p. E nel caso di minore non imputabile? Ai sensi della art. 224 c.p. qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. Le disposizioni si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98 c.p. E nel caso di minore imputabile? A norma dell art. 225 c.p. quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo 224 c.p. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità. E se il minore è delinquente abituale, professionale o per tendenza? A norma dell art. 226 c.p. il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro. Quando il minore socialmente pericoloso può essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari? Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari. Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il 13

minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso. IL PROVVEDIMENTO DELLA PERMANENZA IN CASA A CARICO DEL MINORE In cosa consiste il provvedimento che dispone la permanenza in casa? Il Giudice, con il provvedimento che dispone la permanenza in casa, prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Rientra nella facoltà del giudice, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Che obbligo ricade sui genitori del minore? I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti, nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare? Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale. E nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti? Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. IL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN COMUNITA A CARICO DEL MINORE In cosa consiste il provvedimento che dispone il collocamento in comunità? Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 14

E nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti? Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Quando può essere applicata la custodia cautelare? La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. Il giudice può disporre la custodia cautelare: se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Quali possono essere le sanzioni sostitutive a carico del minore? Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. 15

Quali sono i fondamentali principi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448? Essi sono ricollegati: al principio della minima offensività, il quale prevede che il minore che è entrato nel circuito penale possa uscirne quanto prima al fine di evitare la "vittimizzazione secondaria", riguardo alla sua personalità e alle conseguenze nel coinvolgimento nel contesto sociale e soprattutto familiare, per la situazione che si verrebbe a creare con la inesorabile mancanza dei processi educativi abituali ("finalizzazione educativa il processo non deve interferire sulla continuità educativa) all attitudine responsabilizzante, facendo sì che il soggetto minore entrato nel circuito penale possa agire quale parte attiva, da persona in primo piano e non da soggetto indifferente, disinteressato, inoperoso privo d attività e d iniziativa (azione volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolative ancorate a principi socialmente condivisi). Il minore diventa attore principale delle dinamiche in atto con facoltà di operare anche scelte personali. 16