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VERBALE DI ACCORDO In data odierna si sono incontrate l Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e le Segreterie Nazionali FILT/RCGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI. Le parti, PREMESSO CHE intendono, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dalle successive integrazioni e modificazioni, nonché dall Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dai citati atti normativi; convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba essere perseguita con comune impegno in tutti i luoghi di lavoro indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di dipendenti ivi impiegati, ritengono che sia necessario realizzare una significativa esperienza sulla materia; sottolineano come l intero quadro possa subire mutamenti non appena siano istituite le R.S.U.; considerano l Alitalia, quale società esercente attività di Servizio di Trasporto Aereo, un unica unità produttiva finalizzata alla produzione di servizi dotata nel suo insieme di autonomia tecnico funzionale e finanziaria, che, in relazione all articolazione di attività connesse, necessita di una diffusione nel territorio; tutto ciò premesso, le parti - per quanto riguarda il personale di terra - stabiliscono quanto appresso: 1) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE la distribuzione sul territorio delle attività dell Alitalia, ferma restando la unicità tecnico funzionale della stessa, rende opportuno distribuire su tre aree omogenee la presenza dei rappresentanti per la sicurezza; dette aree si ottengono integrando tra di loro i criteri della territorialità con quello della omogeneità delle attività svolte, che si riflette sul piano sostanziale in analogia di situazioni ambientali e di rischi prevalenti. Alla luce di ciò, si individuano per il personale di terra le seguenti Aree Omogenee: Magliana, Flumicino e Periferia Italia. Data l articolazione territoriale dell attività aziendale, le parti convengono di istituire a livello nazionale una Commissione Paritetica, che si occuperà della gestione delle problematiche - nell ottica ispiratrice del D.Lgs. 626/1994 e dell Accordo Interconfederale citato - al fine di ricercarne la definizione. La Commissione Paritetica è composta da tre membri aziendali e tre membri di parte sindacale, nominati dalle O.S.L. firmatarie del presente accordo e si riunisce a istanza di parte. Tale Commissione viene istituita in via sperimentale per un anno ed il numero dei componenti, in caso di abolizione della stessa verrà riassorbito nella quantità prevista al successivo punto 2). Nota al punto 1) le parti ribadiscono che la Commissione Paritetica non limita e non si sovrappone alle prerogative del r.l.p.s., ma intende costituire un momento di raccordo e di sintesi delle diverse esperienze.

2) RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA Ai sensi dell art. 18, com. 60 D.Lgs. 626/1994, per l intera Unità Produttiva aziendale viene stabilito un numero complessivo di 18 rappresentanti per la sicurezza, così redistribuiti tra le varie Aree Omogenee: Fiumicino: 6 r.l.p.s. Roma: 2 r.l.p.s. (1 NCD e 1 UP Roma) Periferia Italia: 10 r.l.p.s. In considerazione della necessità di legare quanto più possibile la presenza del r.l.p.s. alla realtà geografica che lo esprime, la Periferia Italia viene ulteriormente suddivisa nei seguenti collegi elettorali, ognuno dei quali elegge il numero di r.l.p.s. indicato: Sicilia 2 Sardegna 1 Campania-Calabria-Puglia 2 Toscana-Marche-Umbria-Abruzzo-Emilia Romagna 1 Piemonte-Liguria 1 Lombardia 2 Triveneto 1 La relativa nomina, che avverrà secondo le previsioni e le procedure di cui all Accordo interconfederale 22 giugno 1995, diverrà efficace nei confronti della Società non appena sarà comunicata dalle Segreterie Nazionali secondo le modalità in vigore per la nomina delle R. S. A. 3) ELEZIONI DEI R.L.P.S. Le elezioni, che verranno indette entro e non oltre il 31 marzo 1997, si terranno secondo le previsioni del citato Accordo Interconfederale e sono aperte alle candidature di lavoratori presentate da altre Organizzazioni Sindacali, purché siano costituite con proprie rappresentanze. Le Organizzazioni che presenteranno candidature potranno indicare un lavoratore per ogni Area Omogenea da destinare alle attività elettorali; per l Area Omogenea della Periferia Italia il numero è elevato a tre per ogni Organizzazione. 4) PERMESSI

Ad ogni r.l.p.s. spettano 40 ore annuo di permesso retribuito per svolgere le attività di competenza, secondo quanto disposto in merito dall Accordo Interconfederale e dell art. 19 D. Lgs. 626/94. I permessi del r.l.p.s. verranno richiesti con le stesse modalità oggi in vigore per i permessi delle r.s.a. 5) FORMAZIONE le parti, nel comune e ribadito impegno a dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni del D.Lgs. e dell Accordo Interconfederale in uno spirito di reciproca collaborazione tesa a trovare soluzioni eque e compatibili, si danno atto dell importanza che la formazione riveste nello scenario complessivamente delineato dalla normativa legale e contrattuale citata. In tal senso la Società si impegna ad attuare tempestivamente un programma di idonea formazione rivolto ai r.l.p.s. attraverso la propria struttura di Prevenzione e Protezione. 6) MODALITÀ DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO Le parti concordano sull opportunità che l accesso ai luoghi di lavoro da parte del r.l.p.s. avvenga di preferenza contestualmente ad un rappresentante del Servizio Sicurezza e Prevenzione, al fine di poter avviare immediatamente una più puntuale analisi dei problemi e delle soluzioni possibili. 7) VERIFICA Le parti convengono di rincontrarsi entro un anno dalla stipula del presente accordo per verificarne l attuazione pratica. 8) RINVIO E ABROGAZIONI Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge e all Accordo Interconfederale vigente. Contestualmente vengono abrogati gli accordi vigenti in materia di commissioni e\o altri tipi di organismi con competenza nelle materie oggetto del D.Lgs. 626\1994. Le parti si impegnano, altresì, ad inserire, in sede di ipotesi di rinnovo del Nazionale di Categoria, una disciplina generale della materia, in coerenza con il disposto del D.Lgs. 626/1994. Roma, 13-12-96 ALITALIA Linee Aeree Italiane S.p.A. FILT/CGIL FIT/CISL UILTRASPORTI

Allegato al verbale di accordo del 13-12-96 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE ALITALIA: AREE DI INTERVENTO Tale Commissione svolgerà i compiti di coordinamento delle attività di gestione delle problematiche - nell ottica ispiratrice del D.Lgs. 626/94 e dell accordo interconfederale citato ed in particolare di: - contribuire alla elaborazione di linee guida per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza; - monitorizzare gli interventi formativi o di altra natura nel campo dell igiene e della sicurezza sul lavoro, anche individuando modalità di reperimento di finanziamenti della U:E: e degli enti pubblici nazionali; - promuovere lo scambio di informazione e valutazioni in merito all applicazione della normativa; - valutare ed esprimere pareri in merito alle proposte di normativa comunitaria e nazionale anche al fine dell individuazione di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative e parlamentari; - promuovere l informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza; - raccogliere i nomi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tenere il relativo elenco, - monitorare lo stato di applicazione della presente intesa e del D.Lgs. 626/94. Tale Commissione è prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione di cui all art. 20 del D.Lgs. 626/94, La sede della Commissione è a Roma. Nota a verbale In relazione all accordo del 13/12/1996, le parti convengono che per i r.l.p.s. eletti per l Area Omogenea Periferia Italia, l Azienda fornirà un biglietto aereo gratuito qualora, nell espletamento del proprio incarico, abbiano reale necessità di raggiungere luoghi di lavoro diversi da quelli in cui prestano la propria attività, con un tetto annuo massimo complessivo di quaranta biglietti. Per i componenti di nomina sindacate della Commissione Paritetica, la spettanza annua è di cinque biglietti per ciascun componente. Il biglietto verrà richiesto dalla Segreteria Nazionale della federazione cui appartiene il r.l.p.s. o il componente la commissione Paritetica alla Funzione Relazioni Industriali con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla partenza, salvo i casi di comprovata gravità ed urgenza. Nei casi di cui sopra, l Azienda, inoltre, mette a disposizione del r.l.p.s. il proprio servizio mensa alle stesse condizioni vigenti per il personale in servizio in loco.

Ove non sia possibile il trasferimento per mezzo dell aereo, la società rimborserà ai r.p.l.s. il biglietto ferroviario per un viaggio di andata e ritorno in 2 classe, previa preventiva comunicazione con un preavviso minimo di almeno due giorni e comunque a fronte della presentazione del documento di viaggio.