GRUPPO PSICOLOGIA FORENSE Istituito dallo ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA Coordinatori: G. Callero C.M. Calabrese
Il Giudice Onorario al TM. Dott. Cesare Maria Calabrese Dott.ssa Lorenza Ferrari
Lo psicologo Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni Brevi cenni su: - LA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IL GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Gli psicologi possono esercitare funzioni decisionali nell ambito dei collegi, in qualita di Giudici Onorari, del Tribunale per i Minorenni
-Il Tribunale per i Minorenni ( T.M. ) e stato costituito nel 1934 ( R.D.L.20/7/1934 ) Perche i minorenni che avessero commesso reati venissero giudicati da un organo specializzato, a composizione mista,di giudici professionali ( i giudici togati ) e di cittadini esperti in scienze umane ( i giudici onorari ). Successivamente al tribunale furono attribuite varie competenze anche in materie civili.
-Il nostro Tribunale per i Minorenni e unico per tutta la regione Liguria ed e composto da sei giudici togati ( di cui uno e il presidente ) e da venti giudici onorari.
-Il T.M. decide sempre come organo collegiale. Il collegio e composto da quattro giudici: due giudici togati ( il presidente e un giudice a latere ) due giudici onorari ( un uomo e una donna ) Ciascuno dei quattro dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.
Il G.U.P. e invece un collegio composto da tre membri : un giudice togato,che lo presiede, e due giudici onorari. Il G.U.P. decide i processi penali in Udienza Preliminare.
LE COMPETENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI COMPETENZA PENALE COMPETENZA CIVILE COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE COMPETENZA ADOZIONE INTERNAZIONALE
COMPETENZA PENALE Il T.M. giudica tutti i reati commessi da minorenni dai quattordici ai diciotto anni (al di sotto dei quattordici anni il nostro sistema penale non interviene).
COMPETENZA CIVILE Sono di esclusiva competenza del TM: 1 ) i provvedimenti a tutela dei minori i cui genitori esercitano male la potesta 2 ) l affidamento di figli di genitori non sposati 3 ) l accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternita e maternita 4) le dichiarazioni di interdizione o inabilitazione di minori quando sussista incapacita di intendere e volere 5) l autorizzazione al matrimonio di minori.
COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE Il TM interviene con la dichiarazione di adottabilita, nelle situazioni in cui i figli sono gravemente trascurati o maltrattati, da far ritenere che i genitori non siano idonei a farli crescere senza danni ( L.184/83 e L.149/01 ). Quando e stata dichiarata l adottabilita del minore il TM sceglie, con la c.d. procedura di abbinamento, tra le coppie che hanno dato disponibilita all adozione nazionale,quella che appare piu adatta alle necessita del minore.
COMPETENZA ADOZIONE INTERNAZIONALE La competenza del T.M. qui e limitata a: decidere sull idoneita all adozione internazionale delle coppie aspiranti. Rendere efficaci in italia i provvedimenti stranieri di adozione. - - - - 0 - - - -
Il Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni
Il ruolo del Giudice Onorario Secondo l art.2r.d.l.1040 del 1934,la legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni, modif.dalla legge 27.07.1956,n 888 : in ogni Corte di Appello,o di Sezione di Corte di Appello e istituito il Tribunale per i Minorenni composto da un magistrato che lo presiede,da un magistrato di tribunale e da due cittadini,un uomo ed una donna benemeriti dell assistenza sociale,scelti tra i cultori di biologia,di psichiatria,di antropologia criminale,di pedagogia,di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta.
Il giudice onorario ( G.O.) tutta la durarta dell incarico ( triennale ripetibile) e tenuto ad osservare i principi deontologici del Giudice. Questo significa che nell esercizio dell attivita e terzo e non e parte,non svolge un ruolo di consulente o di aiutante dei giudici togati,ma e anch egli giudice con pari dignita e deve decidere secondo scienza e coscienza.
Il G.O. non puo essere CTU né CTP : non puo effettuare consulenze tecniche o perizie né di parte né di ufficio, in casi che sono o che poterbbero diventare di pertinenza del TM.
L attivita del G.O. si sviluppa mediante la partecipazione ai collegi giudicanti,penali e civili,nonche con lo svolgimento dell attivita istruttoria civile la Volontaria Giurisdizione,la c.d. V.G., che puo essere delegata dal collegio al singolo giudice,sia onorario che togato, (ad esempio quando e utile sentire i genitori o un minore) e che sucessivamente deve riferire in collegio.
Tra le attivita del G.O. c e anche quella di esaminare le coppie aspiranti all adozione internazionale, sia per scegliere la coppia piu adatta per l abbinamento a bambini dichiarati adottabili,nell adozione nazionale
L attivita del G.O. si puo quindi riassumere con la: 1 ) partecipazione alle camere di consiglio civili, 2 ) assistenza alle udienze civili di opposizione all adottabilita, 3 ) assistenza alle udienza dibattimantali, 4 ) assistenza alle udienze penali preliminari ( G.U.P. ), 5 ) ascolto di genitori di minori nella attivita di V.G., 6 ) partecipazionie a colloqui di abbinamento minori/coppie, 7 ) ascolto delle coppie per valutare l idoneita all adozione internazionale.
È infine da tenere presente che: L assegnazione dei G.O. ai diversi settori di attivita avviene avendo riguardo delle varie professionalita in modo da garantire la presenza di varie competenze tecniche....grazie per l attenzione