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7 Marzo 2012, ore 08:55 Speciale Semplificazioni fiscali 5 per mille, spazio anche per i ritardatari Il decreto legge sulle Semplificazioni fiscali ammette in extremis, tra i beneficiari dell erogazione del 5 per mille per l esercizio finanziario 2012, anche quei soggetti che seppur connotati dai requisiti richiesti dalla legge, non hanno presentato entro le scadenze previste la documentazione necessaria. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati Il decreto legge sulle semplificazioni fiscali prevede che, con decorrenza dall esercizio finanziario 2012, possano partecipare al riparto del 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l ammissione al contributo rispettano le seguenti condizioni: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. La previsione della destinazione del 5 per mille dell imposta

sul reddito delle persone fisiche è stata prevista in via sperimentale dalla legge n. 266/2005 (legge Finanziaria per l anno 2006) e prorogata anche per gli anni successivi, da ultimo dall art. 2, comma 1, D.L. n. 225/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011); si dispone che il contribuente possa scegliere di destinare il 5 per mille a: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall art. 7, legge n. 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Al fine di poter beneficiare dell agevolazione fiscale in parola, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, erano previsti, distinti in base alle categorie destinatarie della stessa, alcuni adempimenti da effettuare a scadenze predefinite, quali, per esempio: - l iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'agenzia delle Entrate, da effettuarsi mediante la presentazione di una domanda di iscrizione soltanto in via telematica; - la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell ente possibile

beneficiario, attestante il possesso dei requisiti richiesti richiesta dalla legge per poter beneficiare del 5 per mille. Pertanto, secondo quanto stabilito dal decreto in commento, possono essere ammessi tra coloro che possono beneficiare dell erogazione del 5 per mille anche gli enti che, seppur in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non abbiano adempiuto all espletamento delle formalità richieste entro il termine previsto, ma vi provvedano entro il 30 settembre 2012. Tali soggetti sono chiamati presentare le domande di iscrizione presso l Agenzia delle Entrate ed eventualmente effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2012. Tale differimento nella presentazione della documentazione richiesta è tuttavia subordinato al contestuale versamento della sanzione minima stabilita dall art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 ossia 258 euro, secondo le modalità previste dall art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione. Sul Decreto Semplificazioni fiscali: - G.Molinaro, "Base imponibile più ampia per il bollo sui dossier titoli", il Quotidiano IPSOA del 1 marzo 2012; - E.Ribacchi, "La remissione in bonis salva il contribuente in buona fede", il Quotidiano IPSOA del 1 marzo 2012; - G.Di Marco, F.Tosti, Appalti, la rateizzazione del debito col fisco non esclude la partecipazione alle gare, il Quotidiano IPSOA del 29 febbraio 2012; - C.Carpentieri, Si allontana la possibilità dell'induttivo puro per chi sbaglia a compilare gli allegati studi di settore, il Quotidiano IPSOA del 29 febbraio 2012;

- F.Ricca, Compensazioni IVA, i vincoli scattano oltre 5.000 euro, il Quotidiano IPSOA del 29 febbraio 2012; - E.Ribacchi, "Comunicazione black list solo per operazioni oltre 500 euro", il Quotidiano IPSOA del 28 febbraio 2012; - G.Molinaro, "Attività scudate, alla cassa entro il 16 maggio", il Quotidiano IPSOA del 28 febbraio 2012; - F.Tundo, "Costi da reato: cambiare tutto per non cambiare niente?", il Quotidiano IPSOA del 28 febbraio 2012; - G.Molinaro, "Case all estero, restyling per l IMU", il Quotidiano IPSOA del 27 febbraio 2012; - R.Fanelli, "Lo spesometro diventa obbligo di comunicazione delle operazioni", il Quotidiano IPSOA del 27 febbraio 2012; - S.Cinieri, "Tutte le novità del decreto fiscale", il Quotidiano IPSOA del 27 febbraio 2012; - R.Fanelli, "Sanate le tardive comunicazioni delle dichiarazioni di intento", il Quotidiano IPSOA del 24 febbraio 2012; - C.Carpentieri, "Alla ricerca di un nuovo trade-off tra equità e semplificazione del sistema tributario", il Quotidiano IPSOA del 24 febbraio 2012; - G.Molinaro "Si alleggerisce la tassazione dei proventi derivanti da attività illecita", il Quotidiano IPSOA del 23 febbraio 2012; - G.Molinaro "Minusvalenze non comunicate, abrogata la sanzione dell'indeducibilità", il Quotidiano IPSOA del 22 febbraio 2012; - "Semplificazioni fiscali, il decreto atteso venerdì in CdM", il

Quotidiano IPSOA del 21 febbraio 2012. Copyright - Riproduzione riservata Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl