HIV e malattie trasmissibili Le responsabilità professionali dell assistente odontoiatrica. Come si devono affrontare oggi? Avv. Chiara Dal Molin Avv. Giovanna Gentile
Le mansioni dell A.S.O. Decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro Pulizia, disinfezione, sterilizzazione, preparazione e manutenzione dello strumentario e delle attrezzature Lavorazione e preparazione dei materiali odontoiatrici Assistenza durante l esecuzione dell intervento
Responsabilità professionale Responsabilità penale personale Responsabilità civile (eventuale) nei confronti del paziente nei confronti del datore di lavoro
Responsabilità penale OMISSIVA (es. ometto di sterilizzare gli strumenti di lavoro/non eseguo regolari controlli sugli strumenti) COMMISSIVA (es. utilizzo sostanze non idonee/eseguo la sterilizzazione ma in modo non corretto)
ART. 590 C.P. lesioni personali colpose Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima,della reclusioneda tre mesi a due anniodellamulta da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesionigravissime è della reclusione dauno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
ART. 589 C.P. omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
COLPA = MANCANZA DI VOLONTA ART. 43 C.P. L evento si verifica per NEGLIGENZA: mancanza di attenzione - non faccio ciò che era doveroso fare IMPRUDENZA: avventatezza - pongo in essere un comportamento sconsigliato o non ben ponderato IMPERIZIA: mancanza di preparazione - compio un attività che presuppone delle conoscenze tecniche che non ho e ne sono consapevole INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE
ART. 348 C.P. abusivo esercizio di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell applicazione dell interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE RISCHI Aggravante per reati colposi di omicidio e lesioni/reato a sé Mancanza di copertura assicurativa
Responsabilità civile RISARCIMENTO DEL DANNO: CHI PAGA?
La Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) Tutela del paziente mediante: Obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa o altre misure analoghe per la responsabilità verso i terzi Anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante all interno delle strutture
La responsabilità dell A.S.O. CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL DATORE risarcimento danni disciplinare EXTRACONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE in solido con il datore di lavoro
Responsabilità extracontrattuale Art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Art. 2049 c.c. i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti autore materiale della condotta datore di lavoro
Responsabilità solidale Il paziente può agire indifferentemente nei confronti del datore di lavoro o del dipendente Se agisce nei confronti del datore, quest ultimo potrà rivalersi nei confronti dell assistente per recuperare quanto versato al cliente (c.d. azione di regresso)
Responsabilità disciplinare DELL ASSISTENTE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO Discende direttamente dal rapporto di lavoro Violazione obbligo di diligenza del lavoratore e mancata osservanza delle disposizioni impartite dal datore Prescinde dalla produzione di un danno a terzi Applicazione di sanzioni disciplinari previste dai CCNL in base alla gravità della condotta (art. 2106 c.c.)