L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

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DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014 465/2014/R/IDR RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ 412/2013/R/IDR, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA O PIÙ CONVENZIONI TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 25 settembre 2014 VISTI: la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"; la Comunicazione interpretativa della Commissione del 12 aprile 2000 in merito alle "concessioni nel diritto comunitario"; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e sue modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06); il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: decreto legge 70/11); il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214"; il decreto legge 12 settembre 2014, n 133 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e in particolare l art. 7 recante Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, ; la deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici"; 1

la deliberazione dell'autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico"; il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici ; la deliberazione dell Autorità del 26 settembre 2013, 412/2013/R/idr recante Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato (di seguito: deliberazione 412/2013/R/IDR); il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina ; la deliberazione dell Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR); il documento per la consultazione 171/2014/R/IDR, del 10 aprile 2014, recante Orientamenti per la predisposizione di schemi di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici (di seguito: documento per la consultazione 171/2014/R/IDR); la determina del 7 aprile 2014 n. 5/2014 DSID, recante Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell indagine conoscitiva sull efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità. CONSIDERATO CHE: l articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 ; l articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, ( ) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...) ; l'autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della legge 481/95, "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)" (articolo 2, comma 12, lettera h); l'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 70/11 - confermato dall art. 2

3, comma 1, del dpcm 20 luglio 2012 - assegna all'autorità il compito di "predispo[rre] una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori, e che lo stesso comma, alla lettera f), attribuisce all'autorità il correlato potere di impartire "a pena di inefficacia, prescrizioni (...) sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato"; il citato art. 151, del d.lgs. 152/06 fissa i contenuti generali delle convenzioni tipo e dei relativi disciplinari. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: con la deliberazione 412/2013/R/IDR, l Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato che disciplinino in sede di prima applicazione: - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta; - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso; - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell affidamento; nel documento per la consultazione 171/2014/R/IDR, del 10 aprile 2014, l Autorità ha presentato i suoi primi orientamenti in materia, prospettando l introduzione di una matrice di schemi di convenzioni tipo declinati in base: - alla tipologia di affidamento dei servizi idrici prevista dalla vigente normativa (affidamento mediante gara, partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato e in house providing); - allo schema regolatorio corrispondente al quadrante prescelto dai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, selezionato ai sensi del Metodo Tariffario Idrico (MTI) di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR; il richiamato documento per la consultazione 171/2014/R/IDR anticipava che il provvedimento finale sarebbe stato preceduto da due ulteriori consultazioni e pubblicato entro l anno. CONSIDERATO, INFINE, CHE: il quadro normativo di riferimento su cui l Autorità ha iniziato ad impostare la definizione degli schemi di convenzione tipo è stato profondamente inciso dalle disposizioni recate dall articolo 7, del Decreto Sblocca Italia (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all esame del Parlamento), che ha apportato rilevanti modifiche alle previgenti disposizioni in tema di: organizzazione territoriale del servizio idrico integrato; 3

affidamento del servizio; rapporti tra enti di governo dell ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato; dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato; gestioni esistenti; le nuove previsioni legislative sono destinate ad impattare se confermate anche in sede di conversione in legge del Decreto Sblocca Italia sui contenuti degli schemi di convenzione tipo con particolare riferimento agli aspetti che attengono al regime giuridico prescelto per la gestione del servizio, all oggetto del contratto, al perimetro dell attività svolta, agli obblighi delle parti, agli obblighi e alle modalità di consegna dei beni e degli impianti, alle procedure di subentro (prevedendo che l Autorità definisca nella convenzione tipo i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente). RITENUTO CHE: sia opportuno integrare e rinnovare il procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, prevedendo che lo stesso tenga nella dovuta considerazione le recenti disposizioni introdotte dal Decreto Sblocca Italia, come eventualmente confermate o modificate in sede di conversione in legge, in materia di: organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, introducendo il principio di unicità della gestione - in luogo dell unitarietà della gestione - quale principio da seguire nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ad opera delle regioni; scadenze, modalità di affidamento e di gestione del servizio idrico, che dovrà essere affidato dall ente di governo dell ambito al gestore unico adottando una forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo; trasferimento all'ente locale concedente - nei limiti e secondo le modalità previste dalla convenzione - dei beni e degli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato; disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell affidamento; criteri e modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente e per la definizione del valore di rimborso, che dovrà essere corrisposto al gestore uscente alla scadenza dell affidamento; conseguentemente, sia opportuno prorogare, al 30 giugno 2015, il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, come rinnovato dal presente provvedimento DELIBERA 4

1. di integrare e rinnovare il procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, prevedendo che lo stesso tenga conto delle recenti disposizioni introdotte dal Decreto Sblocca Italia, come eventualmente confermate o modificate in sede di conversione in legge, in materia di: organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, introducendo il principio di unicità della gestione - in luogo dell unitarietà della gestione - quale principio da seguire nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ad opera delle regioni; scadenze, modalità di affidamento e di gestione del servizio idrico, che dovrà essere affidato dall ente di governo dell ambito al gestore unico adottando una forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo; trasferimento all'ente locale concedente - nei limiti e secondo le modalità previste dalla convenzione - dei beni e degli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato; disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell affidamento; criteri e modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente e per la definizione del valore di rimborso, che dovrà essere corrisposto al gestore uscente alla scadenza dell affidamento. 2. di prorogare al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it 25 settembre 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 5