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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta A7-0177/2011 6.6.2011 ***II PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 (17602/1/2010 C7-0000/2011 2008/0028(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Renate Sommer RR\869610.doc PE460.612v04-00 Unita nella diversità

PR_COD_2am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...]. PE460.612v04-00 2/75 RR\869610.doc

INDICE Page PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 PROCEDURA... 75 RR\869610.doc 3/75 PE460.612v04-00

PE460.612v04-00 4/75 RR\869610.doc

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 (17602/1/2010 C7 2008/0028(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) Il Parlamento europeo, vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17602/1/2010 C7-0000/2011), vista la sua posizione in prima lettura 1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040), visto l'impegno preso dalla Commissione alla seduta plenaria del Parlamento del [... 2011] di includere la posizione del Parlamento in seconda lettura e dal rappresentante del Consiglio con lettera del [... 2011] di approvare tale posizione, a norma dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'articolo 66 del suo regolamento, vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0177/2011), 1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; 2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 Considerando 2 (2) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del (2) La libera circolazione di alimenti sicuri costituisce un aspetto essenziale del 1 GU... RR\869610.doc 5/75 PE460.612v04-00

mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. Il presente regolamento giova sia agli interessi del mercato interno, garantendo la semplificazione e la certezza giuridica nonché la riduzione degli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari. 2 Considerando 10 (10) Vi è un interesse pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (il "Libro bianco della Commissione"), si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli a effettuare scelte consapevoli. La comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori dell'ue 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace" ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare (10) Il grande pubblico è interessato al rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (il "Libro bianco della Commissione") si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno dei metodi per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli a effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. La comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori dell'ue 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace" ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei PE460.612v04-00 6/75 RR\869610.doc

scelte consapevoli. principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli. Inoltre, è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire linee dirette adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare. 3 Considerando 11 (11) Al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi. (11) Al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che delle parti interessate, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi. 4 Considerando 15 (15) Le norme dell'unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di alimenti da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali (15) Le norme dell'unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione e la consegna di alimenti, il servizio di pasti e la vendita di alimenti da parte di privati a titolo occasionale, ad RR\869610.doc 7/75 PE460.612v04-00

vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. esempio durante vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta da parte degli agricoltori non devono rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 5 Considerando 18 (18) Affinché la normativa in materia di informazioni sugli alimenti possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe anche tenere conto dell'interesse ampiamente dimostrato dalla maggioranza dei consumatori a che siano fornite determinate informazioni. (18) Affinché la normativa in materia di informazioni sugli alimenti possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni e per evitare ulteriori rifiuti di imballaggio, l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni basilari, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori. 6 Considerando 23 (23) Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nel settore delle informazioni sugli alimenti, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune indicazioni siano rese disponibili attraverso mezzi alternativi. La consultazione delle parti interessate dovrebbe facilitare modifiche tempestive e mirate dei requisiti in materia di informazioni sugli alimenti. soppresso PE460.612v04-00 8/75 RR\869610.doc

7 Considerando 24 (24) Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni consapevoli per la loro sicurezza. (24) Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È pertanto importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici scientificamente dimostrati o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di adottare decisioni consapevoli che siano per loro sicure. Anche le tracce di tali sostanze dovrebbero essere indicate, affinché le persone con allergie più gravi possano compiere scelte sicure. E' opportuno elaborare regole comuni per l'indicazione di tali tracce. 8 Considerando 25 (25) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori a effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le (25) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori a effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il RR\869610.doc 9/75 PE460.612v04-00

piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Tuttavia, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità occorre sviluppare un approccio globale. pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi caratteri, colori e contrasto, occorre sviluppare un approccio globale. 9 Considerando 27 bis (nuovo) (27 bis) Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo, al parere del Comitato economico e sociale europeo 1, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli "alcopops" che sono specificamente rivolte a un pubblico giovane. Per la loro natura alcolica, tali bevande devono essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita. 1 GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81. Motivazione 21 della prima lettura. 10 Considerando 29 (29) È necessario trattare nello stesso modo le bevande equiparabili al vino, ai soppresso PE460.612v04-00 10/75 RR\869610.doc

vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino, ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose, ed assicurare che a tali bevande si applichino gli stessi requisiti di legge in materia di informazioni sugli alimenti. Di conseguenza la deroga dall'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale dovrebbe applicarsi anche alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi, all'idromele e a tutti i tipi di birra. 11 Considerando 30 (30) Tuttavia la Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe stilare una relazione nell'intento di chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dal fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'unione. La Commissione può inoltre proporre, se necessario, requisiti specifici nel contesto del presente regolamento. (30) Tuttavia la Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe stilare una relazione nell'intento di chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere esentate, in particolare, dal fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'unione. La Commissione dovrebbe inoltre proporre, se del caso, requisiti specifici nel contesto del presente regolamento. 12 Considerando 31 (31) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un (31) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un RR\869610.doc 11/75 PE460.612v04-00

alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non dovrebbero applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 25 ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Motivazione Si veda l'emendamento 309 della posizione del Parlamento in prima lettura. 13 Considerando 34 (34) Le disposizioni obbligatorie relative all'origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l'olio d'oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un (34) Le disposizioni obbligatorie relative all'origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l'olio d'oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto, nella prospettiva della tutela del consumatore, le disposizioni relative all'origine devono essere obbligatorie per i seguenti prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattierocaseari; le carni usate quali ingrediente; gli PE460.612v04-00 12/75 RR\869610.doc

unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse, la relazione della Commissione su tale prodotto dovrebbe essere resa disponibile al più presto. Sulla scorta delle conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'unione o, ove opportuno, adottare nuove iniziative per settori. alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse, la relazione della Commissione su tale prodotto dovrebbe essere resa disponibile al più presto. Sulla scorta delle conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'unione o, ove opportuno, adottare nuove iniziative per settori. 14 Considerando 36 (36) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate. (36) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive e ingredienti negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive da apporre sulla confezione dovrebbe essere sostenuta da interventi degli Stati membri, come un piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, che fornisca raccomandazioni specifiche per l'educazione nutrizionale per il pubblico e garantisca scelte alimentari informate. 15 Considerando 36 bis (nuovo) (36 bis) Ai fini di una più semplice comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è RR\869610.doc 13/75 PE460.612v04-00

pertanto opportuno continuare ad imporre che le indicazioni nutrizionali si riferiscano a 100g/100ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l'alimento è preconfezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulle dimensioni della porzione, la Commissione dovrebbe adottare norme per standardizzare le dimensioni delle porzioni in tutta l'unione attraverso un processo di consultazione. 16 Considerando 41 (41) Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'unione. (41) Per evitare oneri non necessari ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per le decisioni d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria, dall'obbligo di esibire una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto dalla legislazione dell'unione. 17 Considerando 42 (42) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative (42) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative PE460.612v04-00 14/75 RR\869610.doc

cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali in parte nella parte anteriore dell'imballaggio e in parte in quella posteriore può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, alcune informazioni potrebbero essere ripetute, ad esempio, nella "parte anteriore dell'imballaggio". La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute, per far sì che i consumatori possano vedere facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti. cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. Gli elementi più importanti delle informazioni nutrizionali dovrebbero essere collocati nella "parte anteriore dell'imballaggio" mentre le informazioni nutrizionali complete dovrebbero figurare nella "parte posteriore dell'imballaggio". Ciò garantirà che i consumatori possano vedere facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti. Motivazione Affinché i consumatori possano confrontare facilmente prodotti simili e compiere una decisione consapevole in merito alle scelte più sane, l'etichetta con le informazioni più importanti deve figurare chiaramente nella parte anteriore dell'imballaggio. 18 Considerando 50 (50) Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'unione lo autorizza. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate. (50) Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'unione lo autorizza. Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura possono generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le RR\869610.doc 15/75 PE460.612v04-00

azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi commerciali. 19 Considerando 55 bis (nuovo) (55 bis) I prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del commercio alimentare al dettaglio che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza in soggetti sensibili. Sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti personalmente al cliente e pertanto le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell area di vendita o mediante l'esposizione di materiale informativo. 20 Considerando 58 (58) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda, tra l'altro, la messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, l'elenco degli alimenti per i quali non è richiesto un elenco di ingredienti, il riesame dell'elenco (58) Il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, la messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, l'elenco degli alimenti per i quali non è richiesto un elenco di PE460.612v04-00 16/75 RR\869610.doc

delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza o l'elenco delle sostanze nutritive che possono essere dichiarate su base volontaria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. ingredienti, il riesame dell'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza o l'elenco delle sostanze nutritive che possono essere dichiarate su base volontaria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 21 Considerando 59 (59) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme di attuazione concernenti, inter alia, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, il modo di indicare il termine minimo di conservazione, il modo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne, la precisione dei valori dichiarati per la dichiarazione nutrizionale o l'espressione per porzione o per unità di consumo della dichiarazione nutrizionale. A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, (59) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione concernenti, inter alia, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, il modo di indicare il termine minimo di conservazione, il modo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne, la precisione dei valori dichiarati per la dichiarazione nutrizionale o l'espressione per porzione o per unità di consumo della dichiarazione nutrizionale. Tale potere dovrebbe essere esercitato conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla RR\869610.doc 17/75 PE460.612v04-00

resta in vigore la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile, 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Commissione 1. 1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 22 Articolo 1 paragrafo 3 3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. 3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'unione. 23 Articolo 1 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Il presente regolamento si applica solo agli alimenti preparati in un contesto professionale, ovvero in un contesto che implica una determinata continuità delle attività e un certo grado di PE460.612v04-00 18/75 RR\869610.doc

organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio e la vendita occasionali di alimenti da parte di privati durante manifestazioni quali vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 24 Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera d d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali, in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione; d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale; 25 Articolo 2 paragrafo 2 lettera e e) "alimento preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; e) "alimento preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento in un imballaggio che lo ricopra completamente o solo parzialmente ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio. Gli "alimenti preimballati" non includono gli alimenti freschi imballati nel punto di vendita; 26 RR\869610.doc 19/75 PE460.612v04-00

Articolo 2 paragrafo 2 lettera e bis (nuova) e bis) "alimento confezionato artigianalmente": qualsiasi alimento trasformato la cui produzione si basa su metodi tradizionali e comporta almeno una fase di lavorazione che viene effettuata a mano o con utensili manuali e con attinenti tecniche uniche. Per rientrare in questa definizione, almeno il 50% degli addetti a tale produzione debbono essere in possesso di un'idonea qualifica ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 1. 1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. 27 Articolo 2 paragrafo 2 lettera k k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce; k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; Motivazione Per coerenza con l'emendamento proposto dal PE in prima lettura (52). La formulazione è sufficientemente eloquente senza l'aggiunta della seconda parte della frase. PE460.612v04-00 20/75 RR\869610.doc

28 Articolo 2 paragrafo 2 lettera k bis (nuova) k bis) "parte principale del campo visivo" o "parte anteriore dell'imballaggio": la parte del campo visivo più probabilmente esposta o visibile al consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se un imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo o "parti anteriori dell'imballaggio" identiche, tutte sono da considerarsi "parti anteriori dell'imballaggio". 29 Articolo 2 paragrafo 2 lettera k ter (nuova) kb) "leggibilità": qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso o punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprenderlo. La leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo; 30 Articolo 2 paragrafo 2 lettera o RR\869610.doc 21/75 PE460.612v04-00

o) "ingrediente primario": l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa; soppresso Motivazione Si vedano gli emendamenti 56, 57 e 58 della posizione del Parlamento in prima lettura. 31 Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera o bis (nuova) o bis) "prodotto monoingrediente": qualunque alimento che comprenda un solo ingrediente a parte il sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli additivi, gli aromi o gli enzimi; 32 Articolo 2 paragrafo 2 lettera p bis (nuova) p bis) "data limite di consumo di un alimento": la data entro la quale l'alimento deve essere consumato; dopo tale data l'alimento non può più essere ceduto a un consumatore o sottoposto a ulteriori lavorazioni; 33 PE460.612v04-00 22/75 RR\869610.doc

Articolo 2 paragrafo 2 lettera q bis (nuova) Motivazione Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. q bis) "imitazione di un alimento": l'alimento che ricorda l'aspetto di un altro alimento e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente. 34 Articolo 3 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Le etichettature degli alimenti sono facilmente riconoscibili, leggibili e comprensibili per il consumatore. 35 Articolo 3 paragrafo 3 3. Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possano essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possano continuare ad essere 3. Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è concesso un periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possano essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possano continuare ad essere venduti sino ad esaurimento. RR\869610.doc 23/75 PE460.612v04-00

venduti sino ad esaurimento. Motivazione Per favorire il buon funzionamento del mercato interno, e anche per ridurre al minimo lo spreco di imballaggi, è normale che sia previsto un periodo transitorio al momento dell'introduzione di nuove disposizioni in materia di etichettatura. Questo aspetto è stato concordato durante la prima lettura del Parlamento. 36 Articolo 4 paragrafo 1 lettera b b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura; b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione, se del caso i requisiti di conservazione dopo l'apertura del prodotto, e utilizzazione sicura; iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso dell'alimento; 37 Articolo 7 paragrafo 1 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, PE460.612v04-00 24/75 RR\869610.doc

l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche; d) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche; c bis) sottolineando in modo specifico l'assenza di taluni ingredienti e/o sostanze nutritive che l'alimento in questione certamente non contiene; d) suggerendo con l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente; d bis) pubblicizzando esplicitamente una riduzione sostanziale del contenuto di zucchero e/o di grassi senza una corrispondente riduzione del contenuto energetico dell'alimento in questione; 38 Articolo 7 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto è essenzialmente etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" o "prodotto con (denominazione del prodotto di RR\869610.doc 25/75 PE460.612v04-00

Posizione del Parlamento in prima lettura. Motivazione sostituzione) anziché con (denominazione dell'ingrediente sostituito)"; 39 Articolo 7 - paragrafo 1 - lettera b ter (nuova) Motivazione Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. b ter) suggerendo, nel caso di prodotti a base di carne, che si tratti di un pezzo di carne unico, benché il prodotto sia composto di pezzi di carne distinti. In tal caso il prodotto reca sulla parte frontale dell'imballaggio la dicitura "tagli di carne combinati". 40 Articolo 8 paragrafo 6 6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove opportuno, al consumatore finale. 6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano messe a disposizione dell'operatore che tratta tali prodotti ai fini di rivendita o ulteriore lavorazione in modo da consentirgli, su richiesta, di fornire al consumatore finale le informazioni obbligatorie sugli alimenti. PE460.612v04-00 26/75 RR\869610.doc

Motivazione 88 della prima lettura. 41 Articolo 9 paragrafo 1 lettera (f bis) (nuova) f bis) la data di primo congelamento per carni, pollame e pesce non trasformati; 42 Articolo 9 paragrafo 2 2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri qualora la Commissione abbia adottato misure di attuazione ai sensi del paragrafo 3 e conformemente a tali misure di attuazione. 2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. 43 Articolo 9 bis (nuovo) Articolo 9 bis Deroghe per microimprese I prodotti preparati artigianalmente da microimprese sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). RR\869610.doc 27/75 PE460.612v04-00

Motivazione Essi possono essere esentati anche dagli obblighi in materia di indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), purché siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le indicazioni ove richieste. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali. Occorre prevedere deroghe per le microimprese che producono con metodi artigianali, il che corrisponde anche alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura. 44 Articolo 10 paragrafo 2 2. Per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50, 51 e 52. 2. Per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 45 Articolo 12 paragrafo 3 3. Al fine di assicurare che il consumatore possa beneficiare di mezzi diversi di soppresso PE460.612v04-00 28/75 RR\869610.doc

fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, la Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, può stabilire norme relative alla messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta. 46 Articolo 13 paragrafo 1 1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione. 1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento, per esempio parti dell'imballaggio stesso che possano interferire, deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione. 47 Articolo 13 paragrafi 2-5 2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'unione applicabili a particolari alimenti per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale 2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'unione applicabili a particolari alimenti per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da garantirne la chiara leggibilità, in RR\869610.doc 29/75 PE460.612v04-00

definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 60 cm2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. 4. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate relative al contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo. 5. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, criteri di leggibilità aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti. caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. È opportuno tenere conto di criteri diversi dalle dimensioni, quali lo stile dei caratteri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, la densità delle linee e dei caratteri. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore stampabile misura meno di 80 cm2, l'altezza minima della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. 5. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione, insieme alle parti e alle organizzazioni dei consumatori interessate, stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, norme vincolanti di leggibilità. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti. 48 Articolo 13 paragrafo 6 6. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f) e k), appaiono 6. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono PE460.612v04-00 30/75 RR\869610.doc