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Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni relative all uscita dei cavalli e degli altri equidi Gli equidi che possono uscire spesso all aperto sono più sani ed equilibrati. In genere avanzano con tranquillità e hanno un piede sicuro anche su terreni ghiacciati, leggermente fangosi o accidentati. Il loro apparato locomotore è strutturato per sopportare lunghe ore di ricerca del foraggio. Per restare sani ed efficienti a lungo, gli equidi devono potersi muovere il più possibile costantemente a un ritmo tranquillo. Possibilità costante di uscita durante l anno per tutti gli equidi Cavalli, pony, asini, muli e bardotti (cui in seguito si farà riferimento con il termine complessivo equidi) devono potersi muovere all aperto per tutto l anno. Quanto detto si applica sia agli equidi che non svolgono alcun lavoro fisico, come i puledri con le giumente, gli animali giovani e gli animali a riposo per motivi d età, sia agli equidi utilizzati (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p; art. 6 cpv. 4 5 OPAn). Movimento quotidiano È necessario concedere ogni giorno sufficiente movimento agli equidi. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita (cfr. art. 6 cpv. OPAn). L utilizzazione include il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica (art. 2 cpv. 3 lett. o n. OPAn). Per uscita si intende movimento libero all aperto durante il quale l animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, briglie, finimenti, capestri, catene o simili (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c OPAn). Uscita Il registro delle uscite va tenuto aggiornato Le uscite devono essere annotate in un apposito registro (registro delle uscite) entro tre giorni (cfr. Informazioni tecniche Protezione degli animali N..6 (4) Tenuta del registro delle uscite per i cavalli e gli altri equidi ; cfr. art. 6 cpv. 7 OPAn; art. 8 cpv. dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Frequenza di uscita a seconda dell utilizzazione Devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita (cfr. art. 6 cpv. 4 5 OPAn). In caso di presenza di numerosi insetti, l uscita deve avvenire nelle ore notturne o alle prime ore del mattino (art. 32 cpv. 2 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Agli equidi utilizzati, vale a dire agli animali che lavorano da sellati, sono lavorati da terra oppure condotti per la cavezza, come ad esempio nel lavoro alla longe o alle redini lunghe, quando vengono condotti a mano oppure che fanno movimento mediante la giostra meccanica, deve essere concessa l uscita almeno due giorni a settimana, anche se sono utilizzati ogni giorno (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o; Nr..5_(4)_i luglio 208

art. 6 cpv. 5 OPAn). Nei giorni in cui non svolgono alcun lavoro fisico, gli equidi utilizzati devono potersi muovere all aperto (cfr. art. 6 cpv. OPAn). Le giumente d allevamento con puledri, gli animali giovani, gli equidi a riposo per motivi d età e gli altri equidi che non sono utilizzati devono uscire ogni giorno (cfr. art. 6 cpv. 4 OPAn). Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi giovani devono uscire in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all inizio della loro utilizzazione regolare (cfr. art. 59 cpv. 4). Allestimento delle aree d uscita Sono idonei per l uscita i pascoli, le aree d uscita allestite in modo da essere utilizzabili con qualsiasi condizione atmosferica e le aree d uscita, costantemente accessibili dalla stalla, appartenenti a box o stalle a stabulazione libera a diversi comparti, che soddisfano i requisiti minimi in termini di superficie, recinti e suolo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; 0 cpv. ; 6 cpv. 2 OPAn). Nei prati magri, la possibilità di pascolare per ore soddisfa le esigenze comportamentali degli equidi e costituisce un ottima forma di movimento. In luoghi privi di vegetazione è possibile stimolare gli equidi a muoversi collocando foraggio grezzo e acqua distanti l uno dall altra. Anche la compagnia di altri animali molto compatibili tra loro vivacizza il branco. Le superfici minime devono essere rispettate Le superfici minime devono corrispondere ai valori riportati nell allegato tabella 7 cifra 3 OPAn. Se, ad esempio, l area d uscita annessa a un box esterno non rispetta la superficie minima prescritta per l uscita all aperto, all equide deve essere concesso di uscire in un altra zona rispondente ai parametri minimi richiesti. Aree d uscita costantemente accessibili dalla stalla (stabulazione individuale o in gruppo) Altezza al garrese < 20 cm 20-34 cm 34-48 cm 48-62 cm 62-75 cm > 75 cm equide in m 2 2 5 equidi giovani in m 2 2 4 6 20 24 24 60 70 80 00 20 20 Aree d uscita non adiacenti alla stalla (uscita individuale o in gruppo) Altezza al garrese < 20 cm 20-34 cm 34-48 cm 48-62 cm 62-75 cm > 75 cm equide in m 2 2 5 equidi giovani in m 2 8 2 24 30 36 36 90 05 20 50 80 80 Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite) costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell area d uscita loro destinata del 20% al massimo (all. tab. 7 nota 3 OPAn). Non è necessario che in un azienda ogni equide disponga di un area d uscita all aperto o di una parte di essa, purché ai singoli animali sia garantita la possibilità di movimento prescritta, eventualmente a gruppi. 2/6

Gli equidi giovani devono uscire all aperto almeno in coppia (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn). La superficie minima dell area d uscita per gli animali giovani svezzati con un età massima di 30 mesi che non sono ancora utilizzati regolarmente è cinque volte più grande di quella minima prevista per un equide adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel caso in cui tale area sia adibita all uscita di un numero di capi inferiore a 5. Per i gruppi di equidi giovani a partire da 6 capi, la superficie dell area d uscita loro destinata si calcola, come per gli equidi adulti, sommando le superfici minime per animale (cfr. anche Informazioni tecniche.9_(3) «Allevamento di cavalli e di altri equidi giovani» e all. tab. 7 nota 7 OPAn). Suoli I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). Nei settori in cui gli animali sostano abitualmente, il terreno non deve essere fangoso. Poiché una notevole presenza di escrementi, in particolare se unita a fanghiglia, favorisce l insorgere di dolorose infezioni a carico dello zoccolo e della zampa, il terreno non deve essere fortemente inquinato da feci o urina (cfr. art. 6 cpv. 3 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Per evitare cadute anche ad andature veloci, i pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti (cfr. art. 34 cpv. OPAn). Evitare il ferimento contro i recinti I recinti devono essere ben visibili per evitare che gli equidi si feriscano finendoci contro (cfr. art. 7 cpv. OPAn). I pascoli e le altre aree d uscita non devono essere recintati con filo spinato. Se i pascoli sono vasti e dispongono di un ulteriore delimitazione, l autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l uso di filo spinato (cfr. art. 63 OPAn). Estreme condizioni meteorologiche o del terreno In presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta anziché all aperto (art. 6 cpv. 3 OPAn). Rientrano tra le condizioni suddette il suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area d uscita (cfr. 32 cpv. dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Le eccezioni riguardano condizioni in presenza delle quali, per esperienza, si è legittimati a ritenere che gli equidi, lasciati liberi di scegliere, rimarrebbero nella stalla. Inoltre, occorre impedire che in un pascolo il tappeto erboso sia inutilmente danneggiato o distrutto perché gli equidi si muovono solo pascolando e/o un terreno molto fangoso limiterebbe i loro spostamenti. È ammesso sostituire l uscita con l utilizzazione solo rispettando ben precise disposizioni derogatorie a. Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane, purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno (art. 6 cpv. 6 OPAn): in caso di equidi appena stabulati in un azienda; in caso di suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area d uscita, tra il novembre e il 30 aprile (cfr. 32 cpv. dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici); durante l utilizzo a scopi militari; durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. 3/6

b. Per le aziende professionali già esistenti il luglio 200 che detengono oltre 0 equidi, l autorità cantonale può, su richiesta, prorogare il periodo transitorio per l adempimento delle disposizioni in materia di uscita fino a non oltre il settembre 2023, se l area d uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio, se l azienda adempie gli altri requisiti previsti dall ordinanza sulla protezione degli animali e di norma gli equidi vengono utilizzati ogni giorno (cfr. all. 5 cifra 28 OPAn). Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 OPAn Definizioni c. uscita: movimento libero all aperto durante il quale l animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; f. area d uscita: pascolo o parco adatto all uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; o. utilizzazione di un equide: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica; p. equidi: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; Art. 7 cpv. +3 OPAn Parchi e suolo I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 0 cpv. OPAn Requisiti minimi I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 3. Art. 34 cpv. OPAn Pavimenti I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. Art. 59 cpv. 4 OPAn Detenzione 4 Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all inizio della loro utilizzazione regolare. Art. 6 OPAn Movimento Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita. 4/6

2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell allegato tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta. 4 Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 5 Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno: a. in caso di equidi appena stabulati in un azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il novembre e il 30 aprile; c. durante l utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. 7 L uscita deve essere annotata in un apposito registro. Art. 63 OPAn Divieto dell uso di filo spinato L uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato. 2 L autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un ulteriore delimitazione. All. tab. 7 note 3, 7 OPAn Requisiti minimi per la detenzione di equidi Nota 3 In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. Nota 7 Per i gruppi composti da 2 5 puledri svezzati e animali giovani fino all inizio della loro utilizzazione regolare, al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età, la superficie minima dell area d uscita corrisponde a quella prevista per 5 di tali animali. All. 5 n. 28 OPAn Disposizioni transitorie per la detenzione di equidi Nota 28 Su richiesta del detentore di animali, lʼautorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il luglio 200 non oltre il settembre 2023 se:. lʼarea dʼuscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma gli equidi vengono utilizzati ogni giorno; 3. lʼazienda conta più di 0 equidi; e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza. Art. 6 cpv. 3 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di pavimenti in caso di detenzione permanente all aperto 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 5/6

Art. 8 cpv. Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Registro delle uscite Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di equidi devono essere annotate nel registro entro tre giorni. Art. 32 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Equidi Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell articolo 6 capoverso 3 OPAn: a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni; b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso; c. vento tempestoso; d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area di uscita. 2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino. 6/6