Indice. Utilizzo 12 Formazione 13 Registrazione dei cavalli 14 Carne 14 Trasporto 15 Interventi e divieti 16 Allevamento 17.

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1 Cavalli

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3 Indice Mi prendo cura dei miei cavalli 4 Esigenze 5 Movimento 6 Riposo 7 Alimentazione, abbeveraggio, occupazione 8 Allevamento di cavalli giovani 9 Contatti sociali 10 Cura e salute 11 Utilizzo 12 Formazione 13 Registrazione dei cavalli 14 Carne 14 Trasporto 15 Interventi e divieti 16 Allevamento 17 Appendice 18 Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter. Trovate informazioni dettagliate sul sito

4 Mi prendo cura dei miei cavalli I cavalli si comportano ancora come i loro antenati. I progenitori selvatici dei cavalli vivevano nelle steppe, come quelle dell Asia. Fu lì che l uomo, diverse migliaia di anni fa, riuscì nell arduo compito di addomesticarli. In Svizzera vivono oggi circa equini, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Negli ultimi decenni essi hanno perso sempre più la connotazione di animali da reddito per trasformarsi in animali da compagnia e da competizione. Per poter prendersi cura in modo adeguato di un animale, occorre conoscere i suoi bisogni naturali. L anatomia, la fisiologia e il comportamento dei cavalli addomesticati sono ancora molto simili a quelli dei loro antenati selvatici. Un proprietario di cavalli responsabile ne tiene conto. I cavalli hanno soprattutto bisogno della compagnia di altri animali della medesima specie e di un ambiente adeguato alle loro esigenze. Devono avere anche la possibilità di scegliere da soli quando e come muoversi. > Manuale di controllo Protezione degli animali Cavalli > 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) > Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici > Ordinanza del DEFR del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (URA/SSRA) > Istituto nazionale svizzero d allevamento equino INSAE Occorre menzionare in particolare un punto della nuova legislazione sulla protezione degli animali: a partire dal 1 settembre 2008 i proprietari responsabili di un allevamento equino devono disporre di una formazione riconosciuta. Inoltre, tutti i cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) ( e i puledri muniti di microchip. Le disposizioni e le raccomandazioni relative ai cavalli si applicano per analogia anche a pony, asini, muli e bardotti. Marzo

5 Esigenze I cavalli hanno bisogno di movimento, di tenersi occupati e della compagnia di animali della medesima specie. In effetti, in natura i cavalli sono continuamente in movimento alla ricerca di cibo e la compagnia di altri cavalli è indispensabile per loro. Inoltre, hanno bisogno di molta luce e di molta aria fresca. Il legame ancestrale con l immensità delle steppe fa sì che il cavallo, animale predato abituato alla vita in branco, cerchi la compagnia dei propri simili come fonte di sicurezza. L erba delle steppe possiede uno scarso valore energetico ma un alto tenore di fibre, motivo per cui questi animali trascorrono la maggior parte del loro tempo a cercare cibo, muovendosi al passo. > 455 Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 4 e 6 > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art e 60 Le infinite distese steppiche non offrono alcun riparo dai predatori, per cui l unica strategia possibile è la fuga. Tutto in questo animale sembra concepito appositamente per permettere una fuga rapida: le lunghe zampe, il sistema cardiovascolare, gli organi sensoriali doti che oggi vengono esaltate negli sport equestri. La steppa è un ambiente estremo, arido e ampio: le temperature possono cambiare bruscamente, passando da un caldo torrido al freddo più pungente. Le steppe sono inondate di luce e l aria pura consente una vista che spazia all infinito. Questo clima così particolare ha fatto del cavallo uno degli animali domestici più resistenti ai cambiamenti di temperatura. Ma nella stalla questo animale ha bisogno di una buona qualità dell aria e di spazio per poter tenere sotto controllo l ambiente circostante: il richiamo ancestrale della steppa lo rende poco tollerante agli ambienti angusti. Marzo

6 Movimento I cavalli sono animali predati e abituati ai grandi spazi. Nel loro ambiente d origine, i cavalli trascorrono la maggior parte del tempo a nutrirsi, spostandosi da un pascolo all altro con i compagni del branco. E di questa esigenza innata deve tener conto anche l uomo. I cavalli sono animali predati e appositamente concepiti per una fuga rapida e veloce. Un cavallo selvatico in fuga può raggiungere i 65 km / h. Il cavallo, animale predato abituato ai grandi spazi, deve essere in condizione di osservare l ambiente circostante e di fuggire in caso di pericolo. Ecco perché non gradisce essere legato. La legge tiene conto di questa caratteristica innata vietando la stabulazione fissa. È consentito tenere legati gli animali solo per brevi periodi, ad esempio durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante la passeggiate o in occasione di manifestazioni. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 7, 36, 61 e 63 Art. 59 cpv. 1 Divieto di stabulazione fissa > Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 6-8 e 32 > Ordinanza del DEFR del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (URA/SSRA) Informazioni tecniche sull argomento (cfr. allegato): Prescrizioni relative all uscita dei cavalli Tenuta delle uscite del registro dei cavalli Detenzione permanente dei cavalli all aperto Requisiti minimi dei box per cavalli Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli I cavalli devono potersi muovere a sufficienza ogni giorno, usufruendo di settori di uscita all aperto con piena libertà di movimento oppure mediante l impiego quali cavalcature o animali da lavoro. Le giumente d allevamento con puledri, i giovani cavalli e gli esemplari che non vengono utilizzati dall uomo devono poter godere ogni giorno di almeno due ore di uscita all aperto. Ai cavalli utilizzati dall uomo deve essere inoltre consentita l uscita almeno due giorni alla settimana per un periodo minimo di due ore ciascuno. L uscita dei cavalli deve essere annotata in un apposito registro. I settori di uscita all aperto e i pascoli devono essere delimitati da recinzioni ben visibili che impediscano ai cavalli di scappare, ma non provochino ferite agli animali; per le recinzioni e i parchi in cui soggiornano i cavalli non può quindi essere utilizzato il filo spinato. Gli animali detenuti permanentemente all aperto hanno ottime possibilità di movimento. Tuttavia è importante che il suolo del parco o del pascolo non sia fangoso, né troppo imbrattato da sterco o urina al fine di non mettere in pericolo la salute dei cavalli, ad esempio a causa di cadute, stiramenti, eruzioni cutanee dolorose o la putrefazione del fettone. Marzo

7 Riposo I cavalli hanno bisogno di una superficie di riposo sufficientemente grande e non possono essere tenuti legati. I cavalli riposano più volte al giorno, per periodi di breve durata. Per assumere le naturali posizioni di riposo, devono disporre di spazio a sufficienza per distendersi nella stalla. I cavalli possono sonnecchiare o addirittura dormire per alcuni minuti in piedi. Possono anche dormire accovacciati con il torace e il retrotreno appoggiati per terra, con la testa diritta o appoggiata al pavimento a seconda che stiano riposando o dormendo. Nella fase di sonno profondo, che dura soltanto pochi minuti, si stendono su un fianco con gli arti allungati, come molti altri animali. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 59 cpv. 2 Lettiera nel settore di riposo Informazioni tecniche: Settore di riposo con lettiera per i cavalli Requisiti minimi dei box per cavalli Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli Per permettere loro di assumere queste posizioni di riposo, i cavalli non vanno tenuti legati e devono disporre di spazio sufficiente per stendersi con gli arti allungati. Per fare un esempio, un box singolo per un cavallo con altezza al garrese di 1,7 metri deve avere dimensioni pari ad almeno 10,5 metri quadrati. Applicando la stabulazione libera in un ambiente con diversi compartimenti, per cavalli di questa stazza si deve calcolare una superficie di riposo per animale pari ad almeno 7,5 metri quadrati. Sempre a parità di stazza, l altezza degli ambienti deve essere di almeno 2,5 m. Indicazioni dettagliate a seconda delle dimensioni dei cavalli sono disponibili nelle informazioni tecniche allegate. L area di riposo deve essere provvista di lettiera asciutta e pulita poiché i cavalli altrimenti non si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo. La lettiera serve anche a ridurre la perdita del calore corporeo dei cavalli quando sono sdraiati e ad assorbire l urina in modo che non si senta l odore nocivo di ammoniaca nella scuderia. Marzo

8 Alimentazione, abbeveraggio, occupazione La ricerca di cibo costituisce l occupazione principale dei cavalli. I cavalli hanno un fabbisogno quotidiano d acqua compreso tra i 20 e i 60 litri e passano metà della loro vita a mangiare: la loro natura di erbivori fa sì che svariate ore della giornata siano dedicate a questa attività. > Ordinanza del 23 aprile sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 3 cpv. 3 Art. 4 Art. 60 cpv. 1 Informazioni tecniche (cfr. allegato): Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli I cavalli al pascolo devono avere la possibilità di abbeverarsi più volte al giorno. Pertanto, la soluzione migliore sarebbe quella di dare disponibilità illimitata di acqua attraverso abbeveratoi automatici, accesso a un bacino idrico, a una fontana o a una cisterna al pascolo. Qualora si faccia ricorso agli abbeveratoi automatici o ad altri contenitori per l acqua, bisogna controllare con la massima assiduità che siano puliti e ben funzionanti. L alimentazione è a base di foraggio grezzo e l assunzione di cibo deve anche soddisfare il bisogno del cavallo di essere occupato per varie ore al giorno. Il foraggiamento non serve dunque solo a fornire l energia e le sostanze nutrienti indispensabili per il cavallo. I cavalli che non hanno almeno per 16 ore al giorno accesso a foraggio grezzo (lettiera di paglia pulita, erba, fieno) devono essere nutriti con questo tipo di foraggio almeno tre volte al giorno. Non bisogna però cadere nell errore opposto, ovvero eccedere nelle quantità di foraggio. Occorre soprattutto prestare attenzione agli alimenti concentrati e ai pascoli con erba ricca di proteine e sostanze nutritive: in particolare per i cavalli, gli asini e i pony che non hanno necessità di alimentarsi molto, poiché gli eccessi nuocciono in modo notevole alla loro salute. Lo scarso movimento fisico rappresenta un ulteriore rischio. Marzo

9 Allevamento di cavalli giovani I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. Le femmine gravide devono poter partorire in tranquillità. Per i puledri è essenziale il contatto con la madre e con animali della stessa specie. Affinché gli animali dispongano di spazio sufficiente per il parto, le dimensioni dei box predisposti a tale scopo devono essere superiori di almeno il 30 % a quelle previste per i normali box singoli; la medesima regola vale anche per i box in cui sono detenute giumente con puledri di età superiore ai 2 mesi. Anche quando si trovano nel box per il parto, le giumente e i puledri devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con altri cavalli. Le giumente d allevamento, i loro puledri e cavalli giovani devono poter godere ogni giorno di almeno due ore di uscita all aperto. Inoltre, secondo l ordinanza sulla protezione degli animali, i cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. q Art. 9 Art. 59 cpv. 4 e 5 > Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 7 cpv. 2 Registrazione dei cavalli e dei puledri nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) su Informazioni tecniche: Requisiti minimi dei box per cavalli Prescrizioni relative all uscita dei cavalli Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli Allevamento di cavalli giovani Marzo

10 Contatti sociali I cavalli, avendo bisogno dei loro conspecifici, devono poter vivere in gruppo. La sua natura di animale predato fa sì che il cavallo prediliga la vita in gruppo, in quanto il branco è per lui fonte di sicurezza. Il contatto sociale è quindi importantissimo per questi animali. È vietato tenere un cavallo da solo, separato dai propri conspecifici, poiché questo tipo di detenzione non è compatibile con le caratteristiche e le esigenze della specie. I cavalli che vivono allo stato selvaggio formano dei piccoli gruppi che fanno parte di un branco, all interno del quale esiste una gerarchia. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. p Art. 59 cpv. 3 Informazioni tecniche: Requisiti minimi dei box per cavalli Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli Detenzione permanente dei cavalli all aperto Allevamento di cavalli giovani In effetti per i cavalli selvatici il contatto sociale continuativo è importantissimo: gli occhi di un intero branco vedono meglio degli occhi di un solo animale. Mentre il branco pascola, uno o più esemplari rimangono vigili, in modo che gli altri abbiano maggior agio di nutrirsi. I cavalli dominanti più esperti conducono il branco verso ricchi pascoli e fonti d acqua. La vita in gruppo è quindi sinonimo di sicurezza. Queste caratteristiche sono ancora ben presenti nei cavalli addomesticati, che quindi non vanno separati dai propri conspecifici. I cavalli devono avere un contatto almeno visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto. I cavalli giovani che non sono ancora utilizzati regolarmente devono essere tenuti in gruppo. La stabulazione in gruppo è adatta alla maggior parte dei cavalli. Bisogna però osservare alcuni requisiti strutturali che diano la possibilità agli animali di evitarsi e di mettersi al sicuro. Sono da evitare i passaggi stretti e i vicoli ciechi. Inoltre, i cavalli devono potersi nutrire indisturbati e dev esserci la possibilità di separare temporaneamente dal gruppo gli esemplari malati. Marzo

11 Cura e salute Prendersi cura degli animali significa prevenire malattie e ferimenti. L adozione di sistemi di detenzione adeguati è una premessa imprescindibile per mantenere gli animali in buona salute. In tal senso, non sono importanti solo un foraggio adeguato e sufficiente acqua o un buon clima all interno della stalla, bensì anche il movimento e i contatti sociali. Anche il modo in cui i cavalli vengono trattati riveste un importanza determinante. I detentori devono sottoporre gli animali a cure specifiche, in particolare per quanto riguarda gli zoccoli e il manto. Affinché i cavalli possano assumere una posi - zione anatomicamente corretta e muoversi in modo naturale, la cura degli zoccoli deve essere svolta a regola d arte. Questa operazione permette anche di prevenire le malattie degli zoccoli. La lettiera va sostituita frequentemente per garantire che la parte cornea dello zoccolo non venga rovinata dal letame o dall urina. La modifica della posizione naturale degli zoccoli, l impiego di ferrature dannose e il fissaggio di pesi nella zona degli zoccoli sono vietati. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 3 cpv. 3 Art. 5 Art. 60 cpv. 2 > Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 7 cpv. 1-3 > Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Informazioni tecniche: Detenzione permanente dei cavalli all aperto Al pascolo, i cavalli si rotolano nell erba oppure si mordicchiano e si grattano a vicenda il manto. Quando non sono in grado di soddisfare queste esigenze naturali o possono farlo solo in misura limitata, è l uomo che deve provvedere alla cura del manto attraverso una regolare pulizia e strigliatura. Le condizioni di detenzione devono essere tali da mantenere gli animali in buona salute. In caso di malattia, occorre chiamare il veterinario. Gli esemplari malati devono essere immediatamente accuditi a regola d arte. Nel caso di cavalli denunciati come animali da reddito, di cui si utilizza la carne, i detentori sono tenuti a indicare i medicamenti impiegati nel giornale dei trattamenti. I veterinari garantiscono la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso rispettando i termini d attesa. Marzo

12 Utilizzo I cavalli sono animali da reddito e da compagnia. Il settore equino, con i suoi diversi operatori, genera una cifra d affari stimata in 1,65 miliardi di franchi e dà impiego a oltre persone. Coinvolge numerosi ambiti, tra cui le scuole di equitazione e le pensioni agricole per cavalli. Molteplici attività economiche beneficiano direttamente o indirettamente di questo settore, come l allevamento, la gestione di pensioni per cavalli, il commercio di equini, le scuole di equitazione, la produzione e la vendita di attrezzature equestri, la costruzione di infrastrutture (scuderie), i trasporti, la produzione di foraggio, il commercio della carne, le aziende di allevamento, la medicina veterinaria, le assicurazioni specifiche, i media, le manifestazioni ippiche, la pubblicità e altri ancora. > Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) Art. 3 Art. 15 Cavallo come animale da reddito o domestico > Federazione svizzera sport equestri > Allevamento equino svizzero: Osservatorio del settore svizzero equino (in tedesco o francese) Stando a uno studio pubblicato nel 2008 dall Ufficio federale dello sport, circa persone praticano uno sport equestre. Dallo studio emerge anche che, dopo il calcio, gli sport equestri sono la seconda attività sportiva preferita dai bambini e dai giovani. Qualunque sia l utilizzo cui i cavalli sono destinati se come animali da compagnia per cavalcare o nello sport oppure come animali da reddito nell agricoltura, nell equitazione o nelle attività terapeutiche le loro esigenze restano immutate e vanno rispettate! Marzo

13 Formazione Per detenere cavalli è obbligatorio disporre di una formazione. Il benessere degli animali può essere tutelato formando in modo corretto le persone che si occupano di loro o che ne sono responsabili. La nuova ordinanza sulla protezione degli animali attribuisce pertanto particolare importanza alla formazione dei proprietari di animali, anche nel settore equino. La regola di base è la seguente: dal 1 settembre 2008 chi detiene diversi cavalli deve disporre della formazione richiesta. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 31 > Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Art. 2-5 Formazione specialistica non legata a una professione Art Attestato di competenza Informazioni tecniche: Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli Chi detiene un numero di cavalli superiore a cinque deve disporre di un attestato di competenza in materia. Coloro che detengono a titolo professionale un numero di cavalli superiore a undici devono aver svolto almeno una formazione specialistica non legata a una professione comprendente una parte teorica e pratica e uno stage. Le persone registrate il 1 settembre 2008 come gestori di un azienda di detenzione di oltre cinque cavalli o di un azienda di detenzione professionale di oltre undici cavalli non devono recuperare la formazione. Sono esonerati dall obbligo di formazione anche gli agricoltori che dispongono di una professione agricola o le persone con un diploma in una professione legata alla cura dei cavalli. Le formazioni possono essere offerte dalle organizzazioni appositamente riconosciute dall USAV. Marzo

14 Registrazione dei cavalli I cavalli devono essere registrati e i puledri devono essere muniti di microchip. I cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) ed essere muniti di un passaporto per equide. I puledri appena nati devono inoltre essere identificabili tramite microchip. Alla BDTA devono essere segnalati anche l esportazione di un cavallo, il cambio di proprietario o di scuderia e altri importanti cambiamenti. La registrazione consente di reagire in modo tempestivo ed efficace in caso di comparsa di una malattia equina. In caso di epizoozia le autorità veterinarie devono sapere dove si trovano i cavalli. Fino ad ora erano registrate soltanto le aziende agricole. Grazie alla registrazione, per la prima volta sarà possibile conoscere il numero complessivo dei cavalli tenuti in Svizzera. I proprietari delle scuderie svolgono un ruolo fondamentale nella registrazione dei cavalli. Essi devono registrare la loro azienda presso il servizio di coordinamento cantonale e conservare i passaporti nel posto in cui sono stabulati gli animali. Per maggiori informazioni circa la registrazione dei cavalli: Carne La carne di cavallo è un prodotto di nicchia. Gran parte di questo prodotto viene importata dall estero. Commisurato all intero consumo di carne pari a 50 kg pro capite, con circa un po più di mezzo chilo pro capite il consumo medio di carne di cavallo risulta relativamente modesto. La percentuale è nettamente superiore nella Svizzera romanda e nel Ticino rispetto a quella della Svizzera tedesca. Il 60 per cento dei cavalli allevati in Svizzera è addestrato come animale da compagnia, da competizione o da reddito. Il 40 per cento dei puledri viene selezionato e macellato a causa delle loro caratteristiche fisiche o caratteriali. Anche i cavalli da competizione feriti sono destinati alla macellazione. I cavalli macellati non possono però coprire la domanda sul mercato. La produzione nazionale costituisce di fatto soltanto il 10 per cento del consumo complessivo, la maggior parte viene importata dal Canada. In genere i cavalli sono utilizzati come animali da reddito anche per la loro carne. In tal caso, occorre osservare le relative disposizioni dell ordinanza sui medicamenti veterinari (ad es. in caso di trattamenti). Tuttavia, i cavalli possono essere dichiarati anche come animali da compagnia, registrandoli nel passaporto per equidi. In questo caso non possono essere macellati, neanche dopo il cambio di proprietario, e non è necessario tenere un giornale dei trattamenti. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 3 Art. 28 > Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) Art. 3 Art. 15 Cavallo come animale da reddito o domestico Quando si tratta della carne di cavallo, molte persone manifestano riserve emotive nei confronti di questi animali. Tale ambivalenza rispecchia il rapporto particolare che intercorreva tra l uomo e il cavallo già tantis - simo tempo fa. Marzo

15 Trasporto Che si tratti di un singolo cavallo da competizione o dello spostamento in gruppo verso l alpeggio o al macello, i trasporti di cavalli sono frequenti e rappresentano per gli animali una fonte di stress, pertanto devono avvenire nelle migliori condizioni possibili. Chi trasporta cavalli si assume una grande responsabilità. Il cavallo è un animale predato che vuole poter osservare l ambiente circostante. Le dimensioni limitate durante il trasporto non glielo consentono, motivo per cui è sottoposto a un grande stress. Inoltre, il pericolo di ferimento non è da sottovalutare a causa delle sue veloci reazioni di difesa e di fuga. I cavalli devono essere abituati possibilmente presto e con riguardo a essere caricati e scaricati da un veicolo di trasporto. La rampa per caricare e scaricare l animale dal mezzo di trasporto deve essere antisdrucciolevole e il pavimento del veicolo deve essere provvisto di lettiera in modo che il cavallo non scivoli o cada. Un attenta guida è anche molto importante per trasportare gli animali con riguardo. Le cavezze di corda o a nodi non possono essere utilizzate per legare gli animali durante il trasporto, poiché possono causare dolori o lacerazioni agli animali quando, su una strada piena di curve o durante una frenata, devono tenersi in equilibrio o addirittura quando cadono. In Svizzera la durata del trasporto non deve superare le 6 ore. Per i trasporti professionali destinati all estero è necessaria un autorizzazione dell Ufficio del veterinario cantonale. In ogni Paese dell UE il termine «professio nale» è disciplinato in modo differente. In caso di dubbio occorre pertanto informarsi anticipatamente presso le autorità competenti del Paese di destinazione. I trasporti internazionali di bestiame da macello attra verso la Svizzera sono vietati. I bovini, i caprini, gli ovini e i suini destinati alla macellazione non possono essere trasportati su camion attraverso la Svizzera. A partire dal 2011 questo divieto si applica anche ai cavalli e al pollame da macello. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Capitolo 7: Trasporto di animali Chi trasporta animali a titolo professionale o accudisce gli animali durante il trasporto, ad esempio nel commercio di animali o nel trasporto di animali da macello, deve disporre di una formazione pratica e teorica ed è tenuto a seguire regolarmente corsi di aggiornamento. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio. Marzo

16 Interventi e divieti Gli animali non devono essere maltrattati. Gli interventi dolorosi autorizzati, di regola, possono essere eseguiti soltanto previa anestesia. Solitamente gli interventi sui cavalli sono eseguiti in anestesia. La marchiatura dei cavalli, ad esempio tramite microchip, o la bruciatura possono essere eseguite da persone esperte senza anestesia. Sono vietati, tra le altre cose, il doping e l asportazione dei peli tattili. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 16 Art. 21 Art. 35 cpv. 1 Come gli altri animali, anche i cavalli non devono essere maltrattati né costretti senza necessità a fatiche eccessive. Marzo

17 Allevamento L allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità. In Svizzera vi sono 23 federazioni di allevamento riconosciute (stato 2008), anche se va ricordato che il numero dei puledri nati nel nostro Paese è leggermente diminuito. Cifre e osservazioni più dettagliate sull importanza dell allevamento equino saranno disponibili nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), presso la quale devono essere registrati tutti i cavalli. > Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) Art > Istituto nazionale svizzero d allevamento equino INSAE > Federazione svizzera sport equestri > Federazione svizzera dei pony e dei piccoli cavalli L allevamento equino è fortemente concentrato a livello regionale. Più di due terzi dei cavalli sono allevati nei Cantoni di Berna, Giura, Friburgo, Lucerna e Soletta, spesso da agricoltori. Dopo lo svezzamento fino all inizio della loro regolare utilizzazione o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età, i puledri devono crescere in gruppo affinché possano imparare a capire le forme d espressione tipiche della loro specie. I puledri dovrebbero essere allevati in branchi su vasti pascoli in modo che possano diventare cavalli resistenti sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. Marzo

18 Appendice Allegato 1 Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli Allegato 2 Divieto di stabulazione fissa per i cavalli Allegato 3 Requisiti minimi dei box per cavalli Allegato 4 Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli Allegato 5 Prescrizioni relative all uscita dei cavalli Allegato 6 Tenuta del registro delle uscite per i cavalli Allegato 7 Settore di riposo con lettiera per i cavalli Allegato 8 Detenzione permanente dei cavalli all aperto Allegato 9 Allevamento di cavalli giovani Allegato 10 È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli Allegato 11 Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli Allegato 12 Cavalli: uscita all aperto durante tutto l anno Allegato 13 Manuale di controllo Cavalli Marzo

19 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli Aziende di detenzione di cavalli con obbligo di formazione Sono soggette a obbligo di formazione le persone responsabili di una delle aziende di detenzione di cavalli elencate di seguito (è compresa anche la detenzione di pony, asini, muli e bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn): Aziende agricole con più di 10 unità di bestiame grosso (UBG) da reddito, tra cui cavalli (cfr. art. 31 cpv. 1 OPAn). Può trattarsi di aziende di allevamento, allevamenti di puledri, aziende che propongono giri in carrozza, maneggi, pascoli per cavalli anziani, pensioni e simili, oppure dei propri cavalli detenuti come animali per il tempo libero. Aziende che detengono a titolo professionale oltre 11 cavalli (cfr. art. 31 cpv. 5 OPAn), ad es. maneggi, pensioni, cliniche veterinarie per cavalli, centri di riabilitazione equestre, aziende che noleggiano cavalli o organizzano trekking, aziende che offrono giri in carrozza. Detenzioni di oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; esse comprendono aziende agricole con al massimo 10 UBG, detenzioni private persino in caso di effettivi di grandi dimensioni oppure detenzioni di piccole dimensioni a titolo professionale con un numero di cavalli compreso tra 6 e 11 (cfr. art. 31 cpv. 2, art. 31 cpv. 4 lett. b OPAn). Attestati di formazione L attestato comprovante la formazione richiesta viene verificato nell ambito dei controlli in materia di protezione degli animali. Le persone che il 1 settembre 2008 erano registrate come gestori di un azienda agricola, come detentori di più di cinque cavalli o gestori di un azienda di detenzione professionale di cavalli non devono recuperare la formazione (cfr. art. 222 cpv. 1-2 OPAn; All. 5 cifre 3-5 OPAn). Nel caso particolare di un centro di accoglienza per cavalli a fine carriera di una fondazione, va definito insieme all autorità cantonale se questo rientri tra le detenzioni professionali di cavalli. Requisiti per la detenzione di oltre 10 UBG da reddito, tra cui cavalli Le persone responsabili della detenzione di cavalli in un azienda agricola con oltre 10 UBG da reddito devono comprovare di essere in possesso della formazione professionale agricola. N. 11.1_(3)_i dicembre 2013

20 Viene considerata una professione agricola: agricoltore, contadino o formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo (cfr. art. 194 cpv. 1 lett. a-b, d OPAn) agronomo (cfr. art. 193 cpv. 2; art. 194 cpv. 1 lett. c OPAn) un altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo, assolto entro due anni dall acquisizione dell azienda, o dall attività pratica comprovata in un azienda agricola per almeno tre anni (cfr. art. 194 cpv. 2 OPAn). Dove è sufficiente l attestato di competenza in luogo di una professione agricola: nelle regioni montane, a condizione che per l accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) (cfr. art. 31 cpv. 2 OPAn) oppure in aziende con al massimo 10 UBG da reddito con detenzione di oltre 5 equini (senza contare i puledri non svezzati) (cfr. art. 31 cpv. 4 OPAn). Requisiti per la detenzione di oltre cinque cavalli Le persone responsabili della detenzione di oltre cinque cavalli devono essere in possesso di un attestato di competenza. Tale requisito si applica anche alle detenzioni private. L attestato di competenza sulla detenzione e l accudimento dei cavalli può essere conseguito con un corso teorico della durata di almeno cinque ore o con un periodo di pratica di almeno tre settimane in un azienda avente un effettivo di cavalli simile a quello che il praticante intende accudire. Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell accudimento degli animali (cfr. art. 198, 206 OPAn; art , 55 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Sono esonerati dal conseguimento dell attestato di competenza coloro che: possiedono una conferma ufficiale di un esperienza almeno triennale con i cavalli (cfr. art. 193 cpv. 3 OPAn; art. 56 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali) oppure soddisfano i requisiti di formazione per la detenzione professionale o agricola di cavalli (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) oppure possiedono una formazione specialistica professionale, o di scuola universitaria professionale in materia di detenzione dei cavalli (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn). Requisiti per la detenzione professionale di oltre 11 cavalli Le persone responsabili della detenzione professionale di oltre 11 cavalli devono comprovare di essere in possesso di una formazione in materia di detenzione di cavalli (formazione specialistica non legata a una professione). La formazione specialistica non legata a una professione in materia di detenzione adeguata dei cavalli e di allevamento e riproduzione responsabile dei cavalli si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale almeno 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di almeno tre mesi (cfr. art.197 OPAn; art. 2-5, Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Consentono un esenzione dal conseguimento dell attestato di competenza (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) le seguenti professioni: custode di cavalli e specialista di cavalli secondo la LFPr; maniscalco secondo la LFPr; cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall associazione SVBR N. 11.1_(3)_i dicembre /7

21 o un diploma professionale o universitario che comprenda una formazione in materia di detenzione dei cavalli, ad es: formazione universitaria in medicina veterinaria, agronomia, zoologia, etologia oppure in scienze equine alla HAFL (in passato SHL). o una professione agricola. Requisiti di formazione in caso di commercio di cavalli a titolo professionale Secondo l articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizoozie, le persone che accudiscono i cavalli nelle aziende che ne esercitano il commercio a titolo professionale devono aver conseguito la patente per il commercio di bestiame, valida come attestato di formazione (cfr. art. 103 lett. c OPAn). Altre formazioni in casi specifici In casi specifici, l Ufficio del veterinario cantonale può riconoscere una formazione diversa qualora la persona in questione dimostri di essere in possesso delle conoscenze e capacità richieste (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn). Dove è possibile frequentare la formazione specialistica e conseguire l attestato di competenza I corsi per il conseguimento dell attestato di competenza o per la formazione specifica in materia di detenzione di cavalli non legata a una professione devono essere preventivamente riconosciuti dallʼusav, il quale tiene un elenco sul sito internet > Formazione e perfezionamento (cfr. art. 199 cpv. 1 OPAn), affinché gli interessati sappiano dove poter frequentare la formazione. Basi legali: Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti; Art. 31 OPAn Requisiti per i detentori di animali domestici 1 Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all articolo La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4. 3 Se la persona che accudisce gli animali in un azienda d estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell azienda d estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1. N. 11.1_(3)_i dicembre /7

22 4 Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all articolo 198 per la detenzione di: b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; 5 Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all articolo 197. Art. 103 lett. c OPAn Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve: c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l articolo 20 capoverso 2 della legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE): essere titolare della patente di commerciante del bestiame; Art. 193 cpv. 1-3 OPAn Attestato di formazione 1 Sono considerati attestati di formazione: a. per una formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario; b. per una formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione; c. per una formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza. 2 La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione non legata a una professione; quest ultima esonera dal conseguimento dell attestato di competenza. 3 All attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un esperienza almeno triennale con la specie animale in questione. Art. 194 OPAn Professioni agricole 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola: a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all articolo 38 LFPr17; b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all articolo 42 LFPr; c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo. 2 Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui all articolo 37 o 38 LFPr integrata: a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall acquisizione dell azienda detentrice di animali; o b. dall attività pratica comprovata in un azienda agricola per almeno tre anni. Art. 197 cpv. 1-2 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione 1 La formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l utilizzo, l allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi. 2 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni. N. 11.1_(3)_i dicembre /7

23 Art. 198 cpv. 1-2 OPAn Formazione con attestato di competenza 1 La formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necesrie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali. 2 Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica. Art. 199 cpv OPAn Riconoscimento da parte dell USAV e dell'autorità cantonale 1 L USAV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all articolo 192 capoverso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e In casi specifici l autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare. Art. 206 OPAn Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica 1 L azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l articolo 198 capoverso 2 deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. 2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell accudimento degli animali. Art. 222 cpv. 1-2 OPAn Disposizioni derogatorie 1 Le persone che il 1 settembre 2008 erano registrate come gestori di un azienda agricola o come detentori di animali di cui all articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali. 2 Le persone in grado di dimostrare che il 1 settembre 2008 erano registrate come gestori di un azienda di detenzione professionale di cavalli non devono presentare l attestato di competenza di cui all articolo 31 capoverso 5. Art. 2 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Obiettivi di apprendimento 1 L obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn è di insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a tenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana. Art. 3 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Forma e durata della formazione 1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un azienda secondo l articolo 206 OPAn. N. 11.1_(3)_i dicembre /7

24 2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno tre mesi. 3 La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia e cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all articolo 4 capoverso 2 lettere d g. Art. 4 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti: a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti; b. trattamento rispettoso degli animali; c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive; d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali; e. anatomia e fisiologia degli animali; e f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza. 2 La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti: a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti; b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo; c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie; d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie; e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova; f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie. Art. 5 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto della parte pratica 1 La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn deve comprendere esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali, di prestare loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche. Art. 30 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Obiettivo di apprendimento L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 o all'articolo 85 capoverso 3 OPAn è che il detentore di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata degli animali. Art. 31 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Forma e durata della formazione La formazione viene impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno cinque ore di teoria, mentre il periodo di pratica prevede almeno tre settimane di collaborazione nell accudimento degli animali in un azienda detentrice di animali. N. 11.1_(3)_i dicembre /7

25 Art. 32 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento dell ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie. Art. 55 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Attestazione di un periodo di pratica L attestato di competenza di un periodo di pratica di cui all articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. nome, indirizzo, formazione ed esperienza pratica della persona responsabile dell assistenza al praticante; b. informazioni inerenti all effettivo di animali e al tipo di utilizzazione della detenzione di animali; c. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del praticante; d. durata, entità e genere delle attività svolte dal praticante; e. luogo, data, nome e firma del direttore dell azienda. Art. 56 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Conferma ufficiale di un'esperienza pluriennale L'autorità conferma l'esperienza pluriennale di una persona con una specie animale di cui all'articolo 193 capoverso 3 OPAn indicando i dati seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio della persona in questione; b. indicazioni inerenti all'effettivo di animali, al tipo di utilizzazione, alla durata dell'esistenza della detenzione di animali e alla persona responsabile dell'accudimento degli animali; c. luogo, data, timbro, nome e firma della persona autorizzata dall'autorità competente. N. 11.1_(3)_i dicembre /7

26 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Divieto di stabulazione fissa per i cavalli La stabulazione fissa non si adatta ai cavalli poiché riduce al minimo la loro libertà di movimento e limita eccessivamente il loro comportamento naturale (rotolare per terra, grattare o rosicchiare) nonché il loro campo visivo e la loro posizione di riposo naturale (anche se i cavalli riposano in piedi, per dormire profondamente devono potersi accucciare in decubito sternale). Per questo motivo i cavalli non possono essere tenuti legati (cfr art. 59 cpv. 1 OPAn). Durante la cura, il foraggiamento nella tenuta in gruppo, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate o in situazioni analoghe i cavalli possono essere tenuti legati per breve tempo (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). Il divieto riguarda quindi solo i sistemi di detenzione della stabulazione fissa (poste o altre poste fisse per la detenzione di cavalli), e non si riferisce a quando i cavalli vengono tenuti legati in generale. Eccezioni a breve termine per determinate situazioni I cavalli utilizzati a scopi militari, in particolare in caso di pernottamenti in campo (bivacco), possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn) Anche i cavalli per cui è dimostrato che sono stati appena stabulati in un azienda possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). In tal modo si mira a facilitare la dimestichezza con i cavalli che in passato sono stati poco a contatto con le persone. Tuttavia, ciò non vale per i cavalli di età inferiore a 30 mesi. Questi ultimi non possono essere tenuti legati, neanche per un breve periodo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. q; art. 59 cpv. 4 OPAn). Le poste fisse devono essere concepite in modo che i cavalli non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Chi, eccezionalmente, tiene legato un cavallo per un breve periodo, deve poter dimostrare all organo di controllo della protezione degli animali che allo scadere delle tre settimane il cavallo dispone di un posto in un altro sistema di stabulazione adeguato alle sue esigenze. N. 11.2_(2)_i dicembre 2013

27 Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn); ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. q OPAn Definizione cavalli giovani q: cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Art. 8 cpv. 1 OPAn Poste, box, dispositivi d attacco Le poste, i box e i dispositivi d attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Art. 59 cpv. 1 OPAn Divieto di stabulazione fissa I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per breve tempo. I cavalli appena stabulati in un azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane. Art. 59 cpv. 4 OPAn Detenzione in gruppo di cavalli giovani I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. N. 11.2_(2)_i dicembre /2

28 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Requisiti minimi dei box per cavalli Box individuali e box di gruppo a un compartimento Un box è un'unità di detenzione all'interno di un locale (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn) nel quale il cavallo o un gruppo di cavalli può muoversi liberamente, cibarsi e abbeverarsi, riposare sdraiandosi, urinare e defecare. Nel box individuale viene tenuto un cavallo per box. I box individuali devono consentire un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). I puledri svezzati devono essere tenuti in gruppo fino alla loro regolare utilizzazione e al massimo fino a quando non raggiungono i 30 mesi di età (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn). Un puledro non può essere tenuto in un box individuale. Nei box di gruppo a un compartimento vengono tenuti gruppi o coppie di cavalli. Questi box si adattano soltanto ai gruppi armonici (privi di frequenti scontri aggressivi con ferimenti) e devono offrire agli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi, ad eccezione per i cavalli giovani (cfr. art. 59 cpv. 5 OPAn). Al contrario dei box di gruppo a più compartimenti (cfr. le Informazioni tecniche N (2) «Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli»), nel box di gruppo a un compartimento manca la separazione tra il settore di riposo e il settore di foraggiamento. Requisiti generali dei box per cavalli I box devono essere allestiti in modo che i cavalli possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie (cfr. art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 OPAn). A tal proposito i cavalli devono disporre di sufficiente spazio e di un pavimento antiscivolo (cfr. art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1 OPAn). I box devono soddisfare i requisiti minimi riportati nella tabella 7 dell allegato 1 (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn) che si applicano in modo uniforme indipendentemente dal tipo di box (stessi requisiti per le superfici minime dei box chiusi fino al soffitto o fino a metà, dei box interni ed esterni con o senza area d uscita costantemente accessibile dalla stalla). I settori di riposo nei box devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn; cfr. anche le Informazioni tecniche N (2) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli»). N. 11.3_(2)_i dicembre 2013

29 I box devono essere allestiti in modo che gli animali non si feriscano (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 OPAn). Il cavallo, in quanto animale pauroso e con una pelle molto delicata, può ferirsi facilmente. Soprattutto le fessure delle porte o le griglie troppo larghe, i chiavistelli e i chiodi sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel settore accessibile al cavallo costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi. Dimensioni minime dei box per cavalli luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Nel box di gruppo a un compartimento la superficie minima per cavallo corrisponde a quella utilizzata per un cavallo tenuto singolarmente. In gruppi di cinque o più cavalli compatibili la superficie complessiva può essere ridotta del 20 % al massimo. Per stabilire lʼaltezza minima ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. La misurazione viene effettuata a partire dallʼaltezza massima della lettiera. Devono essere rispettate le seguenti dimensioni: Altezza al garrese < 120 cm cm cm cm cm > 175 cm Superficie minima 5, ,5 12 in m 2 Box parto, box per giumente con 7,15 9,1 10,4 11,7 13,65 15,6 puledro 1) Larghezza minima almeno una volta e mezza l altezza al garrese Altezza minima 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi. Misure tollerate per le scuderie esistenti il 1 settembre 2008: Altezza al garrese < 120 cm cm cm cm cm > 175 cm Superficie minima 5, ,5 in m 2 Altezza minima 1,8 1,9 2 2,2 2,2 2,2 Se un box esistente presenta già queste dimensioni, non deve essere adeguato. N. 11.3_(2)_i dicembre /3

30 Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn Definizioni d: box: recinto all interno di un locale. Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 8 cpv. 1 OPAn Poste, box, dispositivi d attacco 1 Le poste, i box e i dispositivi d attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1 3. Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. Art. 59 cpv. 2-5 OPAn Detenzione 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. 3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi. 4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. 5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi. N. 11.3_(2)_i dicembre /3

31 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli Suddivisione dei compartimenti in base ai diversi settori Nella stabulazione in gruppo diversi cavalli sono tenuti nella stessa unità, come ad esempio nella stabulazione libera a diversi compartimenti (cfr. art. 9 cpv. 1 OPAn). I cavalli si possono muovere liberamente fra i diversi settori (settore di foraggiamento, settore di riposo e area d uscita). Nella stabulazione libera a diversi compartimenti la superficie di riposo deve essere separata dai settori di foraggiamento o di movimento tramite ad esempio una parete divisoria, al fine di permettere anche agli animali di rango inferiore di riposare senza essere disturbati dagli altri. La superficie di riposo e l area d uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti (all. I tab. 7 nota 6 OPAn). Strutturazione, compartimento speciale I cavalli hanno una gerarchia ben stabilita e comunicano tra di loro soprattutto mediante l espressione del muso e la postura della testa, del collo e della coda. Pertanto, se vi è posto a sufficienza, in gruppi armonici i cavalli non si scontrano mai. Nelle scuderie non vi devono essere vicoli ciechi e i cavalli, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare (art. 2 cpv. 3 lett. q; art. 59 cpv. 5 OPAn). Alla strutturazione della scuderia si prestano tra l altro pareti, alberi, fontane, barili o simili. In caso di bisogno deve essere creato un compartimento speciale per gli animali malati, feriti (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) o incompatibili (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c OPAn). Anche i puledri o i nuovi cavalli da integrare nel gruppo devono poter essere separati (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a-b OPAn). Questo scompartimento deve soddisfare i requisiti minimi previsti per i box per cavalli nella detenzione individuale e garantire un contatto visivo, olfattivo e acustico con almeno un altro cavallo. I dispositivi a scarica elettrica per separare i diversi settori o per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn). N. 11.4_(2)_i dicembre 2013

32 Settore di foraggiamento I cavalli devono ricevere più volte al giorno acqua e foraggio grezzo in quantità sufficienti poiché il loro apparato digerente (a partire dai denti per arrivare allo stomaco e poi all intestino crasso) si è abituato ad un apporto costante di piccole quantità di alimenti ricchi in fibre grezze. Inoltre, la ricerca e l assunzione del cibo costituiscono l occupazione principale dei cavalli (cfr. art. 4 cpv. 1-2; art. 60 cpv. 1 OPAn). Nella tenuta in gruppo il detentore di animali deve provvedere affinché ogni cavallo riceva alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Poiché i cavalli sono animali che vivono in branco e vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni cavallo deve disporre di una posta di foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi senza che vengano disturbati dagli altri e si evitano conflitti. Alla somministrazione del foraggio si prestano ad esempio le mangiatoie circolari, all'alimentazione razionata le poste di foraggiamento, la stabulazione fissa di breve durata o il foraggiamento assistito da computer (cfr. art. 3 cpv. 2 OPAn). Non vi sono disposizioni che disciplinano le dimensioni delle poste di foraggiamento. Affinché adempiano alle loro funzioni, devono proteggere il cavallo su tutta la lunghezza del suo corpo e non devono essere troppo larghe, in modo che altri cavalli non possano entrarvi. Superficie di riposo ricoperta di lettiera La superficie di riposo nella stalla deve essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata (cfr. Informazioni tecniche 11.7 (1) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli»). La lettiera deve inoltre essere pulita e asciutta (cfr. art. 34 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn). Nel caso in cui la lettiera sia commestibile e non vi sia unʼalimentazione ad libitum, nella tenuta in gruppo sussiste il pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non possano farlo per un periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri Misure minime Le superfici di riposo e le aeree d uscita devono soddisfare i requisiti minimi di cui all allegato 1, tabella 7, cifre 13 e 31 dell ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn). La superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli cavalli. In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn). Luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Per stabilire l altezza minima del soffitto dell unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall altezza massima della lettiera. N. 11.4_(2)_i dicembre /4

33 Misure minime per le stalle a stabulazione libera con diversi Altezza al garrese < 120 cm cm cm cm cm > 175 cm Superficie di riposo in m 2 4 4,5 5,5 6 7,5 8 Superficie di riposo per giumente con puledri 1) 5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4 Altezza minima del soffitto 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 Valori di tolleranza per l altezza del soffitto 1) 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 1) 2) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%. L altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata. Area d uscita Lʼarea dʼuscita deve soddisfare le misure minime prescritte nellʼallegato 1 tabella 7 cifra 3 e deve essere costantemente accessibile (cfr. art. 61 cpv. 2 OPAn; all. 1 tab. 7 OPAn). Per area dʼuscita si intende un pascolo o un parco adatto allʼuscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f OPAn). I requisiti che devono soddisfare le aree dʼuscita sono contenuti nelle Informazioni tecniche 11.5 (2) «Prescizioni relative allʼuscita dei cavalli». Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. f + q OPAn Definizioni f. area d uscita: pascolo o parco adatto all uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età; Art. 3 cpv. 2 OPAn Detenzione adeguata degli animali 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. Art. 4 cpv. 1-2 OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all assunzione di cibo, tipiche della specie. N. 11.4_(2)_i dicembre /4

34 Art. 5 cpv. 2 OPAn Cura 2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro. Art. 9 OPAn Stabulazione in gruppo 1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente. 2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve: a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo; b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi;e c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d isolamento. Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1 3. Art. 59 cpv. 2; 4-5 OPAn Detenzione 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. 4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. 5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi. Art. 60 cpv. 1 OPAn Foraggiamento e cura 1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. Art. 61 cpv. 2 OPAn Movimento 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 4. All. 1 tab. 7 nota 6 OPAn Nota 6 La superficie di riposo e l area d uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti. N. 11.4_(2)_i dicembre /4

35 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Prescrizioni relative all uscita dei cavalli I cavalli che possono uscire spesso all aperto sono più sani ed equilibrati. In genere avanzano con tranquillità e hanno un piede sicuro anche su terreni ghiacciati, leggermente fangosi o accidentati. Possibilità costante di uscita durante l anno per tutti gli equini Cavalli, pony, asini, muli e bardotti (cui in seguito si farà riferimento con il termine complessivo cavalli) devono potersi muovere all aperto per tutto l anno. Quanto detto si applica sia ai cavalli che non svolgono alcun lavoro fisico, come i puledri con le giumente, gli animali giovani e gli animali a riposo per motivi d età, che ai cavalli utilizzati (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p; art. 61 cpv. 4-5 OPAn). Per uscita si intende movimento libero all aperto durante il quale l animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, briglie, finimenti, capestri, catene o simili (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c OPAn). Frequenza di uscita a seconda dell utilizzazione Devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita (cfr. art. 61 cpv. 4-5 OPAn). In caso di presenza di numerosi insetti, l uscita deve avvenire nelle ore notturne o alle prime ore del mattino (art. 32 cpv. 2 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Ai cavalli utilizzati, vale a dire agli animali che lavorano da sellati, sono lavorati da terra oppure condotti per la cavezza, come ad esempio nel lavoro alla longe o alle redini lunghe, quando vengono condotti a mano cavalcando un altro cavallo, oppure che fanno movimento mediante la giostra meccanica, deve essere concessa l uscita almeno due giorni a settimana, anche se sono utilizzati ogni giorno (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o; art. 61 cpv. 5 OPAn). Nei giorni in cui non svolgono alcun lavoro fisico, i cavalli utilizzati devono potersi muovere all aperto (cfr. art. 61 cpv. 1 OPAn). N. 11.5_(2)_i dicembre 2013

36 Le giumente d allevamento con puledri, i cavalli giovani, i cavalli a riposo per motivi d età e gli altri cavalli che non sono utilizzati, devono uscire ogni giorno (cfr. art. 61 cpv. 4 OPAn). I cavalli giovani devono uscire in gruppo (cfr. art. 59 cpv. 4). Le uscite devono essere annotate in un apposito registro (registro delle uscite) entro tre giorni (cfr. Informazioni tecniche Protezione degli animali N (2) Tenuta del registro delle uscite per i cavalli ; cfr. art. 61 cpv. 7 OPAn; art. 8 cpv. 1 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Allestimento delle aree d uscita Sono idonei per l uscita i pascoli, le aree d uscita allestite in modo da essere utilizzabili con qualsiasi condizione atmosferica e le aree d uscita, costantemente accessibili dalla stalla, appartenenti a box o stalle a stabulazione libera a diversi comparti, che soddisfano i requisiti minimi in termini di superficie, recinti e suolo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; 10 cpv. 1; 61 cpv. 2 OPAn). Nei prati magri, la possibilità di pascolare per ore soddisfa le esigenze comportamentali dei cavalli e costituisce un ottima forma di movimento. In luoghi privi di vegetazione è possibile stimolare i cavalli a muoversi collocando foraggio grezzo e acqua distanti l uno dall altra. Anche la compagnia di altri cavalli molto compatibili tra loro vivacizza il branco. I recinti devono essere ben visibili per evitare che i cavalli ci finiscano contro inavvertitamente (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). I pascoli e le altre aree d uscita non devono essere recintati con filo spinato (cfr. art. 63 OPAn). I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). Nei settori in cui gli animali sostano abitualmente, il terreno non deve essere fangoso. Poiché una notevole presenza di escrementi, in particolare se unita a fanghiglia, favorisce l insorgere di dolorose infezioni a carico dello zoccolo e della zampa, il terreno non deve essere fortemente inquinato da feci o urina (cfr. art. 6 cpv. 3 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Per evitare cadute anche ad andature veloci, i pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn). Le superfici minime devono essere rispettate Le superfici minime devono corrispondere ai valori riportati nell allegato 1 tabella 7 cifra 3 OPAn. Se, ad esempio, l area d uscita annessa a un box esterno non rispetta la superficie minima prescritta per l uscita all aperto, al cavallo deve essere concesso di uscire in un altra zona rispondente ai parametri minimi richiesti. Aree d uscita costantemente accessibili dalla stalla (stabulazione individuale o in gruppo) Altezza al garrese < 120 cm cm cm cm cm > 175 cm Superficie minima per cavallo in m Superficie minima per 2-5 cavalli giovani in m N. 11.5_(2)_i dicembre /6

37 Aree d uscita non adiacenti alla stalla (uscita individuale o in gruppo) Altezza al garrese < 120 cm cm cm cm cm > 175 cm Superficie minima per cavallo in m Superficie minima per 2-5 cavalli giovani in m Non è necessario che in un azienda ogni cavallo disponga di un area d uscita all aperto o di una parte di essa, purché ai singoli animali sia garantita la possibilità di movimento prescritta, eventualmente a gruppi. I cavalli giovani devono uscire all aperto almeno in coppia (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn). La superficie minima dell area d uscita per cavalli giovani è cinque volte più grande di quella minima prevista per un cavallo adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel caso in cui tale area sia adibita all uscita di un numero di capi inferiore a 5. Per i gruppi di cavalli giovani a partire da 6 capi, la superficie dell area d uscita loro destinata si calcola, come per i cavalli adulti, sommando le superfici minime per animale (cfr. all. 1 tab. 7 nota 7 OPAn). Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite) costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell area d uscita loro destinata del 20% al massimo (all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn). Uscita in via eccezionale su una superficie coperta In presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta anziché all aperto (art. 61 cpv. 3 OPAn). Rientrano tra le condizioni suddette il suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area d uscita (cfr. 32 cpv. 1 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Le eccezioni riguardano condizioni in presenza delle quali, per esperienza, si è legittimati a ritenere che i cavalli, lasciati liberi di scegliere, rimarrebbero nella stalla. Inoltre, occorre impedire che in un pascolo il tappeto erboso sia inutilmente danneggiato o distrutto perché i cavalli si muovono solo pascolando e/o un terreno molto fangoso limiterebbe i loro spostamenti. Situazioni di deroga all uscita all aperto Per restare sani ed efficienti a lungo, i cavalli devono potersi muovere il più possibile costantemente a un ritmo tranquillo. Il loro apparato locomotore è strutturato per sopportare lunghe ore di ricerca del foraggio. Per questo è necessario concedere loro ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita (cfr. art. 61 cpv. 1 OPAn). È ammesso sostituire l uscita con l utilizzazione solo rispettando ben precise disposizioni derogatorie: Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane, purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno (art. 61 cpv. 6 OPAn): in caso di cavalli appena stabulati in un azienda; N. 11.5_(2)_i dicembre /6

38 in caso di suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area d uscita, tra il 1 novembre e il 30 aprile (cfr. 32 cpv. 1 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici); durante l utilizzo a scopi militari; durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. Per le aziende professionali già esistenti il 1 luglio 2001 che detengono oltre 10 cavalli, l autorità cantonale può, su richiesta, prorogare il periodo transitorio per l adempimento delle disposizioni in materia di uscita fino a non oltre il 1 settembre 2023, se l area d uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio, se l azienda adempie gli altri requisiti previsti dall ordinanza sulla protezione degli animali e di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno (cfr. all. 5 cifra 28 OPAn). Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 OPAn Definizioni c. uscita: movimento libero all aperto durante il quale l animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; f. area d uscita: pascolo o parco adatto all uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; o. utilizzazione di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età Art. 7 cpv OPAn Parchi e suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1 3. Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. N. 11.5_(2)_i dicembre /6

39 Art. 59 cpv. 4 OPAn Detenzione di cavalli giovani 4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. Art. 61 OPAn Movimento 1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita. 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta. 4 Alle giumente d allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno: a. in caso di cavalli appena stabulati in un azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1 novembre e il 30 aprile; c. durante l utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. 7 L uscita deve essere annotata in un apposito registro. Art. 63 OPAn Divieto dell uso di filo spinato per la detenzione di cavalli 1 L uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato. 2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione. All. 1 tab. 7 note 3, 7 OPAn Requisiti minimi per la detenzione di cavalli Nota 3 In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. Nota 7 Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2 5 capi, la superficie minima dell area d uscita corrisponde a quella prevista per 5 cavalli giovani. N. 11.5_(2)_i dicembre /6

40 All. 5 n. 28 OPAn Disposizioni transitorie per la detenzione di cavalli Nota 28 Su richiesta del detentore di animali, lʼautorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1 luglio 2001 non oltre il 1 settembre 2023 se: 1. lʼarea dʼuscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno; 3. lʼazienda conta più di 10 cavalli; e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza. Art. 6 cpv. 3 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di pavimenti in caso di detenzione permanente all aperto 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. Art. 8 cpv. 1 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Registro delle uscite 1 Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni. Art. 32 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Cavalli 1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell articolo 61 capoverso 3 OPAn: a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni; b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso; c. vento tempestoso; d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area di uscita. 2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino. N. 11.5_(2)_i dicembre /6

41 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Tenuta del registro delle uscite per i cavalli Le presenti Informazioni tecniche vanno intese come un integrazione alle Informazioni tecniche Protezione degli animali N (2) concernenti le prescrizioni relative all uscita dei cavalli e illustrano alcune modalità per documentare l uscita all aperto ai sensi dell ordinanza sulla protezione degli animali. Le annotazioni nel registro delle uscite vengono effettuate fondamentalmente secondo le medesime regole sia in base alle disposizioni dell ordinanza sulla protezione degli animali sia alle prescrizioni URA 1 dell ordinanza sui programmi etologici 2. Cosa va annotato nel registro I detentori di cavalli devono documentare in modo chiaro e comprensibile in un registro delle uscite il fatto che ad ogni cavallo viene concessa l uscita all aperto ai sensi dell articolo 61 capoversi 4-5 dell ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 61 cpv. 7 OPAn). Le eventuali deroghe all uscita in conformità all articolo 61 capoverso 6 lettere a-d dell ordinanza sulla protezione degli animali devono essere annotate con l indicazione del motivo e, nel caso di utilizzo a scopi militari o di manifestazioni, del luogo e delle circostanze (cfr. art. 61 cpv. 7; art. 8 cpv. 5 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 3 ). Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un area d uscita con una superficie minima conforme all allegato 1, tabella 7, cifra 31 dell ordinanza sulla protezione degli animali, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite (cfr. art. 8 cpv. 4 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Esempi: box con un area d uscita sempre accessibile, stabulazione libera in gruppo a diversi comparti. Quando annotare l uscita nel registro L uscita (U) deve essere annotata nel registro entro tre giorni (art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, ad es. durante l estivazione, l annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e 1 Programma label della Confederazione volto a promuovere l uscita regolare all aperto. 2 Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici; RS Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici; RS N. 11.6_(2)_i dicembre 2013

42 l ultimo giorno di tale periodo (cfr. art. 8 cpv. 3 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Modalità per documentare l uscita all aperto L annotazione viene effettuata per singolo animale o per gruppo di animali cui viene concessa contemporaneamente l uscita all aperto (cfr. art. 8 cpv. 2 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nel caso l uscita venga annotata per gruppo, deve risultare chiaramente che per ogni animale sono stati rispettati i parametri minimi previsti. Ad esempio, mediante un elenco comprendente nome, caratteristiche (sesso, colore, anno di nascita, razza o Paese di provenienza) e, se disponibili, numero del passaporto 4 e numero del microchip di ciascun cavallo è possibile risalire con facilità al rispettivo gruppo di appartenenza. Esempio 1: Elenco di cavalli da sella che escono in gruppo Gruppo Nome Caratteristiche UELN 1 FARLEY Castrone, mantello baio scuro, 1997, CH XXXX NIKE Giumenta, mantello grigio, 2002, PRE XXXX FIONA Giumenta, mantello sauro, 2007, SF XXXX67793 Esempio 2: Elenco di cavalli d allevamento che escono in gruppo Cavalli Franches-Montagnes di 2 anni appartenenti al gruppo 2 UELN SANDY Giumenta saura 75601XXXX MIRABELLE Giumenta saura scura 75601XXXX FARMER Castrone baio 75601XXXX JALISCA Giumenta baia 75601XXXX Per quanto attiene alle prescrizioni relative all uscita, l ordinanza sulla protezione degli animali distingue tre categorie di cavalli (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o + q OPAn). L uscita va documentata in sede separata per ciascuna categoria, anche nel caso in cui gli animali vengano fatti uscire contemporaneamente in gruppo: Tabella 1: Elenco delle categorie di cavalli in conformità all ordinanza sulla protezione degli animali P1 P2 P3 Categoria di cavalli Cavalli utilizzati che di norma ogni giorno vengono montati, messi agli attacchi o lavorati da terra oppure che fanno movimento mediante la giostra meccanica Cavalli giovani di età non superiore a 30 mesi e non ancora utilizzati regolarmente Giumente d allevamento con puledri e cavalli non utilizzati, di età superiore a 30 mesi. Rientrano in questa categoria ad es. i cavalli in età avanzata o gli asini nani, qualora non svolgano alcun lavoro Parametri per l uscita Uscita almeno 2 giorni a settimana, ogni volta per almeno 2 ore Uscita per almeno 2 ore al giorno, con almeno un altro cavallo nella stessa area d uscita o nello stesso pascolo (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn) Uscita per almeno 2 ore al giorno 4 UELN = universal equine life number, numero unico di identifcazione a vita a cinque cifre generato al momento della registrazione di un equide nella banca dati sul traffico di animali BDTA. N. 11.6_(2)_i dicembre /5

43 Modalità per documentare le deroghe all uscita all aperto Le eventuali deroghe all uscita in conformità alle disposizioni di cui all articolo 61 capoversi 3 e 6 OPAn devono essere documentate nel registro in modo chiaro e comprensibile, ad esempio utilizzando le abbreviazioni riportate nella seguente tabella: Tabella 2: Abbreviazioni per la definizione delle deroghe all uscita all aperto Abbreviazione C UZ M E I V Spiegazioni sull annotazione Uscita su una superficie coperta ai sensi dell art. 61 cpv. 3 OPAn Sostituzione dell uscita con l utilizzo ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. b e dell allegato 5 cifre OPAn Partecipazione a manifestazioni di più giorni, ad es. in un circo, a spettacoli equestri, esposizioni o competizioni sportive ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. d OPAn Utilizzo a scopi militari ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. c OPAn Cavallo appena stabulato nell azienda, per un periodo non superiore a quattro settimane, ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. a OPAn Riposo in box prescritto dal veterinario pari ad almeno una settimana Per la partecipazione a manifestazioni di più giorni o l utilizzo a scopi militari è necessario indicare, oltre al motivo, anche il luogo e le circostanze (cfr. art. 8 cpv. 5 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), ad es. CDI di Francoforte per il Concorso Internazionale di Dressage del 17-21/12/2008 (cfr. successivo esempio 3). Come tenere il registro delle uscite su un foglio di calendario Se in un azienda esiste un solo gruppo di cavalli appartenenti alla medesima categoria in base alla tabella 1 (pag. 2), le annotazioni relative alle uscite possono essere effettuate ad esempio su un comune foglio di calendario. Se per un cavallo devono essere annotate con relativa frequenza deroghe all uscita ai sensi dell art. 61 cpv. 6 OPAn, è consigliabile tenere un calendario separato. Esempio 3: Annotazioni su calendario per il cavallo da dressage di livello internazionale TRAJAN IX, stallone, morello, 1999, Hannover, UELN XXXX99807 DICEMBRE 11 L M M G V S D U 7 U U 14 U 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M C C UZ 30 UZ 31 UZ M: CDI di Francoforte del 17-21/12/2011 con preparazione il 15 e 16 dicembre. N. 11.6_(2)_i dicembre /5

44 Come tenere il registro delle uscite in forma tabellare Per le aziende con cavalli utilizzati che escono all aperto singolarmente oppure in giorni differenti o variabili individualmente, la forma più adatta per tenere il registro delle uscite è con tutta probabilità quella tabellare. Esempio 4: Annotazioni in forma tabellare per due cavalli che escono singolarmente e per altri cavalli riuniti in due gruppi in base alla categoria MESE Cavallo / gruppo Cat /31 Novembre 2008 Dicembre 2008 Gennaio 2009 Gruppo 1 P1 U U U U U Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 U U U U U U U U U Galoppin P1 I I I I I I I I I Gruppo 1 P1 U U U U U U Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 U U U U U U U U U Galoppin P1 C U U Gruppo 1 P1 C C U C Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 C C U U U U U U U Galoppin P1 A A Gruppo 1 = cavalli da sella (cfr. pag. 2, es. 1), gruppo 2 = cavalli giovani d allevamento (cfr. pag. 2, es. 2). Nearco è un pony stallone di 11 anni non utilizzato e Galoppin è un cavallo da sella giunto in azienda a novembre. Nel primo mese non gli è stata concessa l uscita all aperto, ma ogni giorno è stato montato o lavorato alla longe. Poiché i cavalli utilizzati devono uscire all aperto almeno due giorni alla settimana (cfr. art. 61 cpv. 5 OPAn), per maggiore chiarezza le caselle della tabella relative alle domeniche sono colorate in grigio. Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 lett. o + q OPAn Definizioni o. utilizzazione di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età Art. 59 cpv. 4 OPAn Detenzione di cavalli giovani 4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. N. 11.6_(2)_i dicembre /5

45 Art. 61 OPAn Movimento 1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita. 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta. 4 Alle giumente d allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno: a. in caso di cavalli appena stabulati in un azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1 novembre e il 30 aprile; c. durante l utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. 7 L uscita deve essere annotata in un apposito registro. All. 5 cifra 28 OPAn Periodi transitori per la detenzione di cavalli Cifra 28 Uscita per i cavalli utilizzati per detenzioni di animali esistenti il 1 settembre 2008: 5 anni. Su richiesta del detentore di animali, l autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1 luglio 2001 non oltre il 1 settembre 2023 se: 1. l area d uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno; 3. l azienda conta più di 10 cavalli; e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza. Art. 8 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Registro delle uscite 1 Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni. 2 Se l uscita avviene a gruppi, l uscita può essere annotata per gruppo. 3 Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, l annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. 4 Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un area di uscita con una superficie minima conforme all allegato 1, tabella 7, numero 31 OPAn, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite. 5 Le rinunce all uscita dei cavalli ai sensi dell articolo 61 capoverso 6 lettere a d OPAn devono essere annotate indicandone il motivo e, per le situazioni di cui alle lettere c e d, il luogo e le circostanze. N. 11.6_(2)_i dicembre /5

46 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Settore di riposo con lettiera per i cavalli Un cavallo espelle ogni giorno 5-7 litri di urina e kg di sterco insudiciando di conseguenza notevolmente la lettiera. Al fine di evitare il problema dello smaltimento del letame negli allevamenti equini non agricoli, sul mercato vengono proposte stuoie speciali che, stando ai rivenditori, non devono essere ricoperte di lettiera. Secondo la legge sulla protezione degli animali, indipendentemente dalla qualità del suolo, il settore di riposo dei cavalli, sia nelle scuderie sia nei ricoveri ai pascoli, deve essere provvisto di una lettiera adeguata (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. g; art. 59 cpv. 2 OPAn). Lettiera adeguata Sul mercato si trovano diversi materiali e si sviluppano correntemente nuovi prodotti, poiché a seconda della gestione della scuderia o del cavallo (ad es. per animali che soffrono di allergie o animali ad alimentazione ridotta) è adatto un certo tipo di materiale piuttosto che un altro. Una lettiera adeguata è innocua per la salute, ovvero è possibilmente priva di polvere, pulita e asciutta, sufficientemente termoisolante e assorbente nonché composta di materiale atossico con una struttura adeguata (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b; art. 59 cpv. 2 OPAn). Lettiera per il settore di riposo Quando il cavallo è sdraiato, la lettiera lo protegge dal freddo, grazie alla sua deformabilità aumenta il comfort e protegge la pelle fine del cavallo dalle scalfitture (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b; art. 34 cpv. 1 OPAn). I cavalli si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo soltanto su un pavimento asciutto. Lo spessore della lettiera dipende dalla capacità assorbente e isolante del suo materiale e dalla qualità del suolo. Sulle stuoie di gomma o sui pavimenti in legno lo strato di lettiera non deve essere spesso poiché in questo caso la lettiera deve soltanto assorbire l umidità, mentre sui pavimenti naturali, di pietra e calcestruzzo, a causa della loro scarsa capacità isolante, lo spessore deve essere consistente. Lettiera pulita per la protezione della salute La lettiera deve essere tenuta pulita, poiché l ammoniaca e altri gas nocivi contenuti in una lettiera completamente bagnata danneggiano le vie respiratorie dei cavalli. La lettiera deve essere possibilmente priva di polvere poiché molti cavalli hanno una reazione allergica a N. 11.7_(2)_i dicembre 2013

47 determinati microorganismi contenuti nella polvere della stalla, nel fieno e nella lettiera stessa. Inoltre, piccole particelle di polvere giungono fino in fondo ai polmoni causando con il tempo danni diretti a questi organi. In caso di lettiera bagnata e mal tenuta, ne risente anche la qualità del corno dello zoccolo, viene favorita la putrefazione del fettone, insudiciato il pelame del cavallo attirando così le mosche (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b). Lettiera da mangiare La paglia è uno dei tipi di lettiera preferiti dai cavalli. La paglia da foraggio pulita piace molto ai cavalli. Nel caso in cui la lettiera sia commestibile e non vi sia unʼalimentazione ad libitum, nella tenuta in gruppo sussiste il pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non possano farlo per un periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri. Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 2 cpv. 3 lett. g OPAn Definizioni g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche; Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suoli 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. Art. 59 cpv. 2 OPAn Detenzione di cavalli 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. N. 11.7_(2)_i dicembre /2

48 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Detenzione permanente dei cavalli all aperto Si parla di detenzione permanente all aperto se i cavalli vivono al pascolo giorno e notte durante i mesi estivi o tutto l anno. A differenza del pascolo o dell uscita, nel caso della tenuta al pascolo i cavalli non trovano ricovero di tanto in tanto in una stalla. Si predilige questa forma di detenzione naturale in particolare per l allevamento degli esemplari giovani e per i cavalli a fine carriera. Gli animali non devono tuttavia essere lasciati semplicemente a loro stessi, poiché non sono in grado di spostarsi in caso di scarsità di cibo o di condizioni meteorologiche sfavorevoli. I cavalli devono essere controllati e ricevere alimenti ed acqua in quantità sufficiente ogni giorno (cfr. art. 4 cpv. 1; art. 5 cpv. 1 OPAn; art. 7 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nei parchi gli animali devono inoltre disporre di luoghi adeguati in cui potersi alimentare, abbeverare, riposare e ritirare (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. e, art. 3 cpv. 2, art. 6; art. 36 cpv. 1 OPAn) e la loro salute non può essere compromessa dalle attrezzature, dalla configurazione dei suoli o dai recinti (cfr. art. 7 cpv. 1 e 3 OPAn). Protezione dalle condizioni meteorologiche estreme Si definiscono condizioni meteorologiche estreme periodi contraddistinti da temperature calde e forte insolazione oppure da freddo, umidità e vento. I cavalli non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn). Devono potersi riparare in situazioni di mal tempo e sottrarsi dagli insetti che li tormentano. Per la detenzione permanente all aperto è necessario un riparo con aperture sufficientemente larghe da evitare che gli animali di rango superiore possano impedire l entrata. Si dimostrano utili le costruzioni con una facciata ampia, aperta o con diversi compartimenti, che consentono l accesso anche agli animali di rango inferiore (cfr. art. 59 cpv. 5, allegato 1 tabella 7 nota a piè di pagina 7 OPAn). È necessario prestare attenzione alla solidità delle costruzioni che devono essere in grado di resistere al vento forte o alla pressione esercitata dal carico della neve. Un aerazione sufficiente evita che i cavalli sudino in estate o respirino aria contenente esalazioni di ammoniaca (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OPAn). In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono disporre contemporaneamente di un settore di riposo asciutto. Quest ultimo deve essere provvisto di lettiera, per evitare che il suolo provochi agli animali un eccessiva perdita di calore corporeo N. 11.8_(2)_i dicembre 2013

49 (cfr. art. 36 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 1 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, cfr. anche Informazioni tecniche N (2) Settore di riposo con lettiera per i cavalli ). Devono essere rispettate le dimensioni minime (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn) Se in un riparo non si provvede al foraggiamento, si applicano le dimensioni minime per le stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli. La superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per ogni singolo cavallo. In caso di cinque o più esemplari compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento (cfr. All. 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 OPAn). Per stabilire l altezza minima del soffitto dell unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall altezza massima della lettiera. Dimensioni minime per le stalle a stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti (cfr. all. 1 tabella 7 cifra 13 OPAn): Altezza al garrese <120 cm cm cm cm cm >175 cm Superficie di riposo in m 2 4 4,5 5,5 6 7,5 8 Superficie di riposo per 5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4 giumente con puledri 1) Altezza minima del soffitto 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 Valori di tolleranza per ,0 2,2 2,2 2,2 l altezza del soffitto 1) 1) 2) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%. L altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata Riparo dalle condizioni meteorologiche durante l estate In estate i ripari senza pareti, le reti parasole o strutture simili possono offrire un riparo sufficiente alle condizioni meteorologiche e in alcuni casi possono essere sufficienti anche come protezione dal cattivo tempo. Altrimenti, in caso di condizioni meteorologiche estreme, gli animali devono essere condotti in una stalla o in un altro parco dotato di una protezione adeguata naturale o artificiale (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn). Nella regione d estivazione, gli animali dispongono di norma di ampie superfici che offrono loro come riparo dalle condizioni meteorologiche sufficienti strutture naturali come ampi gruppi di alberi, cespugli e sporgenze rocciose e che consentono loro di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi un luogo di ricovero adatto. Se non esiste una protezione adeguata o non è possibile disporre della superficie richiesta all'interno del riparo, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che in caso di condizioni meteorologiche estreme il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (cfr. art. 36 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 2 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nota bene: l utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio. N. 11.8_(2)_i dicembre /6

50 Suolo Il suolo deve essere configurato in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). Non deve essere fangoso o fortemente inquinato di feci e urina (art. 6, cpv. 3 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), poiché i suoli insudiciati da urina e sterco, soprattutto insieme al fango, favoriscono l insorgenza di infezioni dolorose agli zoccoli e alle zampe. Nei settori in cui gli animali sono soliti radunarsi come ad esempio vicino alle rastrelliere o di fronte e all'interno della struttura di protezione, il suolo deve essere rafforzato, applicando ad esempio placche di plastica, e pulito oppure si deve ripartire la sollecitazione subita dal terreno sulle diverse aree del pascolo, spostando regolarmente la rastrelliera o le tensostrutture nei pascoli. È vietato l uso del filo spinato nei recinti dei pascoli destinati ai cavalli (cfr. art. 63 OPAn). Controllare i cavalli quotidianamente Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, con un'attenzione particolare alla comparsa di ferite, alterazioni cutanee, zoppie, infiammazioni dolorose agli occhi o infestazioni di parassiti che si manifestano attraverso diversi sintomi come diarrea, dimagrimento, abrasioni dei crini della coda, manto opaco oppure ferite suppuranti. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo, se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio. Per contro, gli animali vanno controllati almeno due volte al giorno, nell imminenza di nascite o in presenza di esemplari neonati. Durante l estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (cfr. art. 7 cpv. 1-3 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Foraggio appropriato e acqua pulita a sufficienza Nel caso dei cavalli, il foraggiamento adeguato alla specie si basa su erbe ed erbette ad alto contenuto di fibre. I pascoli con erbe ricche di sostanze energetiche e proteiche rappresentano una potenziale minaccia per la salute dei cavalli (cfr. art. 3 cpv. 3 OPAn). La quantità di foraggio deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, in modo tale che ogni animale possa nutrirsi a sufficienza e il tappeto erboso non sia danneggiato durante la tenuta al pascolo (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Se un pascolo non fornisce foraggio a sufficienza, ad esempio d inverno, è necessario somministrare agli animali altro foraggio appropriato e a sufficienza: principalmente fieno e paglia, finalizzati anche a soddisfare le esigenze comportamentali dei cavalli (cfr. art. 4 cpv. 2; art. 36 cpv. 3; art. 60 cpv. 1 OPAn). Esso deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene, di norma occorre pertanto installare adeguati impianti per il foraggiamento, come ad esempio rastrelliere per il fieno (cfr. art. 6 cpv. 4 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Affinché ogni animale possa assumere in quantità sufficiente alimenti adeguati senza essere disturbato, occorre fornire a ciascun cavallo una posta di foraggiamento (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). I cavalli si dissetano più volte nel corso della giornata, se hanno libero accesso all acqua. L accesso costante all acqua pulita è garantito dagli abbeveratoi automatici riscaldabili oppure, se non sussiste alcun pericolo di gelo, dai mezzi cisterna e dalle fontane provviste di abbeveratoio (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Prevenire malattie e lesioni La cura è intesa a prevenire malattie e lesioni (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche i cavalli non ferrati necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a regola d arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo N. 11.8_(2)_i dicembre /6

51 (cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn). Specialmente i cavalli anziani apprezzano una strigliatura di tanto in tanto, durante il periodo della muta. Nella tenuta al pascolo è necessario adottare misure adeguate contro gravi infestazioni da vermi. È consigliabile una vaccinazione antitetanica. Lo stato del recinto e delle attrezzature va controllato con una frequenza variabile a seconda delle necessità. Devono essere eliminati prontamente i difetti che possono pregiudicare il benessere dei cavalli o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (cfr. art. 5 cpv. 1 OPAn). Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 lett. e, p; cpv. 4 OPAn Definizioni e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, [ ]; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; 4 I termini regione d estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull agricoltura. Art. 3 cpv. 2-3 OPAn Detenzione adeguata degli animali 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. 3 L alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. Art. 4 cpv. 1-2 OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all assunzione di cibo, tipiche della specie. Art. 5 cpv. 1, 2+ 4 OPAn Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. 2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro. N. 11.8_(2)_i dicembre /6

52 4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d arte. L eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d arte. Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche. Art. 7 cpv OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti minimi. Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. Art. 36 OPAn Detenzione permanente all aperto 1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato. Art. 59 cpv. 2 e 5 OPAn Detenzione 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. 5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi. N. 11.8_(2)_i dicembre /6

53 Art. 60 OPAn Foraggiamento e cura 1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. 2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli. Art. 63 OPAn Divieto dell uso di filo spinato per la detenzione di cavalli 1 L uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato. 2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione. Allegato 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 e 6 OPAn Nota a piè di pagina 3 In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. Nota a piè di pagina 6 La superficie di riposo e l area d uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti. Art. 6 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all allegato 2, tabelle Se nella regione d estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento. Art. 7 cpv. 1-3 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite 1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. 2 Nell imminenza di nascite o in presenza di animali neonati, gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno. 3 Nella regione d estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata. N. 11.8_(2)_i dicembre /6

54 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Allevamento di cavalli giovani Le condizioni di allevamento influiscono in misura determinante sullo sviluppo fisico di un cavallo, così come sulla sua salute, la sua resistenza nell età adulta e la sua capacità di vivere all interno di un branco. Per questo motivo, l ordinanza sulla protezione degli animali contiene alcune prescrizioni specifiche in merito all allevamento di cavalli giovani. Anzitutto, essa specifica che per cavalli giovani si intendono i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. q OPAn). Stabulazione in gruppo dei cavalli giovani La legge prescrive che i cavalli giovani siano tenuti in gruppo (art. 59 cpv. 4 OPAn), in quanto è attraverso il gioco che devono imparare a interpretare correttamente le forme di espressione tipiche della specie. Nella maggior parte dei casi, i cavalli allevati in questo modo possono essere tenuti o portati al pascolo in gruppo senza alcun problema. Un cavallo giovane, pertanto, deve essere tenuto insieme ad almeno ad un altro esemplare giovane o a uno adulto, in un unico box o in un unica stalla in cui possa muoversi liberamente (art. 9 cpv. 1 OPAn). Il termine equini comprende anche pony, asini, muli e bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn). Contatto sociale per le giumente d allevamento Anche se partoriscono un puledro all anno, le giumente d allevamento devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). Infatti, i requisiti prescritti per il contatto sociale devono essere pienamente rispettati anche nel periodo che intercorre tra lo svezzamento e la nascita del puledro successivo o dopo che la giumenta si è sgravata. I ruminanti o altre specie animali, pertanto, non sono atti a soddisfare le esigenze di contatto sociale proprie degli equini. Rispettare le misure minime Per l allevamento di cavalli giovani sono idonei box di gruppo, la stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti o il pascolo. Stalle e aree d uscita devono soddisfare i requisiti minimi di cui all allegato 1, tabella 7 dell ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn). N. 11.9_(2)_i dicembre 2013

55 La superficie minima per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli cavalli. In caso di cinque o più capi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20%. Per stabilire l altezza minima del soffitto dell unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. Per le giumente con puledri di almeno due mesi e per i box parto, la superficie deve essere aumentata almeno del 30% (cfr. all. 1 tab. 7 note 3 e 7 OPAn). Le superfici di riposo nelle stalle o nei ricoveri devono essere provviste di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn). I cavalli si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo soltanto su un pavimento asciutto, e una lettiera che non assorbe l umidità danneggia le vie respiratorie e gli zoccoli degli animali (cfr. anche Informazioni tecniche N (2) Settore di riposo con lettiera per i cavalli ). Box di gruppo Da sinistra a destra: box di gruppo con contatto con l esterno, box di gruppo con area d uscita, box interno senza contatto con l esterno La superficie minima del box per ciascun cavallo giovane è pari alla superficie del box prevista per un cavallo di taglia corrispondente (cfr. Informazioni tecniche N (2) Requisiti minimi dei box per cavalli ). Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti, con settore di foraggiamento separato dal settore di riposo e area d uscita costantemente accessibile Le superfici di riposo minime per ciascun cavallo giovane sono indicate nelle Informazioni tecniche N (2) Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli. Pascolo In questa forma di allevamento, i cavalli vengono tenuti al pascolo per l intera giornata. Se in un riparo non si provvede al foraggiamento, si applicano, solo per il settore di riposo, le dimensioni minime previste per le stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo (cfr. Informazioni tecniche N (2) Detenzione permanente dei cavalli all aperto ). N. 11.9_(2)_i dicembre /8

56 Possibilità di evitarsi I sistemi di detenzione in gruppo con area d uscita costantemente accessibile devono essere provvisti di un corridoio largo o di due corridoi più stretti disposti preferibilmente in senso diagonale. Nelle scuderie, inoltre, non possono esserci vicoli ciechi (cfr. art. 59 cpv. 5; all. 1 tab. 7 nota 6 OPAn). All occorrenza deve essere possibile allestire, per gli animali malati o feriti, un compartimento speciale (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) che deve rispettare le misure minime relative ai box per la stabulazione individuale dei cavalli nonché garantire il contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. È vietato predisporre nella stalla dispositivi a scarica elettrica per separare settori o dirigere il comportamento degli animali (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn). Alimenti e acqua a sufficienza per ogni animale Nella stabulazione in gruppo occorre provvedere affinché ogni cavallo riceva alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Per verificare il rispetto di tale prescrizione, si osserva lo stato nutrizionale di ogni singolo capo. Poiché i cavalli sono animali che vivono in branco e vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni cavallo deve disporre di una posta di foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi senza che vengano disturbati dagli altri. La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (cfr. art. 36 cpv. 3 OPAn). I cavalli devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all assunzione di cibo, tipiche della specie (cfr. art. 4 cpv. 2 OPAn). A tale scopo occorre mettere a loro disposizione sufficiente foraggio grezzo, ad esempio fieno e paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo (cfr. art. 60 cpv. 1 OPAn). L acqua è una componente essenziale dell alimentazione dei cavalli, che devono avere la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno. Uscita Ai cavalli giovani e alle giumente d allevamento con puledri devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita all aperto (cfr. art. 61 cpv. 4 OPAn). In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino (cfr. art. 32 cpv. 2 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta (cfr. art. 61 cpv. 3 OPAn e Informazioni tecniche N (2) Prescrizioni relative all uscita dei cavalli ). Aree d uscita Per l allevamento di cavalli giovani, le aree d uscita ideali sono costituite da prati magri e molto ampi. Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci e urina (cfr. art. 6 cpv. 3 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Ciò, infatti, favorisce l insorgenza di infiammazioni dolorose a livello di zoccoli e pastoie (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn). Oltre ai pascoli, è possibile mettere a disposizione aree adatte all uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica, che rispettino i requisiti previsti in termini di superfici minime, recinti e pavimenti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; art. 61 cpv. 2 OPAn). Al fine di evitare cadute durante l andatura veloce, i pavimenti fissi delle aree d uscita devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn). Le aree d uscita devono N. 11.9_(2)_i dicembre /8

57 essere delimitate da recinzioni ben visibili per evitare che i cavalli ci finiscano contro inavvertitamente (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). L uso del filo spinato è vietato (cfr. art. 63 OPAn). Aree d uscita per cavalli giovani La superficie minima dell area d uscita per cavalli giovani è cinque volte più grande di quella minima prevista per un cavallo adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel caso in cui tale area sia adibita all uscita di un numero di capi inferiore a 5 (cfr. all. 1 tab. 7 nota 7 OPAn). Per i gruppi di cavalli giovani a partire da 6 capi, la superficie dell area d uscita loro destinata si calcola, come per i cavalli adulti, sommando le superfici minime per animale. Nel caso di gruppi ben affiatati costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell area d uscita loro destinata del 20% al massimo (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn). La superficie minima dell area d uscita corrisponde a: per aree d uscita costantemente accessibili dalla stalla (box di gruppo con area d uscita, stabulazione libera a diversi compartimenti) Altezza al garrese <120 cm cm cm cm cm >175 cm Superficie minima per 2-5 cavalli giovani in m Superficie minima per cavallo in m per aree d uscita non adiacenti alla stalla (box di gruppo) Altezza al garrese <120 cm cm cm cm cm >175 cm Superficie minima per 2-5 cavalli giovani in m Superficie minima 2 per cavallo in m Esempi di calcolo della superficie minima dell area di uscita per cavalli appartenenti alla categoria di altezza al garrese cm che hanno la possibilità di muoversi in un area d uscita non adiacente alla stalla. La superficie corrisponde a: 150 m 2 per 5 cavalli giovani. Poiché la superficie dell area d uscita per cavalli giovani non può essere inferiore a 150 m 2, in questo caso non è possibile operare la riduzione del 20% normalmente ammessa per gruppi ben affiatati; 150 m 2 per 3 cavalli giovani, poiché non è consentito scendere al di sotto di questo valore neppure se il gruppo è composto da un numero di capi inferiore a 5; 180 m 2 per 6 cavalli giovani (6 x 30 m 2 ). Se il gruppo è ben affiatato, sono sufficienti 150 m 2 (non è possibile operare la riduzione massima del 20%, altrimenti si scenderebbe al di sotto del valore minimo obbligatorio, pari a 150 m 2 ); 150 m 2 per un gruppo composto da 2 cavalli giovani e 3 cavalli adulti, poiché 5 capi con questa altezza al garrese hanno diritto a disporre, complessivamente, di una superficie pari a 5 x 30 m 2, e lo spazio totale rispetta il valore minimo di 150 m 2 previsto per i cavalli giovani; N. 11.9_(2)_i dicembre /8

58 210 m 2 per un gruppo composto da 2 cavalli giovani e 5 cavalli adulti, poiché la superficie minima obbligatoria di 150 m 2 prevista per i cavalli giovani offre spazio a sufficienza solo per 3 cavalli adulti. Occorre quindi aggiungere 2 x 30 m 2 per gli altri due animali adulti. Se il gruppo è ben affiatato, la superficie può essere ridotta di 42 m 2 (20%) e portata a 168 m 2. Prevenire malattie e ferimenti La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche i cavalli non ferrati necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a regola d arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo (cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn). I cavalli giovani sono particolarmente soggetti alle infestazioni di parassiti. Questi ultimi possono recare danni gravi e permanenti alla salute di polmoni, fegato, intestino e vasi sanguigni, responsabili soprattutto di zoppie e coliche ricorrenti. Per questo occorre tassativamente adottare misure adeguate contro gravi infestazioni da vermi. È decisamente consigliabile una profilassi contro il tetano, una malattia molto dolorosa e spesso mortale. I pavimenti della stalla e i pavimenti fissi dell area d uscita devono essere antisdrucciolevoli al fine di evitare cadute (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn). Controllo dei cavalli giovani Nel caso della tenuta al pascolo, occorre controllare ogni giorno lo stato di salute e il benessere dei cavalli, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (art. 7 cpv. 1 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Controllo di attrezzature e parchi I sistemi di detenzione devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 OPAn). Il cavallo, in quanto animale pauroso e con una pelle molto delicata, può ferirsi facilmente. Soprattutto le fessure delle porte, le griglie troppo larghe o le cavezze, i chiavistelli e i chiodi sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel settore accessibile al cavallo costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi. Occorre controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, lo stato delle attrezzature. I difetti vanno eliminati prontamente oppure si devono prendere provvedimenti adeguati volti ad assicurare la protezione degli animali (cfr. art. 5 cpv. 1 OPAn). N. 11.9_(2)_i dicembre /8

59 Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 OPAn Definizioni c. uscita: movimento libero all aperto durante il quale l animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; d. box: recinto all interno di un locale; e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d uscita [ ]; f. area d uscita: pascolo o parco adatto all uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età Art. 4 cpv OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all assunzione di cibo, tipiche della specie. Art. 5 cpv OPAn Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. 2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro. Art. 7 cpv OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 9 OPAn Stabulazione in gruppo 1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente. N. 11.9_(2)_i dicembre /8

60 2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve: a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo; b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d isolamento. Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3. Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. Art. 35 cpv. 1 OPAn Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla 1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati [ ]. Art. 36 cpv. 3 OPAn Detenzione permanente all aperto 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato. Art. 59 cpv. 2-5 OPAn Detenzione 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. 3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi. 4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. 5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi. Art. 60 OPAn Foraggiamento e cura 1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. 2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli. N. 11.9_(2)_i dicembre /8

61 Art. 61 OPAn Movimento 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta. 4 Alle giumente d allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. Art. 63 OPAn Divieto dell uso di filo spinato per la detenzione di cavalli 1 L uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato. 2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione. All. 1 tab. 7 note OPAn Nota 3 In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. Nota 6 La superficie di riposo e l area d uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti. Art. 6 cpv. 3 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. Art. 7 cpv. 1 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite 1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. Art. 32 ordinanza dell USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Cavalli 1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell articolo 61 capoverso 3 OPAn: a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni; b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso; c. vento tempestoso; d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell area di uscita. 2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino. N. 11.9_(2)_i dicembre /8

62 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli Secondo la legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), chiunque maltratta un animale, lo trascura o lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi compie un atto di maltrattamento (art. 26 cpv. 1 lett. a). Questo vale anche per i cavalli (compresi i pony, gli asini, i muli e i bardotti, cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p dell ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn). È vietato infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un cavallo, porlo in stato dʼansietà o ledere in altro modo la sua dignità (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). I cavalli vivono in branco e sono animali da fuga. Per offrire loro una vita il più possibile consona alla specie, è necessario rispettarne le caratteristiche nel trattamento, nellʼutilizzazione, nella detenzione e nel trasporto. Questi sono i punti principali che devono essere soddisfatti per evitare loro sofferenze e lesioni. Utilizzazione e trattamento Sovraffaticamento Sottoporre i cavalli a un sovraffaticamento può causare gravi danni alla loro salute ed è quindi vietato (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Ad esempio, se sudano in modo eccessivo, i cavalli perdono importanti quantità di acqua corporea e di elettroliti. Inoltre, un lavoro pesante può comportare un iperacidificazione dei muscoli, che a sua volta può portare a complicazioni fatali come danni muscolari o renali. Affinché dopo prestazioni faticose (battute di caccia, traino di legname o di una carrozza) non abbiano problemi cardiocircolatori, crampi muscolari, tendenza a stare sdraiati o danni permanenti, i cavalli devono essere sufficientemente allenati, resistenti e sani. Doping Come negli esseri umani, anche nei cavalli si cerca di aumentare la prestazione sportiva con medicinali o altri mezzi. Questa pratica è chiamata doping. Il doping è vietato a causa dei rischi per la salute che ne derivano e per motivi di distorsione della concorrenza (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. g OPAn). Sbarramento Per sbarramento si intende ogni metodo che provoca dolore o paura al cavallo per indurlo ad alzare maggiormente le zampe. Ciò vale sia per lo sbarramento attivo, ad esempio l innalzamento dell asta o del supporto dell asta al momento del salto, sia per i metodi passivi, ad esempio l uso di un filo di metallo posto sull asta. Sono inoltre intese anche le forme del cosiddetto «sbarramento chimico», quali l applicazione alle zampe del cavallo di una sostanza che provoca N _(1)_i marzo 2014

63 dolori se l animale tocca l ostacolo. È vietato qualsiasi tipo di sbarramento (cfr. art. 21 lett. g OPAn). Rollkur Le caratteristiche della rollkur, un metodo di iperflessione impiegato nella disciplina di dressage, sono una posizione particolarmente bassa della testa e del collo, nonché un dorso molto teso che vengono provocati dallʼintervento violento della mano del fantino o con altri mezzi ausiliari. La testa del cavallo viene così piegata in avanti, da cui il nome rollkur. Sono rilevanti per la protezione degli animali i casi estremi in cui lʼintervento sbagliato del fantino o lʼimpiego errato del mezzo ausiliario e la posizione innaturale del cavallo sono evidenti. La rollkur è vietata (cfr. art. 21 lett. h OPAn). Apparecchi a scarica elettrica I cavalli non possono essere incitati o puniti con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione (art. 21 lett. c OPAn). Nelle giostre gli elementi separatori a scarica elettrica posizionati tra i compartimenti non servono a incitare i cavalli, ma a fini di delimitazione, motivo per cui questi tipi di giostre sono ammessi. Legare la lingua Ad alcuni cavalli da corsa si lega la lingua per evitare che blocchi loro le vie respiratorie durante la corsa. Questa pratica può però causare gravi lesioni e, talvolta, addirittura la perdita della lingua stessa. Per questo motivo è vietata (cfr. art. 21 lett. f OPAn). Nervi delle zampe anestetizzati o tagliati È vietato impiegare cavalli nelle competizioni equestri i cui nervi delle zampe sono stati tagliati o anestetizzati (cfr. art. 21 lett. d OPAn). I cavalli con i nervi delle zampe tagliati o anestetizzati non sentono più dolore in caso di navicolite e quindi non zoppicano più, continuando così a sollecitare normalmente la zampa malata e compromettendone ulteriormente la funzionalità. Uso di cavezze annodate durante il trasporto I cavalli mantengono lʼequilibrio durante il trasporto spostando il peso. Per evitare una pressione dolorosa su alcuni punti sensibili della testa causata dalla tensione incontrollata della corda, è vietato legare i cavalli a cavezze annodate oppure alle briglie durante il trasporto (cfr. art. 160 cpv. 1 OPAn). Sodomia Le pratiche sessuali (sodomia) con i cavalli sono vietate (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. j OPAn). Detenzione Contatti sociali I cavalli sono animali da branco che non possono essere tenuti isolatamente. Devono avere almeno un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). In quanto animali da preda, da soli si sentono in pericolo e hanno quindi bisogno della compagnia di un altro equide con il quale possono riposare e praticare la cura reciproca del mantello. Privazione di acqua La privazione intenzionale di acqua a scopi di addestramento rappresenta un maltrattamento (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn, art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 OPAn). N _(1)_i marzo /6

64 Cura degli zoccoli Trascurare la cura degli zoccoli è dannoso per gli zoccoli, i legamenti e i tendini. Per questo motivo devono essere tagliati regolarmente (cfr. art. 5 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 OPAn). È vietato modificare la posizione naturale dello zoccolo o impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli per modificare lʼandatura del cavallo (cfr. art. 21 lett. b OPAn). Evitare i ferimenti I cavalli si feriscono facilmente, battono la testa a passaggi troppo bassi, si strangolano o cadono quando vanno in panico. Frequenti cause di ferimento sono i pomelli delle porte e i ganci sporgenti, le fessure sotto le porte dei box, le maglie delle grate troppo larghe, i fili di ferro, i chiodi, i pavimenti sdrucciolevoli, i forconi o le prese elettriche situate nelle aree riservate ai cavalli, le cavezze da pascolo troppo lunghe o le cavezze portate dai puledri. Le stalle, le aree dʼuscita e i pascoli devono essere costruiti e allestiti in modo che il rischio di ferimento sia minimo (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn). Filo spinato I recinti di filo spinato possono causare gravi ferite alle zampe, che spesso possono essere letali per i puledri. Mangiando sotto il recinto i cavalli possono procurarsi ferite gravi alla testa. Per questo motivo è vietato usare il filo spinato per recintare i pascoli o le aree di uscita con qualsiasi tempo. Lʼufficio veterinario cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per lʼuso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di unʼulteriore delimitazione (cfr. art. 63 OPAn). Dispositivi a scarica elettrica I dispositivi a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati (cfr. art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn). I cavalli non possono essere separati gli uni dagli altri con nastri elettrificati. Le aree dʼuscita possono essere delimitate da recinti elettrici se presentano le superfici minime di cui allʼallegato 1, tabella 7, cifra 3 OPAn. Lʼarea dʼuscita deve essere inoltre concepita in modo da permettere agli animali di tenere una distanza sufficiente dal recinto e di evitarsi (cfr. art. 35 cpv. 5 OPAn). Corrente elettrica contro il ticchio dʼappoggio Nel ticchio d appoggio il cavallo stringe con i denti una base d appoggio e reclina la testa, aspirando contemporaneamente aria con rumori ben udibili. Questo disturbo comportamentale è causato da fattori esterni di frustrazione che il cavallo cerca di compensare. Tuttavia, il comportamento permane anche se si elimina il fattore esterno. Stando alle attuali conoscenze, il ticchio dʼappoggio non causa né coliche né è imitato dagli altri cavalli. È vietato impiegare fili elettrici contro il ticchio dʼappoggio (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn). Peli tattili I cavalli hanno peli tattili attorno agli occhi, alle narici e al muso, che utilizzano per percepire lʼambiente circostante. L eliminazione dei peli tattili (clipping) è eseguita per motivi estetici. Si tratta di una pratica non giustificata dato che induce cambiamenti di comportamento nei cavalli ed è quindi vietata (cfr. art. 21 lett. e OPAn). Taglio della coda Allʼestero capita di vedere cavalli con la coda recisa, in particolare quelli appartenenti alle razze pesanti a sangue freddo. In Svizzera è vietato accorciare il fusto della coda dei cavalli (cfr. art. 21 lett. a OPAn). N _(1)_i marzo /6

65 Abbattimento I cavalli malati o feriti devono essere curati. Se non è possibile lenire i dolori cronici, ad esempio in caso di navicolite o tendinite incurabile oppure di tumori maligni in stadio avanzato, i cavalli devono essere abbattuti o macellati (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Basi legali: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi 2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato dʼansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. Art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn Maltrattamento di animali 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni p. cavalli: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; Art. 3 cpv. 3 OPAn Principi 3 Lʼalimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. Art. 4 cpv. 1 OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 OPAn Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. 2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro. 4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola dʼarte. Lʼeventuale ferratura N _(1)_i marzo /6

66 degli zoccoli deve essere effettuata a regola dʼarte. Art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; Art. 16 cpv. 2 lett. b, g, h + j OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali 2 In particolare è vietato: b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda; g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale; h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista definita dall'usav in una pertinente ordinanza; j. effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali; Art. 21 OPAn Pratiche vietate sui cavalli Sui cavalli è inoltre vietato: a. accorciare il fusto della coda; b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli; c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione; d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti; e. eliminare i peli tattili; f. legare la lingua; g. sbarrarli; h. usare metodi che provocano un'iperflessione del collo o del dorso (rollkur). Art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell area di uscita 1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto. 5 Le aree dʼuscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi. Art. 59 cpv. 3 OPAn Detenzione 3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equino. Lʼautorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi. N _(1)_i marzo /6

67 Art. 60 cpv. 2 OPAn Foraggiamento e cura 2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che lʼequino possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli. Art. 63 OPAn Divieto dellʼuso di filo spinato 1 Lʼuso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato. 2 Lʼautorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per lʼuso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di unʼulteriore delimitazione. Art. 160 cpv. 1 OPAn Trattamento di determinate specie animali 1 I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie. N _(1)_i marzo /6

68 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Cavalli Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli I cavalli devono ricevere foraggio grezzo in quantità sufficienti, poiché il loro sistema digestivo si è abituato ad un apporto costante di alimenti ricchi in fibre grezze; inoltre, questo tipo di alimentazione soddisfa anche un esigenza comportamentale degli animali. In condizioni naturali gli equidi dedicano circa 16 ore al giorno alla ricerca del cibo. Pertanto, a tutti i cavalli, pony, asini, muli e bardotti (a cui di seguito si farà riferimento con il termine generico di «cavalli») deve essere offerto foraggio grezzo in quantità sufficienti. La durata del foraggiamento deve essere per quanto possibile prolungata, in modo tale da soddisfare le esigenze comportamentali dei cavalli legate all assunzione del cibo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p; art. 60 cpv. 1 OPAn). Vengono comunemente utilizzati come foraggio grezzo nell alimentazione dei cavalli il fieno, il fieno-silo, i succedanei del fieno, la paglia da foraggio e l erba. Le presenti informazioni tecniche chiariscono la rilevanza del foraggio grezzo per il benessere dei cavalli e forniscono indicazioni su come organizzare la gestione dell alimentazione affinché risulti conforme alle esigenze di questi animali (cfr. art. 3 lett. b + art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 + art. 4 cpv OPAn). Soddisfare il bisogno di masticare Grazie alla sua struttura ad alto contenuto di fibre, il foraggio grezzo è particolarmente adatto a soddisfare il bisogno di masticare dei cavalli (cfr. art. 4 cpv. 2; art. 60 cpv. 1 OPAn): quando sminuzzano questo tipo di foraggio tra i molari, essi compiono tra 70 e 90 atti di masticazione al minuto. La presenza di spigoli o irregolarità sui denti può pregiudicarne la funzione di triturazione, pertanto è estremamente importante che la dentatura dei cavalli sia sottoposta regolarmente a controllo. Inoltre si presuppone che l affaticamento dei muscoli masticatori sia fondamentale per suscitare un senso di sazietà nel cavallo. Offrire foraggio grezzo più volte al giorno I cavalli smettono volontariamente di mangiare per periodi non superiori alle tre-quattro ore. Se non dispongono di un accesso illimitato al foraggio grezzo, l apporto quotidiano di questo alimento andrebbe suddiviso in diverse razioni. Questo accorgimento è importante sia per soddisfare il bisogno di masticare tipico di questi animali che per assicurare un buon funzionamento del loro apparato digerente e prevenire l insorgenza di ulcere gastriche (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 2 OPAn). Nell alimentazione dei cavalli è quindi consigliabile somministrare quotidianamente agli animali da tre a quattro razioni di fieno. N _(1)_i marzo 2014

69 Foraggio grezzo contro le ulcere gastriche Stimolando la masticazione e la secrezione salivare, il foraggio grezzo contribuisce a evitare la formazione di ulcere gastriche. La saliva impedisce che le mucose dello stomaco vengano attaccate dagli acidi gastrici, con il conseguente insorgere di ulcere. Pertanto, la somministrazione frequente di foraggio grezzo in quantità sufficienti previene questo tipo di problematiche (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 OPAn). Garantire l approvvigionamento di acqua L acqua riveste un ruolo di primo piano in molte importanti funzioni corporee, come la termoregolazione o la digestione. Il fabbisogno idrico dipende da diversi fattori, in particolare dal contenuto di umidità del cibo e dell ambiente circostante come pure dalla temperatura. Se l apporto di acqua è scarso sussiste il rischio che il transito delle ingesta a livello del grosso intestino risulti rallentato e che la costipazione dia luogo a una colica. Per questo i cavalli devono potersi dissetare completamente più volte al giorno (cfr. art. 3 cpv ; art. 4 cpv. 1 OPAn). Nella prassi, poiché il fabbisogno idrico può variare anche in misura consistente, risulta opportuno ricorrere ad abbeveratoi automatici, mezzi cisterna o fontane per garantire agli animali l accesso costante all acqua pulita. Evitare le coliche I cavalli che non svolgono lavori pesanti possono coprire il proprio fabbisogno alimentare con il foraggio grezzo, purché vengano loro somministrati in aggiunta minerali e vitamine. La microflora del grosso intestino provvede a estrarre i nutrienti dalle fibre grezze. Questi microrganismi mal sopportano i cambiamenti improvvisi di regime alimentare; per questa ragione in primavera è necessario abituare i cavalli all erba fresca in modo progressivo. Inoltre, deve essere garantita la qualità igienica del foraggio, poiché la microflora sopravvive solo in un intestino sano. Il fieno ammuffito e gli insilati stoccati in modo non corretto provocano flatulenze altrettanto violente quanto quelle derivanti da porzioni eccessive di cereali contenenti amido. Queste coliche, molto dolorose e spesso legate a complicanze mortali, sono particolarmente temute, ma possono essere evitate con una buona gestione dell alimentazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 OPAn). Limitare l assunzione di erba durante il pascolo In genere, l erba ha un valore nutritivo superiore a quello di cui i cavalli necessitano. Se gli animali hanno un accesso illimitato a questo alimento, c è il rischio che ingrassino eccessivamente. Per evitarlo, nei prati lussureggianti occorre predisporre il pascolo razionato. A differenza di questa tecnica di pascolamento, il ricorso alla museruola per limitare l assunzione di erba comporta svantaggi significativi. Il suo utilizzo non è esplicitamente disciplinato dalla legislazione sulla protezione degli animali. Tuttavia, va considerato che simili dispositivi limitano drasticamente i comportamenti sociali del cavallo, che può esprimersi solo con difficoltà; inoltre essi complicano notevolmente, o impediscono del tutto, l abbeverata. Evitare la laminite La laminite è una patologia dolorosa dello zoccolo che può essere provocata, tra le altre cose, da un infezione del sangue conseguente a una colica severa o dalla ritenzione placentare nelle fattrici. Tra i fattori scatenanti più noti vi sono quelli legati all alimentazione: in concomitanza con una predisposizione genetica o uno stato di sovrappeso, l assunzione di foraggio particolarmente ricco di fruttani e amido può determinare l insorgere della malattia. Il contenuto di fruttani nell erba varia in misura consistente, ma risulta particolarmente elevato nel mese di maggio, nel tardo pomeriggio e nell erba matura. Pertanto è possibile ridurre il rischio di laminite limitando l accesso dei cavalli all erba in primavera e conducendoli al pascolo nelle ore notturne o di primo mattino in estate. Per ridurre il contenuto di fruttani nel fieno è sufficiente metterlo in ammollo per alcune ore. Con una corretta gestione del pascolo e del foraggiamento il rischio di laminite può quindi essere ridotto in misura consistente. N _(1)_i marzo /3

70 Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 3 lett. b LPAn Definizioni Nella presente legge si intende per: b. benessere: il benessere dell animale, che è garantito segnatamente se: 1. le condizioni di detenzione e l alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, 2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, 3. l animale è clinicamente sano, 4. si evitano all animale dolori, lesioni e ansietà; Art. 6 cpv. 1 LPAn Requisiti generali 1 Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero. Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni p. cavalli: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; Art. 3 cpv OPAn Principi 1 Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 3 L alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. Art. 4 cpv OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all assunzione di cibo, tipiche della specie. Art. 60 cpv. 1 OPAn Foraggiamento e cura 1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. N _(1)_i marzo /3

71 Cavalli: uscita all aperto durante tutto l anno OBSERVATOIRE de la filière suisse du cheval Chiunque detenga cavalli deve fornire loro le condizioni di vita e il nutrimento più idonei. La libertà di movimento è un presupposto indispensabile per la salute di questo animale originario delle steppe, che deve poter accedere a un pascolo o, se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli, a una superficie solida utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica. L ordinanza sulla protezione degli animali stabilisce i requisiti costruttivi e qualitativi quali la superficie minima, la configurazione del suolo e la permanenza dell animale all aperto. Quando si progetta e si costruisce un paddock è necessario considerare, oltre alle prescrizioni legislative, anche gli aspetti etologici. Questa scheda tecnica illustra i requisiti per costruire un recinto per l uscita individuale o in gruppo degli animali che sia adeguato alla specie e conforme alla legge.

72 Esigenze fondamentali La libertà di movimento in condizioni climatiche naturali, ovvero con qualsiasi tempo, e il contatto sociale con i conspecifici fanno parte delle esigenze fondamentali di qualsiasi cavallo, indipendentemente dalla razza, età o utilizzazione. In natura, il cavallo percorre ogni giorno diversi chilometri per trovare aree idonee in cui riposare, cibarsi e dissetarsi. L essere costantemente in movimento lo mantiene in esercizio, risponde a un esigenza fisiologica e stimola il metabolismo. Se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli (terreno fradicio), è necessario realizzare un paddock con una superficie stabilizzata per offrire ai cavalli un settore d uscita utilizzabile tutto l anno. Una superficie stabilizzata dura è particolarmente idonea in punti molto frequentati, ad es. in prossimità dell accesso al settore di foraggiamento o riposo. Settore d uscita Per settore d uscita si intende qualsiasi superficie recintata al cui interno i cavalli hanno la possibilità di muoversi liberamente. Con il termine inglese paddock si intende comunemente un area recintata, priva di vegetazione, in cui i cavalli hanno la possibilità di muoversi. Configurazione dei suoli I fattori determinanti per la configurazione delle aree d uscita sono la dimensione, la densità di occupazione e la frequenza di utilizzo. I cavalli che hanno accesso in permanenza alle superfici all aperto si muovono prevalentemente con passo lento tra i settori di riposo, abbeveraggio o foraggiamento. Le altre andature sono utilizzate solo di rado e quasi unicamente in un contesto sociale. Se invece gli animali sono abituati a trascorrere all aperto soltanto alcune ore, si sfogheranno andando anche al galoppo, pertanto si devono prevedere superfici con un estensione maggiore. I requisiti qualitativi del suolo non sono identici in queste due tipologie di utilizzo, ma in entrambi i casi deve essere stabile, non polveroso, idoneo al deflusso dell acqua ed ecocompatibile. Soprattutto nel caso di paddock sempre accessibili, dal punto di vista tecnico la facilità di pulizia rappresenta un vantaggio. Inoltre, le superfici sulle quali i cavalli galoppano regolarmente devono essere elastiche, per evitare danni alle articolazioni e ai tendini degli arti, strutturalmente delicati. Il suolo ideale dell area di uscita: elastico, idoneo al deflusso dell acqua, ma non profondo Oltre alle esigenze dei cavalli, svolgono un ruolo determinante anche i costi d investimento, la durata di vita e le prescrizioni legislative. Per motivi di tutela ambientale è inopportuno, se non vietato, l utilizzo di elementi inquinanti quali scorie, materiali bituminosi per la pavimentazione stradale, traversine ferroviarie trattate e altri residui riciclati. (Legge sulla protezione dell ambiente e delle acque). Ubicazioni differenti Le «Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee» (2004) dell UFAM stabiliscono se un settore d uscita deve essere impermeabile in base al luogo in cui si trova. A seconda delle autorità e degli interessi rappresentati il concetto di superficie solida può variare. Occasionalmente il termine «solido» viene equiparato al concetto di «impermeabile». Solitamente però, come in questa scheda tecnica, «solido» significa che il terreno è stato stabilizzato per creare una superficie priva di vegetazione, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica e che non diventa fangosa in caso di uso intensivo. Nel 2010 l UFAM ha pubblicato la «Guida all applicazione della protezione dell ambiente nell agricoltura (acqua, suolo, aria)» in cui vengono indicati i materiali consentiti per la realizzazione di un paddock stabilizzato e impermeabile. In specifiche zone protette, le aree d uscita, qualora consentite, devono essere impermeabili. Reversibilità Le autorità competenti attualmente danno molta importanza alla reversibilità delle superfici edificate, in particolare nelle aree agricole. Quando si costruiscono settori per l uscita di cavalli è necessario tener conto che, in caso di cessazione del suo utilizzo, la superficie deve poter essere riportata allo stato originario. Sono determinanti le direttive cantonali per la ricoltivazione dei terreni emanate dai servizi per la protezione del suolo (Ufficio della natura e del paesaggio, il nome varia nei diversi cantoni). Ricoltivazione Tecniche di ricostituzione del suolo su superfici adibite provvisoriamente ad altro uso attraverso la posa di substrati idonei alla coltivazione. Allestimento e dimensioni Per un cavallo, animale per natura amante del movimento, l area di uscita non sarà mai troppo grande, pertanto è bene prevedere dimensioni generose. Nell allegato 1, tabella 7 dell OPAn (455.1) si raccomanda una superficie di 150 m 2 per cavallo o pony. Le superfici rettangolari stimolano maggiormente il movimento rispetto a quelle quadrate, ma sono ideali anche forme ovali o circolari. Box Area d uscita stabilizzata permanentemente accessibile raccomandata dall OPAn (455.1): 150 m 2 per cavallo Abbeveratoio La detenzione in box singoli con accesso permanente all area d uscita consente i contatti sociali. I box o le stalle a stabulazione libera a diversi comparti devono comunque soddisfare i requisiti minimi secondo l articolo 61 e l allegato 1, tabella 7 OPAn. In caso contrario, il detentore è tenuto a garantire al cavallo uscite regolari supplementari che gli consentano di muoversi liberamente su superfici più estese (ad es. pascolo). L art. 61 cpv. 4 e 5 dell OPAn (455.1) regola la frequenza di queste uscite: ogni giorno per i cavalli non utilizzati. La superficie minima per un area d uscita di gruppo è calcolata in questo modo: l altezza media al garrese moltiplicata per il numero dei cavalli. (vedi tabella 7, OPAn 455.1) Area d uscita stabilizzata raccomandata dall OPAn (455.1): 150 m 2 per cavallo Abbeveratoio Settore di riposo con lettiera Box d emergenza (o fienile) Poste di foraggiamento Stabulazione libera in gruppo a diversi comparti con settore di foraggiamento e di riposo e accesso permanente all area d uscita Il movimento libero all aperto in tutte le andature, come prescritto dall art. 2 cpv. 3 lett. c, è possibile solo su una superficie sufficientemente spaziosa, più ampia rispetto alle dimensioni indicate come requisiti minimi. Per questo motivo nella tabella 7 si raccomanda la superficie di 150 m 2 per cavallo, indipendentemente dall altezza al garrese. Innanzitutto, un area d uscita deve essere sicura, cioè a prova di fuga e di ferite. Materiali consigliati Fondo Strato intermedio Suolo erboso Ghiaia fine Ghiaia Pietrisco Geotessile Griglie per pavimentazione (modelli diversi) Griglie reticolate (riciclato)

73 OPAn / Allegato 1 / Tabella 7 / Cavalli Altezza al garrese 3. Superficie min. dell area d uscita 7 per cavallo, in m 2 < 120 cm cm cm cm cm < 175 cm 31. Costantemente accessibile dalla stalla Non adiacente alla stalla Superficie raccomandata 8 per cavallo Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2 5 capi, la superficie min. dell area d uscita corrisponde a quella per 5 cavalli giovani. 8 La superficie delle aree d uscita non adiacenti alla scuderia utilizzabili con qualsiasi condizione del tempo non può superare gli 800 m 2, anche se sono detenuti > 5 cavalli. In caso di stabulazione libera in gruppo con un area d uscita sempre accessibile è bene aggiungere 75 m 2 / capo a partire dal 6 cavallo. Misure minime delle aree d uscita secondo l allegato 1, tabella 7 OPAn Vanno assolutamente evitati angoli acuti e vicoli ciechi nei quali il cavallo potrebbe incastrarsi. Deve essere inoltre impedito l accesso a persone non autorizzate tramite appositi dispositivi costruttivi. La detenzione di cavalli come animali per il tempo libero in zone agricole deve soddisfare i requisiti dell articolo 24d LPT 1, ovvero garantire una tenuta particolarmente rispettosa degli animali, in adempimento all ordinanza sui programmi etologici SSRA e URA. Strutturazione Tronchi d albero e altre strutture sono diversivi e stimolano il movimento. Ordinanza sui programmi etologici Requisiti specifici del programma SSRA 2 Detenzione in gruppo Assenza di perforazioni sul suolo dell intera superficie accessibile Pavimento rivestito nelle aree di foraggiamento e abbeveraggio Programma URA 3 Uscita all aperto in una corte o pascolo Uscita al pascolo obbligatoria nel periodo vegetativo OPAn, art. 61 Movimento, cpv. 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile, occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 4. Copertura Strato intermedio Fondo Tragschicht Messa in opera della pavimentazione di un area d uscita: fondo, strato intermedio, copertura In un paddock stabilizzato ma non impermeabile, l acqua può defluire superficialmente su più lati verso il terreno circostante e disperdersi soltanto se la struttura è sopraelevata. Ciò è possibile se il fondo uno strato di ghiaia con uno spessore di circa cm è applicato grossolanamente sul suolo spianato. Per stabilizzare e ripartire la pressione su fondi poco portanti è possibile stendere uno strato di materiale in fibre intrecciate o di geotessile. Steccati come strutturazione per l uscita in gruppo Anche uno steccato può costituire un ulteriore stimolo al movimento e inoltre consente ai cavalli di rango inferiore di evitarsi e ritirarsi in sicurezza. Naturalmente l area di uscita deve disporre di sufficienti zone d ombra, ottenibili ad es. con la presenza di piante non velenose per i cavalli. Le poste di foraggiamento, gli abbeveratoi e le aree in cui rotolarsi devono essere il più possibile distanti le une dagli altri affinché gli animali possano raggiungerli a turno più volte al giorno. Oltre alle superfici dure e compatte molto frequentate, come l accesso alle poste di foraggiamento ecc., dovrebbero essere presenti zone con un suolo più morbido (sabbia, trucioli ecc.) dove gli animali possano rotolarsi, distendersi e urinare. Il suolo morbido invita a rotolarsi Realizzazione della pavimentazione Senza il fondo giusto non è possibile realizzare una superficie adeguata a qualsiasi condizione atmosferica. Una pavimentazione adeguata può evitare la formazione di pozzanghere per compressione del suolo Una pavimentazione classica è formata da tre strati di stabilizzazione, intermedio e copertura con passaggi fluidi dall uno all altro strato. Lo strato intermedio può anche avere una funzione stabilizzante, ad es. le griglie alveolari in materiale sintetico posate direttamente sul suolo. 1 Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali secondo l articolo 60 Ordinanza sui pagamenti diretti (SSRA) 3 Uscita regolare all aperto secondo l articolo 61 Ordinanza sui pagamenti diretti (URA) Sistema di griglie alveolari in materiale sintetico come fondo o strato intermedio (prima del riempimento ad es. con ciottoli) Sul fondo viene posato lo strato intermedio che ha la funzione di evitare che la copertura si mescoli al fondo e di prevenire il dilavamento del materiale più fine della copertura nella base. Nella pratica, reticolati sintetici riempiti con pietrisco, marna e ghiaia tonda hanno dato ottimi risultati. Stuoie realizzate in gomma dotate di fori di scolo sono un alternativa, come anche gli elementi autobloccanti in materiale riciclato, ma sono molto più costosi delle reti sintetiche. Copertura Pavimentazione forata per paddock Suolo sabbioso Sabbia quarzosa Trucioli di legno dolce Sabbia con materiale inerte (mischiata con trucioli) Marna del Giura o stabilizzante (mischiata con cemento) Elementi / piastre autobloccanti in gomma

74 Viene tuttora utilizzato il tessuto non tessuto, benché nella pratica non abbia dato buoni risultati a lungo termine. Se i cavalli raspano con gli zoccoli o la copertura è troppo sottile, il tessuto non tessuto viene esposto e gli animali ferrati potrebbero strapparlo facilmente. La copertura costituisce la parte superiore. Se si utilizzano trucioli, è necessario sostituirli regolarmente e smaltirli a regola d arte, valorizzandoli come letame solido. Materiali non idonei Fondo Calcinacci Materiali bituminosi di riciclo Strato intermedio Tessuto non tessuto (senza griglie per pavimentazione) Griglie in beton per giardini (pericolo di rottura) Copertura Trucioli in legno duro grezzo (quercia, faggio ecc.) Sabbia pura Sabbia di vetro riciclata (cavalli non ferrati) Materiali di scarto di giardino, pezzi di legno vecchio Materiali di scarto industriali (corpi estranei) Ciottoli (ulcerazione degli zoccoli) Pietrisco (cavalli non ferrati) Un inclinazione dello 0,5 2 %, a doppia pendenza o ondulata, è ideale per ottimizzare il deflusso dell acqua dalla superficie. In alcuni cantoni, chi utilizza un tubo di drenaggio in un area d uscita con accesso permanente deve collegarlo allo scarico delle acque nere oppure richiedere l autorizzazione per l allacciamento alla canalizzazione nel terreno adiacente. È vietata la canalizzazione in pozzi, drenaggi o ruscelli. Recinzioni del paddock La costruzione deve essere autorizzata dalle autorità cantonali competenti in materia di edilizia. Per prima cosa, la recinzione deve essere solida. Una buona visibilità, la protezione dal rosicchiamento e una bordura priva di vegetazione sono i requisiti minimi. La recinzione deve essere piantata 50 cm all interno del confine dell area d uscita per impedire al cavallo di brucare al di fuori. Attenzione: rispettare le distanze di confine del lotto. Protezione antirosicchiamento del legno attraverso la combinazione di legno e bande elettrificate Sistemi idonei Recinto fisso in legno abbinato a bande elettrificate (soltanto esternamente) Recinzione metallica Panel Sistemi non idonei Filo spinato (vietato dall OPAn) Reticolati metallici Flexinet Le recinzioni in tubi d acciaio sono stabili, durature e resistenti. Inoltre, consentono il contatto sociale con gli animali nei box vicini. I cancelli vengono aperti spesso e devono essere di facile utilizzo. La larghezza dell apertura deve essere calcolata per consentire il passaggio dei veicoli in base all utilizzazione (trasporto di foraggio, di letame). I portelli per le persone sono pratici e consentono di entrare nell area di uscita senza dover aprire e chiudere i cancelli. È necessario fare attenzione in presenza di puledri e pony molto piccoli. Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell agricoltura (SPIA) raccomanda di posare le assicelle e le bande elettriche all altezza di 45 cm (per impedire il passaggio dei bambini), 95 cm e 140 cm. Domanda di costruzione Tutte le costruzioni e le strutture per la detenzione di cavalli sono soggette ad autorizzazione, compresi i cambi di destinazione d uso di edifici che non comportano modifiche strutturali. Sul piano giuridico, la politica edilizia e di pianificazione può essere molto diversa in base alle zone agricole o edificabili interessate. Nelle zone agricole, in materia di edilizia e pianificazione territoriale sono determinanti la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e l ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), mentre si applicano a titolo sussidiario il diritto cantonale (e comunale). Dei progetti edilizi all esterno delle zone edificabili si occupano le autorità cantonali. L allegato 8 delle istruzioni pratiche «Cavalli e pianificazione dello spazio» contiene un elenco di uffici cantonali a cui rivolgersi per ricevere informazioni sulle prescrizioni e le leggi da osservare e i documenti da allegare alla domanda di costruzione (progetto d impresa, ecc.). Norme giuridiche Legge sulla pianificazione del territorio 700 / Ordinanza sulla pianificazione del territorio Legge sulla protezione degli animali 455 / Ordinanza sulla protezione degli animali RS Legge sulla protezione dell ambiente / Ordinanza contro l inquinamento atmosferico / Ordinanza tecnica sui rifiuti Legge sulla protezione delle acque / Ordinanza sulla protezione delle acque Legge sull agricoltura / Ordinanza sulla terminologia agricola / Ordinanza sui programmi etologici Legge federale sul diritto fondiario rurale Fonti e opere di consultazione Manuali, guide, indirizzi Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Documentazione Pubblicazioni Diritto Manuale di controllo Protezione degli animali Cavalli Temi Mi prendo cura del mio animale Cavalli Prescrizioni relative all uscita dei cavalli Mi prendo cura del mio animale Cavalli Informazioni tecniche sui cavalli Guida sulla protezione dell ambiente nell agricoltura (acqua, suolo, aria) disponibile da ca. primavera 2010 presso l Ufficio federale dell ambiente (UFAM) Indirizzi degli uffici cantonali per la protezione dell ambiente, Cantoni Indirizzi Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee UFAM 2004, Documentazione Acqua Sentenza del Tribunale federale 1C 390/2008 del 15 giugno 2009; Protezione delle acque (Detenzione di bovini, corte) Impressum Editore: Observatoire de la filière suisse du cheval Riferimento: Allevamento equino svizzero CP 191, 1580 Avenches, tel , Redazione: Ufficio di consulenza sul cavallo dell Allevamento equino Avenches Letteratura/Fonti: possono essere richieste alla redazione Fotografie: Allevamento equino svizzero Avenches Pubblicazione: primavera 2010, 1 a edizione Observatoire de la filière suisse du cheval Stampato con il sostegno della «Fondation pour le cheval»

75 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità Cavalli del 1 settembre 2013 Manuale di controllo Protezione degli animali Versione 3.0

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