Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria

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Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.) E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO PER I DIVERSI SERVIZI CHE PREVEDONO LA COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25.09.2002)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.) E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO PER I DIVERSI SERVIZI CHE PREVEDONO LA COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI. ARTICOLO 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell indicatore della situazione economica alle prestazioni sociali agevolate erogate dall Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242 e nel DPCM 18 maggio 2001. 2. Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli art. 18 comma 3 lettera g) e 25. 3. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie relative all erogazioni di servizi a domanda individuale specificasti al successivo art. 5. 4. Il presente regolamento si applica solo per i richiedenti agevolazioni economiche o tariffarie residenti nel Comune di Serravalle Scrivia. ARTICOLO 2) AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell art. 1 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come integrato e corretto dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche. Di seguito sono indicati i servizi e le prestazioni cui si procede all applicazione dell I.S.E.E. e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo che ne viene fatto. A) ASILO NIDO L I.S.E.E. è impiegato per il calcolo della quota di compartecipazione al costo della retta mensile e della retta di frequenza giornaliera del servizio richiesto dall utenza.. B) REFEZIONE SCOLASTICA L I.S.E.E. è impiegato per il calcolo della quota di compartecipazione al costo del pasto del servizio richiesto dall utenza. C) CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SPESE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI L I.S.E.E. è impiegato per il calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall utenza. D) SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER ANZIANI L I.S.E.E. è impiegato per il calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall utenza. Il presente regolamento non si applica agli altri servizi a domanda individuale, sopra non specificati, disciplinati da precedenti disposizioni dell Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini dell IRPEF, anche se non conviventi. 2. L indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolata come rapporto tra l indicatore della situazione economica, determinato secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo 109/1998 e s.m.i. e dei relativi provvedimenti di attuazione, ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo 109/1998. ARTICOLO 4) MODALITA DI ACCESSO AI SERVIZI 1. I richiedenti le prestazioni dei servizi di cui al presente regolamento devono presentare, nei termini che saranno fissati dal Responsabile del relativo Servizio, in relazione alle necessità organizzative dello stesso, l istanza di accesso al servizio corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, ex D.P.C.M. 18 maggio 2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o dalle Sedi ed Agenzie dell INPS presenti sul territorio. La dichiarazione sostitutiva om l attestazione I.S.E.E deve recare i redditi percepiti nell anno precedente alla dichiarazione da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all art. 1 del D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente, l Amministrazione Comunale può richiedere la presntazione di una dichiarazione o attestazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. Tuttavia, fatta salva la procedura di cui sopra, l Amministrazione Comunale potrà tenere conto di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi, formalmente documentate, successivamente al periodo in cui è riferita l ultima dichiarazione dei redditi presentata, con l applicazione di uno sconto tariffario pari al 20%. Si ritengono rilevanti Una diversa composizione del nucleo familiare. Perdita di attività lavorativa a tempo indeterminato. Nel caso di riconoscimento dello sconto da parte della Commissione Consiliare di Assistenza, esso verrà applicato nel mese successivo all accoglimento dell istanza. Il richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente all Amministrazione Comunale ogni ulteriore variazione o modifica della composizione e della situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza. 2. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica gli utenti che intendono usufruire dei servizi senza beneficiare di alcuna agevolazione. ARTICOLO 5) DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO 1. ASILO NIDO Vengono individuate 3 fasce tariffarie a) 1^ FASCIA I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 0 e 3.760,98 otterranno una diminuzione della retta di iscrizione mensile e di frequenza giornaliera pari al 70%.

b) 2^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 3.760,99 e 5.316,47 otterranno una diminuzione della retta di iscrizione mensile e di frequenza giornaliera pari al 30%. c) 3^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. superiore a 5.316,48 saranno tenuti al pagamento delle rette massime di iscrizione mensile e di frequenza giornaliera. 2. REFEZIONE SCOLASTICA Le eventuali agevolazioni possono essere concesse solo per la refezione scolastica della Scuola Materna Statale, della Scuola Elementare Statale a tempo pieno e della Scuola Elementare Statale modulo unificato. Vengono individuate 4 fasce tariffarie a) 1^ FASCIA I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 0,00 e 500,00. otterranno l esenzione totale del costo/pasto. L esenzione totale spetta anche ai richiedenti ai quali è stato concesso l affidamento di un minore, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, limitatamente al minore in affido. b) 2^ FASCIA I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 500,01 e 3.760,98 otterranno una diminuzione del costo/pasto unitario pari al 50%. c) 3^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 3.760,99 e 5.316,47 otterranno una diminuzione del costo/pasto unitario pari al 20%. d) 4^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. superiore a 5.316,48 saranno tenuti al totale pagamento del costo/pasto unitario. La tariffa è ridotta nella misura del 20% della retta dovuta, determinata in base ai criteri di cui al presente Regolamento, per il secondo e per i successivi utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 3. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SPESE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI Vengono individuate 8 fasce tariffarie a) 1^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 0 e 4.140,20 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 60%. b) 2^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 4.140,21 e 5.800,30 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 55%. c) 3^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 5.800,310 e 6.200,20 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 50%. d) 4^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 6.200,21 e 9.510,10 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 40%. e) 5^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 9.510,11 e 10.712,40 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 30%. f) 6^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 10.712,41 e 11.962,80 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione 20%. g) 7^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 11.962,81 e 15.286,20 otterranno una diminuzione della quota di partecipazione pari al 10%. h) 8^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE superiore a 15.296,21 saranno tenuti al pagamento dell intera quota di partecipazione.

La Giunta Comunale determina annualmente, con provvedimento deliberativo, la percentuale di compartecipazione dell ente locale alle spese di organizzazione del servizio. 4) SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER ANZIANI Vengono individuate 3 fasce tariffarie a) 1^ FASCIA I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 0 e 9.510,20 otterranno l esenzione totale del canone mensile e delle spese relative all installazione dell apparecchiatura. b) 2^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore ISEE compreso tra 9.510,21 e 10.191,30 otterranno una diminuzione delle spese relative all installazione dell apparecchiatura e del canone mensile pari al 50%. c) 3^ FASCIA - I richiedenti che appartengono ad un nucleo familiare con un valore I.S.E.E. superiore a 10.191,31 saranno tenuti al pagamento totale delle spese relative all installazione dell apparecchiatura nonché a quelle relative al canone mensile. ARTICOLO 6) MODALITA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 1. Il Responsabile del Servizio interessato provvederà all istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione, sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all art. 5. 2. Nel caso in cui non sia stata presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Sevizio attribuirà all utente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe vigenti, determinate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. ARTICOLO 7) MODALITA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI 1. La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce le rette per i servizi di cui all art. 2 del presente Regolamento. La tariffa applicata a carico dell utente sarà determinata in relazione alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, stabilita all art. 5 del presente Regolamento. ARTICOLO 8) CONTROLLI 1. Per l accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica o nell attestazione I.S.E.E., il Responsabile del Servizio competente effettua controlli a campione nei confronti dei beneficiari di agevolazioni tariffarie, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell Amministrazione Pubblica. 2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Responsabile del Servizio può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall inizio della fruizione del servizio, dal beneficio concesso con conseguente applicazione della tariffa massima prevista per la tipologia del servizio fruito. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre ad interessi di Legge ed eventuali ulteriori spese.

3. Il Responsabile del Servizio, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, denuncia il fatto all Autorità Giudiziaria. ARTICOLO 9) CONTENZIOSO 1. Per le controversie relative all applicazione del presente Regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 10) INFORMATIVA SULL USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 10 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675). 1. I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva unica o con l attestazione I.S.E.E. sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di verificare la possibilità di accesso alle tariffe agevolate per i servizi previsti dal presente Regolamento. I dati possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed alle Amministrazioni certificanti per i controlli previsti. I dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica sono inoltre trasmessi all apposita banca dati dell INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l effettuazione dei controlli formali. 2. Il dichiarante può rivolgersi, in qualsiasi momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di Legge (art. 13 della Legge 675/1996). 3. Il Comune, nella persona del responsabile del Servizio al quale vengono presentate le dichiarazioni o le attestazioni I.S.E.E, è il titolare del trattamento dei dati stessi. ARTICOLO 11) ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, dopo l esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 giorni all Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.