La Responsabilità Penale

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La Responsabilità Penale Equivale all obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal codice); è personale e non è trasferibile a terzi. Questa responsabilità può assumere due forme: dolosa o colposa, secondo l intenzionalità dell agente e può essere di tipo commissivo od omissiv0; Si configura un reato comune quando il precetto penale fa riferimento a chiunque o come un reato proprio quando il precetto penale fa riferimento a soggetti che rivestono una determinata qualità o si trovano in una determinata situazione 23/11/2018 1

Rapporto di Causalità Art. 40 c.p. Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. La norma indica tra gli elementi costitutivi del reato il rapporto di causalità tra una determinata condotta, positiva o negativa, e l evento. Nel caso delle lesioni colpose determinate dall esercizio della attività sanitaria, il rapporto di causalità va identificato nella lesione dell incolumità personale del paziente. 23/11/2018 2

Art. 40 c.p. Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 23/11/2018 3

Art. 41 c.p. Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 23/11/2018 4

Art. 42 c.p. Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. RESPONSABILITA OBIETTIVA Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 23/11/2018 5

La Condotta: E necessario che la condotta (azione o omissione) sia caratterizzata, da un elemento psicologico. (dolo, colpa, preterintenzione) CONDOTTA PROFESSIONALE - Accertata caso per caso - Condotta di ogni professionista - Natura e specie incarico - Circostanze concrete d esecuzione - Causa: antecedente ( o complesso antecedenti) necessario e sufficiente a produrre l effetto L EVENTO: L evento lesivo alla persona è rappresentato, nei delitti di interesse, quelli di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, rispettivamente dalla morte o da una malattia. Cioè il risultato esteriore cagionato nella realtà naturalistica dal comportamento umano (concezione c.d. naturalistica dell evento) anche la lesione o messa in pericolo del bene protetto (concezione c.d. giuridica dell evento) 23/11/2018 6

Art. 575 c.p. Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Eventuali aggravanti previste dall art 576 e 577. 23/11/2018 7

Art. 582 c.p. Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 23/11/2018 8

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1). La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124. 23/11/2018 9

Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato IL DELITTO E doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; E preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente; E colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 23/11/2018 10

NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA NEGLIGENZA: Omissione di doveri È il mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole che prescrivono le modalità di svolgimento di quella attività IMPRUDENZA: Omissione di cautela L operatore sanitario deve astenersi dal compiere tutti quegli atti che, secondo la miglior letteratura, possano risultare fonte di rischio per la salute dell assistito IMPERIZIA: Difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell esercizio della professione È la mancanza di preparazione scientifica e di adeguate cognizioni nella specifica materia. E la mancanza di conoscenza del complesso di regole tecniche e professionali espresse dalla categoria professionale 23/11/2018 11

Art. 45 c.p. Caso fortuito o forza maggiore Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. 23/11/2018 12