IL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

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1 IL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI Dalle basi costituzionali al D.Lgs. n. 81/08

2 ART. 32 Costituzione Italiana La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

3 ART. 27 Costituzione Italiana La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

4 Costituzione Italiana ART. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

5 Costituzione Italiana ART. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

6 Costituzione Italiana ART. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera.

7 Costituzione Italiana ART. 41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali..

8 CODICE CIVILE ART c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

9 L art come norma di chiusura * L art può essere considerata la chiave di lettura delle singole norme in materia di salute e sicurezza del lavoro Lo stato di avanzamento della tecnologia della prevenzione è il confine tra il possibile e l impossibile nel caso specifico Tendere alla massima sicurezza tecnologicamente fattibile (principio su cui si fonda il sistema preventivo occupazionale italiano) * Norma di chiusura = norma che colma le eventuali lacune nell ordinamento giuridico

10 L art come norma di chiusura L art cod.civ. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che la responsabilità del datore di lavoro, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell incolumità dei lavoratori, non è esclusa dall inesistenza di una norma specifica di cautela (Cass. Sez. III, 26/01/05, n. 6360; Sez IV 28/09/99 n )

11 L art come norma di chiusura L art cod.civ. consente di prevedere un efficace tutela contro gli infortuni derivanti da lavorazioni che l innovazione tecnologica non consente di ritenere disciplinate da norme di prevenzione specifica e la perseguibilità d ufficio trova, in questi casi, analoga giustificazione rispetto a quella della violazione di norme dettate per lavorazioni diverse (Cass. Sez. IV, 30/11/07, n )

12 L art come norma di chiusura In tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio per violazione delle relative prescrizioni di legge; il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità ed inopinabilità, della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, dalla atipicità ed eccezionalità, così da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. civ,. sez. lav., 19 agosto 1996, n. 7636).

13 L art come norma di chiusura La sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva Qualora utilizzi una macchina non dotata dal costruttore del prescritto dispositivo di sicurezza, il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa l'impossibilità pratica di realizzare tale dispositivo, nè l'onerosità delle modifiche necessarie per la sua applicazione (Cass. Pen. sez. IV, 2 gennaio 1990, n. 4)

14 Cassazione, art e massima sicurezza tecnologicamente fattibile: ricadute Obbligo di garantire un luogo di lavoro sicuro in sè (a vantaggio non solo dei lavoratori ) Obbligo di controllare ed esigere l uso dei dispositivi di protezione individuale Diritto dei lavoratori di tutelare i propri diritti indipendentemente dalle proprie rappresentanze Responsabilità dell appaltatore nel subappalto Tutela dell impiegato coinvolto in rapine Danno da amianto Mobbing Discriminazione sessuale Fumo passivo Obbligo di sorveglianza del lavoratore inesperto Tutela contro l eccessivo carico di lavoro

15 L art come norma di chiusura L art non implica l esistenza di una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro: la sua responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale, ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento

16 L interruzione del nesso di causalità tra danno e prestazione lavorativa Dolo del lavoratore Colpa del lavoratore Mera concomitanza di tempo e di luogo Rischio elettivo (diverso da quello legato ad esigenze lavorative, e che il lavoratore affronta per soddisfare esigenze puramente personali non ricollegabili per nessun motivo all attività lavorativa svolta)

17 CODICE PENALE ART. 40 c.p.: Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

18 CODICE PENALE ART. 43 c.p.: Elemento psicologico del reato Il delitto è doloso quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico

19 CODICE PENALE ART. 437 c.p.: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni. ART. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa

20 L art. 437 c.p. nelle sentenze della Cassazione Il datore di lavoro è colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, pur quando versi in precarie condizioni economiche, in quanto tali condizioni impongono la cessazione della produzione e non certo la sua prosecuzione in situazioni di pericolo per l incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. I Pen. 26 marzo 2007, n )

21 CODICE PENALE ART. 589 c.p.: Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ; 2) Soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

22 CODICE PENALE ART. 590 c.p.: Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa, se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa. Se i fatti di cui al precedente comma sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

23 CODICE PENALE ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La lesione personale è grave : 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) Se il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima... se dal fatto deriva: 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) La perdita di un senso; 3) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

24 COSTITUZIONE ITALIANA Datore di lavoro debitore di sicurezza CODICE CIVILE CODICE PENALE

25 DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) DPR 164/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ognuno per le proprie competenze, devono rispettare specifici obblighi. Il controllo del rispetto è affidato ad organismi pubblici di tipo tecnico (Ispettorato del lavoro) e sono previste sanzioni penali in caso di violazione DPR 303/56 (Norme generali per l igiene del lavoro) N.B.: NORMATIVE FORMALMENTE ABROGATE: CONTENUTI TRASFERITI NEGLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/08

26 PRIMA ISPETTORATO DEL LAVORO E.N.P.I. A.N.C.C. (Associzione Nazionale Controllo Combustione) Legge n. 833/78: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DOPO U.S.L. I.S.P.E.S.L. Vigilanza: radiazioni ionizzanti protezione sanitaria lavoratori Omologazione, collaudo e verifica ascensori e montacarichi in amb. Industriali ISPETTORATO DEL LAVORO

27 Legge n. 833/78: Art. 21 (Organizzazione delle attività di prevenzione) In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all Unità Sanitaria Locale sono attribuiti, i compiti attualmente svolti dall Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori Per la tutela della salute dei lavoratori, le Unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro In applicazione di quanto disposto nell ultimo comma dell art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (organizzazione P.A.), spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della Regione, quali addetti ai servizi di ciascuna Unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

28 Legge n. 833/78: Art. 21 (Organizzazione delle attività di prevenzione) Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d accesso attribuito agli ispettori del lavoro.

29 AVVIO RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA D.Lgs. n. 277/91 D.Lgs. n. 626/94 D.Lgs. n. 494/96 RIORGANIZZAZION E SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. Istituzione del sistema delle Agenzie per l ambiente MODIFICA DELLA NORMATIVA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO D.Lgs. n. 758/94

30 Il decreto legislativo n. 758/94 Contravvenzione: Verbale al contravventore; informazione al legale rappresentante e al RLS Nel verbale: PRESCRIZIONE (Modalità di eliminazione della situazione di rischio e termini congrui) Entro 60 giorni dalla scadenza: VERIFICA Ripresa azione penale NO OK Notizia di reato ad A.G. Sospensione procedimento penale (salvo atti urgenti) Estinzione reato Pagamento sanzione (1/4 del massimo)

31 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all articolo 117 della Costituzione garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

32 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

33 D.Lgs. 81/08: Titolo I Disposizioni generali (finalità, definizioni, campo di applicazione, computo dei lavoratori) Organizzazione, compiti e funzioni del sistema pubblico di prevenzione Sistema di prevenzione aziendale: organizzazione e gestione, figure, obblighi, sanzioni

34 D.Lgs. 81/08: Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE: tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio Ambiti di applicazione tenendo conto delle effettive particolari esigenze : Forze armate e di polizia Vigili del Fuoco Protezione Civile Nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, destinate ad compiti di ordine e sicurezza pubblica, scuole e università, mezzi di trasporto aerei e marittimi

35 D.Lgs. 81/08: Titolo I Ambiti di applicazione tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività : Cooperative sociali Organizzazioni di volontariato della protezione civile (volontari della CRI, del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, volontari dei vigili del fuoco, )

36 D.Lgs. 81/08: Titolo I Soggetti tutelati: tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, e soggetti equiparati

37 Particolari soggetti tutelati Soggetti Lavoratori somministrati Lavoratori in distacco Modalità Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell utilizzatore Distaccante: informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali viene distaccato Distaccatario: tutti gli altri obblighi

38 Particolari soggetti tutelati Soggetti Modalità Personale PA in comando Lavoratori a progetto e co.co.co. Tutti gli obblighi a carico del datore di lavoro designato dell amministrazione, organo o autorità ospitante Le disposizioni del D.Lgs. si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

39 Particolari soggetti tutelati Soggetti Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio Lavoratori a domicilio e con contratto collettivo dei proprietari di fabbricati Modalità Le disposizioni del D.Lgs. si applicano, tranne che per i piccoli lavori domestici di carattere straordinario Obbligo di informazione e formazione, DPI specifici necessari. Eventuali attrezzature fornite devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III

40 Particolari soggetti tutelati Soggetti Lavoratori subordinati che lavorano a distanza (telelavoro) Lavoratori autonomi ex art c.c. (obbligazione a compiere opera o servizio vs. un corrispettivo, con lavoro preval. proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente) Modalità Titolo VII (VDT); eventuali attrezzature fornite: conformi al Titolo III. Accordo quadro europeo sul telelavoro 16/07/02 Attrezzature e DPI conformi al Titolo III; facoltà di beneficiare di sorv. san. e formazione a proprie spese

41 Particolari soggetti tutelati Soggetti Volontari L. 266 /91 (legge quadro sul volontariato) e del servizio civile Modalità Come i lavoratori autonomi. Se operano all interno di un organizzazione di un datore di lavoro, questi deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate + rischi da interferenza

42 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

43 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

44 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

45 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

46 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

47 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

48 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

49 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

50 D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

51 Titolo I: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte;

52 Titolo I: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art misure generali di tutela f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

53 Titolo I: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art misure generali di tutela n) L informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

54 Titolo I: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art misure generali di tutela t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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