Tutela della salute. Articolo 41
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1 Tutela della salute Costituzione Repubblica Italiana Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
2 Tutela della salute Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Art Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa ( ) è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
3 Il Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori D.Lgs. 81/2008 è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Definizione di salute (D.Lgs. 81/2008) art. 2: «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità
4 Il Decreto Legislativo 81/2008 È un percorso PARTECIPATO per garantire e migliorare la SICUREZZA nei luoghi di lavoro Comporta diritti e doveri Prevede l individuazione dei rischi e la loro valutazione Determina l adozione di misure di tutela e prevenzione Considera Fondamentali la Formazione e l Informazione
5 Principali attori della sicurezza nelle aziende Organi di Controll o esterni Datore di lavoro elabora VDR DIRIGENTE - PREPOSTO RSPP MC Lavoratori RLS ASPP Addetti alle emergenze 5
6 Lavoratore «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del Codice civile;
7 Diritti dei Lavoratori art.37 -dlgs81-dirito alla informazione/formazione Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure prevenzionali; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e della lingua veicolare utilizzata nel percorso informativo.
8 Gli obblighi dei Lavoratori Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchè i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Le parti in blu sono sanzionate penalmente 8
9 Datore di Lavoro «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa omissis Nella scuola D.L. è il Dirigente Scolastico
10 Doveri del datore di lavoro Redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR)
11 Documento di Valutazione dei Rischi (obblighi normativi) Dalla valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, adempimento obbligatorio per tutte le aziende con dipendenti (articolo 18 del D.Lgs.81/08), scaturisce Il Documento di Valutazione dei rischi (DVR).
12 Il DVR serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per valutare, eliminare, o ridurre il più possibile, rischi e pericoli, sia della struttura sia delle attività esercitate, presenti all'interno dei luoghi di lavoro.
13 Il documento di valutazione dei rischi deve ESAME dei RISCHI contenere: MISURE di PREVENZIONE MISURE di TUTELA PIANO EMERGENZA
14 ESAME dei RISCHI
15 MISURE DI PREVENZIONE
16 Strumenti di tutela
17 Le figure della sciurezza
18 RISCHIO-PERICOLO
19 Alcuni dei principali rischi legati alle mansioni AGENTI FISICI AGENTI CHIMICI AGENTI BIOLOGICI VIEDOTERMINALI
20 Videoterminali i lavoratori che utilizzano i videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, sono soggetti a sorveglianza sanitaria (art. 175 D.Lgs. 81/08. )
21 Videoterminali i lavoratori che utilizzano per quattro ore consecutive il videoterminale hanno diritto ad una pausa di 15 minuti, cambio di mansione, ogni 2 ore. (art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08. )
22 Principali attori della sicurezza nelle aziende Il datore di lavoro deve NOMINARE LE FIGURE PREVISTE GARANTENDO LA LORO FORMAZIONE. I NOMINATIVI DELLE FIGURE DEVONO ESSERE NOTE A TUTTO IL PERSONALE
23 LA FORMAZIONE e l INFORMAZIONE
24 Il Piano di Emergenza Il Datore di Lavoro deve predisporre il Piano di Emergenza Un emergenza è qualsiasi situazione imprevista di grave o imminente pericolo per le persone, l'ambiente ed i beni. Il Piano di Emergenza prevede: Le misure di intervento in caso di emergenza (es. black out elettrico, allagamento, terremoto, nube tossica, incendio ecc.); L evacuazione rapida dei locali (in caso di incendio).
25 Il Datore di lavoro per procedere alla valutazione dei rischi, all adozione delle misure di prevenzione, alla gestione delle emergenze si avvale di figure obbligatorie appositamente designate, nominate e formate.
26 Medico Competente Il Decr. Leg.vo 81/08 prevede, all'art. 18, comma 1, lettera a, che il datore di lavoro nomini il medico competente nei casi previsti dal presente decreto". I casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente sono: movimentazione manuale di carichi, (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo); attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali), esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche): in tutti i casi in cui si sia rivelata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute; sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene); agenti biologici.
27 SORVEGLIANZA SANITARIA Medico Competente (M.C.) Il primo obbligo/compito che l'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 assegna al medico competente è, infatti, quello della collaborazione con il datore di lavoro. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
28 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (RLS). NOMINA/ELEZIONE A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS. Fino a 15 lavoratori Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato. Più di 15 lavoratori Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. FORMAZIONE RLS ha diritto ad una formazione/aggiornamento particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanz.a
29 Servizio di prevenzione e Protezione IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Prevede un RESPONSABILE (RSPP) E DEGLI ADDETTI (ASPP)
30 I compiti del SPP Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede (art. 33 D.Lgs. 81/2008): a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
31 Addetti all Emergenza SQUADRA Primo Soccorso SQUADRA Evacuazione Antincendio (lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08)
32 Dispositivi di protezione I DISPOSITIVI di PROTEZIONE sono di due tipi: DISPOSITIVI di PROTEZIONE COLLETTIVA DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE Nel Testo Unico, in materia di protezione dai rischi derivanti da qualsiasi fase lavorativa, a seguito del processo di Valutazione dei Rischi il Datore di Lavoro ha l'obbligo di prevedere quali strumenti adottare per ridurre o eliminare i rischi per i lavoratori. Una prima differenziazione tra DPC e DPI è facile farla considerando i DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli stessi debbano indossarli, come ad esempio i ponteggi, i parapetti, le protezioni fisse di macchine e attrezzature, le cappe di aspirazione, gli armadi di sicurezza eccc
33 Dispositivi di protezione I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Sono prioritari rispetto Ai DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
34 Dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
35 Esempi di Dispositivi di PROTEZIONE COLLETTIVA nei Laboratori Chimici
36
37 Esempi di Dispositivi di Protezione Individuale
38 I colori della sicurezza BLU ROSSO GIALLO VERDE
39 Segnali di prescrizione
40 Segnali di divieto
41 Segnali di avvertimento
42 Segnali di salvataggio o di soccorso
43 Etichettatura prodotti chimici
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