DETRAZIONI FISCALI SU CAMINETTI E STUFE



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DETRAZIONI FISCALI SU CAMINETTI E STUFE Periodo in cui sono sostenute le spese Fino al 25/06/2012 Dal 26/06/2012 al 31/12/2012 Dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Dal 01/07/2013 Opere finalizzate al risparmio energetico generico (vedi Note) oppure negli Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di ristrutturazione Detrazione irpef del 36% con limite di spesa di 48.000 Detrazione irpef del 50% con limite di spesa di 96.000 Detrazione irpef del 36% con limite di spesa di 48.000 Opere finalizzate al risparmio energetico qualificato Detrazione irpef o ires del 55% Detrazione irpef o ires del 50% Stop all agevolazione (resta quella del 36%) Note : a) con l Art. 11 del D.L 22/06/2012 n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese» pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2012, è stata ripristinata la condizione per l utilizzo dell agevolazione sui caminetti e stufe come applicata fino al 31/12/2011; tale condizione si applica anche per il periodo dal 01/01/2012 al 25/06/2012; il decreto legge nr 83/2012 dovrà essere convertito in legge; b) Per ottenere l agevolazione vanno rispettati alcuni adempimenti come sotto individuati. Per la documentazione a supporto, per il momento, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24/02/1998, salvo ulteriori precisazioni o determinazioni ; c) Il riferimento legislativo attuale è l art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917 d) Altri riferimenti legislativi : Legge 27/12/1997 n. 449 art. 1 (istitutiva della detrazione 36%) ed il D.L.06/12/2011 n. 201 art. 4 comma 1 (istitutivo dell art 16 bis). Data 27 giugno 2012

DETRAZIONE FISCALE 36% > 50% > 36% - SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI L obbligo dell invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile. Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco: la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; oppure l autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi; la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali; la fotocopia delle ricevute di pagamento dell ICI /IMU se dovuta; la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri è necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti. le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa; la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti: la causale del versamento il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione; il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore). l attestato del produttore. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate). Data 27 giugno 2012

DETRAZIONE FISCALE 55% fino al 31/12/2012 50% fino al 30/06/2013 Con la pubblicazione del decreto 11 Marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere l agevolazione fiscale in oggetto in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellets. Per consentire una valutazione puntuale riportiamo stralcio del Decreto Ministeriale: Art. 1. Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale. 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto: 1. sicuramente un impianto a biomassa (legna o pellets) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell ottenimento delle agevolazioni previste in Finanziaria e cioè il 55%; 2. i prodotti a biomassa (caminetti e stufe a legna o pellets) devono avere rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5. Come si evince dal disposto è altresì evidente che la mera sostituzione di un caminetto con uno nuovo con rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5, non rientra negli interventi legislativi previsti in finanziaria ai fini dell ottenimento della defiscalizzazione del 55%. Quindi per ottenere la detrazione del 55% nel caso di installazione di apparecchi a biomassa con rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5, l ENEA chiarisce ulteriormente che:, per essere considerato agevolabile, l'intervento deve costituire sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, deve essere riferito ad un edificio e non a singole unità immobiliari e rispettare quanto espresso anche ai punti b e c del decreto 11 marzo 2008. In questo processo per l ottenimento dell agevolazione del 55% risulta pertanto fondamentale la figura del tecnico progettista professionista iscritto all'albo, affinché possa redigere un asseverazione energetica di un intervento di riqualificazione energetica, applicando il comma 344 dell art. 1della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007).

DETRAZIONE FISCALE 55% fino al 31/12/2012 50% fino al 30/06/2013 SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI In cosa consiste: Detrazione d imposta pari al 55% delle spese sostenute tra il 01.01.2007 ed il 31.12.2012, e al 50% delle spese sostenute tra il 01.01.2013 ed il 30.06.2013 entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione al tipo di intervento. Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Chi può usufruirne: Tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito di impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto dell intervento. I familiari conviventi (parenti entro il 3 grado e affini entro il 2 grado) che sostengono la spesa possono usufruire della detrazione. Interventi ammessi: Interventi di riqualificazione energetica Interventi sull involucro edilizio Installazione di pannelli solari Interventi sugli impianti di riscaldamento Rateazione: 10 quote annuali, di pari importo, per le spese sostenute nel 2011, 2012, 2013. Pagamenti: Bonifico bancario o postale, da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione; il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Per i contribuenti titolari di reddito di impresa è ammessa qualsiasi forma di pagamento, comprovata da idonea documentazione. I documenti da acquisire: 1. l asseverazione che attesti la rispondenza dell intervento ai requisiti tecnici richiesti; 2. l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio (Allegato A del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 19/02/07); 3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 19/02/07). I documenti sopra elencati devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. I documenti da trasmettere: Comunicazione all Agenzia delle Entrate (in via telematica) redatta sul modello approvato con provvedimento del 6 maggio 2009 e prevista dall art. 29 del d.l. n. 185/2008, per comunicare le spese sostenute e detratte nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all Enea telematicamente, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica: 1. i dati contenuti nell attestato di certificazione ovvero dell attestato di qualificazione energetica; 2. la scheda informativa. I documenti da conservare: 1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2. la ricevuta di invio; 3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; nella fattura deve essere indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell intervento; 4. la ricevuta del bonifico bancario o postale, per i contribuenti non titolari di reddito di impresa.

IVA AGEVOLATA SU CAMINETTI E STUFE Con legge 23/12/1999 n. 488 all art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al art. 31 1 comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11. Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi. Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 Costruzione di un abitazione non di lusso Cessioni di beni finiti con posa in opera 10% (con la limitazione di alcuni beni significativi) 10% 4% Cessioni di beni finiti senza posa in opera 21% 10% 4%