PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL



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PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione dell 11 settembre 2012.

2 ART. 1 Finalità del documento Ambito di applicazione Definizioni 1.1 La presente procedura definisce i principi generali e le modalità operative relative all affidamento di incarichi alle società di revisione (nel prosieguo, revisori ) da parte delle società, italiane o estere, del Gruppo Enel. Tale procedura sostituisce le disposizioni finora applicate in materia in ambito aziendale. 1.2 Ai fini della presente procedura si intendono per: a. Gruppo Enel : Enel S.p.A. e le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( Testo Unico della Finanza ); b. network del revisore : la struttura, nazionale ed internazionale, cui appartiene il revisore sia esso principale o secondario che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che (i) controllano tale revisore, (ii) sono da esso controllate, (iii) sono ad esso collegate o (iv) sono sottoposte con esso a comune controllo. Le entità appartenenti a tale struttura sono individuate in base ai criteri stabiliti dall art. 1, comma 1, lett. l), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dall art. 149-bis della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (e successive modifiche ed integrazioni); c. Organismo di Vigilanza : l organismo interno di controllo, di natura collegiale, previsto dal Modello organizzativo e gestionale adottato da Enel S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e preposto tra l altro, nell ambito delle finalità per le quali è costituito, alla vigilanza sull affidamento degli incarichi ai revisori; d. revisore principale : la società incaricata della revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Enel; e. revisore secondario : la società diversa dal revisore principale e dalle entità appartenenti al relativo network incaricata della

3 revisione del bilancio di esercizio (e, ove redatto, del bilancio consolidato) di società, italiane o estere, controllate direttamente e/o indirettamente da Enel S.p.A.; f. Testo Unico sulla revisione legale dei conti : il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. ART. 2 Conferimento degli incarichi di revisione contabile 2.1 Il revisore incaricato da Enel S.p.A. di svolgere le attività di revisione contabile indicate all art. 14, comma 1, del Testo Unico sulla revisione legale dei conti ( 1 ) riveste la qualifica di revisore principale del Gruppo Enel e, conseguentemente, è il soggetto (unitamente alle entità del relativo network) cui le società, italiane o estere, del Gruppo Enel devono rivolgersi in sede di conferimento dei rispettivi incarichi di revisione contabile, specialmente ove si tratti di società cui non risultino applicabili i criteri di esenzione individuati dall art. 151 della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (e successive modifiche ed integrazioni). 2.2 Il conferimento da parte delle società del Gruppo Enel di incarichi di revisione contabile a revisori secondari rappresenta un fatto eccezionale, dettato da condizioni di comprovata necessità ( 2 ). La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Holding è responsabile del monitoraggio degli incarichi di revisione contabile che si intendono affidare e che siano stati effettivamente affidati dalle società del Gruppo Enel a ( 1 ) Trattasi delle attività consistenti: a) nell esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato; b) nel verificare nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. ( 2 ) A titolo esemplificativo, le condizioni di comprovata necessità possono essere legate al quadro normativo vigente nei singoli paesi di riferimento. In caso di acquisizione, nel corso dell esercizio, del controllo di società la cui revisione contabile risulti già affidata a soggetti diversi dal revisore principale del Gruppo Enel (e dalle entità del relativo network), si dovrà provvedere appena possibile nel rispetto di quanto consentito dalla normativa applicabile, nonché dagli accordi eventualmente stipulati con soggetti terzi con i quali si condivida il controllo di dette società alla sostituzione del revisore secondario con il revisore principale del Gruppo Enel (ovvero con entità appartenenti al relativo network).

4 revisori secondari ( 3 ). La Funzione Audit verifica, con il supporto della Funzione Legal and Corporate Affairs di Holding, la compatibilità dell affidamento di tali incarichi con la normativa di riferimento vigente nei paesi in cui hanno sede le società del Gruppo Enel che abbiano conferito ovvero intendano conferire incarichi di revisione contabile a revisori secondari, nonché la sussistenza delle condizioni di comprovata necessità che giustificano l affidamento della revisione contabile a revisori secondari. ART. 3 Incarichi diversi dalla revisione contabile non conferibili al revisore principale 3.1 Il revisore principale, le entità appartenenti al relativo network, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti del revisore stesso non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alle società, italiane o estere, del Gruppo Enel: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con proprio regolamento. ( 3 ) La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Holding provvede a comunicare alle Funzioni Global Procurement, Audit e Legal and Corporate Affairs di Holding l elenco dei revisori secondari del Gruppo Enel ed i relativi aggiornamenti.

5 ART. 4 Incarichi diversi dalla revisione contabile conferibili al revisore principale 4.1 L affidamento da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel di incarichi aggiuntivi non aventi la natura dei servizi individuati nell art. 3.1 al revisore principale ovvero ad entità appartenenti al relativo network è da considerarsi un fatto eccezionale, previsto solo in condizioni di comprovata necessità sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio. Tale affidamento è sottoposto al processo autorizzativo di seguito descritto, fatto salvo quanto indicato negli artt. 4.2 e 4.3. L unità richiedente predispone una nota informativa che illustra le condizioni di comprovata necessità che giustificano l affidamento dell incarico aggiuntivo al revisore principale ovvero ad entità appartenenti al relativo network (secondo il modello di cui all Allegato 1) ed acquisisce dal revisore medesimo una dichiarazione che attesta che l incarico non è compreso tra i servizi vietati individuati dall art. 17, comma 3, del Testo Unico sulla revisione legale dei conti, quali riportati all art. 3.1. La nota informativa, corredata dalla dichiarazione del revisore, è trasmessa dall unità richiedente all Organismo di Vigilanza. L Organismo di Vigilanza trasmette la documentazione sopra indicata al Collegio Sindacale di Enel S.p.A., il quale valuta ciascun incarico aggiuntivo ed esprime parere favorevole, ove ne ricorrano i presupposti, informando a sua volta l Organismo di Vigilanza circa l esito della propria valutazione. L Organismo di Vigilanza trasmette quindi all unità richiedente la richiesta che sia stata valutata favorevolmente dal Collegio Sindacale di Enel S.p.A. L unità richiedente provvede ad inoltrarla a sua volta alla Funzione Global Procurement per l attivazione dell iter di acquisto. Al fine di garantire l operatività del processo di affidamento di incarichi aggiuntivi, la Funzione Global Procurement acquisisce dal revisore principale, al momento del conferimento a quest ultimo dell incarico di revisione contabile da parte di Enel S.p.A. e, successivamente, con cadenza annuale, l elenco delle entità appartenenti al relativo network.

6 4.2 Il processo autorizzativo descritto dall art. 4.1 non è richiesto per l affidamento al revisore principale ovvero ad entità appartenenti al relativo network da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel di incarichi aggiuntivi non aventi la natura dei servizi individuati nell art. 3.1 ed ove ricorrano le circostanze indicate ai successivi punti 1), 2), 3a) ovvero 3b): 1) si tratti di incarichi aggiuntivi aventi natura audit (i.e., incarichi accessori di revisione contabile) ovvero audit-related (i.e., servizi di attestazione), le cui modalità tecniche di svolgimento siano riconducibili a documenti di ricerca emessi dall International Federation of Accountants a livello internazionale ovvero da Assirevi, a livello italiano, o da altro organismo equivalente a livello estero; nonché 2) si tratti di incarichi aggiuntivi il cui corrispettivo sia determinato in base ai criteri prestabiliti per lo svolgimento di attività di natura analoga nel contratto-quadro stipulato con il revisore principale; nonché 3a) si tratti di incarichi aggiuntivi che debbano essere affidati al revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network) in base (i) a disposizioni normative, e/o (ii) ad obblighi contrattuali assunti verso terzi da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel, e/o (iii) a prassi consolidate dei mercati finanziari; ovvero 3b) si tratti di incarichi aggiuntivi che risulti opportuno affidare al revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network) per manifeste economie di tempo e/o di costi e/o di qualità del servizio, e che presentino un corrispettivo cumulato su base annua, riferito ad incarichi di natura omogenea, non superiore a 50.000 euro. Dell intenzione di affidare taluno degli incarichi aggiuntivi di cui al presente art. 4.2, l unità richiedente provvede ad informare tempestivamente e, comunque, prima dell affidamento dell incarico medesimo la Funzione Legal and Corporate Affairs e la Funzione Audit di Holding, mediante una nota informativa (predisposta secondo il modello di cui all Allegato 1) accompagnata da una dichiarazione del revisore principale che attesta che l incarico stesso non è compreso tra i servizi vietati individuati dall art.

7 17, comma 3 del Testo Unico sulla revisione legale dei conti (quali riportati al precedente art. 3.1). La Funzione Legal and Corporate Affairs e la Funzione Audit di Holding, sulla base di quanto indicato nella nota informativa, provvedono a verificare la sussistenza delle circostanze sopra indicate ai punti 1), 2), 3a) o 3b) e informano tempestivamente l unità richiedente dell esito della verifica; ove tale verifica abbia esito positivo, l unità richiedente provvede a sua volta ad interessare la Funzione Global Procurement per l attivazione dell iter di acquisto; ove la verifica abbia invece esito negativo per carenza di taluna delle circostanze sopra indicate ai punti 1), 2), 3a) o 3b) e sempre che l incarico aggiuntivo non coincida con alcuno dei servizi individuati nell art 3.1 viene invece avviato il processo autorizzativo descritto dall art. 4.1. Un informativa periodica circa l affidamento degli incarichi aggiuntivi di cui al presente art. 4.2 è fornita all Organismo di Vigilanza nonché al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte della Funzione Legal and Corporate Affairs e della Funzione Audit di Holding. 4.3 Il processo autorizzativo descritto dall art. 4.1 non è inoltre richiesto per l affidamento al revisore principale ovvero ad entità appartenenti al relativo network di incarichi aggiuntivi non aventi la natura dei servizi individuati nell art. 3.1 da parte di società del Gruppo Enel diverse da Enel S.p.A. con azioni quotate in mercati regolamentati (nel prosieguo del presente paragrafo, società quotate ), nonché di società da queste ultime direttamente e/o indirettamente controllate. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente art. 4.3 formano oggetto di preventiva valutazione da parte dell organo di tali società quotate che svolge funzioni analoghe a quelle del Collegio Sindacale di Enel S.p.A. per quanto concerne l affidamento di incarichi aggiuntivi al revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network), ovvero formano oggetto di periodica informativa all organo medesimo nel rispetto dei principi indicati rispettivamente dagli artt. 4.1 e 4.2, in quanto compatibili con la normativa applicabile alle società quotate interessate. Un informativa periodica circa l affidamento degli incarichi aggiuntivi di cui al presente art. 4.3 è fornita all Organismo di Vigilanza nonché al Collegio

8 Sindacale di Enel S.p.A. da parte della Funzione Legal and Corporate Affairs e della Funzione Audit di Holding, cui gli incarichi aggiuntivi in questione sono tempestivamente comunicati da parte delle competenti strutture aziendali che supportano l organo delle società quotate che ha preventivamente valutato (ovvero è stato informato circa) l affidamento degli incarichi medesimi. ART. 5 Conferimento di incarichi diversi dalla revisione contabile ai revisori secondari 5.1 Le società, italiane o estere, del Gruppo Enel non possono affidare al revisore secondario (ovvero ad entità del relativo network) cui abbiano conferito l incarico di revisione contabile alcuno degli incarichi aggiuntivi aventi la natura dei servizi individuati nell art. 3.1. Fermo restando tale divieto, il conferimento ad un revisore secondario dell incarico di revisione contabile da parte di società estere del Gruppo Enel è compatibile con l affidamento al medesimo revisore (ovvero ad entità del relativo network), da parte di società italiane o estere del Gruppo Enel, purché diverse da quelle che hanno ad esso conferito l incarico di revisione contabile: (i) dei servizi individuati nell art. 3.1; nonché (ii) degli incarichi aggiuntivi aventi natura diversa rispetto a quella dei servizi individuati nell art. 3.1. L affidamento di tali servizi ed incarichi aggiuntivi è sottoposto alle ordinarie procedure autorizzative in materia e può essere effettuato solamente se consentito (i) dalla legislazione applicabile ai revisori secondari (ovvero alle entità dei rispettivi network) affidatari dei servizi/incarichi medesimi, nonché (ii) dagli standard internazionali individuati nel Code of Ethics for Professional Accountant emanato dall International Federation of Accountants; a tal fine l unità richiedente acquisisce dai revisori secondari affidatari dei servizi/incarichi in questione apposita dichiarazione circa la compatibilità di tali servizi/incarichi con la legislazione applicabile e con gli standard internazionali di cui,

9 rispettivamente, ai precedenti punti (i) e (ii). Tale dichiarazione viene trasmessa dall unità richiedente alla Funzione Global Procurement. Una informativa periodica circa l affidamento di tali servizi/incarichi è fornita all Organismo di Vigilanza nonché al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte della Funzione Global Procurement. A tal fine, la Funzione Global Procurement provvede a richiedere alle Divisioni/Società (italiane ed estere) l elenco dei servizi/incarichi affidati; le Divisioni/Società (italiane ed estere) organizzano flussi informativi idonei a rispondere tempestivamente alle richieste.

10 Allegato 1 NOTA INFORMATIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI AL REVISORE PRINCIPALE E/O AD ENTITA DEL RELATIVO NETWORK UNITA RICHIEDENTE SOCIETA DEL GRUPPO UTILIZZATRICE REFERENTE PER L ATTIVITA Oggetto: (descrizione dell incarico aggiuntivo richiesto e indicazione della relativa natura, i.e. incarico audit/audit-related/tax/non-audit) Impegno economico stimato per l intera durata dell incarico: Euro Elementi a supporto della valutazione di congruità dell impegno economico: Data di decorrenza e durata dell incarico: Fornitore proposto: Network di appartenenza:.. Descrizione condizioni comprovata necessità dell incarico: RESPONSABILE DI PRIMO LIVELLO* (Benestare a procedere struttura richiedente) Luogo e data Firma * Responsabile gerarchicamente superiore all Unità Richiedente (Responsabile di Funzione di Holding o Direttore di Divisione o Amministratore Delegato/Presidente con poteri della Società interessata). N.B. La presente nota informativa deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta dal revisore che attesta che l incarico aggiuntivo non è compreso tra i servizi vietati individuati dall art. 17, comma 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.