denominate, finanziati con contributi o compartecipazione da parte delle Amministrazioni.



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DISCIPLINARE TIPO per il servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione degli studenti disabili gravi frequentanti le scuole superiori della provincia di Siracusa 1. definizioni ed ambito. Il servizio ha per oggetto esclusivamente l assistenza di secondo livello agli studenti disabili gravi (art. 3 comma 3 L. 104/92) frequentanti gli istituti di istruzione superiore in provincia di Siracusa e, ove necessario, il servizio di trasporto degli stessi, al fine di garantire la realizzazione di interventi per l integrazione scolastica così come previsto dall articolo 13 comma 3 della L.104/92 e dall art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio, secondo le necessità dell Amministrazione, potrà essere esteso agli studenti universitari disabili residenti in provincia di Siracusa. 2. descrizione. Il servizio, finalizzato a sopperire ai deficit motori e di comunicazione del disabile, deve essere reso con operatori specializzati in possesso di idoneo titolo professionalizzante conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione, regolarmente autorizzati dalla Regione, della durata minima di 900 ore. Il servizio, in via meramente esemplificativa, è volto: a raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell alunno con disabilità, previa valutazione da parte dell ASP; a garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di competenza dei docenti curriculari e del docente specializzato per il sostegno; al compimento, per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità, di attività specialistiche di utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non sono legate all assistenza igienico-personale diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base: collaboratori scolastici Rientrano tra i compiti dell operatore: 1) l appoggio e la mediazione per i bisogni materiali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche); 2) l accompagnamento dello studente nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate anche in assenza dell insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti nel Piano Educativo Individualizzato soprattutto nell ambito dell autonomia personale; 3) la collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell Offerta Formativa; 4) la collaborazione, in aula o nei laboratori, con l insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione; 5) l attuazione di tecniche e procedure finalizzate a migliorare il coinvolgimento dello studente nelle attività della classe prevenendo forme di emarginazione o isolamento o comportamenti auto o etero-aggressivi; 6) la traduzione di quanto avviene in classe nella forma di comunicazione utilizzata dallo studente (Lingua Italiana dei Segni, Lettura Labiale etc. per i sordi, Comunicazione facilitata, aumentativa, verbotonale etc per gli autistici, braille etc. per i non vedenti etc.); La figura dell assistente non è alternativa a quella dell insegnante di sostegno, ma complementare. L Assistente non può sostituire l insegnante di sostegno, nè coprire le ore prive di sostegno. L assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all attività didattica.

3. formazione e aggiornamento. I soggetti accreditati hanno l obbligo di far svolgere al personale impiegato nel servizio periodi di formazione ed aggiornamento non inferiori a 30 ore distribuite nel corso dell anno. Gli stessi sono tenuti a dimostrare l effettuazione dei corsi attraverso la produzione di copia degli attestati rilasciati agli operatori e delle fatture dagli enti di formazione utilizzati per lo scopo. 4. copertura. Il numero di ore settimanali da prestare con ciascun assistente sarà definito dall Amministrazione in relazione al numero degli assistiti ed alla gravità delle condizioni degli stessi. Parimenti il numero di assistenti che dovranno essere forniti a ciascuna istituzione scolastica sarà definito dall Amministrazione sulla scorta delle richieste, delle gravità e delle disponibilità finanziarie. L attivazione e lo svolgimento del servizio è condizionata dalla consistenza delle risorse che saranno stanziate nel bilancio di previsione. Allo stesso modo l insufficienza delle risorse potrà determinare la cessazione del servizio senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati. 5. corrispettivi. Il servizio sarà remunerato sulla base di.16,00 oltre IVA per ora lavorata, tenuto conto del costo del lavoro, della qualifica degli operatori, che, in relazione al contenuto della prestazione, non potrà essere inferiore alla categoria C1 del CCNL di categoria, delle spese generali e degli oneri di formazione e aggiornamento. Il conteggio delle ore sarà effettuato tenendo conto delle ore effettivamente lavorate col limite del monte ore massimo determinato ai sensi dell art.4. In caso di assenze dello studente assistito (o di assenza contemporanea degli studenti assistiti dallo stesso operatore) non sarà attribuito nessun compenso. Il pagamento avverrà a presentazione di regolare fattura accompagnata obbligatoriamente dalla relazione dettagliata sulle attività svolte dagli operatori, dai registri/fogli presenza degli operatori e dalla certificazione rilasciata dall istituzione scolastica con riferimento alle assenze degli assistiti. 6. obblighi. Il soggetto accreditato è tenuto ad acquisire mensilmente dall istituzione scolastica la documentazione attestante la presenza (o l assenza) degli studenti assistiti; ad applicare ai lavoratori dipendenti il vigente CCNL di settore ed ai lavoratori a progetto o similari condizioni non dissimili a quelle praticate per il personale dipendente; ad assicurare, ove possibile, la continuità del rapporto assistente-assistito eventualmente già concretizzatosi nel precedente anno scolastico / accademico, salvo espressa volontà contraria della famiglia dell assistito o dell assistito stesso (se maggiorenne e capace di intendere e volere); a sostituire l operatore in caso di motivata richiesta scritta della famiglia dell assistito o dell assistito stesso (se maggiorenne e capace di intendere e volere); a rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy; ad assicurare gli operatori presso gli istituti previdenziali ed assistenziali; a stipulare apposita assicurazione per gli eventuali danni arrecati a terzi, tenendo indenne questa Amministrazione da qualsivoglia rischio; a sostituire eventuali operatori assenti per qualsivoglia motivo entro le 24 ore successive e sino al rientro degli operatori titolari. Il soggetto accreditato si impegna, altresì, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 7. durata. Il servizio dovrà essere reso a partire dal primo giorno di apertura delle scuole sino al termine dell anno scolastico ferme restando le riserve di cui all art. 4. Gli operatori addetti all assistenza degli studenti che dovranno affrontare gli esami di maturità dovranno essere mantenuti/richiamati in servizio per i giorni di svolgimento delle prove scritte ed orali per tutte le ore necessarie.

8. modalità di affidamento. Il servizio sarà affidato tenendo conto primariamente del criterio territoriale. Sarà preferito, dunque, il soggetto accreditato avente sede nel territorio comunale in cui ha sede l istituzione scolastica (o l eventuale sezione staccata) presso cui svolgere il servizio. Nel caso di presenza di più soggetti accreditati aventi sede nello stesso territorio comunale verrà operata una graduatoria sulla scorta dei criteri appresso indicati, riferiti alla data del 31/12/2011. Capacità finanziaria Risorse umane Esperienza Volume d affari complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti (2009/2010/2011) Personale in servizio alla data del 31/12/2011 Figure professionali in servizio alla data del 31/12/2011 Appalti affidati negli ultimi tre anni con le modalità a fianco indicate. Per appalto si intende il singolo affidamento operato dall Amministrazione appaltante a prescindere dalla durata dello stesso. Non è consentito frazionare per anno appalti di durata superiore all anno. Si considerano appalti i soli servizi che le Amministrazioni tenute a renderli affidano a terzi con le procedure previste dalla normativa in vigore: non si considerano appalti i progetti e le iniziative, comunque denominate, finanziati con Punti 10 ogni 100.000,00 euro di fatturato o frazione superiore a 50.000,00 Punti 5 per ogni dipendente o socio cooperatore iscritto a libro paga a tempo indeterminato; Punti 2 per ogni dipendente a tempo determinato per un periodo non inferiore ad 8 mesi; punti 0,25 per ciascun mese e ciascun dipendente a tempo determinato per un periodo inferiore a mesi 8. Assistente secondo le modalità previste al punto 2 del presente disciplinare punti 1 per ogni figura; Coordinatore del servizio con specifica professionalità sociale punti 2 per ogni figura; Educatore per interventi di carattere socio-educativo a sostegno dell autonomia relazionale degli studenti con disabilità punti 2 per ogni figura; Personale amministrativo punti 1 per ogni figura;. A) appalti concernenti lo stesso servizio di assistenza per l autonomia e comunicazione: punti 30 per ogni appalto superiore a. 150.000,00, punti 5 per ogni appalto da. 40.000,00 a. 150.000,00; B) appalti concernenti servizi diversi dall assistenza per l autonomia e comunicazione: punti 10 per ogni appalto superiore a. 150.000,00, punti 5 per ogni appalto da. 40.000,00 a. 150.000,00; Fattore di correzione. I punti attribuiti per il presente elemento saranno moltiplicati per il fattore 0,5 nel caso di affidamenti con procedura ristretta/negoziata. e per il fattore 1,5 nel caso di

Pianificazione operativa del servizio Elementi aggiuntivi denominate, finanziati con contributi o compartecipazione da parte delle Amministrazioni. Il soggetto richiedente l accreditamento: - documenta le modalità di collaborazione ed integrazione con l ASP e con i comuni del territorio provinciale; - relaziona sul/sui programmi terapeutici.- educativi personalizzati realizzati negli anni precedenti; - definisce e rende noti orari, giorni di apertura e reperibilità telefonica (manifesti, volantini, sito internet o pagina web); - promuove strategie di interazione con la comunità locale (manifestazioni, incontri, seminari, dibattiti). Tipologia sede Barriere architettoniche Mezzi a disposizione procedura aperta (per la definizione di procedura aperta / negoziata / ristretta vedasi art.3 D.Lgs. 163/2006.) punti 1 per ogni protocollo/accordo; punti 1 per ogni programma; punti 1 per ogni attività di comunicazione; punti 1 per ogni attività. Punti 0,01 per ogni mq di superfici della sede; punti 5 per sede di proprietà. Nel caso di più di una sede, anche in più comuni, i superiori punteggi sono calcolati al 100% per la sede principale ed al 50% per le sedi secondarie comprovate da idonea documentazione (certificato CCIAA, titolo di proprietà o contratto di locazione debitamente registrato: l attivazione, l acquisto o la locazione della sede secondaria deve avere data anteriore al 31/12/2010) Punti 2 per sede a piano terreno privo di scalini o con scivolo; Punti 1 per sedi collocate a piani superiori a quello terreno se dotati di ascensore accessibile ad utenti in carrozzina Punti 2 per ogni autoveicolo di proprietà del soggetto accreditato.

Alla graduatoria si attingerà anche per affidare il servizio negli ambiti territoriali per i quali non risulta accreditato alcun soggetto e per effettuare gli scorrimenti nel caso di rinuncia al servizio da parte degli stessi soggetti accreditati. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. A ciascun soggetto accreditato, utilmente collocato in graduatoria, sarà affidata l assistenza di non più di 10 studenti, anche frequentanti istituti diversi. Il predetto limite potrà essere superato solo nel caso che nella stessa istituzione scolastica siano presenti più di 10 studenti aventi diritto all assistenza. L Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ad uno stesso soggetto accreditato specializzato, tutti gli studenti presentanti la stessa disabilità, anche se dislocati in istituti scolastici diversi. L accreditamento non comporta alcun diritto all affidamento del servizio, che rimane, comunque, subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie necessarie. 9. aventi diritto. L ammissione a beneficio degli studenti sarà disposta dietro presentazione da parte dell Istituzione scolastica di copia della documentazione (Diagnosi Funzionale e Piano Educativo Individualizzato) da cui si evinca l indispensabilità del servizio attestata dalla ASP competente. La documentazione dovrà essere prodotta nel rispetto della normativa sulla privacy La documentazione dovrà essere ripresentata anche per quegli studenti che abbiano usufruito del servizio nell AS/AA precedente. 10. revoca. Si farà luogo alla revoca dell affidamento nel caso in cui il soggetto accreditato violi anche uno solo degli obblighi previsti dal precedente punto 6.