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SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. IL PRESIDENTE 1993 - XVII

2 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65 All articolo 1: al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b) a decorrere dall anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguente capoverso: «25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall anno 2014, sulla base della normativa vigente.»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi."». All articolo 4: al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Il finanziamento previsto dall articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

3 1-ter. Il limite di spesa previsto all articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249». All articolo 5: al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»; al comma 2: all alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l anno 2016» fino a: «a decorrere dall anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l anno 2016, 4,3 milioni di euro per l anno 2017, 6 milioni di euro per l anno 2018, 8 milioni di euro per l anno 2019, 10 milioni di euro per l anno 2020, 15 milioni di euro per l anno 2021, 22 milioni di euro per l anno 2022, 28 milioni di euro per l anno 2023, 37 milioni di euro per l anno 2024, 44 milioni di euro per l anno 2025, 50 milioni di euro per l anno 2026, 55 milioni di euro per l anno 2027, 59 milioni di euro per l anno 2028, 62 milioni di euro per l anno 2029, 64 milioni di euro per l anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2031,»; alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l anno 2016» fino a: «per l anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l anno 2016, 0,8 milioni di euro per l anno 2017, 1,1 milioni di euro per l anno 2018, 1,5 milioni di euro per l anno 2019, 1,8 milioni di euro per l anno 2020, 2,7 milioni di euro per l anno 2021, 4 milioni di euro per l anno 2022, 5,1 milioni di euro per l anno 2023, 6,7 milioni di euro per l anno 2024, 8 milioni di euro per l anno

4 2025, 9,1 milioni di euro per l anno 2026, 10 milioni di euro per l anno 2027, 10,7 milioni di euro per l anno 2028, 11,3 milioni di euro per l anno 2029, 11,6 milioni di euro per l anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l anno 2018» fino a: «dall anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l anno 2018, 4,6 milioni di euro per l anno 2019, 6,3 milioni di euro per l anno 2020, 10,4 milioni di euro per l anno 2021, 16,1 milioni di euro per l anno 2022, 21 milioni di euro per l anno 2023, 28,4 milioni di euro per l anno 2024, 34,1 milioni di euro per l anno 2025, 39 milioni di euro per l anno 2026, 43,1 milioni di euro per l anno 2027, 46,4 milioni di euro per l anno 2028, 48,8 milioni di euro per l anno 2029, 50,5 milioni di euro per l anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2031,»; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero». Dopo l articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Interpretazione autentica dell articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all amianto). 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici». All articolo 6: al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;

5 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L INPS provvede annualmente al riversamento all entrata del bilancio dello Stato dell importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio. 3-ter. Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».