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Transcript:

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-07-2007 (punto N. 22 ) Delibera N.534 del 16-07-2007 Proponente ENRICO ROSSI DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA' Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Valtere Giovannini Estensore: Valtere Giovannini Oggetto: Partecipazione alla spesa per gli accessi in Pronto Soccorso e per le prestazioni specialistiche correlate. Determinazioni. Presenti: CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI ENRICO ROSSI MASSIMO TOSCHI GIUSEPPE BERTOLUCCI Assenti: MARINO ARTUSA AMBROGIO BRENNA GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI STRUTTURE INTERESSATE: Tipo Direzione Generale Note: Denominazione DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE Ricordato che in tema di partecipazione alla spesa per prestazioni ricevute in regime di Pronto Soccorso questa Regione, con la DGR n. 493 del 2004 che, per gli aspetti specifici, rinviava alla Circolare del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà N 1 dell anno 2000, ha definito le caratteristiche del bisogno afferente e le condizioni di appropriata erogazione, che individuano le condizioni di assoggettabilità o esenzione alla spesa, sinteticamente di seguito riportate: a) Rientrino in una situazione di emergenza ed urgenza e siano riferite ad eventi, fatti o traumi che possono compromettere l integrità del soggetto e che non siano risolvibili dal medico di medicina generale o dalla guardia medica territoriale e di primo soccorso o dalle strutture specialistiche ambulatoriali; b) Gli eventi, fatti o traumi di cui al precedente punto si siano verificati non oltre le sei ore precedenti l accesso; c) Gli interventi siano erogati esclusivamente all interno del pronto soccorso ospedaliero o comunque all interno della struttura ospedaliera in rapporto alle singole prestazioni specialistiche e/o di medicina strumentale di emergenza da erogare; d) Il paziente necessiti di un breve periodo di osservazione nell area di P.S. o comunque all interno della struttura ospedaliera. Le prestazioni con le caratteristiche di cui ai precedenti punti sono usufruite senza oneri a carico dei cittadini. Sono viceversa soggette alla partecipazione alla spesa le prestazioni di P.S. quando non ricorrono gli elementi sovra evidenziati. Considerato che tali indicazioni sono state definite precedentemente alla definizione dei codici di priorità per l accesso alle prestazioni di pronto soccorso di cui alla propria Deliberazione n. 736 del 6 luglio 2001 e del successivo accordo Stato Regioni del 25 ottobre 2001 Linee guida sul triage intraospedaliero per gli utenti che accedono direttamente in pronto soccorso ; Ricordato che il particolare regime di partecipazione alla spesa per le prestazioni erogate negli ambulatori per codici banchi ed azzurri previsto nella DGR n. 293/2004 era finalizzato a sostenere il finanziamento dell innovativa organizzazione e a promuovere l appropriatezza dell accesso e che la stessa prevedeva che, superato il periodo di sperimentazione, le modalità di partecipazione alla spesa per prestazioni erogate in Pronto Soccorso dovevano essere assimilate al regime previsto per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale; Atteso che sulla stessa materia è successivamente intervenuta la Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che con l art 1, comma 796 lettera p) innova significativamente i contenuti precedenti, prevedendo che: per le prestazione erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al P.S. a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti

non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati. Considerato che, come confermato nella Legge n. 296/2006 precedentemente citata, non sono comunque soggette ad alcuna forma di partecipazione alla spesa le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso correlate a: Situazioni classificate con codice di priorità (definito a seguito degli accertamenti sanitari) verde, giallo e rosso; Ricordato che il sistema di triage in uso nei Pronto Soccorso toscani, come peraltro in uso nei principali sistemi di emergenza ed urgenza internazionali, utilizza, a differenza della classificazione triage a 4 colori riportata nella legge n. 296/2006, un sistema di graduazione a 5 colori, comprendente anche il codice azzurro e che quest ultimo, ove necessariamente riconducibile ad uno dei quattro colori del sistema triage nazionale, è assimilabile, per le caratteristiche di urgenza e tipologia del bisogno rappresentate, alle situazioni classificate con codice di priorità bianco; Ritenuto, altresì, che la variabile temporale, prevista nella circolare del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà precedentemente riportata, nel limite delle sei ore successive all evento, fatto, o trauma quale elemento di discrimine per la condizione di ammissibilità o meno alla spesa delle prestazioni ricevute, ancorché non prevista nella legge 296/2006, introduce un giudizio di appropriatezza nella valutazione dell accesso al Pronto Soccorso non legato alle caratteristiche di oggettività dell evento, variabili misurate dal sistema triage, ma alla valutazione soggettiva dell evento stesso; Valutato pertanto di modificare i criteri che individuano le condizioni di assoggettabilità o esenzione alla spesa applicati alle prestazioni erogate dalle strutture di Pronto soccorso allineando le stesse a quanto previsto dalla legge 296/06; A voti unanimi, DELIBERA a) di assimilare, ai fini dell applicazione della normativa sulla partecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso, le situazioni classificate, in uscita dal Pronto Soccorso, con codice di priorità azzurro a quelle classificate con codice di priorità bianco; b) di determinare che per le situazioni classificate in Pronto Soccorso con codice di priorità bianco o azzurro sia posta a carico del cittadino, ove non esentato ai sensi della normativa vigente dal pagamento della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie specialistiche, una quota di 25 euro per l accesso, comprensiva della valutazione clinica e della eventuale effettuazione degli esami di laboratorio;

c) di stabilire che le ulteriori, eventuali, prestazioni diagnostico strumentali erogate in regime di Pronto Soccorso per le situazioni classificate con codice di priorità bianco o azzurro sono soggette al pagamento, fatto salvo gli esenti ai sensi della normativa vigente, della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie fino all occorrenza dell intero valore della prestazione come previsto nel Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla delibera di Giunta n 229/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque, fino alla quota massima di 25 euro indipendentemente dal numero e tipologia delle prestazioni diagnostico strumentali ricevute; d) di definire quindi in 50 euro, di cui 25 euro per l accesso comprensivo della valutazione clinica e della eventuale effettuazione degli esami di laboratorio e ulteriori 25 euro per le eventuali prestazioni diagnostico strumentali, l importo massimo ammissibile di partecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso per condizioni attribuite ai codici di priorità bianco ed azzurro; e) di disporre che non sono soggetti a pagamento delle quote di partecipazione al costo per l accesso e per tutte le prestazioni, sia cliniche che diagnostico strumentali, erogate in regime di Pronto Soccorso i ragazzi di età inferiore a 14 anni nonché tutti gli assistiti esenti; f) di disporre che non sono soggette a pagamento delle quote di partecipazione al costo per l accesso e per tutte le prestazioni, sia cliniche che diagnostico strumentali, ricevute per le situazioni classificate con codice di priorità bianco ed azzurro correlate a: avvelenamenti acuti, traumatismi, necessità di un breve periodo di osservazione nell area di P.S. o comunque all interno della struttura ospedaliera. g) di stabilire che, per i motivi espressi in premessa, la precedente disposizione emanata con circolare del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà n. 1/2000, per la parte concernente il limite temporale di sei ore dall insorgenza dell evento, fatto o trauma all accesso in Pronto Soccorso, cessa di aver efficacia; h) di stabilire che non sono soggette ad alcuna partecipazione alla spesa le prestazioni successive e conseguenti ad eventi, fatti o traumi trattati in Pronto Soccorso in regime di esenzione e direttamente prescritte dai professionisti del Pronto Soccorso. i) di dare mandato alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana di applicare quanto stabilito nella presente delibera, con decorrenza dal 1 agosto 2007 l) di stabilire che dal presente provvedimento non sorgono oneri a carico del bilancio regionale. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 2, comma 3, L.R. 18/1996. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Dirigente Responsabile VALTERE GIOVANNINI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI

Il Direttore Generale FRANCESCO IZZO