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Del. n. 7/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Graziella DE CASTELLI Componente - Cons. Raimondo POLLASTRINI Relatore - 1 Ref. Laura D AMBROSIO Componente - 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003. UDITO nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012 il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini;

PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 22 dicembre 2011 prot. n. 21303/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Presidente dell Unione di comuni Valdera, in tema di corretta determinazione del rapporto di incidenza spesa si personale/spesa corrente di cui all art. 76, comma 7 della L. 133/2008 e ss.mm. per l unione di comuni. In particolare si chiede se sia possibile considerare una modalità di calcolo dell incidenza percentuale in questione che consenta di calcolare al numeratore la spesa di personale dell unione sommata alla spesa di personale dei singoli comuni che la compongono (secondo il metodo diffuso in giurisprudenza, applicato per il calcolo del limite di spesa di personale di cui all art. 562 L. 296/06), e al denominatore la spesa corrente dell unione sommata alla spesa corrente di tutti i comuni che la compongono, con elisione delle partite interne. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Presidente dell Unione interessata, tramite il Consiglio delle autonomie. In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza,

se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/contr/2010 delle SSRR adottata nell adunanza del 26 marzo 2010. Nel merito, alle unioni di comuni si applica la disciplina inerente i limiti in tema di spesa di personale sanciti per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno che, in primis, stabilisce un limite di spesa improntato sul confronto storico con l esercizio 2004; difatti l art. 1, comma 562 della L. 296/06 (legge finanziaria per il 2007, come modificata prima dal comma 121 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dal comma 10 dell art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010) stabilisce che: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Nell applicare la norma della legge finanziaria 2007 all unione di comuni, come sancito dalla Sezione in diverse occasioni (si vedano deliberazioni nn. 41/2009, 208/2010 e 13/2011) è opportuno considerare la somma della spesa di personale dei comuni e dell unione di comuni (o dell allora comunità montana) riferita al 2004 e rapportarla alla corrispondente spesa attuale dei comuni e dell unione di comuni. Il parametro delle cessazioni verificatesi nell anno precedente va riferito alle cessazioni avvenute nei comuni facenti parte dell unione (o dell allora comunità montana) e dell unione stessa, secondo l interpretazione resa dalle Sezioni Riunite della Corte

dei conti, con deliberazione n. 52/10 dell 11 novembre 2010 resa in funzione nomofilattica, per la quale si considerano cessazioni dell anno precedente tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento. L altro parametro limitativo in tema di spesa di personale degli enti locali è dettato dall art. 76, comma 7, della L. 133/2008 (come sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; poi modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1 gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed, infine, dall'art. 4, comma 103, lett. a, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012) che stabilisce che E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ( ). Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. ( ). Il limite in questione, di natura strutturale, si applica a tutti gli enti, siano o meno sottoposti al patto di stabilità e, quindi, anche all unione di comuni. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, investita da una questione di massima, si è espressa sulla norma in questione con deliberazione n. 14 depositata il 28 dicembre 2011 stabilendo che il consolidamento delle spese di personale del comune con le entità esterne riguarda esclusivamente le società, difatti Il preciso riferimento normativo alle società esclude tuttavia che possano esser considerate le spese di personale di altri organismi diversi dalle stesse. La Sezione, nella deliberazione n. 13 del 21 marzo 2011, investita da un quesito di medesimo tenore di quello di cui si tratta, ha chiarito che per l applicazione alle unioni dell art. 76, comma 7 citato, non

esistendo una disposizione normativa esimente, l Unione di comuni debba operare quale ente locale singolarmente inteso, in quanto la disciplina dei limiti e vincoli in materia di personale è specificamente rivolta al singolo ente. In conclusione non può essere accolta la modalità di calcolo suggerita dal Presidente dell unione Valdera in relazione alla spesa di personale da applicare al limite di cui all art. 76, comma 7, L.133/2008 e ss.mm. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 21303/1.13.9. DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Presidente dell Unione di comuni Valdera e al Presidente del relativo Consiglio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012. Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE L Estensore f.to Cons. Raimondo Pollastrini Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2012. Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Fabio CULTRERA