DISEGNO DI LEGGE. Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio. Reg.Gen. 428

Documenti analoghi
Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 31

N. del PROPOSTA DI DELIBERA

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Agec e il socio unico Comune di Verona

Comune di Casorezzo Allegato energetico al Regolamento Edilizio

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL

AUTORIZZAZIONE SEGNALAZIONE

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ministero dello Sviluppo Economico

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO Provincia VERBANO-CUSIO-OSSOLA ANNO FINANZIARIO 2015

Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, enti locali, personale, lavori pubblici e viabilità

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

NOVITA' LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n

BANDO DI CONCORSO. 1) Tipologia dell agevolazione

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

CENSIMENTO AMIANTO 2016

Corso di PROGETTAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA (4 cfu) Arch. Claudia de Biase IL PIANO CASA IN CAMPANIA

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte GUIDA AI PROCEDIMENTI DI MAGGIORE INTERESSE

Relazione sull affidamento del servizio di gestione del porto turistico

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI

Chi è soggetto al controllo antimafia Sono sottoposti ai controlli antimafia i soggetti di seguito indicati (articolo 85 del codice antimafia)

C I T T À D I S U S A

Attività artigianali, produttive, industriali e dei servizi alla persona Deposito merci

REGOLAMENTO COMUNALE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE BASILICATA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Modalità e termini di comunicazione all anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

DETERMINAZIONE N. 117 del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. Proposta di variazione dei canoni patrimoniali di competenza dell U.D. Gestione Patrimonio ai sensi dell art. 251 T.U.E.L.

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006 ;

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009. Adozione misure organizzative atte a garantire la tempestività di pagamenti da parte dell'ente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

OGGETTO: Legge n. 560/1993. Legge Regionale n. 24/2007 e ss.mm.ii. PROPOSTA DI ALIENAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA DELL ATER DI POTENZA.

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

COMUNE DI SASSETTA Provincia di Livorno

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

COMUNE DI CASOLI PROVINCIA DI CHIETI PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL N.23

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

dipendenti in servizio

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

Deliberazione N.: 1028 del: 27/10/2015

Articolo 1 Finalità. Articolo 2 Interventi regionali

AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 6 ALESSANDRINO Associazione degli Enti Locali per l organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Garante della Comunicazione Artt. 19 e 20 L.R.T. n. 1/2005

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO

COMUNE DI LICATA PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE

Bozza verbale di verifica del collegio dei revisori del 1 trimestre 2011

1. OGGETTO E FINALITÀ

Provincia dell Ogliastra Gestione Commissariale (L.R. n. 15 /2013) Servizio Viabilità Trasporti Infrastrutture

Provincia di Caserta

Determinazione dirigenziale

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

COMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

SISTEMI URBANI Risanamento del sottosuolo dell area urbana di Napoli Progetto esecutivo Vallone S. Rocco SCHEDA N. 115

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Consiglio comunale n. 98 dell'08/09/1994 (C.R.C. n del 26/09/1994)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria

Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Castelbaldo (immigrazione)

COMUNE DI PIATEDA Prov. di Sondrio

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

ALIQUOTE Aliquota 4

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

C O M U N E D I U R B I N O

PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE. Per l illuminazione votiva dei cimiteri

Legge n. 27 del 24 marzo 2012

MANUTENZIONE DI CALDAIE PER RISCALDAMENTO E/O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (Delibera n.7 dell 11/06/2002)

Transcript:

Consiglio Regionale della Gampania DISEGNO DI LEGGE Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio Reg.Gen. 428 Testo licenziato così come modificato ed emendato nella seduta della IV Commissione Consiliare Permanente del 9giugno2017

Articolo i Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina: a) l adozione di linee guida regionali per suppoilare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell articolo 31, comma 5. del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); b) gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), coiwertito. con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2

Articolo 2 Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi 1. AI fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, ove ne ricorrano i presupposti. di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Le linee guida sono approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo. 2. Ferma restando l autonoma valutazione dei Consigli comunali sull esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d indirizzo riguardanti: a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell assetto idrogeologico; c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inoflemperanza all ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare; d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza; e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell alloggio; i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dellalloggio alla composizione del nucleo familiare: g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle precedenti lettere e) ed O e del possesso dei requisiti morali di cui all art. 71. comma 1, lettere a). b). e) e I) del decreto legislativo 26marzo2010 n. 59; h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del comma 5 dell art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 all autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai nsi dell art. 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 3

Consiglio Regionale della Ca,npania 3. Per le procedure comunali nella materia regolata dal presente articolo trovano applicazione le presenti disposizioni. I procedimenti di locazione e alienazione attivati in sede comunale ai sensi del comma 65 della legge regionale n. 5 del 2013 restano disciplinati da tale norma, salva la facoltà delle amministrazioni comunali di applicare anche ai procedimenti non conclusi le presenti disposizioni, con salvezza dei diritti soggettivi acquisiti dai soggetti interessati. 4. Ai sensi dell articolo 42 della legge Regionale 22 dicembre 2004. n. 16. la struttura amministrativa regionale competente in materia vigilanza e repressione abusivismo edilizio assicura ai Comuni che ne fanno richiesta il supporto tecnico con particolare riferimento alle azioni di cui all art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. 4

Articolo 3 Indirizzi per la redazione del PUAD 1. Allarticolo I della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 sostituire il comma 38 con il seguente: 38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito PUAD) con finalità turistico-ricreative ai sensi dell articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD, contestualmente all avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale. Entro sessanta giorni dall adozione del PUAD tutti i soggetti interessati possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD. unitamente alle ossenazioni ed alle relative deduzioni istruflorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse. conferendone il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD. 2. Il preliminare di piano di cui all articolo I, comma 38, della legge regionale n. 16/2014. Come modificato dal comma precedente, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5

Articolo 3 - bis Modifiche alla Legge regionale n. 22 dicembre 2004, n. 16 1.AlLarticolo 44 della legge regionale 22dicembre2004, n. 16. sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti commi: 2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il tennine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell articolo 39 della presente legge e del relativo regolamento regionale di attuazione per l esercizio dei poteri sostitutivi. 3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. 2. All articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, eliminare il comma 6 e la frase dalla legge regionale n. 17/82 dal comma 4. 3. All articolo 40 della legge regionale 22dicembre2004, n. 16, sostituire i commi I e 2 con i seguenti commi: 1. La Direzione generale per il Governo del Territorio della Giunta regionale ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile. 2.La Regione assegna periodicamente ai Comuni, con priorità per i Comuni che si associano coordinati in ambiti territoriali sovracomunali. contributi per la redazione del PUC. 4. All articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004. n. 16, aggiungere in fine il seguente comm a: 3. Con provvedimento della Direzione Generale Governo del territorio della Giunta regionale sono approvati i Bandi per l attribuzione delle risorse ai tini di cui al comma 2, con suddivisione di Comuni per [e seguenti fasce demografiche: fino a 5.000 abitanti; fino a 15.000 abitanti; tino a 50.000 abitanti. 5. Sono abrogati il comma 5 e 6 dell articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2016 nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. 6. All articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, dopo l articolo 44 bis aggiungere il seguente comma: Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti. adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 %. 6

Articolo 3 - ter Modifiche alla Lcggc regionale dcl 7 gennaio 1983 n. 9 1. Al comma i dell articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, dopo le parole nominato dal committente o dal collaudatore che esegue in proprio sono aggiunte le seguenti fallo salvo quanto previsto dal comma 2 bis 2. All articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori 7

Consiglio Regionale della Ca,npania Articolo 4 Clausola di invarianza finanziaria I Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8

Articolo 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il medesimo giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 9