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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.7557/09 RG - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale. TRA XXX, nato a XXX il XXX ed ivi res.te alla Via XXX n.xxx- cf XXX - elett.te dom.to in XXX alla Via XXX n.xxx presso lo studio dell'avv. XXX che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; E XXX, nato a XXX il XXX e res.te in XXX alla Via XXX n.xxx cf XXX; NONCHE' ATTORE CONVENUTO-CONTUMACE SpA XXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in XXX alla Via XXX n.xxx - elett.te dom.ta in XXX alla via XXX n.xxx presso lo studio dell'avv. XXX che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; CONCLUSIONI CONVENUTA Per l'attore: dichiarare l'esclusiva responsabilità di XXX in ordine al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo in solido con la Spa XXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di 2.889,00 per le lesioni subite in qualità di trasportato sulla moto garantita per la RCA dalla Società convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario. Per la convenuta: dichiarare il ne bis in idem; dichiarare l'improponibilità della domanda per non aver ottemperato al disposto dell'art. 148 del DLvo 209/05; dichiarare l'inammissibilità della domanda per l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 144 del DLvo 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO XXX, con atto di citazione ritualmente notificato il 23-27/7/09 a XXX ed alla SpA XXX li conveniva innanzi a questo Giudice, affinché previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di XXX nella produzione del sinistro avvenuto il 21/6/08 in Portici (NA), sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscita Portici-Bellavista, in occasione del quale, in qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. XXX di proprietà del convenuto, subiva lesioni a causa della caduta della moto - fosse condannato il medesimo XXX in solido con la Spa XXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate. A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva: - che, in data 21/6/08, sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscita Portici-Bellavista, in qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. XXX di proprietà di XXX ed assicurata con la Spa XXX, subiva lesioni a causa dello scivolamento della moto su di una vasta chiazza d'olio presente sull'asfalto che faceva rovinare al suolo la moto ed i suoi occupanti; - che nella caduta riportava lesioni per le quali veniva medicato al ps dell'ospedale A. Maresca di Torre del Greco (NA), dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione gamba destra con escoriazioni; - che il veicolo su cui era trasportato era assicurato per RCA presso la Spa XXX che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.ta arn 13612198226-1 ricevuta il 6/4/09, non vi provvedeva. Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto XXX, si costituiva la Spa XXX che, preliminarmente, eccepiva il ne bis in idem con la sentenza n.2257/09 emessa da questo stesso giudice in data 6/4/09, l'inammissibilità della domanda per l'inapplicabilità dell'art. 144 del DLvo 209/05 nel caso di specie, l'improponibilità per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del DLvo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull'an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, venivano articolati, ammessi ed espletati i mezzi istruttori. Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 23/3/11, la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto XXX regolarmente citato e non costituitosi. La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e 148 del DLvo 209/05 ed è trascorso lo spatium deliberandi. L'eccezione d'improponibilità della domanda per non essersi l'attore sottoposto agli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa, non può essere accolta in quanto, quest'ultima non ha dimostrato di aver richiesto tali accertamenti nel termine di cui al comma 2 dell'art. 148 del DLvo 209/05. Anche l'eccezione del ne bis in idem non può essere accolta.

La sentenza emessa da questo stesso Giudice che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata dall'odierno attore nei confronti della medesima Compagnia di assicurazione, sul presupposto della non applicabilità della procedura di cui all'art. 141 del CdA nel caso di sinistri causati da insidia e trabocchetto, ha rilevato il difetto di un presupposto processuale, ha concluso il processo e non ha spiegato effetti sul rapporto giuridico controverso. Quindi, detta sentenza, non è suscettiva di cosa giudicata in senso sostanziale se non al limitato effetto della preclusionne di quella questione decisa e con efficacia limitata a quel processo e non impedisce la proposizione della medesima questione in un successivo giudizio. La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che: - La pronuncia di inammissibilità della domanda per vizio della sua introduzione senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.13785 del 22/7/04). Infine, anche l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'inapplicabilità dell'art. 144 del DLvo 209/05 nel caso di specie, non può trovare accoglimento. Nella normativa di cui al DLvo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse due azioni alternative: quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore quando ne sussistono i presupposti, e quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, ex art. 144. La Corte Costituzionale, con diverse ordinanze, ha sempre ribadito il principio che: - la norma di cui all'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.191 e n.201 del 2009, n.85/10). Quindi, il terzo trasportato può agire ai sensi dell'art. 141 del DLvo 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l'azione diretta di cui all'art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, con l'azione di cui all'art. 283 stesso codice. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la certificazione medica, con la copia del libretto di circolazione e con la costituzione della compagnia di assicurazione che nulla ha eccepito in merito.

Tutti i documenti sono allegati agli atti. La versione dell'incidente prospettata dall'istante ha trovato conferma nell'interrogatorio formale reso dal convenuto responsabile civile. Egli ha confermato che si trovava alla guida del suo motociclo sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscita Portici-Bellavista, quando scivolava su di una chiazza di gasolio esistente sulla strada e cadeva a terra in uno al trasportato (odierno attore) che, riportava lesioni. Tale versione, però, è corretta dalla sentenza n.74654 del 23/9/09 (passata in cosa giudicata) emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale ha dichiarato l'esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento, di XXX, odierno convenuto. Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall'istante, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l'applicazione della presunzione di cui all'art.2054, 2 c., cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l'effettiva condotta tenuta dal conducente. Nella specie, poi, trattandosi di lesioni a trasportato è esclusa, a priori, l'applicabilità della disposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilità palese del conducente del motociclo per l'inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia ed in particolare del codice della strada. Per quanto attiene alle lesioni riportate dall'istante, questo Giudice ritiene di quantificarle in via equitativa, in relazione alla scarsa documentazione medica, ed alle lievi lesioni in essa evidenziate. Pertanto, rilevato che la durata dell'inabilità temporanea, desumibile dai certificati medici allegati, è stata di giorni 3 quella totale e di giorni 5 quella parziale al 50% e giorni 10 al 25%, assumendo un valore economico di 43,00/giorno si determina un indennizzo di 600,00, comprensivo del danno morale, dei disagi derivati dall'infermità e delle spese mediche forfetizzate. Detto importo è liquidato all'attualità, comprensivo, cioè, dell'intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242). Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali. In relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazione dalla data dell'evento alla data della sentenza, è doveroso, da parte di questo Giudice specificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che viene liquidata con equità ed all'attualità, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione in numerose sentenze: - in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell'effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito, dell'entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass. 23/88; 2491/93); - la liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all'impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un'indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l'intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi (Cass. 2996/84; 2934/91;

- la liquidazione equitativa del danno, in quanto informata a criteri di prudente apprezzamento, può essere effettuata stabilendo un importo che tenga conto degli elementi costitutivi del danno e della svalutazione verificatasi nel periodo intercorrente tra la produzione dell'evento e la decisione, proprio in considerazione della notevole difficoltà di una prova precisa del danno, che ben difficilmente consente l'indicazione analitica delle singole componenti di esso, specie con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 8517/94; Cass. 24/3/03 n.4242). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege. PQM Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di XXX e della SpA XXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) dichiara XXX esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna in solido con la SpA XXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di XXX della somma complessiva di 600,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo; 2) condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi 1.050,00, di cui 150,00 per spese, 400,00 per diritti ed 500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 LP, IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 4) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 30 marzo 2011. IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO)