27 marzo 2015 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI GEOSCAMBIO A CIRCUITO APERTO Le procedure presso la Provincia di Verona settore ambiente servizio difesa del suolo Carlo Poli Paolo Malesani Guglielmo Cacciatori
Istanza alla PROVINCIA di Verona CON SCARICO in acque sotterranee (per lo scarico) SENZA MOVIMENTAZIONE di acque di falda
Art 104 del D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 22/2010 art. 27 comma 28 D.Lgs. 99/2009 D.Lgs. 28/2011 L.R. 33/85 Art 31 comma 2 del Piano di Tutela delle Acque (DCRV n. 107 del 5/11/2009 DGRV n. 842 del 15/5/2012) DGRV n. 985 del 18/06/2013
D.Lgs. 152/06 Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
L.R. 33/85 Art. 5 - Competenze della Provincia. 1 Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in: 2) esercizio delegato del controllo preventivo: e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
Art 31 comma 2 del Piano di Tutela delle Acque DCRV n. 107 del 5/11/2009 DGRV n. 842 del 15/5/2012 Allegato D Art. 31 Scarichi nel sottosuolo 1. E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga al divieto, la provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, All istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità.
Art 31 comma 2 del Piano di Tutela delle Acque DCRV n. 107 del 5/11/2009 DGRV n. 842 del 15/5/2012 Allegato D Art. 31 Scarichi nel sottosuolo 2 A tal fine l ARPAV, a spese del soggetto richiedente l autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso. 3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla provincia.
DGRV 985 del 18/06/2013 Allegato A PROCEDURE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi del D.Lgs. 22/2010 non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 e all'articolo 826 del codice civile. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e da sorgenti (T> 15 C) ai sensi del D.Lgs. 22/2010 sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. A norma dell art.55 bis della L.R. 40/89 le concessioni di derivazione sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Georisorse e ai sensi della DGR 2306/1998 l istruttoria viene svolta dall ufficio periferico del Genio Civile competente per territorio con le procedure previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
DGRV 985 del 18/06/2013 Allegato A PROCEDURE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO Le autorizzazioni agli scarichi sono rilasciate dalle autorità competenti. Le autorizzazioni per la realizzazione di sonde geotermiche sono rilasciate dalle Provincie alle quali la Regione del Veneto ha delegato, con il Piano di Tutela della Acque, tale compito ai fini della protezione degli acquiferi.
CON SCARICO in acque sotterranee (per lo scarico) Istanza alla Provincia 90 giorni Parere di ARPAV Autorizzazione allo scarico
Autorizzazione rilasciata alla nel Comune di per lo scarico in falda delle acque provenienti da impianto di scambio termico (geoscambio). Decisione Il dirigente del settore ambiente autorizza, fino al (4 anni / 15 anni A.U.A.), la, con sede legale ed attività in Comune di, via, allo scarico in falda sotterranea delle acque prelevate dalla medesima falda e utilizzate in un impianto di scambio termico (geoscambio). L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni elencate nei successivi "Obblighi da rispettare".
Autorizzazione rilasciata alla nel Comune di per lo scarico in falda delle acque provenienti da impianto di scambio termico (geoscambio). Obblighi da rispettare La ditta è tenuta a: 1. restituire le acque di falda, dopo lo scambio termico, nella medesima qualità e quantità prelevata, alla stessa quota e nella stessa falda dove è avvenuto il prelievo, con l'unica variante della temperatura, che non deve eccedere i 5 C; 2. sottoporre contemporaneamente le acque prelevate e quelle restituite ad un controllo analitico in continuo, verificando e registrando, con l'installazione di misuratori in continuo, le portate estratte, i livelli piezometrici, la conducibilità, il ph e la temperatura. Tutte le analisi e i dati dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza;
Autorizzazione rilasciata alla nel Comune di per lo scarico in falda delle acque provenienti da impianto di scambio termico (geoscambio). Obblighi da rispettare 3. sottoporre le acque di scarico, ogni sei mesi dall'attivazione dell'impianto, ad un controllo analitico dei seguenti parametri: temperatura, ph, torbidità, ferro, manganese, ossigeno disciolto, solfati, calcio, magnesio, sodio, potassio, arsenico, nichel, cadmio, cromo totale ed esavalente, piombo, rame e zinco, nitrati, nitriti, ammonio, Carbonio Organico Totale (TOC), fosfati, solfati e cloruri, Escherichia coli, Enterococchi, Legionella sp., coliformi totali, carica batterica a 22 C e 37 C, carica micotica, solventi organoalogenati totali e BTEX, inoltre la durezza totale e conducibilità elettrica ed i parametri microbiologici previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31; 4. evitare qualsiasi contatto dell'acqua impiegata nello scambiatore termico con sostanze inquinanti ed il conseguente danneggiamento della falda acquifera;
Autorizzazione rilasciata alla nel Comune di per lo scarico in falda delle acque provenienti da impianto di scambio termico (geoscambio). Obblighi da rispettare 5. trasmettere a questo settore, entro i successivi 15 giorni dall'attivazione dell'impianto: a) l'avvenuta installazione dei misuratori in continuo dei livelli piezometrici, della conducibilità, della temperatura e del ph nel pozzo di estrazione e in quello di reimmissione b) nominativo di un responsabile tecnico della conduzione dell'impianto di scambio termico; 6. registrare e mantenere a disposizione degli organi di vigilanza i dati relativi alle portate estratte e reimmesse, nonchè ai livelli piezometrici nei pozzi di estrazione e di reimmissione;
Autorizzazione rilasciata alla nel Comune di per lo scarico in falda delle acque provenienti da impianto di scambio termico (geoscambio). Obblighi da rispettare 7. evitare che le variazioni del flusso idrico e termico della falda interferiscano con i limitrofi pozzi ad uso acquedottistico; 8. registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite nel sistema di scambio termico; tale quaderno dovrà essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo; 9. provvedere all'attenta e costante conduzione del sistema di scambio termico, evitando aumenti anche temporanei di inquinamento e comunicando tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo ad eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi al sistema di scambio termico;
SENZA MOVIMENTAZIONE di acque di falda Istanza alla Provincia p.c. ARPAV p.c. Comune Istanza p.c. alla Regione 30 giorni sulla base del Regolamento 90 giorni (60 giorni) Autorizzazione Delibera del Consiglio Provinciale di Verona n. 73 del 31 luglio 2012 Approvazione del regolamento provinciale per la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedono movimentazione di acqua di falda
Situazione al 1 marzo 2015 CON SCARICO in acque sotterranee SENZA MOVIMENTAZIONE di acque di falda 10 (9 rilasciate, 1 in istruttoria) 11 (7 rilasciate, 4 in istruttoria)
Situazione al 1 marzo 2015 CON SCARICO in acque sotterranee SENZA MOVIMENTAZIONE di acque di falda 10 (9 rilasciate, 1 in istruttoria) 11 (7 rilasciate, 4 in istruttoria) Situazioni pregresse Abusivismo e Controlli Semplificazione
Situazione al 1 marzo 2015 CON SCARICO in acque sotterranee SENZA MOVIMENTAZIONE di acque di falda 10 (9 rilasciate, 1 in istruttoria) 11 (7 rilasciate, 4 in istruttoria) Grazie per l attenzione!