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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLUCCI, MOLLICONE, RAMPELLI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FRASSI- NETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI Istituzione dell Agenzia del Terzo settore Presentata il 27 settembre 2018 ONOREVOLI COLLEGHI! Stando ai dati dell ultimo censimento permanente dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del dicembre 2017, le istituzioni no profit attive in Italia sono 336.275, l 11,6 per cento in più dal 2011; complessivamente impiegano 5 milioni e 529 mila volontari e 788 mila dipendenti. Rispetto all ultimo censimento del 2011, il numero di volontari è cresciuto del 16,2 per cento, mentre i lavoratori dipendenti del 15,8 per cento. Questi numeri dimostrano con evidenza che in Italia il Terzo settore rappresenta a tutti gli effetti un settore strategico, costantemente in espansione nonostante un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata, e in grado di dare risposte concrete a 30 milioni di cittadini che usufruiscono dei servizi sussidiari, per un valore complessivo di 50 miliardi di euro. Un vero e proprio asset della nostra Nazione che, alla luce delle recenti riforme, temiamo vada incontro a una sostanziale privatizzazione, ponendosi in contrasto con lo spirito più originario e profondo del mondo delle attività no profit, caratterizzate proprio da una prevalenza dell interesse sociale, collettivo e pubblico su quello privato. Nel 2012, infatti, con una scelta piuttosto contestata per la scarsa sensibilità verso il mondo del no profit, è stata soppressa l Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1205 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000 poi divenuta «Agenzia per il terzo settore» e disposto il passaggio, nelle more di una riorganizzazione generale del settore, di compiti, funzioni e risorse finanziarie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, segnatamente, alla Direzione generale per il Terzo settore e le formazioni sociali. L Agenzia per il terzo settore aveva svolto un importante ruolo di «terzietà» tra organizzazioni no profit e istituzioni, ruolo che le aveva permesso di svolgere con autorevolezza una funzione di controllo all insegna della trasparenza e della promozione del Terzo settore in modo autonomo e non immediatamente legato all azione di Governo. Sopprimere l Agenzia, dietro il falso pretesto di un risparmio economico, si è rivelata una scelta miope e foriera di gravi conseguenze per tutto il Terzo settore, che si è ritrovato minato nella sua articolazione organizzativa e soprattutto nella sua autonomia. Chiudere l Agenzia e affidarne le competenze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato, peraltro, un segnale politico negativo, tradottosi di fatto nella volontà di ridurre il Terzo settore al solo ambito del welfare, senza riconoscerne la multiformità delle iniziative e il ruolo fondamentale di leva per la crescita del Paese. Successivamente, nel maggio 2014, il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore, formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l associazionismo, le fondazioni e le imprese sociali, confluite nella legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». Nonostante l impegno del Governo a sostegno del Terzo settore con finalità indiscutibilmente nobili, non si può non rilevare come sia stata quantomeno singolare la scelta di affidare per legge a un ente di diritto privato lo sviluppo di interventi innovativi nell ambito del Terzo settore, dotandolo al contempo di un finanziamento pubblico di base di un milione di euro e di organismi decisionali all interno dei quali il mondo del no profit sconta una carenza di rappresentatività strutturale. Nel testo della legge delega per la riforma del terzo settore, l articolo 10, in particolare, ha previsto l istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, ha il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Nella riforma attuata, invece, non c è alcuna traccia di un agenzia indipendente che controlli gli enti e le organizzazioni del Terzo settore, e le carenze nella vigilanza, rimasta in capo alla responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono drammaticamente emerse in più occasioni, tra le quali merita certamente menzione la vicenda della cooperativa sociale di Salvatore Buzzi, parte della «cupola» di Mafia Capitale. Sarebbe stata certamente preferibile la riproposizione di un modello quale quello rappresentato dall Agenzia per il Terzo settore, cui affidare con maggiore trasparenza il delicato ruolo che si va configurando per la Fondazione. In tale ottica, la presente proposta di legge ripristina l Agenzia del Terzo settore, soppressa nel 2012, affidandole le seguenti funzioni: a) raccolta, aggiornamento e monitoraggio dei dati e dei documenti del Terzo settore; b) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le realtà italiane e quelle estere del Terzo settore; c) segnalazione alle autorità competenti dei casi in cui le disposizioni vigenti determinano distorsioni nell attività delle organizzazioni e degli enti del Terzo settore, formulando proposte di indirizzo e di interpretazione delle norme; d) tutela da abusi e sostegno delle pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento; e) relazione con le pubbliche amministrazioni e vigilanza sulle modalità di emanazione di bandi e di erogazione dei fondi in favore

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1205 degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore nelle modalità e nei tempi stabiliti. L istituenda Agenzia sarà anche un organismo di controllo sull attività degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore, così da garantire un più agevole monitoraggio della categoria e una maggiore trasparenza, nonché un etica di comportamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione all aspetto economico-finanziario della gestione. La presente proposta di legge, quindi, abroga sia le disposizioni soppressive dell Agenzia del Terzo settore, sia quelle istitutive della Fondazione Italia sociale, al fine di permettere il ripristino dell Agenzia, cui sono affidate le funzioni sopra riportate.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1205 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. Il comma 23 dell articolo 8 del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono abrogati. Riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e 26 gennaio 2011, n. 51. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e 26 gennaio 2011, n. 51, al fine di attribuire all Agenzia del Terzo settore le seguenti funzioni: a) raccolta, aggiornamento, monitoraggio dei dati e dei documenti degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore; b) promozione di scambi di conoscenza e di altre forme di collaborazione fra le realtà italiane del Terzo settore e quelle estere; c) segnalazione alle autorità competenti dei casi nei quali le disposizioni normative vigenti determinano distorsioni nell attività degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore, formulando proposte di indirizzo e di interpretazione; d) tutela dagli abusi e sostegno delle pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore; e) relazione con le pubbliche amministrazioni e vigilanza sulle modalità di emanazione di bandi e di erogazione di

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1205 fondi in favore degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore nelle modalità e nei tempi stabiliti. 3. All Agenzia del Terzo settore sono comunque affidate, in quanto compatibili, le attività della Fondazione Italia sociale, di cui all articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

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