CONTRATTO PER LA FORNITURA SERVIZI DI DATA ENTRY E DI ASSISTENZA AGLI UFFICI CAMERALI CIG. 4100147C54



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CONTRATTO PER LA FORNITURA SERVIZI DI DATA ENTRY E DI ASSISTENZA AGLI UFFICI CAMERALI CIG. 4100147C54 FRA Camera di Commercio di Lodi, con sede in Lodi via Haussmann, 15 (cap. 26900) P.IVA 11125130150, nella persona del Segretario Generale f.f., Dott.ssa Maria Paola Esposito Lantone Massimiliano, nato a Taranto il 25/01/1975, in qualità di amministratore unico dell impresa S.D.S. Srl. P.IVA 02618150730 - sede in via Nitti, 45/A Taranto - cap. 74121, di seguito denominata impresa fornitrice. ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO La Camera di Commercio di Lodi affida all impresa fornitrice lo svolgimento dei seguenti servizi: 1.1. DATA ENTRY a) inserimento dati relativi alle pratiche cartacee e telematiche depositate al Registro Imprese della Camera e relativo invio all archiviazione ottica e inserimento dati bilanci telematici e registrazione in apposito file excell delle istanze trattate e gestione delle stesse a fini dello scarto e dell archiviazione; b) inserimento dati contabili e fiscali relativi ai flussi in entrata ed in uscita elaborati dall Ufficio Ragioneria della Camera ed elaborazioni, stampe e controlli mensili dei dati inseriti. 1.2. ASSISTENZA AGLI UFFICI CAMERALI a) supporto e affiancamento alle attività di erogazione di informazioni all utenza nell ambito dello Sportello Per l Impresa che consisterà in: supporto all inserimento ed alla spedizione delle pratiche telematiche per la comunicazione unica; raccolta e monitoraggio delle esigenze dell utenza riguardanti aree tematiche di competenza camerale ed erogazione delle relative informazioni e relativa consultazione di informazioni da banche dati e siti internet dedicati, finalizzati all assistenza degli utenti; erogazione di informazioni su modulistica e procedure per l avvio di nuove attività. ART. 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 2.1 I servizi di cui al precedente art. 1 dovranno essere espletati attraverso l utilizzo delle attrezzature camerali, di internet e delle applicazioni Infocamere di E - 1 -

gestione dei dati (Copernico, Dike, Oracle, Xac, Mico, Starweb, Infoweb, Priamo e Pard, Ulisse) che verranno messi a disposizione dalla committente via web. I servizi dovranno essere espletati nel rispetto dei termini previsti dalla carta dei servizi di questa Camera, in conformità al sistema per la gestione della qualità e nel rispetto degli obiettivi di miglioramento della Camera di Commercio definiti ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008. 2.2 Il servizio di cui al precedente punto 1.1 dovrà garantire il caricamento del 100% dei dati in input prodotti dagli uffici Registro Imprese (per le attività di cui al punto a) e Ragioneria (per le attività di cui al punto b) della Camera, che sono mediamente quantificati come segue: - attività sub a): n. 500 pratiche a settimana per un tempo di lavorazione stimato in 56 ore settimanali; - attività sub b): n. 171 dati contabili e fiscali a settimana e relative elaborazioni posting, stampe e controlli giornalieri e mensili, per un tempo di lavorazione stimato in 36 ore settimanali. In particolare tali servizi dovranno garantire il rispetto della seguente tempistica: - attività sub a): 5 gg. dalla protocollazione (termini previsti dalla L. 340/2000 e s.m.i. e dall art. 11 del DPR 581/95 e s.m.i.) con una incidenza di inserimenti tardivi consentita nella misura massima del 15% sul totale delle pratiche in input nel mese; - attività sub b): 15 gg. dall atto di liquidazione per il pagamento delle fatture passive e 15 gg. dalla comunicazione della banca del provvisorio di entrata con una incidenza di inserimenti tardivi consentita nella misura massima del 15% sul totale delle pratiche in input nel mese; 2.3 Il servizio di cui al precedente art.1 punto 1.2 dovrà garantire un tempo di servizio pari a 28 ore settimanali; 2.4 Tutti i servizi dovranno inoltre essere svolti secondo le indicazioni tecniche fornite rispettivamente dal Responsabile Registro Imprese (punto 1.1 lett. a), dal Ragioniere Capo (punto 1.1. lett. b) e dal Responsabile Servizi Interni (punto 1.2 lett. a). L esecuzione dei servizi richiede la massima attenzione e precisione, nel rispetto delle indicazioni fornite, onde evitare che eventuali errori di imputazione vadano a compromettere la qualità dei successivi passaggi procedimentali e del servizio all utenza. La direzione dell Ente si riserva di valutare in qualsiasi momento la conformità dei servizi prestati rispetto a quanto richiesto. 2.5 I servizi dovranno essere prestati principalmente presso la sede camerale di via Haussmann 11/15, quotidianamente e negli orari d ufficio concordati con i Responsabili di cui al precedente punto 2.4 e comunque tali da ricoprire le fasce di apertura al pubblico degli sportelli (lunedì,martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 16.00) per un totale di 30 settimane all anno (per un totale di 3.600 ore). Questa Camera si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di informare l impresa fornitrice qualora vi fosse la necessità di fornire tali servizi in sede diversa da quella principale o indicata nel presente contratto. - 2 -

L impresa fornitrice si impegna a indicare un proprio referente responsabile della commessa con il quale la Camera di Commercio manterrà i rapporti. ART. 3 DURATA E PREZZO DEL SERVIZIO Il presente contratto decorre dal 02/06/2012, con scadenza il 31 dicembre 2012. E, altresì, facoltà della Camera di Commercio, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all impresa fornitrice una proroga tecnica dell appalto, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, l impresa fornitrice si impegna a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Il costo orario del servizio è quantificato in 15,99+IVA per tutta la durata del contratto. ART. 4 OBBLIGHI DEL PRESTATORE L impresa fornitrice si obbliga a: 1. comunicare il nominativo del Referente del servizio che avrà il compito di raccordarsi con i Responsabili dei Servizi di cui al precedente punto 2.4 per garantire la funzionalità e l efficienza del servizio reso e ai quali sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi e organizzativi riferiti al presente appalto; 2. in caso di mancata erogazione del servizio per qualsiasi motivazione, dovrà esserne data comunicazione telefonica a questa Camera di Commercio (tel. 0371.45051) a cui seguirà comunicazione scritta entro 24h all Ufficio Provveditorato (fax 0371.432551); 3. garantire la continuità del servizio. ART. 5 PERSONALE Le prestazioni di cui all'art. 1 del presente Contratto saranno svolte dall impresa fornitrice mediante operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati. L impresa fornitrice deve garantire la gestione del servizio con l applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste per i dipendenti di aziende del commercio, dei servizi e del terziario (V livello) ed è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. La ditta si obbliga ad applicare i contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Considerata la necessità di garantire il servizio secondo le modalità e gli orari indicati all art. 2 del presente Contratto, non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario o collaborazioni a progetto o occasionali. L Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all impresa fornitrice. ART. 6 - PENALI In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente contratto, e ove venga constatata deficienza nel servizio, la Camera di Commercio, a suo - 3 -

insindacabile giudizio, si riserva di applicare le seguenti penali in rapporto alla gravità della deficienza riscontrata e alla loro frequenza: a) 0,02% del corrispettivo mensile per ogni imputazione relativa al mese precedente che concorre a superare i limiti di ritardo massimi consentiti di cui all art. 2; b) 0,04% del corrispettivo mensile per ogni imputazione errata relativa al mese precedente che abbia compromesso la qualità dei successivi passaggi procedimentali e del servizio. ART. 7 - SUBAPPALTO Non è' ammesso il subappalto del servizio poiché non comunicato espressamente in sede di presentazione dell'offerta. L'impresa fornitrice non potrà quindi subappaltare, nemmeno in parte, nessuno dei servizi oggetto del presente contratto. ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA L impresa fornitrice dovrà costituire e presentare in originale una cauzione definitiva a favore della Camera di Commercio, quale condizione per la stipula del contratto, ai sensi dell art. 113 D.Lgs 163/2006, pari al 10% dell importo contrattuale IVA esclusa (pari ad 5.756,40) fatto salvo quanto disposto dall art 113, c.1 D.Lgs 163/2006. Questa cauzione definitiva dovrà essere a prima richiesta e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione. La mancata presentazione della cauzione definitiva entro il termine dei 15 gg, comporterà la revoca dell aggiudicazione. L importo della garanzia definitiva può essere ridotto del 50% ai sensi e nei casi previsti dal comma 7 dell art. 75 del D.Lgs 163/2006. La cauzione definitiva resterà vincolata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e dei danni derivanti dall eventuale inadempimento e, comunque, finché non siano definite eventuali controversie. Qualora l Amministrazione intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l impresa fornitrice è obbligata ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Camera di Commercio. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto. ART. 9 DANNI DI FORZA MAGGIORE Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l impresa fornitrice non sia riuscita ad evitare nonostante l adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione di servizio non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell impresa fornitrice, la quale è altresì obbligata a risarcire alla Camera di Commercio gli eventuali danni conseguenti. ART. 10 DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA L Impresa fornitrice è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti camerali od a persone che lavorano per ordine e per conto della Camera di - 4 -

Commercio, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici camerali (operatori economici, pubblico frequentatore, ospiti ecc.). A tale scopo l Impresa fornitrice dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto. Tale polizza dovrà essere giudicata idonea dalla Camera di Commercio di Lodi. ART. 11 ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell impresa fornitrice la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. L impresa fornitrice si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato. L impresa fornitrice si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza l impresa aggiudicataria si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Camera di Commercio da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L impesa fornitrice dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. ART. 12 - PAGAMENTI E prevista la fatturazione mensile posticipata. In caso di interruzione del servizio, per qualsiasi motivo (ferie, permessi, malattia del personale), il corrispettivo mensile dovrà essere decurtato dei periodi di mancata erogazione dello stesso. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente richiesta dall Ufficio provveditorato. L'impresa fornitrice pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. I pagamenti saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture (sulle quali dovrà essere sempre indicato il CIG in oggetto), previa verifica della regolarità contributiva (DURC). Qualora l impresa fornitrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato all appalto, la Camera di Commercio procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all Impresa fornitrice del servizio il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. L impresa fornitrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. - 5 -

Per le inadempienze di cui sopra la Camera di Commercio si riserva, inoltre, di escutere la cauzione definitiva prestata e di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni. ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Ai sensi di quanto previsto dall art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è vietata la cessione anche parziale del contratto. L impresa fornitrice non potrà cedere a terzi i crediti verso la Camera di Commercio sorti in esecuzione del presente appalto. ART. 14 RISOLUZIONE CONTRATTO Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'impresa fornitrice, la Camera di Commercio avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Camera di Commercio di Lodi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; b) assunzione del personale con CCNL in contrasto con quanto indicato al precedente art. 5; c) sospensione o interruzione del servizio anche parziale da parte dell impresa fornitrice per un periodo superiore a 15 giorni; d) cessione a terzi del presente contratto; e) avvio a carico dell impresa fornitrice delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; f) adozione nei confronti dell'impresa fornitrice del servizio di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni; g) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato dalla Camera di Commercio; h) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; i) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 gg. nel caso la Camera di Commercio provveda all escussione anche parziale della stessa. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto h), la Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'impresa fornitrice, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato richiedendo al primo classificato il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri. ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Qualora l impresa fornitrice non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico, il presente contratto si risolve di diritto. - 6 -

ART. 16 - CONTROVERSIE Tutte le controversie nascenti dal presente Accordo verranno deferite all Organismo di Mediazione della Camera di Commercio scelta dalla controparte e risolte secondo il Regolamento di mediazione adottato dalla stessa. In alternativa alla mediazione oppure qualora la stessa non fosse andata a buon fine, le controversie possono essere devolute in via esclusiva ad una arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. ART. 17 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara vigente, si rimanda alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile. ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti sono destinati alla gestione del contratto ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l impresa fornitrice che intenda svolgere il servizio deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta la decadenza dall aggiudicazione. Ai sensi dell art.11 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall impresa fornitrice saranno trattati dalla Camera di Commercio esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell Ente appaltante che cura il procedimento ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.. I diritti dell interessato sono quelli stabiliti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Lodi e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell Area Amministrazione. Lodi, PER la Camera di Commercio di Lodi Il Segretario Generale f.f. (Maria Paola Esposito) PER l impresa S.D.S. S.r.l. L Amministratore unico (Lantone Massimiliano) - 7 -