VIA VAS IPPC regolamentazione italiana e applicazione normativa

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Transcript:

VIA VAS IPPC regolamentazione italiana e applicazione normativa Il d. lgs. n. 128/2010 e la procedura di VAS Prof. Avv. Barbara De Donno Ordinario di Diritto comparato LUISS Guido Carli Commissione VIA VAS

Art. 5 Definizioni Verifica di assoggettabilità Primadel d. lgs. N. 128/2010 l art.5.1.m) era comune a VIA e VAS e prevedeva la sottoposizione a valutazione in presenza di impatti significativi sull ambiente Dopola modifica viene introdotta una distinzione tra VIA e VAS

Art. 5 Definizioni Verifica di assoggettabilità di progetti a VIA 1. Ai fini del presente decreto si intende per: m) verifica di assoggettabilita di progetti: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

Art. 5 Definizioni: Verifica di assoggettabilità di piani e programmi a VAS Definizione di Verifica di assoggettabilità di un piano o programma: nuovo m-bis: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

Art. 5 Definizioni: Verifica di assoggettabilità di progetti a VIA e di piani e programmi a VAS Art. 5, comma 1, lett. m): effetti significativi e negativi: semplificazionedell iter di approvazione di progetti sottoposti a VIA Art. 5, comma 1, lett. m bis): effetti significativi: maggiore discrezionalitànella valutazione nella VAS rispetto alla VIA (Minore considerazione della VAS?) Considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (si veda anche art. 6 comma 3): valutazione qualitativaoltre che quantitative e dimensionale, ampia discrezionalità del valutatore

Art. 6 Oggetto della disciplina Art. 6.3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che possano avere producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto deldiverso livello di sensibilità ambientale dell area oggetto di intervento.

Art. 6 Oggetto della disciplina Art. 6.3: Valutazione non più di possibile produzione, ma della produzione di impatti significativi sull ambiente: valutazione più oggettiva e certa (come art. 6.3-bis) Valutazionedellasensibilità ambientale: come art. 5.1.m bis (definizione di verifica di assoggettabilità di un piano o programma)

Art. 6 Oggetto della disciplina Art. 6.3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effettiproducanoimpatti significativi sull'ambiente.

Art. 6.3-ter : progetti inerenti ad un Piano regolatore portuale VIA/VAS di un PRP Per progettidi opere e interventi da realizzarsi nell ambito del Piano regolatore portuale (PRP), già sottopostiad una VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal PRP. Qualora il PRPovvero le rispettive variantiabbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianifi cazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Art. 6.3-ter : progetti inerenti ad un Piano regolatore portuale VIA/VAS di un PRP Esigenza di semplificazione e snellimento di procedure di valutazione ambientale di opere di interesse pubblico Accorpamento di procedure di VIA e VAS, unico provvedimento finale: nuova inusuale procedura di valutazione ambientale per piani che dovrebbero essere in formazione e definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e gli stessi progetti. Deroga alle norme generali del TU Ambiente?

Nuovo art. 6.12-Varianti a Piani territoriali o di destinazione dei suoli Per le modifichedei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singoleche hanno per legge l effetto di varianteai suddetti piani e programmi, ferma restando l applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Nuovo art. 6.12-Varianti a Piani territoriali o di destinazione dei suoli Opere che costituiscono variante a Piani: sottoposizione a VIA, non a VAS per la localizzazione La VAS non è quindi necessaria in caso di approvazione di singole opere pubbliche o private che costituiscono varianti minori agli strumenti di pianificazione urbanistica Si attende che la giurisprudenza chiarisca quali sono le singole opere Critica: la VAS consente una più approfondita valutazione degli effetti cumulativi

Art. 11 VAS: modalita' di svolgimento Art. 11.3. Modifiche di chiarimento: la VAS non è mai effettuata successivamente alla stesura del piano La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoriaanteriormente all approvazione del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 12.1 Trasmissione della documentazione su supporto informatico Art. 12.1 (Verifica di assoggettabilita ): ricorso obbligatorio a strumenti informatici per trasmissione della documentazione relativa alla valutazione ambientale (economia di carta, trasporti, spazio) Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3 bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supportocartaceo ed informaticoovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare.

Art. 12.6 VAS di piani o programmi subordinati Nuovo art. 12.6 -Ratio: economia di giudizi di VAS (come successivo art. 14.4) La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Art. 14.3-Consultazione: Osservazioni in forma scritta Norma di precisazione: osservazioni in forma scritta (raramente pervengono in altra forma) 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 4. Le procedure di deposito, pubblicita'e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto

Nuovo art. 14.4 Consultazione-Forme di pubblicità Art. 14: In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241...

Nuovo art. 14.4 Consultazione-Forme di pubblicità Attuazione dei principi di economicitàe semplificazione(come è espressamente detto) specifici piani o programmi : richiamo a disciplina di settore(ad es. strumenti urbanistici) Stessi termini per osservazioni e decisione (60 gg+90 gg) previsti anche per PRG(l. n. 1150/42)

Art. 15 Valutazione del rapporto ambientale, degli esiti e dei risultati della consultazione 1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente (come art. 15.2), svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche'le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

Art. 15 Valutazione del rapporto ambientale, degli esiti e dei risultati della consultazione Art. 15.1: Richiamo al silenzio-inadempimento Senza il parere VAS il procedimento di formazione del piano si arresta È utilizzabile il rimedio contro il silenzioinadempimento anche quando si tratta di atti endoprocedimentalie non sono possibili interventi sostitutivi (ricorso al TAR ex art. 21 bis l. n. 1034/1971)

Art. 5 Definizioni: VAS - parere motivato Definizione di parere motivato: nuovo m -ter ) il provvedimento obbligatoriocon eventuali osservazioni e condizioniche conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall autorità competente sulla base dell istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; Si veda il nuovo art. 15 comma 2

Art. 15.2 Revisione del piano o programma Art. 15.2: L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.prima della presentazione del piano o programma per l approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

Art. 15.2 Revisione del piano o programma Art. 15.2: E obbligatoriala considerazione delle valutazioni ambientali: si enfatizza il ruolo della VAS Risposta a procedura di infrazione (n. 2009/2235) per errata trasposizione dell art. 8 della direttiva n. 42/2001

Art. 18 Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita'prefissati, cosi'da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. Il monitoraggio è effettuato dall Autorità procedente in collaborazione con l Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Art. 18 Monitoraggio Compiti di monitoraggio dell Autorità competente rafforzati soprattutto con riferimento agli impatti significativi sull ambiente Le modalità di monitoraggio sono libere Il ricorso ad ISPRA è attualmente solo possibile, in precedenza sembrava obbligatorio

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere 1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi'richieda, il MATTM, d'intesa con il MIBACe con il MAEe per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espooil 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della l. 3.11.1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21aititoli II, IIIe III -bis, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della tutta la documentazione concernente il piano, programma, eprogetto e impianto. Nell'ambito della notificae' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere 2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorita'pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra'trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita'pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati..

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere gli Stati consultati trasmettono all autorità competente i pareri e le osservazionidelle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordatidagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L Autorità competente ha l obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finalie tutte le informazionigià stabilite dagli articoli 17, 27 e 29 -quaterdel presente decreto.

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere 3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il MATTM quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. 4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III -bis del presente decreto ovvero concordate dall autorità competente e gli Stati consultati.

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere 5. Il MATTM, il MIBAC e il MAE, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordiper disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione. 5 -bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l emissione del provvedimento finale di cui all art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 5 -ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.».

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere Art. 32: Consultazioni transfrontaliere VIA VAS AIA (per quest ultima anche 32 bis) Importanza della consultazione nazionale e transfrontaliera: sulla base delle nuove informazionifornite, oltre che dal proponente, da soggetti pubblici e privati che vivono e operano nelle aree interessate, possono essere introdotte modifiche a piani o programmi

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere Art. 32 (segue): Modifiche introdotte anche a seguito di procedura di infrazione n. 2009/2235per non corretta trasposizione degli artt. 7 e 9 della direttiva n. 42/2001 La consultazione nazionale e transfrontaliera è prevista dalle direttive VIA e VAS a seguito della ratifica ed esecuzione delle convenzioni di Aarhusdel 1998 (consultazione nazionale VIA), di Espoodel 1991 (consultazione transfrontaliera VIA) e del Protocollo di Kiev del 2003 (consultazione transfrontaliera VAS) Le Convenzioni hanno un ambito più ampio di quello UE

D. Lgs. n. 128/2010 Modifiche concernenti la procedura di VAS Art. 32 (segue) Il d. lgs. N. 152/2006 fa tuttavia riferimento ai soli Paesi membri dell UE Promozione di accordi tra Stati e disciplina di default Invio di tuttala documentazione nella fase di notifica e di consultazione Spesea carico di chi avvia la procedura di VAS

Art. 32. Consultazioni transfrontaliere Art. 32 (segue): Notificaall inizio della fase di consultazione (obbligatoria o facoltativa) di ciascuna procedura Tempi di consultazione adeguati e ragionevoli Proroga dei termini di adozione della decisione finale (90 gg. o diverso termine concordato) Trasmissione ad autorità straniera della decisione anche di VAS (non più pubblicazione su GU o BUR)