(emanato con D.R. n. 321 del 4 dicembre 2015)



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Regolamento per il conferimento di borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana, ai corsi di aggiornamento, borse e premi inerenti i corsi di studio universitari. (emanato con D.R. n. 321 del 4 dicembre 2015) Normativa di riferimento Legge 30 novembre 1989 n. 398 Norme in materia di borse di studio universitarie D.P.C.M. 9 aprile 2001 Disposizioni per l uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ex art. 4 legge 2.12.1991 n. 390 Art. 17 dello Statuto dell Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012 e modifiche emanate con D.R. n. 18 del 3.2.2015 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012 Previgente Regolamento per l erogazione delle borse di studio d Ateneo emanato con D.R. n. 209 del 17.10.2005

Tipologie di borse e premi di studio e finalità delle borse 1. Al fine di assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi dei propri iscritti, l Ateneo può istituire: - borse di studio a favore di studiosi stranieri e italiani residenti all Estero finalizzate alla partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana ed ai corsi di aggiornamento SEZIONE I; - borse e premi inerenti i corsi di studio universitari SEZIONE II. 2. Per borsa di studio si intende l attribuzione di un riconoscimento finanziario allo scopo di svolgere un attività di studio e/o formativa. 3. Per premio di studio si intende il conferimento a posteriori di un riconoscimento in forma finanziaria o in altra forma per un attività svolta o per un risultato conseguito. SEZIONE I - Conferimento di borse di studio a favore di studiosi stranieri e italiani residenti all Estero finalizzate alla partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana ed ai corsi di aggiornamento. Articolo 1 Destinatari 1. I destinatari delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana sono: - gli studenti stranieri già avviati allo studio della lingua e della cultura italiana; - gli studiosi italiani residenti all Estero. 2. I destinatari delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di aggiornamento sono i cittadini stranieri o italiani residenti all Estero, docenti di italiano in Università o altre Istituzioni Statali all Estero. 3. I destinatari non dovranno aver partecipato allo stesso corso con la borsa di studio negli ultimi tre anni. Articolo 2 Commissione giudicatrice per l assegnazione delle borse di studio 1. Le borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana e per la partecipazione ai corsi di aggiornamento vengono assegnate dalla Commissione per l assegnazione delle borse di studio (di seguito denominata Commissione ). 2. La Commissione, costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, oltre che dal Segretario verbalizzante che di norma è il Responsabile del competente ufficio amministrativo dell Ateneo, è nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e resta in carica per tre anni a decorrere dalla data della nomina.

Articolo 3 - Modalità di assegnazione delle borse di studio 1. Le borse di studio vengono assegnate dalla Commissione attraverso le seguenti modalità: - attraverso le Rappresentanze culturali italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero che hanno il compito di designare i candidati a seguito di specifiche procedure concorsuali dalle medesime bandite CAPO I; - attraverso l espletamento di selezioni a seguito di specifici bandi emanati dalla Commissione finalizzati alla partecipazione ai corsi di aggiornamento CAPO II. CAPO I Assegnazione delle borse di studio attraverso le Rappresentanze Italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero Articolo 4 Finalità, natura giuridica, durata, importo e regime fiscale e assicurativo delle borse di studio 1. L assegnazione delle borse di studio attraverso le Rappresentanze Italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero risponde alla finalità dell Università di promuovere la diffusione lo studio della lingua e della cultura italiana nel mondo. 2. Le borse di studio hanno carattere di contributo alle spese di soggiorno dello studioso a Perugia. Esse hanno durata mensile e sono assoggettate alla normativa fiscale vigente italiana. 3. L Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività Istituzionali dell Ateneo nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare. 4. L'importo delle singole borse, fissato annualmente dall Ateneo per il tramite della Commissione, comprende l'ammontare della tassa di iscrizione al corso relativa al solo periodo di decorrenza della borsa stessa e una parte in contanti da corrispondere al borsista. 5. Le borse di studio possono essere assegnate ad uno stesso candidato anche per più mesi. Le borse di studio potranno essere utilizzate per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana, compresi i corsi di aggiornamento, per un periodo non superiore alla decorrenza della stessa borsa. Articolo 5 Non cumulabilità delle borse di studio 1. Lo studente beneficiario di una borsa dell Università per Stranieri non potrà usufruire, nello stesso periodo di godimento della borsa, di altre borse dell Università stessa, o di questa e di altri Enti.

Articolo 6 - Modalità di assegnazione delle borse di studio alle Rappresentanze culturali italiane all Estero ed alle rappresentanze all Estero di Enti vari 1. L assegnazione delle borse alle Rappresentanze Italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero è approvata dalla Commissione a fronte di apposito stanziamento di bilancio ad esse dedicato per ciascun esercizio finanziario. 2. Al fine di procedere all assegnazione delle borse di studio alle Rappresentanze Italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero, la Commissione dovrà in particolare tener conto di elementi tra i quali: - il Paese nel quale opera l Istituzione designata; - le motivazioni in forza delle quali l Istituzione designata ritiene di avere titolo all assegnazione; - gli eventuali corsi organizzati dall Istituzione designata; - il numero di iscritti ai corsi organizzati dall Istituzione designata; - la valutazione dell interesse per la lingua e la cultura italiana in determinati Paesi. 3. L Ateneo darà comunicazione ad ogni Istituzione assegnataria della borsa di studio dell avvenuta attribuzione per mezzo di lettera ufficiale a firma del Rettore. Nella comunicazione in parola dovranno essere contenuti i criteri generali di seguito indicati ai quali l Istituzione assegnataria dovrà attenersi riguardanti: - le modalità di designazione dei candidati: la scelta dei candidati assegnatari della borsa di studio dovrà avvenire a seguito dell espletamento di una procedura concorsuale nei tempi e nei modi che dovranno essere definiti dall Istituzione assegnataria fra gli studenti che sono già avviati allo studio dell italiano nel loro paese di provenienza presso l Ente designante. Dell esito della predetta procedura concorsuale l Istituzione assegnataria dovrà dare comunicazione all Ateneo. L Istituzione designante dovrà in particolare modo tenere conto, nella valutazione dei candidati oggetto della procedura concorsuale della capacità, dei meriti e delle condizioni economiche degli aspiranti ; - le modalità di pagamento della borsa; - gli eventuali termini di scadenza per la segnalazione del borsista con conseguente revoca nel caso di inosservanza. 4. L assegnazione di borse di studio nei confronti di una stessa Istituzione successive alla prima potrà ripetersi annualmente. Il candidato selezionato, tuttavia, non potrà beneficiare della borsa di studio nei tre anni successivi alla prima assegnazione.

Articolo 7 - Annullamento della borsa di studio nei confronti delle Rappresentanze Italiane all Estero ed altre Istituzioni culturali all Estero. 1. La Commissione può procedere ad annullare la borsa già assegnata all Istituzione che non ha provveduto a designare il /i candidato/i o a sostituire il/i candidato/i entro le date di scadenza previste nella lettera ufficiale di assegnazione. In tal caso, la Commissione potrà procedere ad assegnare la /e mensilità di borsa di studio ad altra Istituzione. Articolo 8 - Individuazione dei candidati assegnatari delle borse di studio 1. Le Rappresentanze culturali italiane fungono da tramite fra la Commissione e gli aspiranti borsisti dei quali hanno diretta conoscenza e dei quali possono valutare capacità, meriti, necessità economiche e serietà. 2. La Commissione si riserva la facoltà di approvare o meno le candidature proposte dalle Istituzioni culturali assegnatarie delle borse di studio a seguito delle specifiche procedure concorsuali dalle medesime bandite. 3. Ai candidati selezionati, l Ateneo darà comunicazione dell avvenuta attribuzione della borsa di studio mediante lettera ufficiale a firma del Rettore. Nella comunicazione dovrà essere precisata la decorrenza della borsa e la modalità di erogazione della borsa stessa. Articolo 9 - Adempimenti dei candidati assegnatari delle borse di studio 1. Il candidato assegnatario della borsa di studio è tenuto a presentarsi all Università per Stranieri nella data indicata nella lettera ufficiale di assegnazione, per espletare le pratiche d iscrizione al corso e per la compilazione dei moduli per il pagamento della borsa di studio. 2. L Università, qualora il borsista non si presenti alla data indicata per l inizio della frequenza, terrà a disposizione del candidato la borsa di studio per una settimana dall inizio del periodo di decorrenza della borsa. Se, entro i tempi predetti, il candidato assegnatario non si presenti o non faccia richiesta di spostamento di decorrenza della borsa, la Commissione potrà disporre la revoca della borsa.

Articolo 10 - Revoca e sospensione della borsa di studio nei confronti delle candidati assegnatari 1. La Commissione, in caso di mancato rispetto delle date di decorrenza della borsa o di rinuncia del candidato assegnatario, potrà procedere alla revoca della borsa nei confronti del candidato già designato dall Istituzione trasferendo l importo ad esso destinato ad altro candidato designato in sostituzione dalla stessa Istituzione di appartenenza del candidato nei cui confronti è stata disposta la revoca della borsa di studio. 2. La revoca della borsa di studio da parte della Commissione potrà avvenire nel caso in cui si configurino gravi e ripetute inadempienze da parte del candidato assegnatario nel corso dello svolgimento della borsa oppure nel caso in cui questi non la prosegua senza giustificato motivo ininterrottamente e regolarmente. 3. Tutte le sostituzioni di borsisti designati da Istituzioni saranno accettate se pervenute entro la data precisata nel formulario allegato alla lettera di assegnazione all Istituzione. 4. A richiesta del borsista, nei periodi di assenza dovuti a maternità o ad altre cause documentate la borsa di studio verrà erogata per intero a fronte di una frequenza documentata pari ad almeno il 30% del monte ore previsto dal corso. Articolo 11 - Modalità di pagamento della borsa di studio e frequenza dei borsisti 1. Salvo diverso provvedimento della Commissione, le singole mensilità di borsa di studio dovranno essere corrisposte dopo almeno quindici giorni dalla presentazione del codice fiscale italiano e della documentazione, rilasciata dal docente di lingua italiana, attestante la regolare frequenza delle lezioni. 2. Nel caso in cui la borsa di studio venga utilizzata per la partecipazione ad un corso di aggiornamento, la frequenza potrà essere documentata dal coordinatore o dall'assistente o dal tutor del corso il quale attesta il corretto e regolare svolgimento dell attività. Qualora il borsista non provveda alla riconsegna del modulo attestante la frequenza del corso, lo stesso potrà essere sostituito dal modulo eventualmente utilizzato dal borsista per la richiesta dell'attestato di frequenza, o da qualsiasi altra documentazione (anche informatica) dalla quale si possa ragionevolmente dedurre la presenza all Università per Stranieri di Perugia del borsista. 3. La borsa di studio dovrà essere riscossa entro il periodo di decorrenza previsto per ciascuna mensilità. Potranno essere possibili, se ben motivati, pagamenti posteriori al periodo di godimento della borsa stessa. Non potranno essere inviate all Estero somme non riscosse a Perugia anche da borsisti che hanno frequentato regolarmente le lezioni.

Articolo 12 - Adempimenti finali a carico del borsista 1. L ufficio borse di studio richiederà al borsista la compilazione di un questionario tendente ad accertare la sua valutazione in merito al corso seguito e ai servizi offerti dall Ateneo e, più in generale, alla sua permanenza a Perugia. Articolo 13 - Borse di studio di competenza del Rettore 1. La Commissione, nell ambito del budget a propria disposizione, assegna al Rettore annualmente alcune mensilità di borse di studio finalizzate alla frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana che il Rettore potrà discrezionalmente concedere a suo insindacabile giudizio. Articolo 14 - Borse di studio alla memoria di importanti personalità 1. La Commissione potrà stabilire di destinare annualmente, nell ambito del budget a propria disposizione, borse di studio intitolate alla memoria di personalità scomparse che hanno avuto un ruolo importante all interno dell Ateneo o di collaborazione con lo stesso. Sarà compito della Commissione stabilire a quali Enti o singolo studente dovranno essere assegnate. Capo II Assegnazione delle borse di studio attraverso l espletamento di selezioni a seguito di specifici bandi per la partecipazione a corsi di aggiornamento. Articolo 15 - Attivazione delle borse di studio 1. Il numero delle borse di studio messe a concorso per il corso di aggiornamento è stabilito dalla commissione in base al budget d Ateneo assegnato all ufficio competente, per la ripartizione delle mensilità di borsa all inizio di ogni esercizio finanziario. Articolo 16 - Importo e durata delle borse di studio 1. L importo delle singole borse, fissato annualmente dall Ateneo per il tramite dalla Commissione comprende l ammontare della tassa di iscrizione relativa al solo periodo di decorrenza della borsa stessa e una parte in contanti da corrispondere al borsista. 2. La durata della borsa di studio per il corso di aggiornamento è pari alla durata del corso stesso, di norma di tre settimane. 3. L importo della borsa e le modalità di erogazione così come la durata sono fissate nel bando di selezione.

Articolo 17 - Bando di selezione 1. Il bando di selezione è redatto dalla Commissione e pubblicato sul sito web dell Ateneo, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. 2. La Commissione procederà alla valutazione delle domande di partecipazione a stilare la graduatoria dei vincitori e degli idonei in base al punteggio ottenuto e a pubblicarla nel sito web dell Ateneo. 3. Le procedure di selezione dovranno concludersi di norma entro novanta giorni dal termine di pubblicazione del bando di selezione. Articolo 18 Non cumulabilità delle borse di studio 1. Lo studente beneficiario di una borsa dell Università per Stranieri non potrà usufruire, nello stesso periodo di godimento della borsa, di altre borse dell Università stessa, o di questa e di altri Enti. Articolo 19 - Disposizioni in materia fiscale e assicurativa 1. Le borse sono soggette alla normativa fiscale italiana. 2. Il godimento della borsa non configura alcun rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti. 3. L Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività Istituzionali dell Ateneo nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare. Articolo 20 - Rinuncia e decadenza dalla borsa di studio 1. In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l ordine della rispettive graduatoria. 2. La decadenza del diritto alla borsa è prevista per coloro che non dichiarino di accettarla nel termine stabilito dalla Commissione. Articolo 21 - Revoca e sospensione della borsa di studio 1. La revoca della borsa di studio da parte della Commissione potrà avvenire nel caso in cui si configurino gravi e ripetute inadempienze da parte del candidato assegnatario nel corso dello svolgimento della borsa oppure nel caso in cui questi non la prosegua senza giustificato motivo ininterrottamente e regolarmente.

2. A richiesta del borsista, nei periodi di assenza dovuti a maternità o ad altre cause documentate, la borsa di studio verrà erogata per intero a fronte di una frequenza documentata pari ad almeno il 30% del monte ore previsto dal corso. Articolo 22 - Norma finale 1. La Commissione nel caso in cui debba far fronte a situazioni urgenti e particolari, delega il Presidente o un suo delegato a disporre in via d urgenza, in merito a materia di competenza della stessa Commissione. 2. La stessa Commissione ha facoltà di concedere discrezionalmente, borse di studio da destinare a singoli studenti già frequentanti i corsi di lingua dell Ateneo. SEZIONE II Conferimento borse e premi inerenti i corsi di studio universitari Articolo 23 Tipologie di borse di studio 1. Per borsa di studio s'intende un riconoscimento finanziario attribuito allo scopo di svolgere un'attività di studio e /o formativa presso l Ateneo, in Italia o all Estero presso Istituzioni partner. 2. I periodi di studio all Estero di cui al comma precedente riguardano le tipologie di seguito elencate: - DOUBLE DEGREE (DOPPIA LAUREA) - DD: percorso formativo in parte trascorso all Estero presso un università partner che consente il conseguimento di due titoli, uno rilasciato dall Università per Stranieri di Perugia e uno dall università partner; - JOINT DEGREE (TITOLO CONGIUNTO) - JD: percorso formativo strutturato il cui piano di studio è predefinito tra due o più università partner attraverso la stipula di un accordo che ne individua tutti gli insegnamenti. Al termine del percorso, dopo la discussione della tesi finale, si ottiene un unico titolo di studio; - COURSES & FINAL PROJECT (CORSI + TESI) - CFP: periodo di studio e tesi svolti presso un università straniera generalmente della durata di un anno accademico. - COURSES (CORSI) - C: periodo di studio svolto presso un università straniera articolato su un semestre o su un anno, - FINAL PROJECT (TESI) - FP: attività di tesi della durata massima di 6 mesi, esclusivamente per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale, o a un corso di Dottorato, per la quale lo studente debba necessariamente recarsi all Estero. Il progetto di tesi può essere sviluppato nell ambito di un accordo con l università ospitante o su proposta dello studente (enti, imprese, centri di ricerca e formazione);

- PLACEMENT - PL: attività di tirocinio presso imprese, centri di ricerca e di formazione con sede all Estero. Articolo 24 Finanziamento dei premi di studio 1. l premi di studio sono istituiti su finanziamenti esterni derivanti da atti di liberalità, ovvero somme provenienti da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'ateneo. 2. Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'ateneo e che dispongano diversamente, i premi sono conferiti mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione. Articolo 25 Finanziamento delle borse di studio 1. Le borse di studio di cui all'art. 24 sono istituite su finanziamenti derivanti da atti di liberalità, da convenzioni ovvero da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'ateneo. 2. Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'ateneo e che dispongano diversamente, le borse di studio sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione. 3. Le borse di mobilità da assegnare nell ambito di progetti europei terranno altresì conto delle indicazioni previste dall accordo stipulato con l Unione Europea. Articolo 26 - Disponibilità delle risorse finanziarie 1. L autorizzazione a bandire premi e borse di studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 è subordinata ad un apposito stanziamento di bilancio ad essi dedicato ogni anno. 2. L'autorizzazione a procedere all emissione del bando è di competenza del Direttore Generale. I fondi relativi alle borse di mobilità previste nell ambito di programmi europei e definite da appositi bandi emanati sotto condizione dell assegnazione dei fondi comunitari, sono attribuiti con apposita delibera del consiglio di amministrazione. Articolo 27 - Tutor (Responsabile scientifico) 1. l titolari di borse vengono affidati ad un tutor, individuato nel bando di selezione. Nel caso di borse di mobilità, la figura del tutor è ricoperta dal delegato rettorale alla mobilità o da un suo referente. 2. Il tutor attesta il corretto e regolare svolgimento dell attività.

Articolo 28 - Conferimento, erogazione e durata delle borse di studio e dei premi 1. Le procedure di selezione devono concludersi di norma entro 90 giorni dal termine di pubblicazione del bando di selezione. 3. Gli atti di selezione vengono approvati con decreto del Rettore. La borsa/premio è conferita/o con Decreto del Direttore Generale. 4. Le borse/premi di studio sono erogate a rate o in un unica soluzione. Per l erogazione parziale o totale delle borse di studio, può essere chiesto al borsista di presentare una breve relazione in base alla quale il tutor attesterà il corretto e regolare svolgimento dell attività. 5. La durata della borsa di studio e le modalità di pagamento sono definite dal bando di selezione. 6. Il godimento della borsa/premio di studio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Articolo 29- Attività e incompatibilità 1. Ai fini della corresponsione della borsa e delle certificazioni eventualmente richieste, agli atti dell'ufficio competente è conservata un'attestazione, a firma del tutor, circa gli studi, le attività e le ricerche svolte durante il periodo di fruizione. 2. La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili dal tutor con l'attività della borsa stessa. La borsa erogata con fondi europei è incompatibile con altre tipologie di contributi comunitari. Articolo 30- Rinuncia e decadenza dalla borsa di studio 1. In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l ordine delle rispettive graduatorie. 2. La decadenza del diritto alla borsa è prevista per coloro che non dichiarano di accettarla nel termine stabilito dall amministrazione. Articolo 31 - Revoca e sospensione della borsa di studio 1. Al borsista che, durante lo svolgimento della borsa, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per la sua intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, segnalate dal Tutor, può essere revocata la borsa. Per le borse di mobilità nell ambito dei progetti europei la revoca

viene attuata tenendo conto anche delle indicazioni previste nell accordo stipulato con l Unione Europea. 2. Nel caso in cui permanga a seguito di revoca o rinuncia una somma residuale per il conferimento di una nuova borsa, si potrà dar luogo allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad un nuovo bando compatibilmente con le disposizioni/vincoli del soggetto finanziatore. Articolo 32 - Disposizioni in materia fiscale e assicurativa 1. Le borse sono soggette alla normativa fiscale italiana vigente al momento dell'emanazione del bando, salvo modifiche di legge che incidano anche su benefici già banditi. In questo caso al vincitore sarà data tempestiva comunicazione della modifica intervenuta. 2. Il godimento della borsa non configura alcun rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti. 3. L Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento della borsa nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare. Articolo 33 - Bando di selezione 1. Il bando di selezione è emesso con decreto del Rettore e viene pubblicato sul sito web dell Ateneo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di norma fissato in almeno quindici giorni dalla data di emissione del bando. 2. Il bando di selezione deve contenere necessariamente: a) i requisiti richiesti per partecipare; b) il numero dei premi/borse di studio da conferire; c) il soggetto finanziatore; d) le motivazioni per l istituzione della borsa o del premio di studio; e) la richiesta del curriculum formativo aggiornato (per le borse di studio); f) la disciplina di svolgimento delle prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati (ove previste); g) i criteri per l assegnazione della borsa/premio di studio; h) i documenti da allegare alla domanda; i) ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione; j) le modalità e il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;

k) il responsabile del procedimento amministrativo e le modalità di trattamento dei dati personali; l) la pubblicità degli atti; m) per l assegnazione dei premi di laurea e delle borse di studio di completamento/formazione/perfezionamento della formazione, il bando deve altresì specificare l ambito culturale nel quale viene assegnato il finanziamento e l attività (ove prevista) che il borsista deve svolgere. Articolo 34 - Commissione Giudicatrice 1. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore, e dovrà essere composta da minimo tre membri. 2. Della Commissione dovrà fare parte il responsabile del procedimento amministrativo o suo delegato con il ruolo di segretario verbalizzante. Nel caso in cui le borse siano assegnate a progetti condivisi tra più strutture, è possibile la presenza in commissione di un numero di unità amministrative corrispondenti alle strutture coinvolte. Articolo 35 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del decreto rettorale di emanazione. 2. L entrata in vigore del presente Regolamento comporta l immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l abrogazione di tutte le precedenti disposizioni adottate in materia dall Università per Stranieri di Perugia. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.